La regolamentazione del Servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture del Servizio Sanitario


Dott. Giulio Boldrin

Inquadramento legislativo generale della materia

Per affrontare la tematica in oggetto, appare necessario definire preventivamente e necessariamente in sintesi, i lineamenti giuridici che caratterizzano il Servizio Sanitario che oggi conosciamo per capire le modalità attraverso cui esso può relazionarsi con il "fatto religioso" inteso in senso lato. Ebbene, l'attuale Sistema Sanitario trova il suo fondamento giuridico nella legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante appunto "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; sebbene nel tempo soprattutto come vedremo a partire dagli anni '90, questa impalcatura abbia subito delle modifiche sostanziali, il quadro generale dei principi in essa contenuti rimangono tuttora validi. In effetti, con la legge 833 del 1978, l'Italia, abbandonando l'ormai desueto e moralmente discutibile sistema mutualistico, si dota, conformemente al dettato dell'articolo 32 della Costituzione, di un sistema sanitario moderno, secondo il modello proprio dell'esperienza anglosassone e scandinava [1].
I tre pilastri su cui esso si basa erano e sono da una parte l'universalità (universal coverage), cioè il fatto che il sistema istituito è destinato ad offrire servizi all'universalità dei cittadini indipendentemente dalle situazioni soggettive in cui essi si trovano, dall'altra l'uguaglianza, in altre parole la parità nelle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Come corollario a questi due principi, si pone poi la fiscalizzazione degli oneri del servizio, ossia si pone a carico della Finanza Pubblica, quindi dei cittadini secondo la loro capacità contributiva, il costo del finanziamento dell'intero sistema di assistenza sanitaria.
Nel tutelare la salute del cittadini come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, l'art. 1 c.2 della legge 833, stabilisce che questo debba avvenire sempre nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana [2].
Come si disse poco sopra, ancorché il sistema sanitario sia stato oggetto di diverse riforme, i principi anzidetti rimangono comunque validi pur in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da una crescente attenzione per le implicazioni economiche derivanti dal sistema di welfare state. In effetti, proprio a partire dagli anni '90, nel quadro delle difficoltà di bilancio verificatesi, si ricordano numerosi provvedimenti legislativi tesi alla razionalizzazione della spesa pubblica, ad una maggiore responsabilizzazione nella spesa e nel mantenimento dell'equilibrio di bilancio [3].
Orbene, tra i principi che rimangono validi c'è anche quello contenuto nell'art. 38 della più volte citata legge 833 rubricato "Servizio di assistenza religiosa" che disciplina le modalità attraverso le quali deve essere realizzato questo servizio [4]. E' anzitutto rilevante notare come la legge, con questo articolo, recepisca il principio ormai consolidato (anche in sede internazionale) [5], secondo cui la salute è lo stato dell'individuo che si trova in situazione di benessere fisico e psichico, non emerge quindi una mera concezione di uomo come insieme di organi, bensì una definizione complessa che tutela assieme al buon funzionamento del corpo anche l'integrità dei sentimenti e della coscienza della persona. In questo contesto quindi, si inserisce anche la tutela del sentimento di appartenenza religiosa e della religiosità degli utenti, che la legge regolamenta con questo articolo sempre però nel rispetto del principio supremo della libertà e della libera scelta del cittadino-utente. A questo fine la legge dispone che l'allora U.S.L. (ora Azienda Sanitaria od Ospedaliera) provveda alla regolamentazione del servizio de qua "d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio". Aderendo all'indirizzo convenzionale quindi, la legge dispone che le singole U.S.L. sottoscrivano degli appositi atti bilaterali, secondo le modalità esistenti per i contratti, attraverso cui regolare le modalità di espletamento del servizio religioso cattolico, disciplinare ed organizzare il personale incaricato di questo servizio e stabilire il relativo trattamento giuridico-economico.

L'atto convenzionale

Come descritto sopra, la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa presso le strutture delle attuali Aziende Sanitarie ed Ospedaliere implica necessariamente la stipula di un apposito contratto, cioè di una convenzione, la quale deve quindi rispettare necessariamente i principi stabiliti in materia dal Codice civile. Di seguito si enucleano sinteticamente alcuni elementi di particolare importanza per l'economia della dissertazione.

- Soggetti: parti abilitate alla conclusione del contratto di cui sopra sono dalla parte dell'Azienda Sanitaria, il suo Direttore Generale, il quale ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D. lgs. 502/1992 [6] è il legale rappresentante dell'ente; per l'autorità religiosa cattolica invece, il soggetto abilitato a contrarre è l'ordinario diocesano canonicamente competente per territorio.
- Oggetto: l'atto convenzionale contiene l'accordo relativo alle concrete modalità di svolgimento del servizio di assistenza religiosa cattolica e di sostegno spirituale all'utenza. Sono parte sostanziale e qualificante della materia regolamentata ad esempio la determinazione delle attività religiose da garantire (assistenza spirituale agli utenti di religione cattolica, amministrazione dei Sacramenti, celebrazione delle funzioni di culto), la garanzia del diritto d'accesso del personale addetto al servizio religioso presso le strutture sanitarie, l'orario di svolgimento del servizio stesso, le modalità di utilizzo dei luoghi di culto eventualmente messi a disposizione, nonché il trattamento economico spettante al personale di assistenza religiosa
- Forma: assolutamente indispensabile per la conclusione della convenzione è la forma scritta in quanto, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, è tenuto a prendere atto con un successivo apposito atto deliberativo della stipula della convenzione disponendo contestualmente l'allocazione degli oneri derivanti agli opportuni conti di costo del bilancio dell'Azienda. La registrazione del contratto invece avverrà solo in caso d'uso.
- Trattamento economico del personale: per quanto riguarda questo punto, è da sottolineare che il personale incaricato del servizio di assistenza religiosa è autonomo e dipende esclusivamente dall'Ordinario diocesano. L'Azienda Sanitaria può riservarsi solo il diritto di esprimere il proprio gradimento, relativamente alle designazioni effettuate dall'Ordinario diocesano e di stabilire le eventuali conseguenze derivanti dalla mancata formulazione dello stesso. Il trattamento economico spettante al personale di assistenza religiosa è pari a quello del profilo di "assistente religioso", categoria D, di cui alle declaratorie del CCNL del personale del comparto per il settore Sanità sottoscritto in data 20 settembre 2001 e s.m.
La liquidazione delle competenze e degli oneri a carico del datore di lavoro verrà effettuata a favore della Diocesi di appartenenza del personale impiegato, verso presentazione di apposita fattura.

 

[1] Cfr. Costituzione, art. 32 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

[2] Cfr. art. 1 cc. 1 e 2 l. 23 dicembre 1978, n. 833 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana".

[3] Si ricordano in proposito soprattutto i seguenti provvedimenti: in materia di EE. LL. l. 8 giugno 1990, n. 142; D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di Sanità D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, in materia di procedura amministrativa l. 7 agosto 1990, n. 241.

[4] Cfr. art. 38 l. 23 dicembre 1978, n. 833 "Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio".

[5] Cfr. art. 12 c.1 Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, New York, 16 dicembre 1966.

[6] Cfr. art. 6 c. 1 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale".