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Art. 1
Abrogato
Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nello stato, i fedeli
di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.
L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta
dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente
approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta
al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei
documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario
per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei
di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere
le spese di manutenzione.
L'apertura è autorizzata con decreto reale emanato su proposta
del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto
con quello per l'interno.
Art. 2
Abrogato
I fedeli di un culto ammesso nel regno possono, senza preventiva
autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici,
aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche
per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto,
a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un
ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata
a termini dell'art. 3 della legge.
In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni
pubbliche.
Art. 3
I ministri di un culto ammesso nello stato, la nomina dei quali
sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare
ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati
al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei
fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica
sicurezza e con esenzione da tasse.
Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà
di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre
lingue.
Art. 4
I ministri di un culto ammesso nel stato, la nomina dei quali sia
stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza
alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette
nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio
culto.
Art. 5
I ministri dei culti ammessi nel stato possono essere autorizzati
a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza
religiosa ai ricoverati che la domandino.
L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione
amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le
modalità o le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.
Art. 6
I ministri dei culti ammessi nel stato possono essere autorizzati
a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti
di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli
internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica
dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti
speciali per detti istituti.
Art. 7
In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri
di un culto ammesso nel regno, la nomina dei quali sia stata approvata
a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla
chiamata alle armi su attestazione del Prefetto, il quale dichiari
che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile
per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.
Art. 8
In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza
religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di
un culto ammesso nel regno la nomina dei quali sia stata approvata
a termini dell'art. 3 della legge, può essere autorizzata
dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema
direzione delle operazioni belliche.
Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele
con le quali tale assistenza può essere esercitata.
Art. 9
Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato,
dei culti diversi dalla religione cattolica, (o delle scuole rabbiniche,
ugualmente riconosciute), possono in tempo di pace essere ammessi
al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli artt.
98 e 100 del T.U. delle leggi sul reclutamento dell'Esercito approvato
con R.D. 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi
di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università
o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.
Art. 10
L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla
religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato
con domanda diretta al Ministro dell'Interno.
La domanda è presentata all'ufficio di culto presso la prefettura
(vedi nota 3) e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente
da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme
di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per
il raggiungimento dei propri fini.
Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo
rappresentante dell'ente sia cittadino italiano.
In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente
deve avere il domicilio nel regno.
Art. 11
Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione
dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto
stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali
saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo
per qualsiasi causa.
Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione,
di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in
cui l'ente svolge la propria azione.
Art. 12
Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti
in ente morale, dai culti ammessi nello Stato, il fine di culto
è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di
beneficenza e di istruzione.
Art. 13
Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente
morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato
sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa.
Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra
menzionati sono esercitate dal Ministro dell'Interno e dagli organi
dal medesimo dipendenti.
Art. 14
La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include
la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti
indicati nell'articolo stesso.
Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione
di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado
di funzionare, il Ministro dell'Interno puà sciogliere l'amministrazione
medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea
gestione.
Art. 15
In qualunque tempo, con decreto del Ministro dell'Interno, udito
il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità
di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando
contengano violazioni di leggi o di regolamenti.
Art. 16
Abolito dalla l. n. 127/97 e dalla l. n. 191/98
Gli istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni
immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati
senza preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si
tratta di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia
superiore a lire 130 milioni, ovvero di accettazione di donazioni,
eredità o legati che comprendano beni immobili di valore
superiore a lire 130 milioni.
Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto
del Prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21
giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio
decreto 26 luglio 1896, n. 361.
L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante
dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al Prefetto, secondo
le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e
del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.
La domanda è presentata alla prefettura, la quale, qualora
si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale,
trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa
istruttoria (vedi nota 6).
Art. 17
Abolito dalla l. n. 127/97 e dalla l. n. 191/98
Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente,
gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona
sono nulli.
La dichiarazione di nullità può essere promossa in
ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.
Art. 18
Abolito dalla l. n. 127/97 e dalla l. n. 191/98
Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge,
l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti
alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti
degli istituti agli uffici per gli affari di culto presso le procure
generali del re delle Corti di appello e dirette al Ministro per
la giustizia e gli affari di culto.
Fra gli atti o contratti, per i quali è necessaria l'autorizzazione
governativa, si comprendono oltre le alienazioni propriamente dette,
le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti
di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali,
le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che
passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.
