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1. - I rapporti tra
lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati
dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della
intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente
legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità
nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che
le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.
1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
2. - La Repubblica italiana dà atto
dellautonomia e della indipendenza dellordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti
di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le
nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e
la giurisdizione in materia ecclesiastica, nellambito dellordinamento
valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Repubblica italiana prende atto che la Tavola
valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta
continueranno a non fare ricorso, per lesecuzione di provvedimenti
da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi
dello Stato.
3. - La Repubblica italiana, accogliendo la
richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio
dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo allassegno
perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo
di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto
29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.
4. - La Repubblica italiana prende atto che
la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di
tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale
in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la
protezione dellesercizio dei diritti di libertà riconosciuti
e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica
del sentimento religioso.
5. - I militari, aventi parte nelle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare,
nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed
ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località
dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia
in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti
nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio
sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati,
nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari
dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari
aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il
comando militare competente adotta le misure per assistere che il
funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola
valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione
di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il
loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari
che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle
suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi
ecclesiastici competenti.
6. - Lassistenza spirituale dei ricoverati
aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di
altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata
tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
Laccesso di tali ministri ai predetti
istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a
trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza
spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della
predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
7. - Gli ospedali evangelici esistenti in Genova,
Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre
il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza
dei ricoverati e delle loro famiglie, lassistenza spirituale
ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata
nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione
dellospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa
e ad esclusivo carico dei medesimi.
8. - Negli istituti penitenziari è assicurata
lassistenza spirituale tramite ministri del culto designati
dalla Tavola valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica allautorità
competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli
dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dallassistenza
spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione
delle predette autorità statali competenti.
Tali ministri responsabili sono compresi tra
i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare
autorizzazione.
Lassistenza spirituale è svolta
nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie
o ad iniziativa dei ministri di culto.
Il direttore dellistituto informa di
ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile,
competente per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della
suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
9. - La Repubblica italiana prende atto che
la Tavola valdese, nella convinzione che leducazione e la
formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono
di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede
di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici,
per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, linsegnamento
di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Repubblica italiana, nellassicurare
linsegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli
alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di
coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e
dellinsegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni,
o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
Per dare reale efficacia allattuazione
di tale diritto, lordinamento scolastico provvede a che linsegnamento
religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui
sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non
abbiano luogo in occasione dellinsegnamento di altre materie,
né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque
discriminanti.
10. - La Repubblica italiana, allo scopo di
garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale,
sociale e civile aperto allapporto di tutte le componenti
della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola
valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in
ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
Le modalità sono concordate con gli organi previsti dallordinamento
scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
11. - La Repubblica italiana, attesa la pluralità
dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce
gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dellordinamento
valdese, a condizione che latto relativo sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio
secondo le norme dellordinamento valdese debbono comunicare
tale intenzione allufficiale dello stato civile al quale richiedono
le pubblicazioni.
Lufficiale dello stato civile, il quale
abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta
che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le
vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta
che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre
a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le
norme dellordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi,
deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal
predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi
lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo
la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dallufficiale
dello stato civile allatto di matrimonio che egli redige in
duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dellatto
di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di
culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, allufficiale
dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni
dalla celebrazione.
Lufficiale dello stato civile, constatata
la regolarità dellatto e lautenticità
del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro
ore dal ricevimento dellatto e ne dà notizia al ministro
di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento
della celebrazione anche se lufficiale dello stato civile,
che ha ricevuto latto, abbia omesso di effettuare la trascrizione
nel termine prescritto.
12. - Ferma restando la personalità
giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto,
istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso
di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle
chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo
art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità
giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti
fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione
sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale
motivata con cui lente è stato eretto in istituto autonomo
nellambito dellordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita,
i competenti organi statali verificano la rispondenza dellente,
di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica,
al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza
svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette,
nel rispetto dellautonomia e dei fini degli enti che le svolgono,
alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte
da enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, laccettazione
di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono
soggetti allautorizzazione prevista dalle leggi civili per
gli acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto
il controllo e con lapprovazione della Tavola valdese senza
ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali,
stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.
La notifica dellavvenuta revoca dellerezione
in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione
con provvedimento statale della personalità giuridica dellente
ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio allente
morale indicato nella medesima delibera sinodale (3).
Il mutamento dei fini dellente comporta
la revoca del riconoscimento della personalità giuridica
dellente medesimo.
Gli enti di cui al presente articolo nonché
quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime
tributario previsto dalle leggi dello Stato.
13. - Con lentrata in vigore della presente
legge, lIstituto artigianelli valdesi, con sede in Torino,
ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno
1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto
alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice
e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio
1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede
in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto
6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono
trasformati in istituti autonomi nel quadro dellordinamento
valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione
nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed allordinamento
del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza
e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi
emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra
le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla
Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dellagosto
1975, lente Chiesa evangelica metodista dItalia (CEMI),
civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica
e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo
nel quadro dellordinamento valdese ai sensi del precedente
articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste
in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato
dal Sinodo valdese.
14. - E garantita lautonomia giuridico-amministrativa
degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo
i criteri disposti dallarticolo 1, comma quinto, della legge
12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.
15. - Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati
dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla
Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta facoltà
possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati
agli studenti delle università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà,
nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli
organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi
oneri finanziari.
16. - Nel rispetto delle libertà in
tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni
e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate allinterno
ed allingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici
utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini
ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione n altra ingerenza
da parte degli organi dello Stato.
17. - La Repubblica italiana e la Tavola valdese
collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite
commissioni miste.
Tali commissioni hanno tra laltro il
compito della compilazione e dellaggiornamento dellinventario
dei beni culturali suddetti.
18. - Per la formulazione delle norme di applicazione
della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola
valdese procederanno daccordo alla elaborazione dei testi
relativi.
19. - Ogni norma contrastante con la presente
legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte
e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata
in vigore della legge stessa.
20. - Le parti sottoporranno a nuovo esame
il contenuto dellallegata intesa al termine del decimo anno
dallentrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
lopportunità di modifiche al testo dellallegata
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche
si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con
la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di
legge di approvazione, ai sensi dellarticolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a
materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
allarticolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
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