|
Da qualche anno si sente sempre più frequentemente parlare
di ministero straordinario dellEucaristia, ancorché
nel parlare comune non si sia ancora ben chiarita la sua identità
ed i relativi contorni giuridici e liturgici che caratterizzano
tale figura. Chi è allora il ministro straordinario dellEucaristia?
In cosa consiste la sua straordinarietà? Quali
le sue competenze? Questo breve saggio si pone lobiettivo
di dare una risposta sintetica ma quanto più possibile completa,
almeno dal punto di vista giuridico, ai quesiti testé posti.
Due precisazioni propedeutiche appaiono fondamentali per la comprensione
dellargomento. La prima rimanda alle origini storiche di questo
ministero, la seconda al concetto stesso di ministerialità
come intesa nella Chiesa post-conciliare [1].
Dal punto di vista storico e liturgico, pensare che la figura del
ministro straordinario dellEucaristia, sia un portato degli
anni recenti è un grave errore. Invero fin dal II secolo
d.C. la storia della Chiesa conosce dei fedeli laici con il compito
di conservare presso sé e di distribuire la Santa Comunione
come viatico per i fratelli in punto di morte. Questa necessità,
come si comprende facilmente, era strettamente connessa con i tempi:
le comunità cristiane di allora erano di piccole dimensioni,
sparse in vasti territori, indifese e sovente vittime di atroci
persecuzioni perpetrate dai pagani. In questo quadro, si comprende
come colui che si fosse trovato in incipiente pericolo di morte,
voleva accostarsi per lultima volta allEucarestia in
forma di viatico [2].
Da queste necessità nacque in origine la figura del ministro
straordinario della Comunione (anche se in forme non istituzionalizzate),
cioè del fedele laico incaricato di questo importantissimo
compito [3].
La seconda precisazione, riguarda invece il concetto stesso di
ministerialità nella Chiesa. Ministro,
contrariamente rispetto al comune linguaggio, non definisce colui
che si pone per poteri, importanza o qualità al di sopra
degli altri bensì, facendo proprio il principio proclamato
da Gesù, colui il quale si pone al servizio degli altri:
il servo dei servi, il tre volte piccolo. Non cè bisogno
di commentare oltre questo stravolgimento di prospettive
che Gesù stesso compie essendo sufficiente ribadire che il
ministero, così inteso, appare indissolubilmente legato alla
dimensione di servizio al prossimo. Ebbene, la storia della Chiesa
post-conciliare conosce la riscoperta di questo concetto di ministerialità
e da questo attinge nuova linfa per ledificazione del popolo
di Dio. Se con il Concilio di Trento tutto venne accentrato
nella figura del presbitero, con il Concilio Vaticano II si avverte
uninversione di tendenza verso una crescente coresponsabilizzazione
pastorale del laicato e, come si disse, del suo essere assieme ai
propri pastori un solo popolo.
Non si può a questo punto capire la figura del ministro
straordinario della Comunione se non si parte dai tipi di ministero
che la Chiesa definisce. Ve ne sono infatti di tre tipi diversi
[4]. Si conoscono:
Ministeri ordinati, cioè quelli che si basano sul Sacramento
dellOrdine, come lEpiscopato, il Presbiterato e il Diaconato;
Ministeri istituiti (detti anche laicali), cioè quelli conferiti
a fedeli laici basati sul Sacramento del Battesimo e sulla concreta
realtà della Chiesa come comunione di fede ed amore, attualmente
se ne contano due, il Lettorato e lAccolitato;
Ministeri di fatto, cioè conferiti, ancorché una tantum,
per concrete esigenze anche estemporanee delle chiese locali.
Partendo dalla precedente suddivisione è chiaro che il ministero
straordinario dellEucaristia rientra nella categoria dei ministeri
di fatto. Tuttavia, per evitare di ingenerare confusione circa il
concetto di ministerialità, è bene fin da ora sottolineare
che la Costituzione Liturgica Sacrosanctum Concilium dispone che
ciascun ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio
si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la
natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza
[5]. Anche se ad una
prima lettura la norma sembrerebbe vincolare i vari soggetti ad
una vecchia immagine gerarchico-piramidale della Chiesa,
ad un esame più attento, al contrario, essa suona come un
monito per vivere la ministerialità sempre associata al senso
di responsabilità che essa comporta. Per essere veramente
tale, allora, la ministerialità nella Chiesa e per la Chiesa
va vissuta nella prospettiva complessa di diritti, doveri e competenze
[6].
Da quando fin qui detto, già si comprende chi è ministro
straordinario dellEucarestia; ebbene esso è stato
già a suo tempo puntualmente definito dallistruzione
Immensae Caritatis del 1973, come il battezzato e cresimato
adulto, uomo o donna, incaricato della distribuzione del pane eucaristico,
sia durante che fuori dalla celebrazione della Messa [7].
E importante sottolineare il salto di qualità
compiuto con questo documento; basti pensare infatti che con il
vecchio Codice di Diritto Canonico (1917) al laico era addirittura
proibito toccare i vasi con le specie consacrate. Questo provvedimento,
che seguiva di qualche anno la Costituzione Dogmatica Lumen Gentium,
porta quindi nuova linfa alla Chiesa contribuendo allo sforzo già
in essere per passare da una struttura gerarchica ad una ministeriale,
che meglio si addiceva al nuovo portato del popolo di Dio
[8]. Due principi
si pongono in modo particolare questo fine, quando si afferma che
Cristo continuamente dispensa i suoi ministeri con i quali ci aiutiamo
(tutti, laici e religiosi) a salvarci [9]
ed inoltre quando afferma che lo Spirito Santo dispensa tra tutti
i fedeli grazie speciali grazie alle quali li rende adatti e pronti
ad assumersi varie opere ed uffici utili alla Chiesa [10].
