Sommario
Introduzione
La sentenza
n. 329/2001 della Corte Costituzionale
La sentenza
n. 13651/2000 della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di
Cassazione
Considerazioni
conclusive
Introduzione
Per poter correttamente impostare la riflessione sulla recente giurisprudenza
circa la patologia del matrimonio concordatario, è
oltremodo necessario introdurre alcune brevi considerazioni sul
significato del matrimonio per la Chiesa cattolica [1].
Questo sforzo iniziale, infatti, ci consentirà di mettere
subito in luce certi principi teologici e dogmatici che condizionano
lintero impianto normativo canonistico. Come si avrà
modo di apprezzare in seguito, anche il dibattito giurisprudenziale
relativamente anche agli aspetti patrimoniali discendenti dalla
patologia matrimoniale si gioverà di tali precisazioni introduttive.
A questo proposito, il discorso di S. S. Giovanni Paolo II in occasione
dellinaugurazione dellanno giudiziario 2002 al Tribunale
della Rota Romana offre spunti di particolare interesse [2].
Anzitutto il Pontefice sottolinea la somma importanza e la particolarità
del compito che la Chiesa cattolica affida al Tribunale della Rota
Romana tra tutti gli altri Tribunali Ecclesiastici, esso deve infatti
giudicare secondo verità e giustizia la delicata questione
concernente la stessa esistenza di un matrimonio [3].
Questa funzione specialissima è affidata al Tribunale della
Rota nel contesto della pastorale della famiglia che vede il suo
fondamento proprio sul matrimonio; il giudicare dunque sullesistenza
di un tale vincolo presuppone la profusione di una grande attenzione
data limportanza dellincarico che deve rendere certamente
manifesto il sentimento della pastoralità della Chiesa soprattutto
in questo contesto. La famiglia infatti è il primo ambito
in cui si estrinseca storicamente lamore di Dio [4].
Le proprietà essenziali del matrimonio contratto secondo
le intenzioni della Chiesa, cioè lunità e lindissolubilità,
evidenzia ancora il Papa, non sono un vincolo o unimposizione
per gli sposi, ma un bene prezioso per essi, per i loro figli e
per la Chiesa universale, che vede nella famiglia la sua cellula
fondamentale. Nel matrimonio perciò, in quanto Sacramento,
scorgiamo la presenza di Dio, la forza di Dio, vediamo il disegno
che Egli riserva agli sposi, i quali anche se certamente attraverso
lespressione di una loro volontà liberamente maturata
ed espressa, rappresentano ed incarnano la sollecitudine che Dio
esercita sulluomo e lelevazione che Cristo stesso ha
formulato per lunione coniugale anche in una prospettiva escatologica
[5]. Sarebbe
del tutto erroneo considerare lindissolubilità del
matrimonio solo come un ideale o un buon proposito verso cui tendere,
questo non è il matrimonio cristiano. Lindissolubilità
è infatti principio per così dire di diritto naturale
prima che principio del Cristianesimo [6],
essa è connaturata allessenza stressa del matrimonio
e si collega con il suo essere per la Chiesa un fatto oggettivo,
non meramente soggettivo [7].
Il matrimonio infatti, abbraccia tutta lumanità coinvolgendola
in ununione preordinata da Dio, esso non può essere
ridotto ad un semplice contratto tra due persone, che
come tale è sottoposto unicamente alla loro volontà.
Questa verità naturale, prima che di fede, deve vivificare
la Chiesa intera attraverso le famiglie che sono le chiese
domestiche nelle quali i coniugi sono chiamati a rinnovare
ogni giorno il loro vincolo matrimoniale che richiede la costante
profusione di amore, generosità e spirito di sacrificio.
