Considerazioni sulla recente giurisprudenza in merito alla patologia del matrimonio “concordatario”


Dott. Giulio Boldrin

Sommario

Introduzione

La sentenza n. 329/2001 della Corte Costituzionale

La sentenza n. 13651/2000 della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione

Considerazioni conclusive

Introduzione

Per poter correttamente impostare la riflessione sulla recente giurisprudenza circa la patologia del matrimonio “concordatario”, è oltremodo necessario introdurre alcune brevi considerazioni sul significato del matrimonio per la Chiesa cattolica [1]. Questo sforzo iniziale, infatti, ci consentirà di mettere subito in luce certi principi teologici e dogmatici che condizionano l’intero impianto normativo canonistico. Come si avrà modo di apprezzare in seguito, anche il dibattito giurisprudenziale relativamente anche agli aspetti patrimoniali discendenti dalla patologia matrimoniale si gioverà di tali precisazioni introduttive.

A questo proposito, il discorso di S. S. Giovanni Paolo II in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2002 al Tribunale della Rota Romana offre spunti di particolare interesse [2]. Anzitutto il Pontefice sottolinea la somma importanza e la particolarità del compito che la Chiesa cattolica affida al Tribunale della Rota Romana tra tutti gli altri Tribunali Ecclesiastici, esso deve infatti “giudicare secondo verità e giustizia la delicata questione concernente la stessa esistenza di un matrimonio” [3]. Questa funzione specialissima è affidata al Tribunale della Rota nel contesto della pastorale della famiglia che vede il suo fondamento proprio sul matrimonio; il giudicare dunque sull’esistenza di un tale vincolo presuppone la profusione di una grande attenzione data l’importanza dell’incarico che deve rendere certamente manifesto il sentimento della pastoralità della Chiesa soprattutto in questo contesto. La famiglia infatti è il primo ambito in cui si estrinseca storicamente l’amore di Dio [4].

Le proprietà essenziali del matrimonio contratto secondo le intenzioni della Chiesa, cioè l’unità e l’indissolubilità, evidenzia ancora il Papa, non sono un vincolo o un’imposizione per gli sposi, ma un bene prezioso per essi, per i loro figli e per la Chiesa universale, che vede nella famiglia la sua “cellula fondamentale”. Nel matrimonio perciò, in quanto Sacramento, scorgiamo la presenza di Dio, la forza di Dio, vediamo il disegno che Egli riserva agli sposi, i quali anche se certamente attraverso l’espressione di una loro volontà liberamente maturata ed espressa, rappresentano ed incarnano la sollecitudine che Dio esercita sull’uomo e l’elevazione che Cristo stesso ha formulato per l’unione coniugale anche in una prospettiva escatologica [5]. Sarebbe del tutto erroneo considerare l’indissolubilità del matrimonio solo come un ideale o un buon proposito verso cui tendere, questo non è il matrimonio cristiano. L’indissolubilità è infatti principio per così dire di diritto naturale prima che principio del Cristianesimo [6], essa è connaturata all’essenza stressa del matrimonio e si collega con il suo essere per la Chiesa un fatto “oggettivo”, non meramente “soggettivo” [7]. Il matrimonio infatti, abbraccia tutta l’umanità coinvolgendola in un’unione preordinata da Dio, esso non può essere ridotto ad un semplice “contratto” tra due persone, che come tale è sottoposto unicamente alla loro volontà. Questa verità naturale, prima che di fede, deve vivificare la Chiesa intera attraverso le famiglie che sono le “chiese domestiche” nelle quali i coniugi sono chiamati a rinnovare ogni giorno il loro vincolo matrimoniale che richiede la costante profusione di amore, generosità e spirito di sacrificio.

E’ a partire da questo presupposto che il ruolo dell’attività giudiziaria della Chiesa in tema di matrimonio trae vigore e rinnovamento e si colloca pienamente sul piano della pastoralità, nel senso della promozione e della tutela del principio dell’indissolubilità del matrimonio. Questa procedura giudiziaria, necessariamente rigorosa, deve tendere all’accertamento della verità dei fatti e si deve collocare in un contesto ecclesiale sempre favorevole, ove ragionevolmente possibile, alla validità del vincolo contratto. Invero è solo attraverso questa procedura posta in essere dalla Rota Romana che l’uomo può conoscere dell’esistenza stessa, dinnanzi a Dio, di un matrimonio; in mancanza di ciò infatti questa sarebbe una questione lasciata esclusivamente alla coscienza di ciascuno e come tale legata al “soggettivismo” che, come si disse, si scontra con la natura stessa del matrimonio e con il suo essere, per la Chiesa, un fatto oggettivo.