Listruzione Immensae Caritatis afferma che il ministero straordinario
della Comunione è un fedele laico il quale, debitamente preparato,
si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta.
Dovrà coltivare la pietà verso la Santissima Eucaristia,
nonché essere testimone di Cristo per gli altri fedeli (ciò
che viene definito come vita eucaristica), dispone inoltre
che nessuno potrà essere nominato a questo incarico qualora
la cosa potrebbe essere motivo di stupore per gli altri fedeli [11].
Ciò da una parte evidenzia il legame che deve esistere tra
la comunità cristiana e il ministro, dallaltro sottolinea
come la distribuzione della Comunione non è un semplice gesto
liturgico, ancorché ricco di significato, bensì il
contributo alledificazione della Chiesa con tutti i fedeli,
soprattutto gli anziani e gli ammalati, destinatari in primis della
grazia dellistituzione del ministro della Comunione [12].
Prima di passare in rassegna le facoltà (non di diritti
trattasi) concesse al ministro, è bene partire da una precisazione.
La dizione ministro straordinario della Comunione potrebbe
trarre in inganno, il caposaldo di questo ministero è infatti
la distribuzione dellEucaristia e non già la consacrazione
che rimane compito esclusivo del presbitero. Una definizione meno
equivoca in questo senso, potrebbe essere allora ministro
straordinario della distribuzione della Comunione, descrivendo
così più chiaramente i contorni dellincarico
attribuito. Il fedele scelto per questo servizio alla Chiesa, riceve
un apposito mandato da parte dellOrdinario del luogo di residenza
con il quale ha facoltà di distribuire lEucaristia
agli altri fedeli e di portarla ad infermi ed ammalati presso il
loro domicilio. Il mandato conferito, ha una durata variabile a
seconda dei casi, che va dai tre ai cinque anni, in ciò infatti
si sostanzia la straordinarietà del ministero, che non è
concesso a vita, ed è vincolato anche alla frequenza di appositi
corsi volti ad approfondire le verità teologiche inerenti
alla pietà eucaristica [13].
Il mandato anzidetto è concesso dallOrdinario diocesano
sulla base delle concrete esigenze espresse dalle singole parrocchie
ed il ministro è autorizzato a compiere questo servizio solamente
nellambito territoriale della parrocchia dappartenenza.
Il ministro straordinario della Comunione ha quindi facoltà
di (in ordine dimportanza):
1. Portare la Santa Comunione al domicilio di anziani, ammalati
ed infermi impossibilitati a recarsi in Chiesa. E questo lo
scopo principale che ha spinto allistituzione di questo ministero!
Portare Gesù a coloro che hanno più bisogno di lui
in modo particolare nei giorni festivi ed in contiguità con
le celebrazioni liturgiche in modo da creare veramente il senso
della comunità celebrante con tutti i fedeli
anche anziani ed ammalati [14].
Invero in questi casi il ministro si fa portatore del duplice dono
del pane consacrato e della Parola di Dio secondo le modalità
stabilite nel rito della Comunione agli Infermi data dal ministro
straordinario [15].
2. Distribuire la Comunione durante la S. Messa solo qualora si
avverino entrambe le seguenti condizioni: quando il numero dei fedeli
è tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione e
quando non ci siano altri presbiteri o diaconi presenti. E
qui il caso di sottolineare che la presenza di un ministro non dispensa
in alcun modo il presbitero dal suo ufficio di distribuzione della
Santa Comunione! E inoltre il caso di sottolineare che al
ministro è consentito di comunicare solo i fedeli presenti
in assemblea e non quelli posizionati nel presbiterio, inoltre è
bene rammentare che quando ministro e celebrante comunicano in assemblea
questultimo dovrebbe rimanere in posizione sopraelevata rispetto
al primo (ad esempio un gradino più in alto) in modo tale
da rendere chiaro che di ministero straordinario trattasi e che
la distribuzione della Comunione in chiesa è sempre e comunque
compito primario del presbitero.
3. Qualora una comunità manchi del presbitero o del diacono,
il ministro straordinario della Comunione può essere autorizzato
a guidare la celebrazione domenicale limitandosi evidentemente alla
Liturgia della Parola del giorno e alla successiva distribuzione
ai fedeli dellEucaristia [16].
4. Distribuire la Comunione al di fuori della S. Messa in chiesa
o in un oratorio in cui sia conservata lEucaristia.
5. Esporre pubblicamente alladorazione dei fedeli la Santissima
Eucaristia nellostensorio o deponendo la pisside sullaltare
e ricollocandola al termine nuovamente nel tabernacolo.
6. Comunicarsi direttamente (attingendo cioè direttamente
ai Sacri vasi).
In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, la definizione
giuridica del ministero straordinario dellEucaristia (o meglio
del m ministero straordinario della distribuzione della Comunione)
può discendere dallaccurata analisi del suo stesso
nome. Ministro evidenzia la dimensione di servizio alla
comunità che deve caratterizzare i compiti a lui attribuiti;
straordinario significa in senso giuridico non-permanente,
temporaneo, ausiliario e subordinato al presbitero; distribuzione
della Comunione definisce in maniera esaustiva le sue facoltà,
cioè il distribuire la Comunione ai fedeli durante la celebrazione
della Messa ovvero al di fuori da essa ad anziani ed ammalati secondo
le norme canonistiche vigenti.
|