Sommario
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Premessa
Introduzione
I.1
La Chiesa
I.2 La Santa Sede
I.3 Lo Stato della Città
del Vaticano
I.4 Le Conferenze Episcopali.
Capitolo
I
1.1
Politica concordataria della Santa Sede
1.2 I Patti lateranensi
e la loro elaborazione e conclusione
1.3 Messaggi di Pio
XII e "nuovo ordinamento internazionale"
Capitolo
II
2.1
Concilio e post Concilio
2.2 Il contributo del
Concilio Vaticano II nell'apertura internazionale della Chiesa
2.3 La politica orientale
della Santa Sede.
Capitolo
III
3.1
Evoluzione della presenza della Santa Sede in ambito internazionale
3.2 Santa Sede come
soggetto sui generis in ambito internazionale
3.3 Santa Sede ed Organizzazioni
Internazionali.
Capitolo
IV
4.1
La Santa Sede e l'ONU
4.2 Osservazioni circa
le forme di presenza della Santa Sede presso l'ONU e le altre
Organizzazioni della "famiglia"
4.3 Ragioni della presenza
della Santa Sede presso le Organizzazioni Internazionali a vocazione
universale
4.4 La Santa Sede e
le Conferenze di codificazione del diritto internazionale promosse
dall'ONU
Capitolo V
5.1
Considerazioni generali circa l'Organizzazione Internazionale
Regionale
5.2 La presenza della
Santa Sede nelle Organizzazioni Internazionali Regionali extraeuropee
5.3 La presenza della
Santa Sede nelle Organizzazioni Internazionali Regionali europee
5.4 Lo Stato della Città
del Vaticano e le Organizzazioni Internazionali Regionali
5.5 Considerazioni conclusive
sulla partecipazione della Santa Sede ad Organizzazioni Internazionali
Regionali.
Conclusione
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PREMESSA
Qualunque tipo di trattazione che intenda gettare luce su aspetti
più o meno ampi dellattività internazionale
della Chiesa cattolica, non può prescindere, in nessun caso,
dallassunto crociano del millenario radicamento del Cristianesimo
nel patrimonio culturale e storico del mondo occidentale. Solo tenendo
sempre presente questo dato di fatto, anche i problemi più
difficili da risolvere, che senza dubbio si incontreranno nel corso
della presente trattazione, troveranno allora la loro giusta prospettiva.
Certamente diverse sono le modalità attraverso le quali
ci si potrebbe approcciare ad una tale problematica, queste ultime
si riassumono fondamentalmente in tre filoni di massima: quello
giuridico-internazionalistico, quello storico e quello teologico-ecclesiologico.
Relativamente al tema oggetto del presente lavoro, cioè
La Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, desidero
far notare come, nei limiti del possibile, si sia cercato di portare
innanzi un discorso che si sforzasse di tener conto di tutti gli
indirizzi di studio anzidetti. Un punto di vista meramente giuridico
infatti, pur essendo estremamente interessante, avrebbe certamente
pagato lo scotto dellestrema frantumazione delle opinioni
dottrinali su quasi tutti gli aspetti concernenti la natura giuridica
della Sede Apostolica e la sua attività internazionale. Pochi
infatti sono i soggetti di Diritto Internazionale che sono stati
tanto analizzati come la Santa Sede e a proposito dei quali le diverse
teorie interpretative appaiono così profondamente polarizzate.
Un approccio unicamente storico, al contrario, non sarebbe stato
concepibile, in quanto un certo bagaglio di concetti giuspubblicistici
ed ecclesiasticistici appare, per leconomia dellargomento,
come una conditio sine qua non. Lapproccio ecclesiologico,
oltre che necessitare di notevoli competenze teologico-dogmatiche
- la Chiesa infatti per la sua stessa natura costitutiva si pone
come la continuazione di Cristo nella storia - non risulterebbe
da solo sufficiente a chiarire il tema in oggetto.
Di fronte allinsufficienza dei singoli punti di vista, perciò,
sembra giusto ed opportuno, cercare di collocare la problematica
in un contesto multidisciplinare, che comprenda da un lato il portato
della dottrina giuridica, ponendolo però nel contesto di
una prospettiva storico-ecclesiologica.
Per questi motivi e per assicurare la continuità logica
al discorso, il presente lavoro sarà ripartito in tre unità
concettuali distinte.
Nellintroduzione, di carattere spiccatamente etimologico,
si avrà modo di puntualizzare e precisare la terminologia
minima indispensabile per affrontare il prosieguo della trattazione,
in particolar modo di chiarire il contenuto dei tre soggetti che
nel vocabolario comune, ed anche in certo linguaggio giornalistico,
vengono usati, a detrimento della precisione e della scientificità
come sinonimi, cioè: Chiesa cattolica, Santa Sede e Stato
della Città del Vaticano.
La prima parte, comprendente a sua volta i primi due capitoli,
intende fornire le competenze storiche minime, in termini di fatti
e personaggi, propedeutiche per la comprensione dellevoluzione
e della presenza della Santa Sede in ambito internazionale durante
il Novecento. Appare logico ed opportuno iniziare dapprima tratteggiando
brevemente i contorni del periodo dei cosiddetti concordati
a catena, per continuare poi la disamina con la firma dei
Patti lateranensi (1929), che ponendo fine a sessantanni di
tensioni con lItalia, permetteranno alla Santa Sede, di essere
tutelata e protetta giuridicamente in ambito internazionale da una
istituzione statuale. Questo avvenimento, oltre che portare la Santa
Sede verso posizioni, sotto certi aspetti criticabili ed anche acquiescenti
nei confronti del regime fascista e ad affermazioni quanto mai infelici
come quella celeberrima di uomo della Provvidenza proferita
da Pio XI nei confronti di Mussolini, porterà altresì
ad un progressivo inquinamento del quadro giuridico, nella misura
in cui lo Stato della Città del Vaticano non sostituirà
la figura dominante della Santa Sede, ma ne costituirà per
così dire solo un involucro di guarentigie. La
Santa Sede infatti, è stata comunque soggetto internazionale
anche dal 1870 al 1929, ma il Trattato del Laterano, con la costituzione
un po ottocentesca dello Stato della Città del Vaticano,
garantirà che lattività internazionale dellorgano
di governo centrale della Chiesa cattolica possa esercitarsi con
la massima autonomia ed indipendenza.
La creazione dello Stato della Città del Vaticano segna
una tappa importante nella storia della Santa Sede, anche se non
è ritenuta da tutti un passaggio essenziale, poiché
qualche autorevole autore in seno alla dottrina, come S. Ferlito
ad esempio, sostiene che con la creazione di tale soggetto statuale
la Santa Sede abbia acquisito un ulteriore diritto alla sovranità
territoriale, ma il suo patrimonio complessivo di diritti, obblighi,
poteri e facoltà, cresciuto notevolmente dopo il secondo
conflitto mondiale, si sarebbe comunque accresciuto, anche senza
la creazione dello Stato della Città del Vaticano.
Successivamente, si avrà modo di porre in evidenza i fatti
che più hanno condizionato, durante e dopo il secondo conflitto
mondiale, la presenza internazionale della Santa Sede. Partendo
dai radiomessaggi e dai discorsi più significativi di Pio
XII e dai suoi primi timidi approcci con lOrganizzazione delle
Nazioni Unite già durante la Conferenza di Dumbarton Oaks
(1944), si arriverà alla grande apertura internazionale con
Giovanni XXIII, dopo i primi occasionali contatti con lEst
europeo e soprattutto in seguito allenciclica Pacem in terris
(1963), maturata in un contesto del tutto particolare, di gravissima
tensione internazionale che sembrava anche poter condurre ad un
scontro atomico.
Negli anni seguenti il secondo conflitto mondiale la posizione
della Santa Sede è mutata notevolmente; essa infatti è
passata da una posizione esterna, che le evitava le
responsabilità e gli obblighi propri degli Stati, ad una
progressiva assunzione di responsabilità concrete, tanto
da diventare protagonista diretta sul piano dei rapporti giuridici
internazionali. La sua cooperazione con soggetti internazionali
si è estesa a vari settori dellordinamento: dal diritto
dei trattati al diritto diplomatico, dai diritti umani al diritto
umanitario applicabile ai conflitti armati.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, sebbene non analizzato nel dettaglio
per le sue implicazioni pastorali e teologiche, costituirà
il momento di più grande autoriflessione e introspezione
della Chiesa perlomeno dalla Riforma protestante. Il documento più
importante in questa prospettiva sarà senza dubbio la Costituzione
pastorale la Chiesa e il mondo contemporaneo Gaudium
et spes. Sarà dopo il Concilio, infatti, che i rapporti fra
Chiesa e comunità politica cambieranno radicalmente, portando
la Chiesa della era costantiniana a recidere progressivamente
i suoi legami organici con il potere politico, conducendola perciò
verso la cosiddetta era post-conciliare. Anche se il
portato del Concilio, a detta della maggior parte dei teologi, non
ha ancora dispiegato completamente il suo potenziale di rinnovamento,
si può senza dubbio affermare che dopo di esso, alla luce
dei suoi principi, la Santa Sede non abbia più avuto paura
di impegnarsi anche direttamente a livello internazionale attraverso
la sua partecipazione alle Organizzazioni Internazionali a vocazione
universale prima e poi anche presso quelle di rilevanza regionale,
superando così laspetto semplicemente dialogico impostato
da Paolo VI con lenciclica Ecclesiam suam (Gaudium et spes
proposizioni 42, 84, 89, 90).
Quando il Vaticano II fa ricorso al termine comunità
politica, anziché riferirsi a quello più tecnico
e più specifico di Stato, intende non vincolare
il proprio insegnamento ad una precisa forma di organizzazione della
comunità politica, la quale non si è sempre espressa
in termini di Stati, né tantomeno è detto che in futuro
continui ad esprimersi in tali termini. A ben guardare anzi, si
può rilevare che dopo una rapida ascesa della forma di organizzazione
statuale dal XVI al XX secolo, questa sia in una fase di netto declino.
Tale declino è evidente tanto a livello sopranazionale, quanto
a quello infranazionale. La dimensione planetaria di molti problemi
(economici, militari, ecologici, scientifici e tecnologici) che
caratterizza questetà del terzo millennio cristiano,
rende sempre più gli Stati fra loro interdipendenti, al punto
tale che nessuno Stato possa oggi dirsi, in linea di fatto, indipendente;
nessuno può in concreto sussistere ignorando lesistenza
degli altri. Daltro canto, lorganizzazione progressiva
della Comunità internazionale, lungamente auspicata e benedetta
dalla Chiesa cattolica, esprime tangibilmente siffatta realtà.
Ma tale organizzazione, insieme alla progressiva affermazione nei
documenti ufficiali dei diritti umani, costituisce un parallelo
restringersi della sovranità statuale. Anche se gli Stati
continuano ad affermarsi sovrani, cioè continuano a rivendicare
in linea di principio una sorta di plenitudo potestatis; di fatto
essi non sono più completamente sovrani, ponendosi a livello
sopranazionale ed internazionale limiti e condizionamenti alla loro
potestà. Ma il declinare dello Stato moderno è evidente
anche al suo interno: sempre più ampia ed esigente è
la rivendicazione, nei confronti dello Stato, di autonomie locali
e sociali; non di rado si assiste a preoccupanti fenomeni di disaggregazione
dello Stato e di riaggragazione in entità minori, cominciando
a teorizzare il federalismo come processo non di unificazione statuale
ma come autonomizzazione delle varie identità locali.
