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1. - (Rapporti
tra Stato ed UCEBI).
1. I rapporti tra lo Stato e lUnione Cristiana Evangelica
Battista dItalia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni
degli articoli che seguono, sulla base dellintesa stipulata
il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.
2. Con lentrata in vigore della presente
legge cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti
dellUCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti,
istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa
hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
2. - (Libertà religiosa).
1. La Repubblica italiana dà atto dellautonomia dellUCEBI,
liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica
italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla
Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, lorganizzazione
dellUCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti,
delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa
aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in
materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza
da parte dello Stato.
3. - (Ministri dellUCEBI).
1. LUCEBI, attesa lesistenza di una pluralità
di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi
dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5,
6, 7 e 10.
4. - (Esercizio della libertà religiosa).
1. Lappartenenza alle forze armate, alla polizia o ad
altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o
di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione
e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nellesercizio
della libertà religiosa e nelladempimento delle pratiche
di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
5. - (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate,
alla polizia e ad altri servizi assimilati).
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare,
nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose
ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dallUCEBI, nelle
località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si
trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate
dallUCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono
possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio,
il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina.
Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto
di Chiese rappresentate dallUCEBI, la Chiesa più vicina
invia il ministro a ciò designato per prestare lassistenza
spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione
dallente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti
di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dallUCEBI,
lente competente adotta le misure necessarie, dintesa
con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua
secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dellUCEBI, che prestano
servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter
svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero
di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza
alcun onere finanziario per lo Stato.
6. - (Assistenza spirituale ai ricoverati).
1. Lassistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle
Chiese rappresentate dallUCEBI e agli altri ricoverati che
ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di
cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa
più vicina fra quelle rappresentate dallUCEBI. Laccesso
nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare
assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute
a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale
ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza
alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.
7. - (Assistenza spirituale ai detenuti).
1. Negli istituti penitenziari lassistenza spirituale ai detenuti
è assicurata dalle Chiese rappresentate dallUCEBI attraverso
ministri da loro designati e inclusi dallUCEBI nellapposita
lista di cui allarticolo 3. Tali ministri sono compresi nella
categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione
gli istituti medesimi.
2. Lassistenza spirituale è svolta
nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie
o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi
a disposizione dalla direzione dellistituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate
dallUCEBI perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza
alcun onere finanziario per lo Stato e per gli altri enti pubblici.
8. - (Insegnamento religioso).
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni
o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela
su di essi.
2. Per dare reale efficacia allattuazione
di tale diritto, lordinamento scolastico provvede affinché
linsegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità
che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché
non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello
svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti
agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
9. - (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso).
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto
al contributo di tutte le componenti della società, assicura
alle Chiese rappresentate dallUCEBI il diritto di rispondere
alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli
organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle
sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste
dallordinamento scolastico dello Stato.
2. Lesercizio di tale diritto avviene
senza alcun onere finanziario per lo Stato.
10. - (Matrimonio).
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio
celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò
designato da una Chiesa avente parte nellUCEBI, a condizione
che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa
comunale e che latto di matrimonio sia trascritto nei registri
dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio
secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento allufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. Lufficiale dello stato civile, dopo
avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone
alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge
e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi
in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune
indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi
sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri
dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al
riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta
la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice
originale, latto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla
osta rilasciati dallufficiale dello stato civile. Non oltre
cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale
questa è avvenuta, trasmette allufficiale dello stato
civile del comune del luogo un originale dellatto di matrimonio
ed il secondo originale del nulla osta.
5. Lufficiale dello stato civile, verificata
la formale regolarità dellatto e lautenticità
del nulla osta, trascrive latto stesso entro le ventiquattro
ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione, anche se lufficiale dello stato civile
per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini
prescritti.
11. - (Riconoscimento di enti ecclesiastici).