Nella dialettica tra il “favor matrimonii” e il “favor libertatis”, cioè tra il principio della validità dell’istituto matrimoniale, opposto a quello della libertà assoluta delle persone e del conseguente relativismo delle loro scelte, la Chiesa opta per la via del “favor indissolubilitatis”, che non significa certo cieca opposizione alle giuste cause di nullità del vincolo, qualora se ne verifichino i presupposti, ma confidare sempre nell’assistenza dello Spirito Santo agli sposi che riposa sull’importanza del Sacramento che essi hanno consapevolmente e responsabilmente contratto.

Il ruolo del diritto quindi, e in modo specifico del Diritto Canonico, nelle crisi matrimoniali non è certo quello di trovare facili soluzioni di coscienza per i fedeli, e il quadro complessivo in cui il processo canonico si deve concepire è quello “di un contesto ecclesiale profondamente a favore del matrimonio e della famiglia su di esso fondata” [8].

Quanto sia centrale ed importante per la Chiesa la tematica del matrimonio lo si deduce anche dallo sforzo da anni condotto per opporsi all’introduzione negli ordinamenti civili dell’istituto del divorzio, definito dal Vaticano II come una “piaga” [9] e dall’impegno profuso, al contrario, nella promozione di nuove forme di tutela ed assistenza alle famiglie, evitando anche il permissivismo in questioni di fondo concernenti l’esistenza o meno del matrimonio o della famiglia [10].

Gran parte delle problematiche giuridiche relative alla patologia matrimoniale in Italia derivano, in ultima analisi, dall’esistenza stessa di una tipologia di matrimonio, il cosiddetto “matrimonio concordatario” che sebbene celebrato e regolato dal Diritto Canonico assume poi, in forza di un accordo di tipo pattizio, il Concordato con la Santa Sede, e qualora siano rispettati alcuni presupposti, validità anche per lo Stato italiano [11].

Ciò implica dunque il crearsi di una “zona d’ombra”, di una sorta di “diarchia” nella regolamentazione della patologia del rapporto matrimoniale che può rivelarsi anche particolarmente estesa [12]. Il problema poi riveste profili di particolare importanza, in quanto, come si vedrà in seguito, arriva a coinvolge sotto certi aspetti financo il principio di uguaglianza dei cittadini dinnanzi la legge sancito dall’articolo 3 della Costituzione repubblicana.

In questa disquisizione, due recenti sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione rispettivamente, ci forniranno l’occasione per formulare alcune importanti precisazioni e per giungere ad un quadro quanto più possibile aggiornato in merito alla tematica in oggetto.

La sentenza n. 329/2001 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 329 del 2000, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sia dell’articolo 129 del Codice civile che dell’articolo 18 della l. 27 maggio 1929 n. 847, con la quale si ratifica il Concordato del 1929 con la Santa Sede. Anche se per certi aspetti le fattispecie a quo sottoposte a giudizio della Consulta, non sono identiche, esse comunque riguardano tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dalla fine di un matrimonio concordatario dichiarato nullo.

Per chiarire le fattispecie che hanno condotto le norme di cui sopra al sindacato della Consulta, si consideri l’esempio seguente: si supponga infatti, che dopo molti anni di vita matrimoniale sopraggiunga una crisi tale da minare le basi stesse del consorzio familiare. A questo punto i coniugi si trovano dinnanzi alla sola scelta della separazione personale e poi del divorzio ai sensi della l. 898 del 1970. Dal punto di vista patrimoniale, il giudice stabilirà a favore del coniuge economicamente più debole la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento avendo cura di valutare la durata del matrimonio stesso, la presenza di figli, i redditi propri del soggetto più debole al fine di permettergli di proseguire con il tenore di vita precedente. Se, al contrario, in luogo della separazione e del divorzio, anche uno solo dei coniugi decidesse di percorrere la via della dichiarazione di nullità del matrimonio, le conseguenze a livello patrimoniale sarebbero affatto diverse. La sentenza del Tribunale Ecclesiastico di nullità del matrimonio ha efficacia nell’ordinamento italiano in forza del disposto dell’articolo 18 della già citata l. 17 maggio 1929 n. 847 e una volta delibata dalla Corte d’Appello nell’ambito della quale il matrimonio è stato celebrato, è riconosciuta come valida anche agli effetti dello Stato civile.