Per tutti questi motivi, quando la Chiesa del Vaticano II parla
di comunità politica, anziché di Stato, ha presente
quel singolare ed interessante processo, che è proprio della
nostra epoca, per il quale la comunità politica, tende ormai
ad organizzarsi in più forme e a più livelli (da quello
locale, a quello nazionale, a quello sopranazionale ed internazionale)
e non più soltanto a quello statuale. Di qui lesigenza,
per la Chiesa, di instaurare rapporti dialogici non solo con lo
Stato, ma con tutte le forme di organizzazione della comunità
politica che via via, nel divenire della storia, vengono a configurarsi
e limpegno di aprire un dialogo con questa realtà istituzionale
che tende a divenire sempre più articolata e complessa.
Per usare unincisiva espressione, mutuata dagli stessi testi
conciliari, si potrebbe dire che la Chiesa cattolica per il tramite
della Santa Sede, nellera attuale, non abbia più paura
di esporsi allinterno della Comunità internazionale
per essere il suo fermento evangelico. Sarà certamente
Paolo VI ad interpretare questo nuovo corso nella maniera migliore
nel momento in cui interverrà allAssemblea Generale
delle Nazioni Unite nel 1965, ratificandone ed appoggiandone loperato
in favore della pace e dello sviluppo nonostante tutte le difficoltà
funzionali, intrinseche allOrganizzazione stessa, che certo
il Pontefice, come peraltro i suoi predecessori ben conoscevano.
La seconda parte sviluppa, alla luce di quanto già messo
in evidenza, laspetto più propriamente giuridico della
problematica. Dalla definizione di Santa Sede in senso internazionalistico
si passerà alla sua individuazione in quanto soggetto di
Diritto Internazionale. La sua soggettività infatti è
un requisito essenziale per tutta la sua attività allinterno
del consesso internazionale; qualora si neghi la prima ecco che
anche la seconda viene a cadere. Va notato, anche in sede preliminare,
che in pochissimi casi come in questo della soggettività
della Santa Sede, la dottrina si è così applicata
producendo tutta una serie di teorie contrapposte. Successivamente,
quando si metterà in luce il ruolo della Santa Sede presso
lOrganizzazione delle Nazioni Unite e nel quadro delle Conferenze
di codificazione del Diritto Internazionale da questa patrocinate,
si avrà modo di chiarire ancora meglio il contenuto della
soggettività della Santa Sede e i legami giuridici che sanzionano
tale partecipazione. Lultimo capitolo sarà poi dedicato
allesame dei rapporti fra la Santa Sede e le più importanti
Organizzazioni Internazionali a carattere regionale come ad esempio
lO.S.C.E., lO.S.A., lO.U.A., il Consiglio dEuropa
o lUnione Europea. A questo proposito sarà interessante
vedere come un soggetto del tutto particolare, sui generis, come
la Sede Apostolica, si relazioni con tali specifici consessi, in
quanto questi ultimi spesso si pongono non come una mera associazione
di Stati, ma talvolta come una sorta di passaggio intermedio
per il raggiungimento di un legame più solido e duraturo,
quasi una sorta di unione federale, tra i soggetti membri.
Laccettazione della Santa Sede nel concerto delle Nazioni
la impegna a collaborare pienamente per raggiungere gli scopi propri
della comunità. Tali scopi sono gli stessi che la Chiesa
cattolica e la Santa Sede perseguono nei confronti della città
terrena. Leggendo il preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite,
si comprende chiaramente un certo parallelismo con i testi pontifici
e conciliari. Questi principi sono per lo più principi morali,
ciò però non impedisce alla Santa Sede di esercitare
un notevole influsso nella vita internazionale. Anzi, forse si potrebbe
affermare che linflusso morale è tanto importante per
la Comunità internazionale, quanto quello proprio del potere
conferito agli Stati. Il fine per il quale la Santa Sede è
presente nella comunità dei popoli è la animazione
spirituale dellordine internazionale; non solo, essa
è presente anche per risvegliare ed incitare gli uomini alla
cooperazione vicendevole e per far valere nella condotta degli affari
internazionali e negli stessi rapporti fra gli Stati i valori morali:
valori che, pur essendo specificatamente cristiani, non cessano
di essere, per tanta parte e sotto tanti aspetti, valori comuni
allintera umanità.
In conclusione dunque, la presenza e lazione della Santa
Sede nella comunità politica internazionale attuale hanno
avuto degli sviluppi imprevedibili, e ciò è dovuto
soprattutto a due elementi: da un lato la decisione del Concilio
Vaticano II di incoraggiare e stimolare il dialogo con letà
contemporanea secolarizzata e dallaltro il progetto
di evangelizzazione dei popoli portato avanti con vivo entusiasmo
da tutti i Pontefici del dopoguerra, ma soprattutto da Giovanni
Paolo II.
I modi per essere presente nella Comunità internazionale
possono essere peraltro diversi. La Chiesa può infatti adempiere
alla sua missione dapostolato fondamentalmente in due maniere:
attraverso lazione ufficiale, messa in atto dalla Chiesa attraverso
la Santa Sede, come suo organo e suprema autorità attraverso
lattività diplomatica presso gli Stati oppure presso
le Organizzazioni Internazionali.
La Santa Sede infatti, ha sempre guardato con attenzione alle Organizzazioni
Internazionali, e ha adottato nei loro confronti una linea politica
che evidenziasse in modo particolare la volontà di servizio
alla causa della pace e della giustizia. Anche se come si vedrà
meglio nel prosieguo, nella maggior parte dei casi la Santa Sede
preferisce, per tutta una serie di ragioni, essere rappresentata
nelle Organizzazioni Internazionali solo da un Osservatore permanente,
perciò senza diritto di voto deliberativo, essa comunque
è in grado di apportare un valido contributo allanalisi
dei problemi particolarmente gravi che sempre di più trascendono
i confini della comunità particolare e possono trovare una
soluzione solamente a livello transnazionale.
Così, ogni volta che il fattore umanitario sia risultato
preminente, la presenza e la fervida ed instancabile azione della
Santa Sede, non solo non sono mancate, ma sono state sempre quanto
mai incisive e in qualche caso perfino determinanti, si spiega così
lattenzione mostrata da ogni parte per gli interventi della
Santa Sede. Questultima, ribadisce continuamente le prospettive
proprie della missione affidata alla Chiesa e del suo ruolo, che
le impone di manifestare, lunità e luniversalità
del popolo di Dio nel generale contesto della famiglia umana, che
rimane naturalmente legata alle partizioni etniche e culturali e
giuridicamente vincolata allappartenenza civile.
Per quanto attiene in particolare allattività internazionale
della Santa Sede, lesame della prassi conduce ad osservare
come questa tenda a definire il proprio ruolo nel senso della sua
peculiarità e conformità alla missione propria della
Chiesa; a sottolineare la volontà di assicurare una forma
di presenza del tutto particolare nel concerto delle Nazioni; a
non insistere sulla soggettività internazionale dello Stato
della Città del Vaticano, seppur innegabile, perché
esso costituisce nientaltro che un mero presidio per la missione
della Chiesa e della Santa Sede; a mantenersi estranea ad ogni questione
che esuli dallimpegno, di essa Santa Sede, di contribuire
al miglioramento delle condizioni di vita delluomo e coinvolga
più direttamente i legittimi interessi economici e politici
degli Stati.
Tengo a precisare altresì, che ogni volta che si parlerà
di Organizzazioni Internazionali intenderò lespressione
in senso stretto, cioè parlerò e mi riferirò
solo alle Organizzazioni Internazionali governative, cioè
a quelle costituite da Stati o da soggetti parificati a questi ultimi.
Relativamente alle cosiddette Organizzazioni Internazionali Cattoliche,
basti qui lannotazione che non dando un contributo alla comprensione
giuridica del soggetto Santa Sede, in quanto dipendenti dal diritto
interno dello Stato nel quale si costituiscono, saranno qui tenute
ai margini del discorso. Va tuttavia notato che queste organizzazioni,
fervidamente incoraggiate dalla Chiesa postconciliare come nuova
forma di apostolato dei laici, oltre che porsi pienamente nel solco
evangelico soprattutto per limpegno profuso per il miglioramento
delle condizioni di vita dei Paesi in via di sviluppo, possono fregiarsi
in molti casi dello status consultivo presso le Organizzazioni Internazionali
vere e proprie.
A questo punto, è il caso di sottolineare come gli aspetti
più attuali della problematica, e quelli che trovano uno
scarso riscontro nella letteratura scientifica, siano stati trattati
e trovino degli interessanti spunti di riflessione nei due colloqui
che ho avuto il piacere e lonore di poter intrattenere, nel
periodo della redazione, con due alti Dignitari della Santa Sede.
S. E. Monsignor Marchetto, Nunzio Apostolico ed Osservatore permanente
presso le Organizzazioni delle Nazioni Unite per lAlimentazione
e lAgricoltura (FAO, IFAD, PAM, CMA), partendo da questo suo
osservatorio privilegiato, ed alla luce anche del suo
più che decennale impegno internazionale, che lo condusse
per un ventennio ad operare nel continente africano, porta al discorso
la testimonianza diretta del ruolo particolare proprio della Santa
Sede presso le Organizzazioni Internazionali facenti parte della
famiglia dellONU. S. E. Monsignor Mamberti, appartenente
alla Segreteria di Stato di Sua Santità, in forza della sua
esperienza nellambito delle Nazioni Unite, che lo ha visto
stretto collaboratore dellOsservatore permanente e del suo
attuale ufficio relativo agli affari legati alle Conferenze internazionali
da questa promosse, contribuisce a portare alla tematica un taglio
più generale, cioè aiuterà a capire come gli
Stati si relazionano con la Santa Sede anche in questi specifici
ambiti.
Il contenuto delle interviste, che costituisce parte integrante
del lavoro, è riportato rispettivamente nelle appendici 1
e 2, come giusto coronamento al resto della trattazione che rimane,
nonostante gli sforzi, comunque di carattere marcatamente teorico.
In entrambi i casi, inoltre, si è tentato non senza un certo
sforzo di rielaborazione, e cercando altresì di minimizzare
la perdita di contenuto, di rendere la materia dei colloqui quanto
più accessibile possibile anche per coloro i quali non siano
avvezzi alle tematiche concernenti la figura giuridico-teologica
della Santa Sede.
Faccio presente inoltre che, oltre a dei riferimenti al contenuto
delle interviste, ove necessario, nel corso dei vari capitoli della
trattazione, queste saranno ampiamente commentate e poste nella
prospettiva di quanto si è affermato nella conclusione.
INTRODUZIONE
Per poter affrontare limportante tema della presenza a vario
titolo e sotto diverse forme della Santa Sede in ambito internazionale
e presso le Organizzazioni Internazionali governative in particolare,
è necessario un preventivo sforzo di concettualizzazione
di taluni termini qualificabili come fondamentali per la precisione
e la scientificità del presente lavoro. Certe definizioni
infatti, lungi dallessere delle mere descrizioni scolastiche
di fenomeni rientranti nella sfera del Diritto Internazionale, costituiscono
un bagaglio senza il quale addentrarsi in questa materia risulterebbe
oltremodo difficile, quando non anche scarsamente proficuo in termini
di chiarezza e completezza della trattazione.
Nella giuspubblicistica e nella trattatistica ecclesiastica infatti,
sia essa interna che internazionale, si incontrano in relazione
alla confessione religiosa cattolica termini quali Chiesa, Santa
Sede e Stato della Città del Vaticano; senza contare inoltre
quelli meno frequenti come ad esempio Papato, Curia romana o primato
petrino[1]. Sebbene il linguaggio comune utilizzi sovente queste
locuzioni quasi fossero dei sinonimi, esse si riferiscono a realtà
e situazioni del tutto diverse, sia dal punto di vista giuridico
che da quello storico-ecclesiologico[2].
