|
Legge
Art. 1.
(Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata
con legge 22 novembre 1988, n. 516)
1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra
il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7o giorno, che modifica l'intesa del 29
dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.
Art. 2.
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge
22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dall'anno finanziario
1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia
e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".
2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge
22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
"3. In caso di scelte non espresse da
parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene
effettuata in proporzione alle scelte espresse".
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata
il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n.
516, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE
ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7o GIORNO INTEGRATIVA
DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22
NOVEMBRE 1988, N. 516.
Articolo 1.
(Modifica dell'intesa)
1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, considerata l'opportunità
di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29 dicembre
1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono,
ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata legge, di modificarla
con le seguenti disposizioni.
Articolo 2.
(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)
1. Il primo comma dell'articolo 31 dell'intesa
stipulata il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1990,
l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia
e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".
2. Il terzo comma dell'articolo 31 dell'intesa
stipulata il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
"In caso di scelte non espresse da parte
dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata
in proporzione alle scelte espresse".
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata
il 29 dicembre 1986 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa.
Articolo 4.
(Norma finale)
1. Il Governo presenterà al Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa
ai fini dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 6 novembre 1996.
Romano Prodi
Vincenzo Mazza
|