E a partire da questo presupposto che il ruolo dellattività
giudiziaria della Chiesa in tema di matrimonio trae vigore e rinnovamento
e si colloca pienamente sul piano della pastoralità, nel
senso della promozione e della tutela del principio dellindissolubilità
del matrimonio. Questa procedura giudiziaria, necessariamente rigorosa,
deve tendere allaccertamento della verità dei fatti
e si deve collocare in un contesto ecclesiale sempre favorevole,
ove ragionevolmente possibile, alla validità del vincolo
contratto. Invero è solo attraverso questa procedura posta
in essere dalla Rota Romana che luomo può conoscere
dellesistenza stessa, dinnanzi a Dio, di un matrimonio; in
mancanza di ciò infatti questa sarebbe una questione lasciata
esclusivamente alla coscienza di ciascuno e come tale legata al
soggettivismo che, come si disse, si scontra con la
natura stessa del matrimonio e con il suo essere, per la Chiesa,
un fatto oggettivo.
Nella dialettica tra il favor matrimonii e il favor
libertatis, cioè tra il principio della validità
dellistituto matrimoniale, opposto a quello della libertà
assoluta delle persone e del conseguente relativismo delle loro
scelte, la Chiesa opta per la via del favor indissolubilitatis,
che non significa certo cieca opposizione alle giuste cause di nullità
del vincolo, qualora se ne verifichino i presupposti, ma confidare
sempre nellassistenza dello Spirito Santo agli sposi che riposa
sullimportanza del Sacramento che essi hanno consapevolmente
e responsabilmente contratto.
Il ruolo del diritto quindi, e in modo specifico del Diritto Canonico,
nelle crisi matrimoniali non è certo quello di trovare facili
soluzioni di coscienza per i fedeli, e il quadro complessivo in
cui il processo canonico si deve concepire è quello di
un contesto ecclesiale profondamente a favore del matrimonio e della
famiglia su di esso fondata [8].
Quanto sia centrale ed importante per la Chiesa la tematica del
matrimonio lo si deduce anche dallo sforzo da anni condotto per
opporsi allintroduzione negli ordinamenti civili dellistituto
del divorzio, definito dal Vaticano II come una piaga
[9] e dallimpegno
profuso, al contrario, nella promozione di nuove forme di tutela
ed assistenza alle famiglie, evitando anche il permissivismo in
questioni di fondo concernenti lesistenza o meno del matrimonio
o della famiglia [10].
Gran parte delle problematiche giuridiche relative alla patologia
matrimoniale in Italia derivano, in ultima analisi, dallesistenza
stessa di una tipologia di matrimonio, il cosiddetto matrimonio
concordatario che sebbene celebrato e regolato dal Diritto
Canonico assume poi, in forza di un accordo di tipo pattizio, il
Concordato con la Santa Sede, e qualora siano rispettati alcuni
presupposti, validità anche per lo Stato italiano [11].
Ciò implica dunque il crearsi di una zona dombra,
di una sorta di diarchia nella regolamentazione della
patologia del rapporto matrimoniale che può rivelarsi anche
particolarmente estesa [12].
Il problema poi riveste profili di particolare importanza, in quanto,
come si vedrà in seguito, arriva a coinvolge sotto certi
aspetti financo il principio di uguaglianza dei cittadini dinnanzi
la legge sancito dallarticolo 3 della Costituzione repubblicana.
In questa disquisizione, due recenti sentenze della Corte Costituzionale
e della Suprema Corte di Cassazione rispettivamente, ci forniranno
loccasione per formulare alcune importanti precisazioni e
per giungere ad un quadro quanto più possibile aggiornato
in merito alla tematica in oggetto.
La sentenza n. 329/2001 della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 329 del 2000, dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale sia
dellarticolo 129 del Codice civile che dellarticolo
18 della l. 27 maggio 1929 n. 847, con la quale si ratifica il Concordato
del 1929 con la Santa Sede. Anche se per certi aspetti le fattispecie
a quo sottoposte a giudizio della Consulta, non sono identiche,
esse comunque riguardano tutte le conseguenze patrimoniali derivanti
dalla fine di un matrimonio concordatario dichiarato nullo.
