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1. - (Abrogazione della normativa sui culti ammessi).
1. I rapporti
tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono
regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base
dellintesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente
legge.
2. Con lentrata in vigore della presente
legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia
ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità,
degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.
2. - (Libertà religiosa).
1. In conformità ai principi della Costituzione, è
riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la
fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530
in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di
esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. È garantita alle comunità
della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo
scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
3. - (Riconoscimento dellautonomia della CELI).
l. La Repubblica italiana dà atto dellautonomia della
CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate
secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri
statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai
diritti inviolabili delluomo garantiti dalla Costituzione,
riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di
culto, lorganizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare
e spirituale, nellambito della CELI e delle sue Comunità,
si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì
la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio
Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed
internazionali.
4. - (Ministri di culto).
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale
e presbiterale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati
dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il libero
esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle
attività di cui allarticolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è
riconosciuto il diritto di mantenere il segreto dufficio su
quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.
5. - (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate,
alla polizia e ad altri servizi assimilati).
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi
assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto
di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni
e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche
evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano
per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità
della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui
al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel
rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare
la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nellambito
locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità
di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna
attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori
della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri
espressamente alluopo delegati, possono svolgere riunioni
di culto per i soggetti di cui al comma l che lo richiedano. Lente
competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio,
mette a disposizione i locali necessari e consente laffissione
di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti
di cui al comma l facenti parte delle Comunità della CELI,
lente competente adotta, dintesa con i familiari del
defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano
celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI
che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione
di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il
loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari
che lo richiedano.
6. - (Assistenza spirituale ai ricoverati).
l. Lassistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità
della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne
facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura
o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori,
diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute
a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le
richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
7. - (Assistenza spirituale ai detenuti).
l. Negli istituti penitenziari è assicurata lassistenza
spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità
della CELI.
2. A tal fine le Comunità della CELI
trasmettono allautorità competente lelenco dei
pastori, diaconi e presbiteri responsabili dellassistenza
spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione
delle predette autorità statali competenti, allegando la
certificazione di cui allarticolo 8. Tali ministri responsabili
sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari
senza particolare autorizzazione. Lassistenza spirituale è
svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro
famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali
idonei messi a disposizione dal direttore dellistituto penitenziario.
3. Il direttore dellistituto penitenziario
informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità
della CELI più vicina.
8. - (Certificazione della qualifica di ministro di culto).
1. Ai fini dellapplicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la
CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore,
diacono o presbitero.
9. - (Oneri per lassistenza spirituale).
l. Gli oneri finanziari per lassistenza spirituale di cui
agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità
della CELI territorialmente competenti.
10. - (Insegnamento religioso nelle scuole).
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie,
che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di
non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete
la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia allattuazione
di tale diritto, lordinamento scolastico provvede a che linsegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni
effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di
insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre
discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti
alunni pratiche religiose o atti di culto.
11. - (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso).
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità
il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli
alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine
allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità
concordate con gli organi previsti dallordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico
delle Comunità della CELI territorialmente competenti.
12. - (Istituzione di scuole ed istituti di educazione).
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della
libertà della scuola e dellinsegnamento e nei termini
previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti
di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità,
ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli
altri enti territoriali, anche per quanto concerne lesame
di stato.
13. - (Matrimonio).
1. Ferma restando lautonomia della CELI e delle sue Comunità
in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano
esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del
matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti
civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto
della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione
sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che latto
di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio
secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento allufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. Lufficiale dello stato civile, dopo
aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga
alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge
e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi
in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune
indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi
sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri
dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al
riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale è
avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in
duplice originale, latto di matrimonio, al quale allega uno
dei nulla osta rilasciati dallufficiale dello stato civile.
Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti
al quale questa è avvenuta, trasmette allufficiale
dello stato civile del comune del luogo un originale dellatto
di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
6. Lufficiale dello stato civile, verificata
la formale regolarità dellatto e lautenticità
del nulla osta, trascrive latto stesso entro le ventiquattro
ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione, anche se lufficiale dello stato civile
per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini
prescritti.
14. - (Tutela degli edifici di culto).
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità,
nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo
del decano della CELI e dellorgano responsabile della sua
Comunità interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessità,
la forza pubblica non può entrare, per lesercizio delle
sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e
preso accordi con il ministro di culto responsabile delledificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attività
di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese
della CELI e delle Comunità.
15. - (Manifestazione del pensiero religioso).
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle
sue Comunità, effettuate allinterno ed allingresso
delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il
culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono
effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte
degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali
nessuna comunicazione e dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.
16. - (Tutela dei beni culturali).