1. Ferma restando la personalità giuridica dellEnte
patrimoniale dellUCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19,
sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in
ente nellordinamento battista, ai sensi dellarticolo
22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento
è concesso su domanda del Presidente dellUCEBI, che
allega la delibera motivata dallAssemblea generale unitamente
allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al
riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute
come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nellordinamento
battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o
congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano
comunque:
a) attività di culto, quelle dirette
allesercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione
dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, alleducazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto,
quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura
e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi
fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dellente,
di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica,
al carattere ecclesiastico ed ai fini che lente si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con
decreto del Ministro dellinterno, udito il parere del Consiglio
di Stato.
12. - (Gestione degli enti ecclesiastici).
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo
dei competenti organi a norma dellordinamento battista e senza
ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, laccettazione
di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono
soggetti allautorizzazione prevista dalle leggi civili per
gli acquisti delle persone giuridiche.
13. - (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili
nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza
dellente.
2. LEnte patrimoniale dellUCEBI
deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, lEnte
patrimoniale dellUCEBI può concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
14. - (Regime tributario degli enti ecclesiastici).
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
aventi fine di culto, come anche le loro attività dirette
a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione
e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di
culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dellautonomia
e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
15. - (Mutamenti degli enti ecclesiastici).
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio
e nel modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici acquista
efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro
dellinterno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere
allente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento,
può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto
del Ministro dellinterno, sentito il presidente dellUCEBI
e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dellavvenuta revoca dellerezione
di un ente da parte del presidente dellUCEBI determina la
cessazione, con provvedimento statale, della personalità
giuridica dellente stesso.
4. La devoluzione dei beni dellente soppresso
o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dellAssemblea
generale dellUCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in
caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli
acquisti delle persone giuridiche.
16. - (Deduzione agli effetti IRPEF).
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dallUCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e
al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti
dellimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le
erogazioni liberali in denaro, fino allimporto di lire 2 milioni,
a favore dellUCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza
che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti
aventi parte nellUCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate
con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con lUCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al
fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere
alla revisione dellimporto deducibile di cui al comma 2 ad
opera di una apposita commissione paritetica nominata dallautorità
governativa e dallUCEBI.
17. - (Tutela degli edifici di culto).
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi
parte nellUCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati
o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con lUCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità,
la forza pubblica non può entrare, per lesercizio delle
sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri
delle singole Chiese.
18. - (Tutela dei beni culturali).
1. La Repubblica italiana e lUCEBI si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio
storico e culturale delle Chiese rappresentate dallUCEBI.
19. - (Manifestazione del pensiero religioso).
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate
dallUCEBI, effettuate allinterno e allingresso
dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle
suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono
senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi
dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che lordinamento radiotelevisivo
si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero
e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione
delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle
emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dellUCEBI operanti
in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di
utenza idonei a favorire leconomicità della gestione
ed unadeguata pluralità di emittenti in conformità
alla disciplina del settore.
20. - (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri
dellUCEBI).
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri iscritti nei ruoli dellUCEBI sono equiparati,
ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
21. - (Trasferimenti di beni).
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dellEnte patrimoniale
dellUCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui allatto
a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno
Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921,
dalla The Spezia Mission Limited, di cui allatto a rogito
del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio
n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui allatto a rogito del
dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio
n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist
Convention, di cui allatto a rogito del notaio Alberto Politi
di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti
da ogni tributo ed onere, fatte salve le somme già percette
dallamministrazione finanziaria.
22. - (Norme di attuazione).
1. Le autorità competenti, nellemanare le norme di
attuazione della presente legge, debbono tener conto delle esigenze
fatte loro presenti dallUCEBI e avviano, se richieste, opportune
consultazioni.
23. - (Norme contrastanti).
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese, istituzioni,
enti, associazioni e organismi rappresentati dallUCEBI, nonché
delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
24. - (Ulteriori intese).
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dellallegata
intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dellarticolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti
ravvisasse lopportunità di modifiche al testo dellallegata
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche
si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con
la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di
legge di approvazione ai sensi dellarticolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi
a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dallUCEBI
con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
allarticolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
25. - (Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dallapplicazione dellarticolo
16, valutate in lire 935 milioni per lanno 1996 ed in lire
550 milioni annue a decorrere dallanno 1997, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno
1995, alluopo utilizzando parzialmente laccantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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