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Legge
Art. 1.
(Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata
con legge 8 marzo 1989, n. 101)
1. È approvata l'intesa stipulata il
6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione
delle Comunità ebraiche italiane, che modifica l'intesa del
27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101.
Art. 2.
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle
Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonchè
con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge
22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano
analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità
ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo
dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate
dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare
riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio
storico, artistico e culturale, nonchè ad interventi sociali
ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro
il razzismo e l'antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui
al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso
di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione
stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a
quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'Unione
delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno,
le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari
sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo
di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
Art. 3.
(Rendiconto)
1. L'Unione delle Comunità ebraiche
italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto
relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo
2 e ne diffonde adeguata informazione.
Art. 4.
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101)
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge
8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione
dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa
del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito
complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone
fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità
stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati,
nonchè le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso
periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche
italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della
presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni".
2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge
8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente:
"4. Su richiesta di una delle parti, al
fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere
alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad
opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità
governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane".
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITÀ
EBRAICHE ITALIANE INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 27 FEBBRAIO
1987 ED APPROVATA CON LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101
Articolo 1.
1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche
italiane, considerata l'opportunità di procedere alla integrazione
e modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata
con legge 8 marzo 1989, n. 101, convengono, ai sensi dell'articolo
33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le seguenti
disposizioni.
Articolo 2.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa integrativa, l'Unione delle Comunità ebraiche
italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre
1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge
5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520,
e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione
della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà
le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità
istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8
marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività
culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e
culturale, nonchè ad interventi sociali ed umanitari volti
in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e
l'antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui
al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso
di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione
stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a
quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente
alla Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese
di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici
finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo
periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
Articolo 3.
1. L'Unione delle Comunità ebraiche
italiane trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto
relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo
2 e ne diffonde adeguata informazione.
Articolo 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 29 dell'intesa
stipulata il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione
della intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone
fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della
imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi
annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo
di imposta nel quale sono stati versati, nonchè le erogazioni
liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore
della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle
Comunità di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989,
n. 101, fino all'importo complessivo di lire due milioni".
2. Il quarto comma dell'articolo 29 dell'intesa
stipulata il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:
"Su richiesta di una delle parti, al fine
di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla
revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera
di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità
governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane".
Articolo 5.
1. In conformità all'articolo 33, comma
2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, il Governo presenterà
al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente
intesa, al quale sarà allegato il testo della medesima.
Roma, 6 novembre 1996.
Romano Prodi
Tullia Zevi
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