Ai fini del presente lavoro dunque, è bene precisare da
subito il significato di queste prime tre espressioni, per portene
mettere a fuoco le differenze ed i reciproci rapporti. Dal reticolo
delle relazioni intessuto fra questi diversi soggetti infatti, discendono
poi diversità giuridiche rilevanti sia nella natura e nello
status che nei rapporti di ogni singolo soggetto, rispettivamente
con lordinamento interno o internazionale.
Il dibattito che si produsse a partire dalla seconda metà
del XIX secolo, concernente la definizione dei soggetti di cui sopra
è stato uno tra i più fecondi in seno alla dottrina
e forse quello nel quale, le posizioni opposte hanno dato vita ai
contrasti più aspri[3].
Per questa ragione nelle poche pagine che seguono si cercherà
di enucleare una serie di definizioni, quanto più possibile
sintetiche nellesposizione e condivise nel contenuto, dei
tre soggetti Chiesa, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano,
necessarie per la chiarezza della trattazione successiva.
I.1 La Chiesa
I.1.1 Considerazioni di carattere teologico
Il Concilio Vaticano II si è lungamente adoperato, non senza
importanti sforzi intellettuali e sofferte lacerazioni, per cercare
di indagare e definire la natura, sociale e divina insieme del fenomeno
Chiesa[4]. Per questa ragione saranno proprio i documenti frutto
dei lavori dellassise conciliare, e soprattutto nel caso specifico
la Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium a guidare questa
sintetica ma necessaria disamina[5]. La Chiesa infatti è
una società eterna, visibile ed invisibile, fondata nella
sua dimensione terrena da tutti i credenti che, obbedendo ad unautorità
gerarchica posta sotto la guida del Papa, persegue il fine comune
della santificazione delle anime e della salvezza eterna[6]. Accanto
alla Ecclesia caritatis o invisibilis dunque cè lEcclesia
juris o visibilis: per questo motivo, la Chiesa può essere
definita come lassemblea spirituale di tutti i battezzati
che professano la medesima fede, partecipano agli stessi sacramenti
e tendono alla realizzazione di fini spirituali comuni, sotto la
potestà autorevole del Romano Pontefice, di tutto il Collegio
Episcopale e dei vescovi a lui collegati[7].
E il Vaticano II ad offrire la concezione finora più
armonica e completa sulla Chiesa, concezione che ha pervaso completamente
sia la riforma del Diritto Canonico sia il testo del Codex, trasfondendovi
concetti ed enunciati vuoi dogmatici vuoi disciplinari. I padri
conciliari, consapevoli della misteriosa duplice natura della Chiesa,
invisibile e visibile, interna ed esterna, personale e sociale,
anziché eliminare uno degli aspetti presi in considerazione,
di volta in volta li evidenziano in conformità con il disegno
salvifico di Dio[8]. La Costituzione dogmatica Lumen gentium, insegna
in maniera lapidaria: Cristo, mediatore, ha costituito sulla
terra e incessantemente sostenuto la sua Chiesa santa, comunità
di fede, di speranza e di carità, quale organismo visibile
Ma
la società costituita di organismi gerarchici e il corpo
mistico di Cristo, la comunità visibile e quella spirituale,
la Chiesa celeste e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti,
non si devono considerare come due cose diverse, ma formano una
sola complessa realtà risultante di un duplice elemento,
umano e divino[9]. Da notare la fusione armonica dei due volti
della Chiesa. Da una parte quello invisibile: comunità spirituale
di fede, speranza e carità, arricchita di doni soprannaturali.
Dallaltra, quella visibile, struttura concreta, società
formata di organismi gerarchici, Chiesa terrena[10].
E chiaro che il pieno significato e la portata del concetto
sfuggono ad una precisa definizione in termini didattico-descrittivi
e possono essere compresi solo se posti in relazione con quanto
affermato nei Vangeli in attuazione del mandato ricevuto dal suo
Fondatore: docete omnes gentes. E la storia della Chiesa a
contribuire alla formazione di un suo giusto concetto: il suo più
singolare contributo in questo senso, consiste nellimpedire
una falsa spiritualizzazione e quindi la volatilizzazione
della sua realtà[11]. Essa mostra piuttosto che la Chiesa
possiede un corpo, è visibile ed una, nel senso
che essa come istituzione divina è anche una realtà
cresciuta storicamente visibile e constatabile. Non due Chiese perciò:
una reale e unaltra ideale, ma un
unico soggetto che incorpora in sé le due realtà fondendole
in un unicum inscindibile[12]. E infatti, lincarnazione
del Verbo che fonda la Chiesa; perciò ogni descrizione della
sua struttura deve prendere le mosse da questa realtà di
fatto. Cristo ha predetto che le sue parole non passeranno, ma anche
che il suo regno crescerà e si espanderà in maniera
inattesa. La crescita organica sul fondamento degli Apostoli e sotto
la guida dello Spirito Santo è pertanto una categoria essenziale
della storia ecclesiastica[13].
Dal punto di vista teologico-dogmatico, la Chiesa è il corpo
mistico di Cristo, la perpetuazione di Cristo nella storia[14].
Essa perciò è qualcosa di divino ed oggetto di fede.
Come tale non può venir capita e compresa nel pieno senso
della parola, dallintelletto umano; questultimo tuttavia,
è in grado di penetrare con sufficiente profondità
nella sua natura e nella sua opera, per poterne dare una descrizione
scientifica. E lopera stessa di Gesù che mira
essenzialmente alla fondazione della Chiesa; egli infatti accentua
senza stancarsi laspetto comunitario della sua religione.
Egli vuole riunire il popolo di Dio, tutti gli uomini del mondo
formeranno una famiglia che comunitariamente loderà il Padre.
Questa famiglia però non è una scuola, ma una comunità
di vita: la Chiesa che si forma tra tutti i popoli è quindi
cattolica nel senso di universale[15]. Il suo Fondatore
infatti, non annunciò il regno di Dio ad una cerchia ristretta
di fedeli, ma fondò la Chiesa essenzialmente allo scopo di
essere missionaria, egli voleva che i suoi discepoli fossero dei
pescatori di uomini (Lc 5, 10[16] Mt 4, 19[17]) da inviare
fino agli estremi lembi della terra (At 1, 18[18]). Gesù
ha fondato questa Chiesa anche come società visibile e comunità
storica mediante: la solenne dichiarazione in Mt 16, 18[19]; listituzione
dei sacramenti e linsediamento degli Apostoli come maestri
dei popoli. Ciò non toglie però il fatto che la Chiesa
visibile istituita da Gesù sia anche una realtà di
fede e perciò, in questo senso, essenzialmente invisibile:
è la continuazione della Redenzione in quanto essa lannuncia
agli uomini e la comunica come realtà.
I.1.2 Considerazioni di carattere storico-sociologico
Riguardo alle sue manifestazioni storiche e visibili la Chiesa
è, dal punto di vista sociologico, una formazione sociale
nella quale lindividuo si realizza come persona e mediante
la quale si esprimono ed aggregano interessi di carattere tipicamente
religioso; per usare due incisive espressioni elaborate dal Concilio
Vaticano II, la Chiesa potrebbe essere definita come: il nuovo
Israele che nel secolo presente savanza alla ricerca della
città futura e permanente[20] oppure anche come il
nuovo popolo di Dio che è stato costituito come comunità
spirituale di fedeli, configurato nel corpo di Cristo e gerarchicamente
ordinato come società per diffondere il Regno di Dio iniziato
da Cristo[21]. Dal punto di vista teologico-giuridico è
ancora valida la definizione del grande teologo R. Bellarmino, cioè:
gruppo di persone unite dalla professione di una stessa fede
cristiana a dalla comunione di identici sacramenti, sotto il governo
dei legittimi pastori, soprattutto del Romano Pontefice[22].
Nella sua struttura terrena la Chiesa si presenta classicamente
come un ordinamento giuridico[23], essa è una collettività
atipica, gerarchizzata, strutturata e giuridicamente organizzata,
che persegue attraverso le sue strutture un duplice fine[24]. Allinterno
custodisce ed insegna le verità rivelate (munus docendi),
distribuisce tra i suoi membri la grazia divina che si sostanzia
nei sacramenti (munus sanctificandi) e governa la società
ecclesiale nel miglior modo possibile per il raggiungimento dei
suoi fini istituzionali (munus regendi). Verso lesterno, lo
scopo principale della Chiesa e quello di essere agente evangelizzatore,
per portare agli uomini che ancora non conoscono la parola di Dio,
lannuncio del Vangelo[25]. La Chiesa, nella sua storia plurisecolare,
ha avuto uno sviluppo reale che è possibile cogliere nella
liturgia, nella teologia, nellorganizzazione, nella dottrina
e nella sua comprensione di sé. Il contatto con civiltà
e con popoli diversi ha causato profondi mutamenti; anche se gli
uomini sono tutti uguali per natura, i loro schemi mentali sono
nondimeno assai differenti: il modo di pensare di Origene o di Agostino
ad esempio, sarà del tutto diverso da quello di un teologo
contemporaneo, essi esprimono infatti la loro fede comune ma in
una maniera del tutto diversa[26].
I.1.3 La Chiesa cattolica in ambito internazionale
Come risposta alla negazione della visibilità e dellorganizzazione
della Chiesa nel tentativo di sottometterla, in quanto società
imperfetta (societas imperfecta), allo Stato, verso la metà
del secolo XVIII, i giuristi cattolici cominciarono a contrapporre
il concetto di società perfetta (societas perfecta),
ripreso dal linguaggio del magistero pontificio con Pio IX e Leone
XIII, e poi dai loro successori[27]. Tale concetto non viene usato
dal Vaticano II e figura sporadicamente in Paolo VI. Ne viene però
mantenuto il contenuto essenziale nellaffermazione che la
Chiesa, senza cessare di essere prima di tutto comunità religiosa
e anche soprannaturale, è nello stesso tempo autonoma ed
indipendente rispetto alla comunità politica o allo Stato[28].
Riguardo alla posizione della Chiesa in ambito internazionale,
bisogna rimarcare preliminarmente una sostanziale frattura dottrinaria
fra canonisti da un lato e internazionalisti ed ecclesiasticisti
dallaltro.
Secondo i primi infatti, la Chiesa va considerata in possesso per
sua natura e per volontà divina della piena capacità
di agire in ambito internazionale. Questa teoria sembrerebbe corroborata
da una parte dallesperienza storica della Potestas directa
Ecclesiae in temporalibus, dallaltra dalle stesse finalità
che lente si prefiggeva e che la ponevano non solo in una
posizione di uguaglianza rispetto agli Stati, ma addirittura in
una posizione di superiorità, frutto dellincarico di
mediazione attribuito alla Chiesa nel periodo della medioevale Respublica
gentium christianorum[29]. Secondo la posizione canonistica dunque,
sia la Chiesa che la Santa Sede godono della piena soggettività
internazionale ex ipsa ordinatione divina[30], pur tuttavia sarebbe
stata sempre ed in ogni caso la Santa Sede a personificare ed articolare
politicamente questa soggettività in ununica azione,
non fondendo però in nessun caso i due soggetti che sarebbero
comunque rimasti distinti.
La dottrina internazionalistica, da parte sua, non condividendo
questi assiomi di base, giunge alla conclusione della soggettività
internazionale della sola Santa Sede in quanto è solo ad
essa che è stato storicamente demandato il compito di interloquire
con lautorità civile in ambito internazionale. Decisiva
per la soluzione della questione dottrinaria è la prova storica
del porsi e dellagire della Chiesa attraverso il suo supremo
organo di governo, la Santa Sede, nella sfera propria del Diritto
Internazionale: infatti essa ha svolto attività sovraordinate
rispetto agli altri Stati per tutto il periodo del Sacro Romano
Impero nel quale dominavano le due autorità, quella imperiale
e quella papale[31].
