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Sentenza
Presidente Olla - Relatore Felicetti
Svolgimento del processo
1. S. G., con ricorso 19 settembre
1997 al Tribunale di Roma, chiedeva la soppressione dell'assegno
divorzile di lire 500.000 mensili disposto a favore della sua ex
moglie M. C. con sentenza di divorzio del 1991. Esponeva che gli
effetti economici di tale sentenza dovevano ritenersi caducati a
seguito della delibazione, da parte della Corte di appello di Roma,
con pronuncia del 1996, della sentenza ecclesiastica con la quale
era stata dichiarata la nullità del matrimonio intercorso
fra le parti. Deduceva altresì che la ex moglie aveva mezzi
sufficienti a mantenersi da sola e che aveva rifiutato incarichi
lavorativi.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso si denuncia la violazione
degli artt. 2909 cod. civ., 324 c.p.c., 129 bis cod. civ. e 8 della
legge 28 marzo 1985, n. 121.
Si deduce in proposito che lart. 8 della
legge n. 121 del 1985, che ha reso esecutivo laccordo di revisione
del concordato fra lo Stato italiano e la S.Sede del 18 febbraio
1984, condizionando la dichiarazione di efficacia della sentenza
ecclesiastica nellordinamento italiano allaccertamento
della sussistenza delle "condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere"
e rinviando allart. 797 c.p.c., ha abrogato la riserva di
giurisdizione allautorità ecclesiastica in materia
di matrimoni concordatari ed ha stabilito il criterio di prevenzione
in favore della giurisdizione civile. Ne deriverebbe che una sentenza
di divorzio, quale quella che aveva riconosciuto ad essa ricorrente
lassegno di divorzio, passata in giudicato anteriormente alla
sentenza di nullità pronunciata dallautorità
ecclesiastica, non può essere posta nel nulla dalla successiva
delibazione della sentenza ecclesiastica.
La tesi sarebbe suffragata, altresì,
dalla previsione, da parte dellart. 129 bis, cod. civ., di
una provvisionale in favore del coniuge più debole, quando
non vi sia stata unanteriore statuizione in sede civile, cioè
prima di una sentenza di divorzio.
1. Il motivo è fondato nei sensi appresso
indicati.
Questa Corte, a SS .UU., con sentenza 13 febbraio
1993, n. 1824, ha affermato il principio secondo il quale, a seguito
dellaccordo di revisione del concordato lateranense stipulato
il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, è stata abolita la riserva di giurisdizione
in favore dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità
dei matrimoni concordatari, in precedenza stabilita dallart.
34, comma 4, del concordato del 1929, con la conseguente concorrenza
della giurisdizione dei giudici italiani.
Le SS. UU. di questa Corte sono pervenute allaffermazione
di tale principio attraverso una motivazione complessa ed elaborata,
il cui nucleo essenziale è costituito dalla considerazione,
per un verso che nellaccordo del 1984 non si rinviene alcuna
disposizione che sancisca il carattere esclusivo della giurisdizione
ecclesiastica in materia matrimoniale, quale era contenuta nellart.
34 del concordato del 1929, mentre per altro verso lart. 13
dellaccordo stabilisce che le disposizioni non riprodotte
si intendono abrogate, salvo quanto previsto allart. 7, n.
6, non concernente la materia matrimoniale.
Più specificamente le SS. UU. hanno
sottolineato che laccordo di revisione del 1984 non contiene
alcuna disposizione dalla quale la giurisdizione in materia matrimoniale
appaia come una prerogativa dellordinamento canonico e non
come espressione della sovranità riconosciuta concorrentemente
a entrambi gli ordinamenti, né in esso vi è più
alcun accenno al recepimento del matrimonio canonico nella sua sacramentalità,
con la conseguenza che detta mancata previsione, in correlazione
con il disposto dellart. 13 dellaccordo, abrogativo
delle disposizioni non riprodotte, e in correlazione con la disciplina
complessivamente dettata sul matrimonio concordatario, implica labrogazione
della riserva di giurisdizione.