Art. 19
Abolito dalla l. n. 127/97 e dalla l. n. 191/98
Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede
con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione :
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per
un valore eccedente le lire 75 milioni;
2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per
un valore eccedente le lire 100 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un
valore eccedente le lire 130 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati
nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le
lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di
disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione è data dal Prefetto (vedi
nota 8).
Art. 20
L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art.
3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro
dell'Interno, dal ministro di culto interessato.
La domanda è presentata all'ufficio per gli affari di culto
presso la prefettura, e deve essere corredata dell'atto, in originale
od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che
la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano
il culto cui il ministro appartiene.
Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente
morale od altrimenti, già noto al governo, debbono essere
fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi,
i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli
amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui
dipende.
Art. 21
Gli uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni
necessarie per completare l'istruttoria e sentito il Prefetto della
provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio,
trasmettono gli atti al Ministero dell'Interno.
L'approvazione della nomina è data con decreto del Ministro
dell'Interno.
Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro
di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella
maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro
del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi
dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della
legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana
e saper parlare la lingua italiana.
Art. 22
Copia del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei
ministri di culto è comunicata agli uffici per gli affari
di culto presso le prefetture, i quali ne trasmettono immediatamente
copia all'ufficio dello stato civile del comune in cui il ministro
del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio.
Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono
operativi agli effetti civili dalla data del decreto ministeriale
di approvazione della nomina dei ministri medesimi.
Art. 23
Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati
motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia
professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono
ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico
per l'insegnamento religioso dei loro figli : la domanda è
diretta al provveditore agli studi il quale, udito il consiglio
scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole.
In caso diverso e sempre quando creda, ne riferisce al Ministero
della Pubblica Istruzione, che decide di concerto con quello del'Interno.
Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare
i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito
e le opportune cautele.
Art. 24
Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti eretti
in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono
essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto,
scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni
speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle
amministrazioni scolastiche e dei comuni.
Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro della Pubblica
Istruzione, che lo adotterà di concerto con quello dell'Interno.
Art. 25
L'autorizzazione che l'ufficiale dello stato civile rilascia, a
termini dell'art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso
dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio,
comprende la facoltà del ministro stesso di delegare, in
caso di legittimo impedimento il ministro di culto che legalmente
lo sostituisce nell'ufficio, se però la nomina del medesimo
è stata debitamente approvata a sensi dell'art 3 della legge.
Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante
deve far menzione dell'autorizzazione ricevuta e dell'impedimento
sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del
provvedimento di approvazione della nomina dello stesso.
L'atto di delega deve essere allegato all'originale dell'atto di
matrimonio da trasmettersi all'ufficiale dello stato civile.
Art. 26
Se gli sposi domiciliano o risiedono in comune diverso da quello
di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare
il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo comune per la
celebrazione, l'ufficiale dello stato civile della loro residenza
richiede della celebrazione del matrimonio l'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza del ministro di culto e l'autorizzazione
di cui all'articolo precedente è data da quest'ultimo ufficiale
di stato civile.
Se invece, il ministro di culto si trasferisce nel comune del domicilio
o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l'autorizzazione
gli è data dall'ufficiale dello stato civile del comune stesso,
dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione
degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione
della sua nomina, a sensi dell'art. 3 della legge.
Art. 27
La trasmissione dell'originale dell'atto di matrimonio è
fatta dal ministro di culto che lo celebra all'ufficiale dello stato
civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione
dell'atto dev'essere data assicurazione al mittente.
Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente l'ufficiale
dello stato civile che rilasciò l'autorizzazione trasmette
copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.
Avvenuta la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello
stato civile, l'ufficiale che vi procedette ne dà notizia,
con l'indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto
che celebrò il matrimonio.
In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi
nota della trasmissione di tale notizia.
Art. 28
I ministri dei culti ammessi nello Stato non possono rilasciare
copie nè certificato degli atti di matrimonio celebrati davanti
a loro.
Disposizioni transitorie.
Art. 29
I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato
che erano aperti al culto pubblico all'entrata in vigore della legge
sull'esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti
in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione
o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.
Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi
militari di leva stabilito nell'art. 9, si considerano riconosciuti
dallo Stato i collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi
e le facoltà teologiche valdese, battista, metodista episcopale
e wesleanya di Roma.
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