Riassumendo dunque, i canonisti giungono alla conclusione che tanto
la Chiesa universale quanto la Santa Sede posseggano la capacità
giuridica internazionale; al contrario, la dottrina internazionalistica
ed ecclesiasticistica, negando questa doppia capacità, propende
più coerentemente rispetto ai principi di Diritto Internazionale,
per la soggettività della sola Santa Sede.
Da un punto di vista teoretico, entrambe le visioni appaiono fondate,
la prima basata su principi metagiuridici e teologici, la seconda,
al contrario, sulla dogmatica internazionale. In conclusione dunque,
rispetto alla Chiesa continua ad essere sovrano al suo interno e
persona giuridica internazionale non la comunità ecclesiale
propriamente detta, ma la Santa Sede in qualità di organo
fornito per sua natura di capacità internazionale, non come
organo rappresentante dellordinamento canonico[32]. Alla luce
di quanto sopra esposto, le due teorie che pure divergono per principi
di base ed assiomi, giungono entrambe alla conclusione della sovranità
internazionale della Santa Sede; solo ad essa infatti spetta il
compito di trattare con gli Stati e di avere rapporti rientranti
nellambito del Diritto Internazionale[33].
I.2 La Santa Sede
I.2.1 Definizione canonistica
Con il termine Santa Sede, il Diritto Canonico indica complessivamente,
la figura del Romano Pontefice ad anche tutti gli uffici che in
suo nome e per sua delega provvedono agli affari generali della
Chiesa universale, cioè la Segreteria di Stato, tutti i dicasteri
e gli uffici della Curia romana[34]. Questo concetto ha subito nel
corso dei secoli una progressiva dilatazione, infatti, con il nome
di Santa Sede o Sede Apostolica si è indicato per lungo tempo
il solo ufficio del Sommo Pontefice[35]. Oggi invece, si comprende
nellespressione, non solamente il Papa, ma anche linsieme
dei dicasteri ecclesiastici che lo coadiuvano nel governo della
Chiesa universale e costituiscono la Curia romana[36], più
in dettaglio essi sono: il Sacro Collegio cardinalizio, tutte le
Congregazioni, i Tribunali della Penitenzieria Apostolica, della
Rota Romana e della Segnatura Apostolica insieme con gli uffici,
i segretariati, i comitati e le commissioni[37].
Tuttavia il canone 361 del Codex ammette una sostanziale pluralità
concettuale circa il soggetto Santa Sede[38], alla luce del suo
disposto infatti, questo soggetto può venir visto alternativamente
come[39]:
a. il Romano Pontefice in quanto persona fisica, considerato
nellastrattezza del suo Ufficio in quanto Primatus Petri,
escludendo perciò gli organi ausiliari che lo coadiuvano
nel governo della Chiesa cattolica.
b. Nel codice vigente tuttavia con Sede Apostolica si vuol significare
anche lofficium Romani Pontificis, incarico che possiede secondo
linsegnamento della Chiesa il carattere della personalità
morale.
c. Infine con il nome di Santa Sede ci si riferisce anche allinsieme
dei dicasteri ecclesiastici e degli Uffici summenzionati, quindi
lespressione Santa Sede sarebbe intesa come centro universale
di tutta la comunità ecclesiale sparsa nel mondo.
I.2.2 La Santa Sede e lordinamento internazionale
Come si è gia messo in luce in precedenza, per il Diritto
Canonico, sia la Chiesa, intesa come formazione sociale che la Santa
Sede, in quanto suo organo di governo centrale, hanno personalità
giuridica originaria ex ipsa ordinatione divina[40].
La prova più convincente della sovranità internazionale
della Santa Sede, come si accennò, si ebbe dopo il 1870,
quando caduto lo Stato pontificio, sparì anche uno dei titoli
che garantivano alla Santa Sede la qualifica di soggetto di Diritto
Internazionale, cioè il territorio sul quale esercitare la
propria sovranità (il cosiddetto patrimonio di San
Pietro)[41]. La Santa Sede continuò tuttavia ad agire
in ambito internazionale, continuando ad esercitare i diritti scaturenti
da tale situazione di fatto, e cioè: il diritto di legazione
attiva e passiva, il diritto di stipulare convenzioni internazionali,
e soprattutto il cosiddetto jus foederum ac tractatum, cioè
il diritto di stipulare con gli Stati accordi o concordati qualificabili
per la loro redazione ed applicazione come trattati[42]. Va inoltre
ricordata la frenetica attività di arbitraggio svolta dalla
Santa Sede nel periodo compreso tra il 1870 e i primi anni del Novecento
su incarico degli Stati interessati, anche non cattolici[43]. La
partecipazione a tutte queste articolate attività internazionali
della Santa Sede costituisce la dimostrazione più lampante
e sicura della sua capacità di agire a livello internazionale
indipendentemente dallesistenza dello Stato pontificio[44].
La sovranità della Santa Sede in campo internazionale tuttavia,
non deriva da questi aspetti ora esaminati e presi singolarmente,
perché essi non contribuiscono ad individuare lente
che li pone in essere come uno Stato, anche perché ad esempio
i rapporti diplomatici si possono instaurare anche con Organizzazioni
Internazionali diverse dagli Stati. Inoltre bisogna chiarire che
larbitraggio e la mediazione sono atti di volontaria giurisdizione,
richiesti dalle parti contendenti ad entità o persone che
in campo internazionale hanno lautorità e il prestigio
per vedere accettate le loro decisioni senza che si possa dubitare
della loro equanimità. Quindi la personalità della
Santa Sede non può dedursi da ciascuno di tali aspetti, ma
dal loro insieme, perché tutti dimostrano che essa agiva
sul piano internazionale e che era destinataria di norme giuridiche
internazionali.
Nel 1870 infatti, si è estinto lo Stato pontificio ma non
è venuto meno il soggetto di Diritto Internazionale, e ciò
non perché come taluni ritengono vi fossero
due soggetti, ma perché lente soggetto non era, come
peraltro non è lo Stato. Per la stessa ragione
nel 1929 non si creerà un altro soggetto di Diritto Internazionale,
ma solamente un nuovo Stato[45]. In entrambi i casi, ciò
che di internazionalmente rilevante si è verificato è
stato rispettivamente, il venir meno o il crearsi di situazioni
materiali di natura puramente territoriale, al verificarsi delle
quali le norme internazionali riconnettono gli effetti giuridici
da esse regolati[46].
In una conferenza promossa dalla Società italiana per lorganizzazione
internazionale nel dicembre 1974, lallora Segretario del Consiglio
per gli Affari Pubblici della Chiesa, Monsignor Agostino Casaroli,
relativamente allargomento della natura sui generis della
sovranità internazionale attribuibile alla Santa Sede, ebbe
a dichiarare: la Santa Sede è membro di pieno diritto
della Comunità internazionale, alla pari degli Stati, tuttavia
alla Santa Sede spetta
una situazione del tutto particolare.
La sua sovranità è dindole spirituale; la sua
autorità di natura spirituale e religiosa anchessa
si estende su centinaia di milioni di persone sparse in tutto
il mondo e appartenenti ai popoli ed ai paesi più diversi;
la sua forza non consiste in eserciti, armamenti, grandi mezzi materiali
ma nellossequio che la sua parola, il suo insegnamento, i
suoi orientamenti incontrano nella coscienza del mondo cattolico.
Anche se a livello dottrinario permangono e sempre permarranno,
come fra poco si dirà, dei dubbi e dei malintesi circa il
rapporto funzionalistico esistente tra la Santa Sede e lo Stato
della Città del Vaticano, lo stesso Casaroli dichiarava ancora:
anche chi volesse attribuire al minuscolo Stato del Vaticano
il titolo indispensabile per entrare nel concerto mondiale degli
Stati, non potrebbe sfuggire allimpressione di trovarsi
di fronte ad un insignificante piedistallo, sul quale si libra però,
le ali spiegate a coprire lintero orbe, un potere indipendente
e sovrano: rispettato e stimato, oppure sospettato e combattuto,
ma che simpone per la sua statura, la sua storia ed il suo
influsso. In realtà è a questo potere che la famiglia
dei popoli riconosce il diritto di cittadinanza ed apre la porta
per la partecipazione alle sue attività associate ed al suo
sforzo collettivo in favore dellumanità[47].
Il problema dellesistenza di una personalità giuridica
della Santa Sede in campo internazionale, nel passato rappresentava
una questione molto dibattuta, mentre oggi è stata definitivamente
superata dalla dottrina internazionalistica che appare decisamente
orientata nel senso di accettare quanto già risultava evidente
dalla realtà dei fatti e dalla volontà degli Stati
di riconoscere leffettiva personalità giuridica della
Santa Sede nellordine dei rapporti internazionali[48].
La stipulazione stessa del Trattato del Laterano peraltro, in cui
la Santa Sede si presenta come soggetto contraente di una tipica
convenzione di Diritto Internazionale al pari dello Stato italiano,
implica necessariamente la preesistenza della soggettività
internazionale in capo al soggetto Santa Sede. Qualora questa non
si fosse riscontrata ecco che anche lo strumento trattato si sarebbe
dimostrato del tutto inadeguato; losservazione della realtà
storico-giuridica dunque appare come un elemento di straordinario
rilievo per linterprete[49].
A suffragio di quanto sopra esposto, è da citare larticolo
2 del Trattato lateranense, il quale statuisce che lItalia
riconosce la sovranità della Santa Sede in ambito internazionale
come attributo inerente alla sua natura[50].
Fu proprio per garantire la libertà e lindipendenza
della Santa Sede nel governo centrale della Chiesa cattolica e nella
sua missione spirituale nel mondo che si addivenne alla conclusione
dei Patti lateranensi. Con la costituzione dello Stato della Città
del Vaticano infatti, la Santa Sede otteneva un territorio su cui
esercitare direttamente la sua sovranità a garanzia della
sua indipendenza[51]. Tuttavia i limiti territoriali ristretti e
il fatto che la Città del Vaticano fosse uno Stato enclave,
completamente circondato da territorio italiano, costringevano la
Santa Sede a svolgere buona parte delle sue attività fuori
dalle mura vaticane: infatti la maggior parte delle Congregazioni
che costituiscono il nucleo fondamentale della Curia romana, hanno
sede fuori dallo Stato della Città del Vaticano, come pure
sono fuori i tre tribunali pontifici insieme a molti altri uffici
o commissioni. Ciò rendeva dunque necessaria la concessione
di ulteriori garanzie, complementari rispetto a quella dello Stato
Vaticano, destinate alla tutela della Santa Sede nel suo complesso
e nei suoi diversi organi. Queste guarentigie possono essere suddivise
a seconda della materia alla quale si riferiscono, esse sono:
- Garanzie relative alle persone: riguardanti cioè il Pontefice,
i cardinali, i vescovi riuniti in Concilio, i dignitari ecclesiastici
o della corte pontificia nonché i funzionari di ruolo indispensabili.