Ciò implica di conseguenza che nel matrimonio dichiarato nullo da sentenza ecclesiastica con efficacia ex tunc, cioè retroattiva, si riconosce la sussistenza di un vizio insanabile che inficiava esistenza stessa della comunione coniugale (il matrimonio è dunque come non fosse mai stato celebrato). Una volta delibata la sentenza di nullità ecclesiastica, ad essa sarà applicato in forza del “diritto vivente” l’articolo 129 del Codice civile, il quale disciplina gli aspetti patrimoniali discendenti dalla nullità del matrimonio civile, il cosiddetto “matrimonio putativo”, stabilendo dunque la corresponsione di un assegno in favore del coniuge economicamente più debole ed in buona fede per un periodo massimo di anni tre di importo sensibilmente ridotto se rapportato a quello che sarebbe stato stabilito in circostanze analoghe di durata del rapporto in caso di divorzio [13].

L’equiparazione giuridica della nullità canonica alla nullità civile ha dato quindi, in qualcuno, adito a più di qualche perplessità, circa l’opportunità dell’applicazione dei successivi effetti patrimoniali, soprattutto per la scarsa tutela del coniuge economicamente più debole in caso di nullità canonica pronunciata magari dopo anni di convivenza, se paragonata, come si disse, con la tutela di cui godrebbe in caso di separazione o di divorzio [14].

A ben vedere tuttavia, è da sottolineare però che le due fattispecie citate, cioè quella della nullità matrimoniale e quella del divorzio sono due modalità di scioglimento degli effetti civili del matrimonio opposte per presupposti e conseguenze. Mentre la prima infatti concerne un vizio insanabile del rapporto matrimoniale che ha impedito il valido consolidarsi della volontà dei nubendi, il secondo al contrario, presuppone l’esistenza e la fine di un matrimonio validamente celebrato e poi conclusosi [15].

Il problema che affligge la normativa in oggetto si incentra, in ultima analisi, sul fatto che la nullità civile secondo l’ordinamento italiano e quella ecclesiastica secondo il Diritto Canonico, in quanto a cause e conseguenze, riposano su presupposti del tutto diversi. Molto più ampie sono le cause di nullità per un matrimonio se si parte dal Diritto Canonico, viceversa esse sono molto ristrette e sottoposte a vincoli di decadenza molto brevi se si parte dal dettato codicistico [16]. In questo contesto dunque, la delibazione della sentenza ecclesiastica, darebbe modo ad un soggetto di ottenere la nullità del proprio matrimonio anche se per l’ordinamento italiano questa azione non potrebbe essere promossa. Ciò implicherebbe, a detta di alcuni, in definitiva, un vantaggio per i cittadini che contraggono un matrimonio concordatario rispetto a quelli che scelgono solo quello civile, violando quindi, sempre secondo questi interpreti, in tal modo il principio supremo della laicità dello Stato. Allo stesso modo, le conseguenze patrimoniali scaturenti dalla delibazione della nullità ecclesiastica sarebbero del tutto incongrue se paragonate con quelle assunte dal giudice italiano in circostanze analoghe di durata del matrimonio, in caso di divorzio coniugale, violando così anche il principio di uguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge.

Analizzata la situazione di diritto e di fatto sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale, valutata altresì la richiesta dei rimettenti tendente ad ottenere una sentenza additiva che estenda anche ai matrimoni dichiarati nulli da sentenza ecclesiastica delibata in Italia la disciplina matrimoniale discendente dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest’ultima respinge la richiesta di incostituzionalità delle norme richiamate.

La Corte infatti, dopo avere richiamato la sostanziale ed evidente diversità ontologica tra nullità e divorzio, afferma non essere contrario al disposto di cui all’articolo 3 della Costituzione, il fatto che le dichiarazioni di nullità canonica ricevano un trattamento diverso rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le due fattispecie infatti, presentano elementi di diversità non meramente formali ma sostanziali. Questo ragionamento ci induce quindi a concludere che la diversità giuridica delle situazioni descritte è tale da non sostanziare una violazione del principio della laicità dello Stato.