Per chiarire le fattispecie che hanno condotto le norme di cui
sopra al sindacato della Consulta, si consideri lesempio seguente:
si supponga infatti, che dopo molti anni di vita matrimoniale sopraggiunga
una crisi tale da minare le basi stesse del consorzio familiare.
A questo punto i coniugi si trovano dinnanzi alla sola scelta della
separazione personale e poi del divorzio ai sensi della l. 898 del
1970. Dal punto di vista patrimoniale, il giudice stabilirà
a favore del coniuge economicamente più debole la corresponsione
di un assegno mensile di mantenimento avendo cura di valutare la
durata del matrimonio stesso, la presenza di figli, i redditi propri
del soggetto più debole al fine di permettergli di proseguire
con il tenore di vita precedente. Se, al contrario, in luogo della
separazione e del divorzio, anche uno solo dei coniugi decidesse
di percorrere la via della dichiarazione di nullità del matrimonio,
le conseguenze a livello patrimoniale sarebbero affatto diverse.
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico di nullità del matrimonio
ha efficacia nellordinamento italiano in forza del disposto
dellarticolo 18 della già citata l. 17 maggio 1929
n. 847 e una volta delibata dalla Corte dAppello nellambito
della quale il matrimonio è stato celebrato, è riconosciuta
come valida anche agli effetti dello Stato civile.
Ciò implica di conseguenza che nel matrimonio dichiarato
nullo da sentenza ecclesiastica con efficacia ex tunc, cioè
retroattiva, si riconosce la sussistenza di un vizio insanabile
che inficiava esistenza stessa della comunione coniugale (il matrimonio
è dunque come non fosse mai stato celebrato). Una volta delibata
la sentenza di nullità ecclesiastica, ad essa sarà
applicato in forza del diritto vivente larticolo
129 del Codice civile, il quale disciplina gli aspetti patrimoniali
discendenti dalla nullità del matrimonio civile, il cosiddetto
matrimonio putativo, stabilendo dunque la corresponsione
di un assegno in favore del coniuge economicamente più debole
ed in buona fede per un periodo massimo di anni tre di importo sensibilmente
ridotto se rapportato a quello che sarebbe stato stabilito in circostanze
analoghe di durata del rapporto in caso di divorzio [13].
Lequiparazione giuridica della nullità canonica alla
nullità civile ha dato quindi, in qualcuno, adito a più
di qualche perplessità, circa lopportunità dellapplicazione
dei successivi effetti patrimoniali, soprattutto per la scarsa tutela
del coniuge economicamente più debole in caso di nullità
canonica pronunciata magari dopo anni di convivenza, se paragonata,
come si disse, con la tutela di cui godrebbe in caso di separazione
o di divorzio [14].
A ben vedere tuttavia, è da sottolineare però che
le due fattispecie citate, cioè quella della nullità
matrimoniale e quella del divorzio sono due modalità di scioglimento
degli effetti civili del matrimonio opposte per presupposti e conseguenze.
Mentre la prima infatti concerne un vizio insanabile del rapporto
matrimoniale che ha impedito il valido consolidarsi della volontà
dei nubendi, il secondo al contrario, presuppone lesistenza
e la fine di un matrimonio validamente celebrato e poi conclusosi
[15].
Il problema che affligge la normativa in oggetto si incentra, in
ultima analisi, sul fatto che la nullità civile secondo lordinamento
italiano e quella ecclesiastica secondo il Diritto Canonico, in
quanto a cause e conseguenze, riposano su presupposti del tutto
diversi. Molto più ampie sono le cause di nullità
per un matrimonio se si parte dal Diritto Canonico, viceversa esse
sono molto ristrette e sottoposte a vincoli di decadenza molto brevi
se si parte dal dettato codicistico [16].
In questo contesto dunque, la delibazione della sentenza ecclesiastica,
darebbe modo ad un soggetto di ottenere la nullità del proprio
matrimonio anche se per lordinamento italiano questa azione
non potrebbe essere promossa. Ciò implicherebbe, a detta
di alcuni, in definitiva, un vantaggio per i cittadini che contraggono
un matrimonio concordatario rispetto a quelli che scelgono solo
quello civile, violando quindi, sempre secondo questi interpreti,
in tal modo il principio supremo della laicità dello Stato.