In particolare alla persona del Pontefice, considerata sacra
ed inviolabile[52], sono concesse una serie di prerogative,
diverse da quelle accordate ai capi di Stato stranieri, e del tutto
simili a quelle del Capo dello Stato italiano in tema di esclusione
dalla responsabilità penale e per la punizione dei reati
commessi contro la sua persona[53]. Anche i cardinali godono in
Italia di una serie di prerogative, da quelle cerimoniali come gli
onori e le precedenze, a quelle concernenti lesclusione dallapplicazione
delle leggi in materia di soggiorno per gli stranieri, ai privilegi
nelle cause penali. Di particolare importanza sono le garanzie poste
a tutela dei Conclavi per lelezione del Pontefice, in particolare
lItalia si impegna a non ostacolare il transito dei cardinali
verso la Città del Vaticano e ad assicurare che nel territorio
limitrofo alla Città del Vaticano non si pongano in essere
atti destinati a turbare le adunanze (una norma simile è
prevista per i Concili presieduti dal Pontefice)[54]. A tutti gli
altri soggetti sono garantite delle esenzioni e delle immunità
commisurate al rispettivo rango e relative allespletamento
dei loro uffici[55]. Inoltre, tutti gli ecclesiastici, che per ragione
dufficio, partecipano fuori dal Vaticano allemanazione
di atti propri della Santa Sede, non saranno soggetti relativamente
a questi ultimi, a nessun impedimento, investigazione o molestia
da parte delle autorità italiane[56].
- Garanzie concernenti lesercizio dellattività
internazionale fra la Santa Sede e gli Stati terzi: essenzialmente
si tratta dellimmunità prevista per i diplomatici accreditati
presso la Santa Sede estesa alle loro sedi di rappresentanza in
territorio italiano[57].
- Garanzie reali sullextraterritorialità e sullimmunità
riconosciuta a certi immobili: esse riconoscono alla Santa Sede
la piena proprietà delle Basiliche Patriarcali di S. Giovanni
in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San Paolo[58]e del palazzo
pontificio di Castel Gandolfo. Tutti questi immobili, unitamente
con i Palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide,
dellex SantUffizio, della Congregazione della Chiesa
Orientale e dellex Palazzo del Vicariato, pur essendo in territorio
italiano godono dellextraterritorialità, cioè
delle immunità concesse dal diritto internazionale alle sedi
degli agenti diplomatici stranieri[59]. Le medesime immunità
saranno concesse inoltre anche a tutti gli altri immobili esistenti
in territorio italiano, nei quali la Santa Sede crederà in
avvenire di sistemare altri suoi dicasteri: si tratta di una norma
cosiddetta aperta, tendente a creare le condizioni più
favorevoli per lautonomia e lindipendenza del governo
pastorale diocesano di Roma e della Santa Sede nel suo complesso[60].
- Garanzie di carattere economico: esse sono state previste dalla
convenzione finanziaria allegata al Trattato e con la quale si provvide
alla liquidazione del credito vantato dalla Santa Sede verso lo
Stato italiano in seguito alla perdita dello Stato pontificio e
di tutte le spoliazioni che ne seguirono[61]. LItalia si impegna
a rifondere alla Santa Sede la somma di lire 750 milioni ed a consegnare
alla medesima in consolidato italiano il 5 per cento, del valore
nominale di un miliardo di lire italiane[62].
Tutte queste garanzie, approntate a tutela dellesercizio
autonomo del governo della Chiesa cattolica nel mondo, compresa
la piena proprietà esercitata dalla Santa Sede sulla Città
del Vaticano, non devono offuscare però il grande salto di
qualità compiuto dalla Sede Apostolica nel corso della storia
anche recente[63]; continua infatti lintervento di Monsignor
Casaroli durante la conferenza già citata: In secoli
passati, la sovranità che la Santa Sede esercitava sui cosiddetti
Stati della Chiesa metteva il Papa nella condizione di considerarsi
e dagire oltre che come capo della Chiesa quale
uno dei principi dItalia e dEuropa e lo portava a prendere
parte alle contese e alle lotte fra Stati e sovrani, partecipando
anche alle loro alleanze politiche e militari. Oggi al contrario,
la crescente presa di coscienza da parte della Chiesa della sua
missione evangelizzatrice e laffermarsi sempre più
robusto dello spirito ecumenico, soprattutto grazie allopera
conciliare, rendono impensabile anche solo il pensare il minuscolo
e quasi simbolico territorio indipendente che è la Città
del Vaticano negli stessi termini con i quali ci si riferiva
anticamente allo Stato pontificio[64].
I.2.3 La teoria dualistica e la relativa critica
Divergenze dottrinali sorgono però quando si debba stabilire
a quale titolo la Santa Sede goda di questa soggettività
e capacità giuridica, cioè se soltanto in quanto ente
esponenziale della Chiesa, e quindi sovrano religioso e spirituale,
o soltanto come sovrano della Città del Vaticano, e quindi
come sovrano politico temporale, oppure se con entrambe queste qualifiche.
A questo proposito due concezioni si oppongono: quella monistica
e quella dualistica. La concezione monistica afferma che nella Santa
Sede esiste ununica soggettività di Diritto Internazionale,
di cui essa si avvale sia per curare gli interessi spirituali della
Chiesa sia quelli temporali dello Stato. La concezione dualistica
invece afferma che nella Santa Sede si assommano due personalità
completamente distinte ed autonome ma collegate tra loro da un semplice
legame organico; la Santa Sede si avvarrebbe di queste due personalità
a seconda dei bisogni da soddisfare[65].
Il Diritto Canonico e quello interno vaticano accreditano questa
seconda teoria, quella della separazione tra i due ordinamenti,
quello della Chiesa per reggere la societas ecclesie e quello dello
Stato della Città del Vaticano per reggere il civilis principatus,
ritenendo questi collegati inscindibilmente da un sistema sui generis
di unione e subordinazione di un ordinamento allaltro[66].
Questo presupposto dualistico ha una duplice ragione dessere:
a. una ragione strettamente giuridica in quanto la teoria giuspubblicistica
non ammette lesistenza di un ordinamento primario, o societas
iuridice perfecta, che non sia a sua volta soggetto di Diritto Internazionale.
Accogliendo la tesi monistica si rischierebbe o di togliere alla
Chiesa la qualifica di societas iuridice perfecta o di togliere
al Vaticano quella di Stato.
b. Una ragione teologico-politica, dettata dalla preoccupazione
di mantenere completa e perfetta la sovranità spirituale
della Chiesa e della Santa Sede fondata sul diritto divino, anche
in assenza della sovranità temporale.
Il presupposto dualista, oltre ad essere rivendicato unanimemente
da tutta la dottrina canonistica, si ritrova consacrato nella legislazione
dellordinamento costituzionale vaticano ed è riconosciuto
e sanzionato anche dal Trattato lateranense[67]. Entrambi sono molto
espliciti al riguardo. Addirittura il principio dualistico è
considerato come il principio presupposto del Trattato Lateranense,
alla cui stipulazione la Santa Sede si è presentata ritenendosi
ed affermandosi titolare di una duplice personalità internazionale,
cioè una soggettività come suprema istituzione della
Chiesa cattolica e una sovranità in quanto organismo statuale[68].
Dopo aver individuato il presupposto dualista, ci si chiede quale
sia il rapporto tra queste due distinte soggettività, cioè
tra la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano. Questo
problema è stato uno fra i più discussi in dottrina:
a priori si può escludere la possibilità di ricondurre
tale rapporto a quel tipo di semplice unione personale
caratterizzato dalla congiunzione occasionale e contingente della
persona del supremo soggetto governante dei due ordinamenti, dovuta
a ragioni accidentali e suscettibili di cessare. In realtà
bisogna tenere presente che tra le due soggettività del sovrano
della Chiesa e di quello dello Stato della Città del Vaticano
sussiste un vincolo indissolubile, immutabile e perpetuo, quindi
molto più profondo di un legame che deriva da una semplice
unione personale contingente e per sua natura occasionale[69]. Dai
concetti fino a questo punto espressi non possiamo considerare valida
la tesi dellunione personale, perché nellordinamento
internazionale è sconosciuta la figura di unione fra due
enti che non siano entrambi Stati, anche se entrambi soggetti di
Diritto Internazionale. Queste considerazioni possono valere anche
per quellopinione, simile a quella dellunione personale,
che vede nel rapporto tra Santa Sede e il nuovo Stato una figura
di unione impropria, cioè ununione che si crea fra
due Stati quando uno si trova in una condizione di dipendenza rispetto
allaltro, ma anche questa figura, cioè quando uno dei
due enti non sia Stato, non è riconosciuta dal Diritto Internazionale.
La corrente monistica, nega lesistenza di due enti. Tra i
suoi esponenti più illustri cè A. C. Jemolo,
secondo cui il nuovo Stato sarebbe sorto innestandosi, fondendosi,
con un ente che già esisteva nel campo internazionale: quindi
non sarebbe uno Stato sovrano, ma al contrario oggetto di un altro
ente, cioè della Santa Sede impersonata dal Pontefice[70].
Lesistenza di questo nuovo Stato, afferma lo Jemolo, verrebbe
meno se la sua sovranità fosse distinta o contrastante con
quella della Santa Sede[71].
I.3 Lo Stato della Città del Vaticano
I.3.1 Natura, caratteri, elementi e ordinamento interno dello
Stato della Città del Vaticano
Lo Stato della Città del Vaticano è il territorio
sul quale, in base al Trattato lateranense è riconosciuta
alla Santa Sede una vera e propria sovranità territoriale[72],
destinata a garantire la libertà e lindipendenza di
questo organo di governo centrale della Chiesa cattolica nello svolgimento
delle sue funzioni[73]. Risulta dunque evidente come sotto questo
profilo, la Santa Sede appaia titolare di personalità giuridica
internazionale, in quanto organo supremo della Chiesa ed altresì
in quanto esercente la sovranità territoriale sul territorio
assegnatole a garanzia della sua indipendenza e libertà[74].
Opportunamente dunque, alcuni autori sottolineano che con la stipulazione
del Trattato si sostituì al sistema di garanzie essenzialmente
soggettive relative alla persona del Sommo Pontefice e disposte
unilateralmente dallo Stato italiano con la Legge delle Guarentigie,
un sistema di garanzie anche territoriali, concordate con la Santa
Sede[75]. Lo Stato della Città del Vaticano è sorto
il 7 giugno 1929, con lo scambio delle ratifiche relative al Trattato,
firmato in data 11 febbraio 1929. Lo stesso giorno il Sommo Pontefice
provvide allemanazione di sei leggi organiche che costituirono
la struttura giuridica fondamentale del nuovo Stato, e cioè
la I, o legge fondamentale sugli organi costituzionali
dello Stato[76], la loro composizione e attribuzioni, la II sulle
fonti del diritto, la III sulla cittadinanza ed il soggiorno, la
IV sullordinamento amministrativo, la V sullordinamento
economico, commerciale e professionale, la VI sulla pubblica sicurezza.
Con gli accordi lateranensi si è voluto dare un assetto
di carattere statuale allorganizzazione dei poteri della Santa
Sede. Questa nuova sistemazione non riguarda la Chiesa romana intesa
come entità di carattere corporativo nella sua vasta e complessa
organizzazione di ordine universale fondata su quegli speciali vincoli
di natura spirituale e religiosa che legano lassociazione
dei fedeli allautorità del loro supremo gerarca, ma
riguarda soltanto la costituzione o le attribuzioni dei suoi organi
centrali. Perciò alla Santa Sede, intesa come il complesso
degli organi a cui spetta il governo di essa e a capo dei quali
cè il Pontefice, fu attribuito il diritto di giurisdizione
su un determinato territorio, su cui prima la potestà effettiva
spettava allo Stato italiano. Ad essa quindi furono riconosciute
funzioni e competenze di carattere statuale; le fu inoltre riconosciuto,
nel campo delle relazionai internazionali, lesercizio di quelle
prerogative proprie di ogni Stato[77]. Con lattribuzione di
tali poteri e diritti la Santa Sede ha assunto la forma di unorganizzazione
politica a cui è stato dato il nome di Città del Vaticano[78].