D’altra parte, accogliere la richiesta dei rimettenti significherebbe porre in essere una situazione a sua volta profondamente iniqua e discriminatoria, per la quale la nullità canonica e quella civile riceverebbero un trattamento diverso sotto il profilo patrimoniale. La Corte sottolinea, infine, che sarà compito del Legislatore “nell’esercizio della sua discrezionalità, porre in essere una situazione giuridica che accosti la nullità canonica del matrimonio a quella della cassazione degli effetti civili dello stesso sotto il profilo patrimoniale [17].

La sentenza n. 13651/2000 della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione

Un altro provvedimento giurisprudenziale, questa volta della Suprema Corte di Cassazione, ci aiuterà a fare il punto circa la possibilità di delibazione delle bolle pontificie emesse in caso di “matrimonio rato e non consumato”.

All’esame della Suprema Corte veniva sottoposta una sentenza della Corte d’Appello di Torino con la quale la bolla pontificia che concedeva la dispensa per matrimonio rato e non consumato a due coniugi veniva dichiarata efficace anche per lo Stato italiano. Le ragioni che avevano indotto la Corte d’Appello a disporre in tal senso si basano sul fatto che questa dispensa, sebbene in senso tecnico non sia una vera e propria sentenza, rimarrebbe pur sempre una sentenza sotto il profilo sostanziale, nella sua adozione infatti verrebbero rispettati i diritti di difesa della parte convenuta ed il principio del contraddittorio tra le parti.

Contro questa decisione fu proposto ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione, investita della questione, espone nella sentenza in oggetto che già in precedenza essa era stata chiamata a pronunciarsi su tale oggetto e confermando il contenuto della sentenza n. 7276 del 1999, nella quale si nega alla bolla papale natura giurisdizionale, nega allo stesso modo che essa possa essere assimilata ad una sentenza straniera. Aggiunge in seguito che il riconoscimento di tali rescritti è poi in contrasto anche con il dato normativo internazionale, in quanto, con il nuovo Concordato del 1984, le bolle pontificie super rato e non consumato risultano essere state definitivamente escluse dalla regolamentazione. L’articolo 8 di tale Concordato infatti, limita la dichiarazione di efficacia in Italia, esclusivamente alle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici e l’articolo 13 dello stesso testo, dopo aver chiarito che l’accordo sia da intendersi come una modifica del Concordato originario del 1929, chiarisce che le norme in esso non esplicitamente riprodotte sono da intendersi come abrogate.

Il nuovo accordo quindi, nel momento in cui adatta alla realtà concreta dei tempi i principi del matrimonio concordatario, limita esso stesso con l’articolo 8 la validità anche agli effetti civili esclusivamente alle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici delibate dalla Corte d’Appello e il fatto che di rescritto super rato e non consumato non si parli, conduce unanimemente gli interpreti a credere che una simile possibilità sia venuta definitivamente a cadere e che non sia nemmeno possibile riferirsi a testi precedenti cioè al Concordato del 1929 [18].

E’ da evidenziarsi inoltre, che la Corte Costituzionale si era già pronunciata in proposito con la sentenza n. 18 del 1982, dichiarando l’incostituzionalità dell’articolo 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847, che contiene le disposizioni per l’applicazione in Italia del Concordato del 1929, la quale invece ammetteva la validità di tali rescritti pontifici. La ragione che indusse la Consulta a negare il riconoscimento a tali bolle papali risiedeva nel fatto che queste decisioni venivano assunte in violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale contenuto nell’articolo 24 della Costituzione.

Quanto detto sopra, implica inoltre che ai provvedimenti pontifici di cui trattasi non sia applicabile nemmeno l’innovativa l. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, che dispone all’articolo 64 il riconoscimento immediato delle sentenze straniere, in quanto, sempre e solo di sentenze si parla ed in quanto, l’articolo 2 della stessa legge fa comunque salvi tutti gli accordi già esistenti e quindi anche il disposto del Concordato del 1984 che limita la possibilità di delibazione alle sole sentenze dei Tribunali Ecclesiastici [19]. Non è d’altra parte nemmeno possibile includere le bolle super rato e non consumato nella fattispecie residuale dei “provvedimenti stranieri” di cui all’articolo 65 sempre della legge 218/1995 in quanto si verrebbe comunque a porre in essere una palese violazione dei principi enunciati nella già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982.

Considerazioni conclusive

Dopo tutto quanto si è evidenziato nel corso della trattazione, appare opportuno formulare ora alcune brevi considerazioni scaturite dall’analisi delle sentenze cui si è fatto cenno, rimandando senza dubbio alla lettura dell’intero dispositivo chi fosse interessato ad un approfondimento della tematica.

