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XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRICOLO, AIRAGHI. ANGELINO ALFANO, BALLAMAN,
BURANI PROCACCINI, BUTTI, CARLUCCI, CATANOSO, COLLAVINI, CUSUMANO,
DI TEODORO, DIDONE', ERCOLE, FALLICA, FERRO, FOTI, DARIO GALLI,
GALLO, GARAGNANI, GIBELLI, ALBERTO GIORGETTI, ANNA MARIA LEONE,
LISI, SANTINO ADAMO LODDO, LOSURDO, LUSETTI, LUSSANA, MARTINELLI,
FRANCESCA MARTINI, MENIA, MEREU, MIGLIORI, MILANESE, MISURACA, MORETTI,
OSVALDO NAPOLI, NICOLOSI, PALMIERI, PAROLO, LUIGI PEPE, PERROTTA,
PEZZELLA, POLLEDRI, RIZZI, ROMANO, GUIDO ROSSI, ANTONIO RUSSO, SANTORI,
SANTULLI, SANZA, SCHERINI, SELVA, STUCCHI, TARANTINO, VASCON, ALFREDO
VITO, ZACCHERA, ZAMA
Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso
in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della
Repubblica
Presentata il 15 maggio 2002
Onorevoli Colleghi!
Le recenti, ripetute polemiche relative alla
presenza del Crocifisso nella aule scolastiche, documentate dalla
stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente
ferito il significato non solo religioso, ma anche e soprattutto
di «simbolo della civiltà e della cultura cristiana,
nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente
da una specifica confessione religiosa» del Crocifisso, così
come ha autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere
n. 63, espresso in data 27 aprile 1988. «La Costituzione repubblicana»,
continua il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà
a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione
nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso,
per i princìpi che evoca, fa parte del patrimonio storico».
Il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto
come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965,
e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma che le suddette
disposizioni, relative all'esposizione del Crocifisso nelle scuole,
non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti
Lateranensi. Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'accordo,
con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana
e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, nulla viene stabilito
relativamente all'esposizione del Crocifisso.
Non si ritiene che l'immagine del Crocifisso
nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici,
nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso
o la Croce si trovano ad essere esposti, possa costituire motivo
di costrizione della libertà individuale a manifestare le
proprie convinzioni in materia religiosa.
Risulterebbe inaccettabile per la storia e
per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità
della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel
senso d'introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso;
esso, al contrario rimane per migliaia di cittadini, famiglie e
lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo.
Cancellare i simboli della nostra identità,
collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di
significato i principi su cui si fonda la nostra società.
Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare,
delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante
della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro
Paese.
Pur prendendo atto dell'odierna aconfessionalità
e neutralità religiosa dello Stato, nonché della libertà
e della volontarietà dei comportamenti individuali, i fatti
da ultimo registrati evidenziano come si renda necessaria l'emanazione
di un provvedimento che, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica,
assicuri che non vengano messi in discussione i simboli e i valori
fondanti della nostra comunità.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
(Princìpi)
Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà
e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento
essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio
storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una
specifica confessione religiosa.
Articolo 2
(Finalità)
Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione la presente
legge regolamenta l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici
della pubblica amministrazione secondo le modalità di cui
agli articoli 3 e seguenti, al fine di testimoniare, facendone conoscere
i simboli, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio
storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà
e nella tradizione cristiana.
Articolo 3
(Esposizione del Crocifisso)
In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte
le università e accademie del sistema pubblico integrato
di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata
in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le
aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali,
comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti
i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena,
negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e
ospedaliere, in tutte le stazioni e le autostazioni, i porti e gli
aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e
in tutti gli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto
obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine
del Crocifisso.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute
a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui
al comma 1.
Gli organi costituzionali danno attuazione
alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti.
Articolo 4
(Sanzioni)
Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso
dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 500 a 1.000
euro.
Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace
il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rifiuti
di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso
o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione,
ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione
dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare
affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio
dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.
Articolo 5
(Copertura finanziaria)
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in 51.646 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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