Si può ritenere che la Città del Vaticano sia dal
punto di vista eziologico, un organo della Santa Sede costituito
nella forma di un aggregato statuale; infatti esso agisce come titolare
di diritti propri, ma in rappresentanza dellente a cui appartiene.
Queste caratteristiche sono dimostrate dalle disposizioni contenute
nel Trattato. Secondo tali disposizioni, dei poteri e dei diritti
di sovranità esercitati dalla Città del Vaticano è
soggetto la Santa Sede e non la Città del Vaticano, come
sarebbe stato se il Trattato avesse riconosciuto un nuovo Stato.
In questo caso infatti la sovranità avrebbe dovuto far capo
allo Stato stesso e non ai suoi organi; nel caso in esame, invece
è esattamente il contrario, la Città del Vaticano
è presa in considerazione solamente per quegli impegni che
riguardano lambito meramente territoriale[79].
Da ciò si può desumere che la posizione dello Stato
della Città del Vaticano è la stessa della Santa Sede
in quanto esso rappresenta solo un complesso di elementi e una sfera
di compiti e attribuzioni che appartengono alla Santa Sede[80].
Questa conclusione non può essere modificata dal fatto che
lattività della Città del Vaticano ha un carattere
politico e statuale, perché la particolarità di questo
nuovo ente sta nel fatto che tali attributi furono voluti dalla
Chiesa per perseguire quegli scopi speciali che rientrano nella
sua missione di ordine spirituale e religioso. Quindi lo Stato Vaticano
è un organo della Santa Sede. In quanto tale, esso non può
avere una propria personalità in quanto lorgano è
sempre e comunque una parte di fronte al tutto, lente
da cui dipende non solo può controllare ogni sua attività,
ma sostituirsi ad esso e in ogni caso impedire ogni deviazione da
quei fini per i quali fu creato. Scopo per cui è stata
creata la Città del Vaticano è quello di difendere
lindipendenza spirituale della Santa Sede e per questo esso
non ha un potere di sovranità propria, la quale spetta invece
al suo capo o allente di cui è parte[81].
Questo avviene non per un semplice ricordo storico, ma perché
questo Stato, nella sua qualità di organo, non può
essere suscettibile di mutamenti nella sua struttura, né
può rivendicare alcun diritto proprio. Tutto questo si desume
poi anche dal preambolo al Trattato del Laterano, in cui si afferma
che la Città del Vaticano è costituita per garantire
alla Santa Sede la assoluta e visibile indipendenza per ladempimento
della sua alta missione nel mondo. Quindi lente è costituito
a servigio della Santa Sede, e tale condizione necessaria alla rinuncia
dellItalia al suo diritto di sovranità su una parte
del territorio. La Santa Sede può valersi del nuovo ente
solo ai fini della sua missione religiosa e non importa che la sua
attività possa manifestarsi con forme proprie dellordinamento
statuale, in quanto questa situazione è stata creata per
garantire la sua sovranità spirituale. Insomma la Città
del Vaticano offre al Pontefice una semplice base territoriale ove
egli possa risiedere ed attendere ai suoi compiti in piena e visibile
indipendenza[82]. Parimenti comprensibili sono le tesi che
ritengono che non esistono rapporti di Diritto Internazionale
fra lo Stato italiano o altri Stati da una parte e lo Stato della
Città del Vaticanodallaltra, ma rapporti dei primi
con la Santa Sede, sia pure a causa di questo nuovo Stato o per
riguardo ad esso[83].
In altre parole, possiamo dire che gli effetti del Trattato sono
uguali a quelli che si sarebbero avuti se, anziché costituire
la Città del Vaticano si fosse convenuto semplicemente che
lItalia riconosceva, in una certa sfera, diritto di
sovranità alla Santa Sede su un territorio e sopra i suoi
organi e agenti ivi residenti[84]. Il fatto di chiamare questa
porzione di territorio Stato della Città del Vaticano non
cambia niente, dà attraverso la forma di organizzazione statuale
un carattere più visibile e più tangibile allindipendenza
della Santa Sede.
Tanto la sua natura giuridica quanto la sua relazione teologica
con la Santa Sede sono così autorevolmente descritte da Giovanni
Paolo II nella lettera del 20 novembre 1982: Lo Stato della
Città del Vaticano è sovrano, ma non possiede tutte
le ordinarie caratteristiche di una comunità politica. Si
tratta di uno Stato atipico: esso esiste a conveniente garanzia
dellesercizio della spirituale libertà della Sede Apostolica,
e cioè come mezzo per assicurare lindipendenza reale
e visibile della medesima nella sua attività di governo a
favore della Chiesa universale, come pure della sua opera pastorale
rivolta a tutto il genere umano; esso non possiede una propria società
per il cui servizio sia stato costituito e neppure si basa sulle
forme di azione sociale che determinano solitamente la struttura
e lorganizzazione di ogni altro Stato[85].
I.3.2 Capacità internazionale dellente Stato
della Città del Vaticano
Nonostante quanto stabilito con il Trattato, una parte della dottrina
internazionalistica ed ecclesiasticistica, ha messo costantemente
in dubbio il carattere statuale della Città del Vaticano,
soprattutto perché esso non sarebbe assimilabile agli altri
Stati della Comunità internazionale in quanto carente in
alcuni caratteri fondamentali[86]. Inoltre lo Stato della Città
del Vaticano è un ordinamento derivato da quello principale
e sottostante della Santa Sede, essendo ad essa legato inscindibilmente
come mezzo a fine[87]. Conseguentemente perciò,
non potrebbero esistere rapporti internazionali degli altri Stati
con lo Stato della Città del Vaticano, ma solo con la Santa
Sede che è lorgano di governo centrale della Chiesa[88].
Queste teorie sembrano non descrivere accuratamente la realtà,
e seppur non del tutto destituite di fondamento, non portano né
a escludere il carattere statuale della Città del Vaticano
né alla fusione di questultimo con la Santa Sede in
una sorta di extraterritorialità potenziata,
unita alle garanzie di indipendenza personali, reali e daltro
genere riconosciute alla Santa Sede di cui non si nega la soggettività
internazionale. Queste teorie peraltro, non sono immuni da critiche:
a coloro i quali in dottrina negano la statualità alla Città
del Vaticano sostenendo che esso non sia un ordinamento originario,
si può obiettare sostenendo che, secondo unaltra parte
della dottrina, lo Stato della Città del Vaticano non sarebbe
altro che una nuova veste giuridica attribuita allo Stato
Vaticano sempre esistito fra il 20 settembre 1870 e il 7 giugno
1929, giorno di entrata in vigore del Trattato lateranense[89].
Anche accogliendo la tesi prima esposta, per cui lo Stato della
Città del Vaticano non potrebbe considerarsi la continuazione
dellantico Stato pontificio cessato per debellatio, resta
comunque aperta la questione relativa alloriginarietà
dellordinamento giuridico, e se questa sia o meno un requisito
indispensabile della statualità. Infatti, se si intende per
ordinamento giuridico originario, quella struttura di base che non
trae la propria sovranità da un altro ente sovrano, allora
bisogna riconoscere che nella storia si sono avuti diversi Stati
che sono sorti da un altro ente sovrano. Se al contrario, per ordinamento
originario si intende parlare di un soggetto che non è sottoposto
ad un altro ente, allora bisogna riconoscere tale requisito allo
Stato della Città del Vaticano, il cui ordinamento non è
solo distinto ma anche autonomo da quello della Chiesa cattolica,
dalla quale non dipende ma ha un punto di collegamento nella persona
del Pontefice in quanto capo dello Stato e suprema guida della comunità
ecclesiale[90]. Se poi, per negare la statualità alla Città
del Vaticano, si eccepisse la sua finalizzazione, diversa
da quella di ogni altro Stato, cioè quella di garantire al
Pontefice la massima libertà ed indipendenza nel governo
della Chiesa, allora si potrebbe osservare che, al contrario, è
storicamente accertata lesistenza di enti statuali nati per
la realizzazione di fini trascendenti rispetto agli interessi nazionali[91].
In più, per quanto il suo fine non sia lo stesso di quello
della maggior parte degli Stati nazionali moderni, cioè quello
di garantire il benessere dei propri cittadini, lo Stato Città
del Vaticano ha come qualsiasi ordinamento statuale un proprio fine
generale, o meglio un insieme di scopi istituzionali che possono
essere i più vari e possono altresì modificarsi nel
tempo senza che questo comporti una modificazione della sua natura
e di conseguenza dello status attribuitogli nella Comunità
internazionale[92]. Il fatto che lo Stato della Città del
Vaticano sia mezzo o strumento per gli scopi della Santa Sede o
garanzia per la sua indipendenza e che la costituzione delluno
sia inserita in quella dellaltra non esclude lesistenza
di due enti diversi, di cui uno, lo Stato del Vaticano, ha fini
statuali propri, distinti da quelli della Santa Sede. Non vale neanche
lobiezione di chi sostiene, per negare la statualità
della Città del Vaticano, la mancanza di una sua propria
attività internazionale, distinta da quella della Santa Sede.
Infatti, esso possiede una personalità giuridica internazionale
propria, distinta sia da quella della Santa Sede, sia da quella
seppur discussa della Chiesa, anche se per le sue relazioni esterne
si serve delle strutture diplomatico-rappresentative della Santa
Sede. Tutto questo appare chiaramente se si osserva la sovrapposizione
degli incarichi posti in capo al Sommo Pontefice che è capo
della diplomazia pontifica, sovrano dello Stato della Città
del Vaticano, guida suprema della Chiesa universale[93].
Relativamente alla sovrapposizione ed alla complessa commistione
delle attribuzioni internazionali poste in capo alla Santa Sede
di cui si è accennato, lautorevole e competente opinione
di P. Ciprotti, dirime il problema nel modo seguente: quando
la Santa Sede stipula un concordato, agisce come organo della Chiesa
cattolica; quando ha stipulato con lItalia convenzioni varie
relative a materie meramente temporali o ha chiesto allUNESCO
la protezione speciale per la Città del Vaticano in quanto
complesso di beni culturali, ha agito come organo dello
Stato della Città del Vaticano, sebbene in tal modo abbia
tutelato anche, più o meno direttamente, interessi della
Chiesa cattolica; quando riconosce nuovi Stati e quando invia o
riceve Rappresentanti diplomatici, agisce sia nelluna che
nellaltra sua qualità, anche se certamente la funzione
di gran lunga preminente di questi Rappresentanti diplomatici è
quella relativa alle materie ecclesiastiche; infine, quando partecipa
ad Organizzazioni Internazionali o a Conferenze internazionali,
talvolta agisce nelluna e talvolta nellaltra qualità,
e talvolta anche in entrambe, anche se ciò non risulta sempre
chiaramente dalloggetto o dalle espressioni usate negli atti
ufficiali[94].
La prova più evidente della natura statuale dello Stato
della Città del Vaticano è data dal fatto che questultimo
può porre in essere rapporti ed attività internazionali
tipici degli Stati, come ad esempio quelle concernenti la guerra,
la neutralità, le mutazioni territoriali, le convenzioni
postali o doganali, che sono invece interdette alla Santa Sede[95].
Come si è infatti già messo in luce, lattività
internazionale della Santa Sede è limitata solamente a certi
tipi di rapporti, in forza del principio internazionalistico secondo
il quale ogni soggetto internazionale esercita i suoi diritti e
i suoi poteri in relazione alla propria specifica natura[96]. Non
vale ad escludere la statualità della Città del Vaticano
neanche la teoria secondo la quale questo non sarebbe possibile
perché non tutti gli Stati hanno rapporti diplomatici con
la Santa Sede o non riconoscono lo Stato della Città del
Vaticano[97].