Anzitutto appare chiaramente riaffermato dalla sentenza della Corte Costituzionale il principio della diversità sostanziale tra nullità e scioglimento degli effetti civili di un matrimonio; secondariamente si afferma che, nonostante esistano anche obiettive aspettative di equità distributiva da considerare, non appare conformarsi a criteri di logica e giustizia, ricondurre gli aspetti patrimoniali scaturenti della nullità del matrimonio in seguito a delibazione di sentenza ecclesiastica a quelli del divorzio. In altri termini, fino a quando il Legislatore non riterrà opportuno pronunciarsi in merito, la nullità canonica continuerà ad essere disciplinata dalle norme della nullità civile per quanto riguarda i suoi successivi aspetti patrimoniali.

Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione, fa chiarezza in un altro aspetto della disciplina in quanto, conformandosi all’orientamento già maturato dalla Consulta, conferma l’esclusione dall’articolato del nuovo Concordato del 1984 della delibabilità della bolla papale per matrimonio rato e non consumato negando altresì che residualmente sia applicabile il precedente testo del 1929. La Cassazione nega chiaramente inoltre a tale rescritto pontificio la caratteristica della giuridicità come sentenza, impedendo dunque anche l’applicazione del disposto della l. 218/1995.

 

[1] Per un quadro d’insieme circa la tematica del matrimonio nel Diritto Ecclesiastico si vedano F. FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, Bologna, 1997; M. TEDESCHI, Diritto Ecclesiastico, Torino, 1998.

[2] Per ulteriori approfondimenti si veda l’intero discorso di S.S. Giovanni Paolo II ai Prelati Uditori, Officiali e Avvocati del Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, 28 gennaio 2002.

[3] Cfr. Pastor Bonus, art. 126.

[4] Lc 2, 21-40.

[5] Cfr. can. 1056. Certamente l’unione matrimoniale ha luogo attraverso il libero consenso degli sposi, ma tale consenso umano si basa su un disegno che è divino.

[6] Cfr. C. RIVIERE, Introduzione all’antropologia, Bologna, 1998, pp. 69 e ss.

[7] Per un’idea d’insieme circa la tematica della famiglia nei principali documenti internazionali cfr. art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 10 dicembre 1948); art. 10 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 16 dicembre 1966); art. 23 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966); art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) in E. VITTA, V. GREMENTIERI, Codice degli Atti Internazionali sui Diritti dell’uomo, Milano, 1988.

[8] Cfr. Discorso di S.S. Giovanni Paolo II ai Prelati Uditori, Officiali e Avvocati del Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, 28 gennaio 2002, n. 6.

[9] Cfr. Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 47; per uno sguardo d’insieme sui lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II cfr. M. T. FATTORI, A. MELLONI, L’evento e le decisioni, studi sulle dinamiche del Concilio Vaticano II, Bologna, 1997, A. RICCARDI, Il potere del Papa. Da Pio XII a Paolo VI, Bari, 1988.

[10] Cfr. Lettera alle famiglie, n. 17.

[11] Per ulteriori chiarimenti in merito si veda F. FINOCCHIARO, op. cit.

[12] Per un approfondimento sul matrimonio come res mixta cfr. L. SPINELLI, Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II, Milano, 1989, pp. 229 e ss.

[13] L’art. 18 della l. 847/1929 originariamente rimandava la regolamentazione del matrimonio reso nullo da sentenza ecclesiastica all’art. 116 del Codice civile del 1865. Questo rinvio è stato trasferito anche al Codice del 1942 nella parte in cui regola il “matrimonio putativo”.

[14] Cfr. art. 7 l. 218/1995 che regola la litispendenza internazionale applicabile anche alla fattispecie nullità canonica e nullità civile.

[15] Per un approfondimento circa la differenza tra nullità matrimoniale e scioglimento degli effetti civili del matrimonio, cfr. L. SPINELLI, op. cit. , pp. 241 e ss.

[16] Cfr. artt. 117 e ss Codice civile.

[17] E’ significativo che la Corte Costituzionale nella sentenza di cui trattasi utilizzi il termine “accostamento” tra la disciplina della nullità ecclesiastica e quella derivante dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio per divorzio e non parli invece di equiparazione o di identificazione.

[18] Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 421 del 1993.

[19] Per un’accurata analisi circa il tema del divorzio e della separazione personale nel Diritto internazionale privato si veda T. BALLARINO, Diritto internazionale privato, Padova, 1996, pp. 418 e ss.