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Inquadramento legislativo generale della materia
Per affrontare la tematica in oggetto, appare necessario definire
preventivamente e necessariamente in sintesi, i lineamenti giuridici
che caratterizzano il Servizio Sanitario che oggi conosciamo per
capire le modalità attraverso cui esso può relazionarsi
con il "fatto religioso" inteso in senso lato. Ebbene,
l'attuale Sistema Sanitario trova il suo fondamento giuridico nella
legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante appunto "Istituzione
del servizio sanitario nazionale"; sebbene nel tempo soprattutto
come vedremo a partire dagli anni '90, questa impalcatura abbia
subito delle modifiche sostanziali, il quadro generale dei principi
in essa contenuti rimangono tuttora validi. In effetti, con la legge
833 del 1978, l'Italia, abbandonando l'ormai desueto e moralmente
discutibile sistema mutualistico, si dota, conformemente al dettato
dell'articolo 32 della Costituzione, di un sistema sanitario moderno,
secondo il modello proprio dell'esperienza anglosassone e scandinava
[1].
I tre pilastri su cui esso si basa erano e sono da una parte l'universalità
(universal coverage), cioè il fatto che il sistema istituito
è destinato ad offrire servizi all'universalità dei
cittadini indipendentemente dalle situazioni soggettive in cui essi
si trovano, dall'altra l'uguaglianza, in altre parole la parità
nelle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Come corollario
a questi due principi, si pone poi la fiscalizzazione degli oneri
del servizio, ossia si pone a carico della Finanza Pubblica, quindi
dei cittadini secondo la loro capacità contributiva, il costo
del finanziamento dell'intero sistema di assistenza sanitaria.
Nel tutelare la salute del cittadini come fondamentale diritto dell'individuo
ed interesse della collettività, l'art. 1 c.2 della legge
833, stabilisce che questo debba avvenire sempre nel rispetto della
dignità e della libertà della persona umana [2].
Come si disse poco sopra, ancorché il sistema sanitario sia
stato oggetto di diverse riforme, i principi anzidetti rimangono
comunque validi pur in un contesto, come quello attuale, caratterizzato
da una crescente attenzione per le implicazioni economiche derivanti
dal sistema di welfare state. In effetti, proprio a partire dagli
anni '90, nel quadro delle difficoltà di bilancio verificatesi,
si ricordano numerosi provvedimenti legislativi tesi alla razionalizzazione
della spesa pubblica, ad una maggiore responsabilizzazione nella
spesa e nel mantenimento dell'equilibrio di bilancio [3].
Orbene, tra i principi che rimangono validi c'è anche quello
contenuto nell'art. 38 della più volte citata legge 833 rubricato
"Servizio di assistenza religiosa" che disciplina le modalità
attraverso le quali deve essere realizzato questo servizio [4].
E' anzitutto rilevante notare come la legge, con questo articolo,
recepisca il principio ormai consolidato (anche in sede internazionale)
[5], secondo cui la salute
è lo stato dell'individuo che si trova in situazione di benessere
fisico e psichico, non emerge quindi una mera concezione di uomo
come insieme di organi, bensì una definizione complessa che
tutela assieme al buon funzionamento del corpo anche l'integrità
dei sentimenti e della coscienza della persona. In questo contesto
quindi, si inserisce anche la tutela del sentimento di appartenenza
religiosa e della religiosità degli utenti, che la legge
regolamenta con questo articolo sempre però nel rispetto
del principio supremo della libertà e della libera scelta
del cittadino-utente. A questo fine la legge dispone che l'allora
U.S.L. (ora Azienda Sanitaria od Ospedaliera) provveda alla regolamentazione
del servizio de qua "d'intesa con gli ordinari diocesani competenti
per territorio". Aderendo all'indirizzo convenzionale quindi,
la legge dispone che le singole U.S.L. sottoscrivano degli appositi
atti bilaterali, secondo le modalità esistenti per i contratti,
attraverso cui regolare le modalità di espletamento del servizio
religioso cattolico, disciplinare ed organizzare il personale incaricato
di questo servizio e stabilire il relativo trattamento giuridico-economico.
L'atto convenzionale
Come descritto sopra, la regolamentazione del servizio di assistenza
religiosa presso le strutture delle attuali Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere implica necessariamente la stipula di un apposito contratto,
cioè di una convenzione, la quale deve quindi rispettare
necessariamente i principi stabiliti in materia dal Codice civile.
Di seguito si enucleano sinteticamente alcuni elementi di particolare
importanza per l'economia della dissertazione.
- Soggetti: parti abilitate alla conclusione del contratto
di cui sopra sono dalla parte dell'Azienda Sanitaria, il suo Direttore
Generale, il quale ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D. lgs. 502/1992
[6] è il legale
rappresentante dell'ente; per l'autorità religiosa cattolica
invece, il soggetto abilitato a contrarre è l'ordinario diocesano
canonicamente competente per territorio.
- Oggetto: l'atto convenzionale contiene l'accordo relativo
alle concrete modalità di svolgimento del servizio di assistenza
religiosa cattolica e di sostegno spirituale all'utenza. Sono parte
sostanziale e qualificante della materia regolamentata ad esempio
la determinazione delle attività religiose da garantire (assistenza
spirituale agli utenti di religione cattolica, amministrazione dei
Sacramenti, celebrazione delle funzioni di culto), la garanzia del
diritto d'accesso del personale addetto al servizio religioso presso
le strutture sanitarie, l'orario di svolgimento del servizio stesso,
le modalità di utilizzo dei luoghi di culto eventualmente
messi a disposizione, nonché il trattamento economico spettante
al personale di assistenza religiosa
- Forma: assolutamente indispensabile per la conclusione
della convenzione è la forma scritta in quanto, il Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria, è tenuto a prendere atto
con un successivo apposito atto deliberativo della stipula della
convenzione disponendo contestualmente l'allocazione degli oneri
derivanti agli opportuni conti di costo del bilancio dell'Azienda.
La registrazione del contratto invece avverrà solo in caso
d'uso.
- Trattamento economico del personale: per quanto riguarda
questo punto, è da sottolineare che il personale incaricato
del servizio di assistenza religiosa è autonomo e dipende
esclusivamente dall'Ordinario diocesano. L'Azienda Sanitaria può
riservarsi solo il diritto di esprimere il proprio gradimento, relativamente
alle designazioni effettuate dall'Ordinario diocesano e di stabilire
le eventuali conseguenze derivanti dalla mancata formulazione dello
stesso. Il trattamento economico spettante al personale di assistenza
religiosa è pari a quello del profilo di "assistente
religioso", categoria D, di cui alle declaratorie del CCNL
del personale del comparto per il settore Sanità sottoscritto
in data 20 settembre 2001 e s.m.
La liquidazione delle competenze e degli oneri a carico del datore
di lavoro verrà effettuata a favore della Diocesi di appartenenza
del personale impiegato, verso presentazione di apposita fattura.
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