Per di più, oltre tutto quello che si è già
detto in suffragio della statualità del soggetto Città
del Vaticano, è da rimarcare che i suoi elementi costitutivi
non appaiono affatto diversi da quelli elaborati dai teorici del
Diritto Internazionale dalla Pace di Westfalia (1648) ad oggi, e
cioè: territorio, popolo e potere sovrano. Il territorio
vaticano è quello spazio geografico sottratto alla sovranità
italiana e posto sotto quella della Santa Sede ed alla sua potestà
di governo. In particolare, esso comprende i Palazzi Apostolici
del Vaticano e del Laterano con tutti gli edifici, giardini e terreni
annessi, la Basilica di S. Pietro e la relativa piazza cinta dal
colonnato berniniano[98] più qualche piccola aggiunta: la
piazza di S. Marta e talune vie costeggianti i Palazzi apostolici
e la Basilica di S. Pietro secondo quanto descritto e stabilito
dalla pianta annessa al Trattato[99]. La cittadinanza vaticana,
prevista già dal Trattato del Laterano e regolata poi con
la legge vaticana sulla cittadinanza e il soggiorno, è riservata
a tutti coloro i quali mantengono una residenza stabile nel territorio
dello Stato. Più in dettaglio sono cittadini vaticani i cardinali
residenti in Roma anche fuori dal Vaticano, coloro che sono autorizzati
a risiedervi dal Pontefice oltre che tutti quelli che vi mantengono
una residenza stabile[100]. La cittadinanza vaticana segue criteri
del tutto diversi da quelli tipici degli Stati moderni, cioè
lo jus sanguinis o lo jus soli, essa è quindi fondata sulla
volontarietà, in quanto si acquisisce sempre e solo con il
concorso della volontà del Vaticano da una parte e del soggetto
interessato dallaltra. Siccome è il rapporto di lavoro
che costituisce la base per lacquisizione della cittadinanza
vaticana, appare evidente come essa abbia un carattere finalistico-funzionale,
e serva per garantire una volta di più lindipendenza
della Santa Sede. Terzo elemento per la qualificazione statuale
è la potestà dimperio, cioè la volontà
suprema, originaria, indipendente, che regge lordinamento
per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali[101]. Questa
sovranità appartiene al Papa, che relativamente allo Stato
del Vaticano detiene la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo
e giudiziario. Sotto il profilo costituzionale dunque, il Vaticano
può essere definito come una monarchia assoluta (il Pontefice
detiene tutti i poteri), elettiva (il Collegio dei Cardinali elegge
il Pontefice), patrimoniale (il capo dello Stato è soggetto
della sovranità attribuitagli dalla legge fondamentale) e
confessionale (il capo dello Stato e anche capo della cattolicità)[102].
Per rimarcare ancora una volta lestrema frantumazione delle
teorie sulla natura della Città del Vaticano e dei suoi rapporti
con la Sede Apostolica, basti qui evidenziare che taluni autori
hanno creduto di poter individuare delle somiglianze più
o meno complete tra lo Stato della Città del Vaticano e le
varie sedi delle Organizzazioni Internazionali. Secondo questa teoria,
esso avrebbe per la Santa Sede la stessa funzione che ha per ciascuna
organizzazione la rispettiva sede. Si è giunti fino a sostenere
un qualche parallelismo tra la posizione dello Stato della Città
del Vaticano rispetto allItalia e quella della sede delle
Nazioni Unite rispetto agli Stati Uniti dAmerica. Ma a parte
ogni altra considerazione, una differenza sostanziale è innegabile
almeno per il fatto che lItalia non ha sovranità nel
territorio dello Stato della Città del Vaticano[103].
Tuttavia, dopo tutto quello che si è affermato fin qui non
sembra verosimile potersi escludere la natura di Stato
della Città del Vaticano, come daltro canto non si
può negare che il fine della sua stessa creazione, la sua
vera ragione di esistenza è lessere presidio e garanzia
della piena libertà ed indipendenza della Santa Sede nel
governo della Chiesa universale. Giustamente quindi, lo si può
definire come Stato-mezzo o Stato-funzionale
nella misura in cui la sua ragion dessere è il mantenimento
della libertà del Sommo Pontefice[104]. Per quanto riguarda
poi i rapporti intrattenuti con la Comunità internazionale,
cè da ricordare che lo Stato della Città del
Vaticano è stato espressamente riconosciuto dallItalia
che lo dichiara nel testo del Trattato del Laterano, e indirettamente
da tutti gli altri Stati informati ufficialmente dellintenzione
di Santa Sede e governo italiano di addivenire alla conclusione
di un trattato che ponesse fine alla questione romana. Si tratta
evidentemente di uno Stato neutralizzato che ha il diritto
di non essere coinvolto in operazioni belliche e che si impegna
a non porne in essere, più specificatamente, larticolo
24 del Trattato lateranense statuisce che la Santa Sede, in
relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale,
dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle
competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai congressi internazionali
indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano
concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi, in ogni
caso, di far valere la sua potestà morale e spirituale.
Da tutto quanto sopra esposto deriva il secondo comma dello stesso
articolo 24, che recita la Città del Vaticano sarà
sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile[105].
Alla luce di quanto sopra evidenziato, sembra assai arduo opporsi
alla corrente dottrinaria di maggioranza favorevole alla statualità
della Città del Vaticano, essa sostiene infatti che esso
si sia qualificato come Stato sin dalla sua costituzione basandosi
sia sullesercizio al suo interno dei poteri di sovranità,
sia sullesercizio allinterno della Comunità internazionale
delle prerogative proprie degli ordinamenti statuali[106].
In conclusione, dunque, la personalità giuridica dello Stato
della Città del Vaticano appare sostanzialmente distinta
da quella della Santa Sede, pur essendo a questa legata da un rapporto
inscindibile di mezzo a fine. Questa distinzione incide anche sulla
figura del Romano Pontefice, il quale riveste la duplice qualifica
di Capo di Stato, cioè sovrano temporale, e anche capo spirituale
della Chiesa cattolica[107], dovendo agire in maniera distinta sotto
la prima o la seconda prospettiva alternativamente pur servendosi
sempre dello stesso apparato amministrativo e diplomatico[108].
I.4 Le Conferenze Episcopali
Per completare la parziale disamina che si è cercato di
fare in queste pagine, è ora necessario spendere qualche
parola anche a proposito delle Conferenze Episcopali Nazionali e
del loro rispettivo rapporto con la Santa Sede. Oltre che la Santa
Sede e lo Stato della Città del Vaticano, di cui si è
già parlato e che nel corso della trattazione successiva
non mancherà occasione di rincontrare, è il caso di
evidenziare come anche il soggetto Conferenza Episcopale
assuma un qualche parziale rilievo internazionalistico, sebbene
la questione dal punto di vista dottrinale non appaia ancora così
scontata ed acclarata[109].
In ogni caso, una trattazione che ignorasse completamente questi
importanti enti intermedi, risulterebbe senzaltro parziale
quando non falsata da un eccessivo ed intransigente realismo giuridico.
Nellorganizzazione permanente della Chiesa cattolica nel mondo,
dopo la Santa Sede, assumono rilievo le Conferenze Episcopali Nazionali.
Queste ultime si sono venute formando, senza soluzione di continuità
e senza un preciso progetto organico, fra la metà dellOttocento
e il Novecento, ed è naturale perciò che né
il Codice di Diritto Canonico del 1917 né il Concordato del
1929 accennino a tali enti[110]. Il grande sviluppo di questi organismi
si ebbe dopo il secondo conflitto mondiale e soprattutto negli anni
a cavallo del Concilio Vaticano II (1959 1965). In effetti,
tra le istanze che più nettamente emersero nel quadro degli
stessi lavori conciliari, ci furono quelle riguardanti la necessità
di ampliare il ruolo del vescovo nel contesto della diocesi ma anche
allinterno della struttura della Chiesa, con particolare riferimento
alla Curia romana[111].
Le istanze, sempre più pressanti, di maggiore compartecipazione
dei vescovi residenziali alla vita della Chiesa e il fatto che la
responsabilità della nuova pastoralità
della Chiesa postconciliare ricadesse soprattutto sugli episcopati
nazionali portarono alla necessità della generalizzazione
del modello della Conferenza Episcopale Nazionale e condussero allapprovazione,
peraltro molto combattuta, nellottobre del 1965 del Decreto
conciliare su lufficio pastorale dei vescovi Christus
Dominus[112]. Questultimo, applicando nei termini previsti
dalla Costituzione dogmatica Lumen gentium il principio della potestà
dei vescovi sulla Chiesa, introduceva diverse importanti novità
nellorganizzazione di questultima, tra le quali anche
listituzionalizzazione delle Conferenze Episcopali, formate
dai vescovi di una Nazione o di un territorio, con propri statuti
e determinate capacità giuridiche e auspicava, anche secondo
intendimenti già espressi da Paolo VI, un maggior inserimento
di vescovi residenziali nei dicasteri ecclesiastici[113].
Relativamente alla struttura e ai fini che le Conferenze Episcopali
si pongono nel loro agire, basti qui evidenziare che ben tre configurazioni
si sovrappongono e si intrecciano per la definizione complessiva
della problematica[114]. La prima configurazione che possiamo individuare
nella struttura delle Conferenze Episcopali, ci presenta queste
come un dispositivo di sussidio tecnico al servizio dei vescovi,
perciò in questo senso gli uffici della Conferenza Episcopale
forniranno ai singoli vescovi documentazioni, proposte, prospettive,
programmazioni di varie attività. Questa prima dimensione
serve al raggiungimento di una maggiore cooperazione e collaborazione
tra i vescovi diocesani. La seconda configurazione funzionale di
questorganismo può essere individuata come un incentivo
allattività congiunta dei vescovi: in questo senso,
lepiscopato nazionale per aumentare prestigio e autorità
ai propri atti si accorda per emanarli in forma congiunta e solenne.
Infine, la terza configurazione presenta la Conferenza Episcopale
come un ente a struttura rigidamente collegiale e a carattere permanente,
assolutamente distinta dai singoli vescovi, con attribuzioni e competenze
proprie e sotto questo profilo, come si disse, la Conferenza Episcopale
si pone come intermediaria tra le singole diocesi e
la Santa Sede[115]. Va sottolineato tuttavia che non potrebbe esistere
alcun organo propriamente episcopale, fornito di attribuzioni legislative,
amministrative o giurisdizionali, se non in comunione anche giuridica
con la Santa Sede. Questultima infatti, mantiene sempre il
diritto di supervisionare gli statuti che ogni singola Conferenza
elabora per autodisciplinarsi[116]. Senza voler entrare nel merito
delle specifiche attribuzioni di questi enti nazionali, basti qui
evidenziare come i poteri in ambito pastorale siano abbastanza ampi
e che inoltre anche dei poteri tradizionalmente detenuti dalla Sede
Apostolica vengano esercitati, sempre con il suo consenso, dalle
Conferenze Episcopali, si pensi ad esempio allattuazione o
allesecuzione dei Concordati stipulati dalla Santa Sede o
allelaborazione di progetti di accordi successivi o modificativi
fermo sempre però il principio fondamentale che questo tipo
di accordi, per la caratteristica dellinternazionalità,
coinvolgono lo Stato in questione e la Santa Sede e non già
i vescovi nazionali seppur riuniti stabilmente[117]. Ed è
proprio in questo senso, nella messa in pratica delle clausole concordatarie,
o nella disciplina di aspetti specifici di problematiche demandate
dai Concordati allapprezzamento di tali enti, che la Conferenza
Episcopale esercita un potere di indirizzo molto rilevante, che
prima era stato definito parzialmente internazionalistico
anche se tale ente è investito di questo potere solo indirettamente,
in quanto delegato dalla Sede Apostolica[118].