Allo stesso modo, le conseguenze patrimoniali scaturenti dalla delibazione
della nullità ecclesiastica sarebbero del tutto incongrue
se paragonate con quelle assunte dal giudice italiano in circostanze
analoghe di durata del matrimonio, in caso di divorzio coniugale,
violando così anche il principio di uguaglianza dei cittadini
dinnanzi alla legge.
Analizzata la situazione di diritto e di fatto sottoposta a giudizio
della Corte Costituzionale, valutata altresì la richiesta
dei rimettenti tendente ad ottenere una sentenza additiva che estenda
anche ai matrimoni dichiarati nulli da sentenza ecclesiastica delibata
in Italia la disciplina matrimoniale discendente dalla cessazione
degli effetti civili del matrimonio, questultima respinge
la richiesta di incostituzionalità delle norme richiamate.
La Corte infatti, dopo avere richiamato la sostanziale ed evidente
diversità ontologica tra nullità e divorzio, afferma
non essere contrario al disposto di cui allarticolo 3 della
Costituzione, il fatto che le dichiarazioni di nullità canonica
ricevano un trattamento diverso rispetto alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le due fattispecie infatti, presentano elementi
di diversità non meramente formali ma sostanziali. Questo
ragionamento ci induce quindi a concludere che la diversità
giuridica delle situazioni descritte è tale da non sostanziare
una violazione del principio della laicità dello Stato.
Daltra parte, accogliere la richiesta dei rimettenti significherebbe
porre in essere una situazione a sua volta profondamente iniqua
e discriminatoria, per la quale la nullità canonica e quella
civile riceverebbero un trattamento diverso sotto il profilo patrimoniale.
La Corte sottolinea, infine, che sarà compito del Legislatore
nellesercizio della sua discrezionalità, porre
in essere una situazione giuridica che accosti la nullità
canonica del matrimonio a quella della cassazione degli effetti
civili dello stesso sotto il profilo patrimoniale [17].
La sentenza n. 13651/2000 della Sezione Prima
Civile della Suprema Corte di Cassazione
Un altro provvedimento giurisprudenziale, questa volta della Suprema
Corte di Cassazione, ci aiuterà a fare il punto circa la
possibilità di delibazione delle bolle pontificie emesse
in caso di matrimonio rato e non consumato.
Allesame della Suprema Corte veniva sottoposta una sentenza
della Corte dAppello di Torino con la quale la bolla pontificia
che concedeva la dispensa per matrimonio rato e non consumato a
due coniugi veniva dichiarata efficace anche per lo Stato italiano.
Le ragioni che avevano indotto la Corte dAppello a disporre
in tal senso si basano sul fatto che questa dispensa, sebbene in
senso tecnico non sia una vera e propria sentenza, rimarrebbe pur
sempre una sentenza sotto il profilo sostanziale, nella sua adozione
infatti verrebbero rispettati i diritti di difesa della parte convenuta
ed il principio del contraddittorio tra le parti.
Contro questa decisione fu proposto ricorso per Cassazione. La
Corte di Cassazione, investita della questione, espone nella sentenza
in oggetto che già in precedenza essa era stata chiamata
a pronunciarsi su tale oggetto e confermando il contenuto della
sentenza n. 7276 del 1999, nella quale si nega alla bolla papale
natura giurisdizionale, nega allo stesso modo che essa possa essere
assimilata ad una sentenza straniera. Aggiunge in seguito che il
riconoscimento di tali rescritti è poi in contrasto anche
con il dato normativo internazionale, in quanto, con il nuovo Concordato
del 1984, le bolle pontificie super rato e non consumato risultano
essere state definitivamente escluse dalla regolamentazione. Larticolo
8 di tale Concordato infatti, limita la dichiarazione di efficacia
in Italia, esclusivamente alle sentenze di nullità del matrimonio
pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici e larticolo 13 dello
stesso testo, dopo aver chiarito che laccordo sia da intendersi
come una modifica del Concordato originario del 1929, chiarisce
che le norme in esso non esplicitamente riprodotte sono da intendersi
come abrogate.
