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Art. 1
Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica
apostolica e romana, purché non professino principi e non
seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio,
anche pubblico di tali culti è libero.
Art. 2
Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono
essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato
e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili
concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per
l'alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127
del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme speciali per l'esercizio
della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre
essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.
Art. 3
Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato
debbono essere notificate al Ministero dell'Interno per l'approvazione.
Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del
proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro
nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.
Art. 4
La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti
civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili
e militari.
Art. 5
La discussione in materia religiosa è pienamente libera.
Art. 6
Abrogato
(I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per
i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle
scuole pubbliche.)
Art. 7
Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto
indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione
gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale
dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli
articoli seguenti.
Art. 8
Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri
di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale
di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte
le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla
si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del
codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del
ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo
e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne
approvata a' termini dell'art. 3.
Art. 9
Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione,
deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice
civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla
presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi
gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente
in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice
civile. L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente
dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite
dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato
civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della
presente legge. L'atto, così compilato, sarà subito
trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni
caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.
Art. 10
L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne
cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello
stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il
nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita,
il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio
o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno
degli impedimenti di legge;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì
la celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile deve
dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli
effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602,
per l'ordinamento dello stato civile.
Art. 11
Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso
nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile
si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità,
tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti
l'ufficiale dello stato civile.
Art. 12
Agli effetti dell'art. 124 codice civile è parificato alla
celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista
nell'art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita
nell'art. 124 del codice civile l'ufficiale dello stato civile che
omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro
il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.
Art. 13
Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta
giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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