E qui giusto il caso di evidenziare che taluni interpretano
il ruolo crescente che le Conferenze Episcopali sono chiamate ad
avere nel contesto della Chiesa cattolica come una minaccia allunità
complessiva della struttura della Chiesa, in altre parole alla sua
stessa cattolicità, per giungere quasi ad un
novello gallicanesimo nel quale ogni Nazione sarebbe sempre più
svincolata dallaccentramento romano[119]. Questa visione delle
cose non appare condivisibile, in quanto lo stesso sforzo conciliare
di rinnovamento che ha portato allistituzionalizzazione delle
Conferenze Episcopali, ha inteso spingere queste ultime allimpegno
sollecito nella ricerca e nella scelta della formula più
valida per testimoniare la vitale comunione con la Sede Apostolica[120].
Infatti, prima ancora che alla Santa Sede, è allepiscopato
periferico che sta a cuore lunione e lunità con
Roma; è proprio nel suo primario interesse realizzare così
lunica condizione possibile per consacrare lautenticità,
la cattolicità e lapostolicità della sua funzione
propriamente ecclesiale ed episcopale[121].
CAPITOLO I
Affrontare il tema della Santa Sede di fronte allorganizzazione
internazionale contemporanea, risulterebbe un esercizio di carattere
meramente giuridico se non si partisse dallosservazione del
porsi e dellagire di questo soggetto di Diritto Internazionale
nel contesto delle diverse temperie storiche. Come si è già
avuto modo di evidenziare nella premessa, prima di giungere allapproccio
diretto e concreto della Sede Apostolica con le varie Organizzazioni
Internazionali, siano esse a vocazione universale in una prima fase
o a carattere regionale più tardi, molti difficili passaggi
sono stati compiuti[122].
Per comprendere appieno questa evoluzione, pertanto è necessario
ripercorrere brevemente alcuni passaggi storici chiave,
almeno nei loro punti fondamentali. Come ci si potrebbe infatti,
anche solo avvicinare al concetto di sovranità internazionale
della Santa Sede se non si facesse riferimento al Trattato del Laterano
? Ed inoltre, come si potrebbe concettualmente arrivare ai Patti
lateranensi, se non attraverso un processo logico che comprenda
globalmente i lineamenti della politica concordataria della Santa
Sede negli anni Venti e Trenta del XX secolo ?[123] Una volta che
si sia inquadrata la problematica nel contesto delle temperie dellepoca
storica, allora tutta la trattazione troverà la sua logica
collocazione.
1.1 Politica concordataria della Santa
Sede
La deflagrazione e lo svolgimento della Prima guerra mondiale
(1914 1918) vennero affrontati dalla Chiesa cattolica sulla
base di quel bagaglio culturale tradizionalista ed intransigente,
che si era sedimentato durante tutto il XIX secolo nella coscienza
cattolica e nella pratica di governo della gerarchia, mostrando
ulteriormente le difficoltà di padroneggiare attraverso di
esso i processi storici e di condurli allesito sperato[124].
Fin dai suoi primissimi interventi, Benedetto XV (1914 1922)
individuava le ragioni del confitto nel castigo divino inviato sulla
società moderna la quale, a partire dalla Rivoluzione francese,
aveva rifiutato di conformarsi ai dettami della Chiesa[125]. Appariva
così inequivocabile la sua interpretazione della guerra:
la sua radice profonda stava nel ripudio dellautorità
magistrale della Chiesa sulla vita collettiva e soltanto il riconoscimento
pubblico di tale autorità avrebbe potuto realmente por termine
al conflitto. E alla luce di questa interpretazione che va
visto limpegno della Santa Sede per la pace e la sua multiforme
opera in favore della Conciliazione[126].
Nel 1917 Papa Della Chiesa, inviava Eugenio Pacelli alla Nunziatura
Apostolica in Baviera, unico diplomatico vaticano nel territorio
tedesco, al fine di favorire lopera di pacificazione intrapresa
dalla Santa Sede[127]. Negli anni della Prima guerra mondiale ebbe
responsabilità notevoli, che ne fecero un osservatore di
rilievo, anche se non sempre obiettivo, dei risvolti politici internazionali
del conflitto[128].
Nel 1919, a guerra ormai persa, la Santa Sede istituiva una Nunziatura
a Berlino, questo sarà un fatto dimportanza storica
per il futuro delle relazioni tra la Santa Sede e la Germania ed
allo stesso tempo un riconoscimento dellopera benefica ed
imparziale del Papato[129]. Quando Pacelli prendeva possesso della
sua dignità a Berlino, nel discorso pronunziato dinnanzi
al presidente Ebert, ebbe modo di dichiarare: Il Santo Padre
annette la massima importanza alla concordia tra i due poteri, quello
ecclesiastico e quello civile, per ridare al popolo tedesco provato
dai profondi recenti sconvolgimenti, quella vigorosa tranquillità,
necessaria a qualsiasi durevole progresso. Perciò, il Supremo
Pastore mi ha affidato lalto incarico di dar nuovo assetto,
di accordo con le autorità competenti, alle relazioni tra
Chiesa e Stato in Germania, in conformità alla presente situazione
e alle esigenze dellora[130].
Già da questo discorso programmatico si può intravedere
il filo conduttore della politica vaticana, esso sarà caratterizzato
ed incentrato sullo strumento concordatario[131]. Secondo la dottrina
tradizionale dei rapporti Stato-Chiesa, che più avanti chiameremo
della era costantiniana; la Chiesa doveva cioè
legittimarsi agli occhi del potere politico, doveva appoggiarsi
al potere civile per arrivare alla unione sacra ed ideale
dellaltare con la spada[132].
Tuttavia, anziché provvedere alla stipulazione di un accordo
unico con il Reich tedesco, la Santa Sede per il tramite del suo
Nunzio, provvide alla stipulazione di una serie di Concordati con
i singoli territori della repubblica. Questa scelta appare legata
alla struttura stessa del Cristianesimo tedesco, diviso tra la confessione
cattolica e quelle riformate; sembrava infatti più facile
arrivare alla conclusione dei Concordati se la base di partenza
fosse stata un territorio più piccolo e generalmente più
omogeneo dal punto di vista religioso[133]. E il caso di notare
che la Costituzione di Weimar aveva riconosciuto le Chiese cristiane
esistenti in territorio tedesco come delle semplici corporazioni
pubbliche, del tutto incontrollate ed incontrollabili dal potere
politico, sostenute da quellimposta per il culto che esse
per mezzo dello Stato riscuotevano[134].
La preparazione del Concordato con la Baviera fu minuta, lunga
e piuttosto faticosa. Pacelli vi si impegnò per non meno
di cinque anni. La conclusione dellaccordo fu vista a Roma
come un grande successo diplomatico ed indubbiamente tra i suoi
sedici articoli ve ne erano alcuni che proteggevano e favorivano
la religione cattolica. Non solo il culto cattolico era protetto
dallautorità politica, ma questultima assicurava
proprie dotazioni agli episcopati ed in cambio le autorità
ecclesiastiche si impegnavano affinché i parroci o i vescovi
designati avessero la cittadinanza tedesca e godessero del gradimento
dellepiscopato locale e dellautorità politica.
Listruzione religiosa, a norma del Concordato, veniva riconosciuta
ed applicata come materia obbligatoria in tutte le scuole elementari.
Nel gennaio del 1925 laccordo anzidetto riceveva lapprovazione
della Dieta bavarese[135].
A distanza di quattro anni un nuovo Concordato sarà concluso,
sempre grazie allinfaticabile opera diplomatica di Pacelli,
con lo Stato prussiano. Data la prevalenza in questo territorio
del culto riformato evangelico, il nuovo accordo non avrebbe potuto
ripetere pedissequamente le clausole di quello stipulato con la
Baviera, terra a stragrande maggioranza cattolica[136]. La libertà
del culto cattolico era comunque garantita, senza però nessuna
speciale tutela per i ministri del clero. La procedura per le nomine
episcopali procedeva in maniera del tutto diversa: lepiscopato
prussiano avrebbe apprestato delle liste da cui la Santa Sede, a
sua volta, avrebbe scelto tre nomi da sottoporre al Capitolo della
Chiesa vacante e il Capitolo ne avrebbe scelto uno dopo essersi
assicurato dellappoggio dellautorità politica.
Nulla era stabilito per la scuola e lo stesso Nunzio Pacelli, che
era stato il silenzioso preparatore del Concordato, esternava questa
grave deficienza, deplorandola al presidente del governo prussiano;
la lettera di Pacelli sarà poi annessa ufficialmente allatto
diplomatico della stipulazione[137]. Il presidente della Dieta prussiana,
Braun, avrà poi modo di rispondere al Nunzio e di dichiarare
che se il Concordato avrebbe riguardato una materia così
delicata come quella delleducazione, ben difficilmente avrebbe
potuto essere approvato dal Parlamento[138]. Anche se con questa
lacuna, il Concordato sarà poi ratificato il 13 agosto 1929
per una manciata di voti. Lo stesso giorno dellapprovazione
dellaccordo da parte del Parlamento, Pio XI espresse a Roma
il suo più vivo compiacimento con queste parole: Pare
poco, ma è molto![139]. Pacelli poteva dunque raccogliere
i frutti del suo assiduo lavoro, sempre fedele alle direttive del
Pontefice: la nomina cardinalizia. Nel Concistoro del 16 dicembre
del 1929 Pio XI annunciava la creazione a cardinale del Nunzio apostolico
a Berlino Eugenio Pacelli. Congedandosi dalla popolazione tedesca,
dirà: La mia missione in Germania è finita.
Ne incomincia unaltra più grande, più vasta,
nel centro spirituale e soprannaturale della Chiesa cattolica.
Il 7 febbraio del 1930 egli si avviava infatti ad assumere la carica
di Segretario di Stato al posto del congedando cardinale Gasparri[140]
il quale, soprattutto grazie alla mediazione di Francesco Pacelli,
fratello del Nunzio, aveva appena portato a termine con successo
la stipulazione dei Patti lateranensi[141].
Pio XI (1922 1939) aveva fatto consistere tutto il suo
ministero pontificale nello sforzo diretto a moltiplicare la conclusione
di convenzioni concordatarie, al punto tale da giustificare quelli
che interpretavano questa politica come una mania concordataria[142].
E. Buonaiuti, sottolineava il fatto che nel momento in cui la Chiesa
affidava la salvaguardia dei diritti del cattolicesimo solamente
ad articoli di strumenti giuridici, e non sulla capacità
di conquista e di persuasione dellautentico spirito cristiano,
essa si poneva in una posizione deprecabile, in quanto contraria
agli insegnamenti del suo stesso Fondatore[143].
Pacelli era stato interprete e cooperatore operosissimo di questo
programma. La sua Nunziatura a Monaco prima e a Berlino poi sembrava
non aver avuto altro scopo se non quello di concludere Concordati.
Venendo a Roma sul finire del 1929 egli trovava non solamente stipulato
il Concordato con lItalia, ma trovava tutto un bilancio attivissimo
di convenzioni concordatarie, il cui novero risaliva al primo anno
del Pontificato di Achille Ratti. Già a partire dal 30 maggio
1922 la Santa Sede aveva concluso un Concordato con la Lettonia,
Nazione a maggioranza protestante, cospicuamente favorevole agli
interessi curiali[144].
Nel febbraio del 1925 era stato firmato il Concordato con la Polonia,
che accordava alla Chiesa cattolica completa libertà di culto,
incontrollato eser |