Il nuovo accordo quindi, nel momento in cui adatta alla realtà
concreta dei tempi i principi del matrimonio concordatario, limita
esso stesso con larticolo 8 la validità anche agli
effetti civili esclusivamente alle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici
delibate dalla Corte dAppello e il fatto che di rescritto
super rato e non consumato non si parli, conduce unanimemente gli
interpreti a credere che una simile possibilità sia venuta
definitivamente a cadere e che non sia nemmeno possibile riferirsi
a testi precedenti cioè al Concordato del 1929 [18].
E da evidenziarsi inoltre, che la Corte Costituzionale si
era già pronunciata in proposito con la sentenza n. 18 del
1982, dichiarando lincostituzionalità dellarticolo
17 della l. 27 maggio 1929 n. 847, che contiene le disposizioni
per lapplicazione in Italia del Concordato del 1929, la quale
invece ammetteva la validità di tali rescritti pontifici.
La ragione che indusse la Consulta a negare il riconoscimento a
tali bolle papali risiedeva nel fatto che queste decisioni venivano
assunte in violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale
contenuto nellarticolo 24 della Costituzione.
Quanto detto sopra, implica inoltre che ai provvedimenti pontifici
di cui trattasi non sia applicabile nemmeno linnovativa l.
31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano del diritto
internazionale privato, che dispone allarticolo 64 il riconoscimento
immediato delle sentenze straniere, in quanto, sempre e solo di
sentenze si parla ed in quanto, larticolo 2 della stessa legge
fa comunque salvi tutti gli accordi già esistenti e quindi
anche il disposto del Concordato del 1984 che limita la possibilità
di delibazione alle sole sentenze dei Tribunali Ecclesiastici [19].
Non è daltra parte nemmeno possibile includere le bolle
super rato e non consumato nella fattispecie residuale dei provvedimenti
stranieri di cui allarticolo 65 sempre della legge 218/1995
in quanto si verrebbe comunque a porre in essere una palese violazione
dei principi enunciati nella già citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 18 del 1982.
Considerazioni conclusive
Dopo tutto quanto si è evidenziato nel corso della trattazione,
appare opportuno formulare ora alcune brevi considerazioni scaturite
dallanalisi delle sentenze cui si è fatto cenno, rimandando
senza dubbio alla lettura dellintero dispositivo chi fosse
interessato ad un approfondimento della tematica.
Anzitutto appare chiaramente riaffermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale il principio della diversità sostanziale tra
nullità e scioglimento degli effetti civili di un matrimonio;
secondariamente si afferma che, nonostante esistano anche obiettive
aspettative di equità distributiva da considerare, non appare
conformarsi a criteri di logica e giustizia, ricondurre gli aspetti
patrimoniali scaturenti della nullità del matrimonio in seguito
a delibazione di sentenza ecclesiastica a quelli del divorzio. In
altri termini, fino a quando il Legislatore non riterrà opportuno
pronunciarsi in merito, la nullità canonica continuerà
ad essere disciplinata dalle norme della nullità civile per
quanto riguarda i suoi successivi aspetti patrimoniali.
Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione, fa chiarezza in
un altro aspetto della disciplina in quanto, conformandosi allorientamento
già maturato dalla Consulta, conferma lesclusione dallarticolato
del nuovo Concordato del 1984 della delibabilità della bolla
papale per matrimonio rato e non consumato negando altresì
che residualmente sia applicabile il precedente testo del 1929.
La Cassazione nega chiaramente inoltre a tale rescritto pontificio
la caratteristica della giuridicità come sentenza, impedendo
dunque anche lapplicazione del disposto della l. 218/1995.
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