1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e
la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico,
morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI,
istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra
laltro il compito della compilazione e dellaggiornamento
dellinventario dei beni suddetti.
17. - (Riconoscimento di enti ecclesiastici).
1. Fanno parte della CELI e, con lentrata in vigore della
presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici,
le Comunità evangeliche-luterane di Bolzano, Firenze, Genova,
Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici
nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante
di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso
il Ministero dellinterno.
18. - (Riconoscimento della personalità giuridica ad
altre Comunità).
1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre
Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive
circoscrizioni territoriali, lunificazione e lestinzione
di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dellinterno,
udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta
la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della
CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
19. - (Modalità per il riconoscimento).
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese,
gli istituti e le opere costituiti in ente nellambito della
CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di
culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza
dellente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità
giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base
della documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è
accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni
dellarticolo 22.
4. Il riconoscimento è concesso con
decreto del Ministro dellinterno, udito il parere del Consiglio
di Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti
riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di
enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.
20. - (Mutamenti degli enti ecclesiastici).
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio
e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici
luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Ministro dellinterno, udito
il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere
allente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento,
questo può essere revocato con decreto del Ministro dellinterno,
sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del
Consiglio di Stato.
3. La notifica dellavvenuta revoca dellerezione
di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina
la cessazione con provvedimento statale della personalità
giuridica dellente stesso.
4. La devoluzione dei beni dellente soppresso
o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo
della CELI salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti
dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento
ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone
giuridiche.
21. - (Trasferimenti di beni). - 1. I trasferimenti di beni immobili
scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici
di cui allarticolo 17 o viceversa, nonché gli altri
atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono esenti da ogni tributo ed onere.
22. - (Attività di religione e di culto).
1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti
delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione e di culto
quelle dirette alla predicazione dellEvangelo, allesercizio
del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari e alleducazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione
o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione
e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo
di lucro.
23. - (Gestione degli enti ecclesiastici).
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono
sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di
statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli
altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti
reali, laccettazione di donazioni ed eredità ed il
conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
24. - (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).
1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute debbono
iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ove non già iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre
alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi
di rappresentanza dellente.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli
enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
25. - (Regime tributario degli enti ecclesiastici).
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o
di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono
equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente
attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano
tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività
ed al regime tributario previsto per le medesime.
26. - (Deduzione agli effetti IRPEF).
l. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente
con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti
dellimposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro fino allimporto di lire due milioni, a
favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate
al sostentamento dei ministri di culto di cui allarticolo
4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative
modalità sono determinate con decreto del Ministro delle
Finanze.
27. - (Ripartizione della quota del gettito dellIRPEF).
1. A decorrere dal periodo dimposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo
Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della
legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno
analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari allotto
per mille dellIRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute
a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui allarticolo
26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e
culturali in Italia e allestero e ciò sia direttamente
sia attraverso le Comunità ad essa collegate.
2. Lattribuzione delle somme di cui al
comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le
Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la
denominazione "Chiesa Evangelica luterana in Italia ".
In caso di scelte non espresse, lattribuzione viene effettuata
in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a
quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente,
entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dallapplicazione
del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.
28. - (Commissione paritetica)
l. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali
modifiche, si potrà procedere alla revisione dellimporto
deducibile di cui allarticolo 26 e dellaliquota IRPEF
di cui allarticolo 27 ad opera di una apposita commissione
paritetica, nominata dallautorità governativa e dalla
CELI.
29. - (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri
di culto).
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa
collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro
dipendente.
30. - (Rendiconto delleffettiva utilizzazione delle somme
percepite).
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dellanno
successivo a quello di esercizio, al Ministero dellinterno
un rendiconto relativo alleffettiva utilizzazione delle somme
di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui è
stata assicurata lintera remunerazione e di quelli ai quali
è stata assicurata unintegrazione;
b) lammontare complessivo delle somme
di cui allarticolo 27 destinate al sostentamento dei ministri
di culto, nonché lammontare delle ritenute fiscali
su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalità
previste dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dellinterno entro trenta
giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria
relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
31. - (Norme di attuazione).
1. Le autorità competenti, nellemanare le norme di
attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte
loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune
consultazioni.
32. - (Norme contrastanti).
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della
CELI, nonché degli organi e persone che li costituiscono,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. - (Ulteriori intese).
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata
intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti
ravvisasse lopportunità di modifiche al testo della
allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
3. Alle modifiche si procederà con la
stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dellarticolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi
a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della
CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
allarticolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
34. - (Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dallapplicazione degli
articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire
1.055 milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere
dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
l995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per lanno 1995, alluopo utilizzando parzialmente
laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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