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Parere
Ministero della P.I.
Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell'immagine
del Crocifisso nelle aule scolastiche - Quesito.
La Sezione
Vista la relazione in data 20 gennaio 1988, prot. n. 253, con la
quale il Ministero della P.I. - Direzione generale istruzione tecnica
- previa autorizzazione del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio
di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
Premesso che: con il quesito di cui trattasi, l'Amministrazione,
posto in evidenza il nuovo quadro normativo in base al quale viene
impartito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, chiede di conoscere se le disposizioni di cui all'art.
118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato
C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti la esposizione dell'immagine
del Crocifisso nelle scuole, possano considerarsi tuttora vigenti
oppure debbano ritenersi implicitamente abrogate, perché
in contrasto con il nuovo assetto normativo della materia.
Considerato: In fatto ed in diritto quanto rappresentato dalla Amministrazione.
La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare
che il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte
il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà
e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore
universale, indipendente da specifica confessione religiosa.
In disparte da ciò, sembra alla Sezione che ai fini di un
più razionale esame del quesito, sia opportuno tenere distinta
la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del Crocifisso
nelle scuole da quella relativa all'insegnamento della religione
cattolica.
L'indagine deve mirare a stabilire, in buona sostanza, se, a parte
l'indubbio significato storico-culturale cui si è prima accennato,
le disposizioni citate in premessa le quali consentono l'esposizione
dell'immagine del Crocifisso nelle scuole, siano tuttora vigenti
oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perché
in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante
dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica
Italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni
al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.
A tale riguardo, devesi rilevare che le due norme citate, di natura
regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono
mai poste in contrasto con questi ultimi.
Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente
all'esposizione del Crocifisso nelle scuole o, più in generale
negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi
nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti.
Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense,
con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo
1985, n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia
de qua, così come nel Concordato originario, non possono
influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari
di cui trattasi.
Non si è quindi, tuttora, verificata nei confronti delle
medesime, alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale. In particolare, non appare ravvisabile
un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né
può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia,
già regolata dalle norme anteriori.
Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana,
pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose
non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici
di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che
evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio
storico.
Né pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del
Crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione
della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni
in materia religiosa.
Conclusivamente, quindi, poiché le disposizioni di cui all'art.
118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato
C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l'esposizione del
Crocifisso nelle scuole, non attengono all'insegnamento della religione
cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti
dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano
tuttora legittimamente operanti.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione
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