Tale interpretazione dellaccordo del
1984 è stata contraddetta dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 421 del 1993, che ha dichiarato la inammissibilità
di una questione di legittimità costituzionale sollevata
in relazione alla legge di esecuzione del concordato del 1929 -
senza peraltro che la diversa interpretazione appaia correlata né
a una diversa esegesi del nuovo accordo, né a motivazioni
di ordine costituzionale che la impongano e ad una questione di
legittimità costituzionale che, in relazione alla opposta
interpretazione, dovrebbe ritenersi fondata - mentre linterpretazione
datane dalle SS.UU. è stata recepita da questa sezione nelle
sentenze 18 aprile 1997, n. 3345, 19 novembre 1999, n. 12867 e 16
novembre 1999, n. 12671.
In particolare, successivamente alla sentenza
delle SS.UU. sopra citata questa sezione, traendo le conseguenze
dellessere venuta meno la esclusività della giurisdizione
dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni
concordatari, con la citata sentenza 18 aprile 1997, n. 3345 ha
ritenuto che, una volta formatosi il giudicato (in quel caso interno)
in ordine alla spettanza dellassegno di divorzio, poiché
le parti possono ormai dedurre nel processo per la cessazione degli
effetti civili del matrimonio la nullità del vincolo matrimoniale,
in forza del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto
e il deducibile, la sentenza di divorzio, pur non impedendo la delibazione
della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dai
Tribunali ecclesiastici, impedisce che la delibazione travolga le
disposizioni economiche adottate in sede di divorzio.
Questo collegio ritiene che non vi siano ragioni
per statuire diversamente, in ordine alla intangibilità delle
disposizioni economiche della sentenza di divorzio passata in giudicato,
a seguito della successiva delibazione della sentenza ecclesiastica
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario.
Va precisato che, ove le parti non introducano
espressamente nel giudizio di divorzio, attraverso contestazioni
al riguardo, questioni sulla esistenza e validità del matrimonio
- che darebbero luogo a statuizioni le quali, incidendo sullo stato
delle persone, non possono essere adottate incidenter tantum, ma
dovrebbero essere decise necessariamente, ex art. 34 c.p.c., con
accertamento avente efficacia di giudicato - di regola la esistenza
e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto
della sentenza di divorzio, ma non formano nel relativo giudizio
oggetto di specifico accertamento suscettibile di dare luogo al
formarsi di un giudicato.
Per questa ragione la sentenza di divorzio
- che ha causa petendi e petituxn diverse da quelli della sentenza
di nullità del matrimonio - ove nel relativo giudizio non
si sia espressamente statuito in ordine alla validità del
matrimonio (con il conseguente insorgere delle problematiche poste
dalla statuizione contenuta nellart. 8, comma 2, lett. c dellAccordo
del 18 febbraio 1984), non impedisce la delibabilità della
sentenza dei Tribunali ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità
del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni concordatari
assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi.
Quanto, invece, ai capi della sentenza di divorzio
che contengano statuizioni di ordine economico, si applica la regola
generale secondo la quale, una volta accertata in un giudizio fra
le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata
in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione
- al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione
previsti dallart. 395 c.p.c., non dedotti nella specie - fra
le stesse parti, in altro processo, in forza degli effetti sostanziali
del giudicato stabiliti dallart. 2909 cod. civ.
In proposito va sottolineato che gli impegni
assunti dallo Stato italiano con laccordo del 18 febbraio
1984, si sostanziano, nella materia de qua, secondo la lettera e
la ratio dellart. 8, nellobbligo per lo Stato italiano
- alle condizioni ivi indicate, così come precisate nel protocollo
addizionale allaccordo medesimo per un verso di riconoscere
gli effetti civili "ai matrimoni contratti secondo le norme
del diritto canonico per altro verso di dichiarare efficaci "le
sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività
del superiore organo ecclesiastico di controllo", facendo venir
meno il vincolo matrimoniale in conformità di esse.
Resta, invece, rimessa alla competenza sostanziale
dello Stato italiano la disciplina dei rapporti patrimoniali fra
i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni
concordatari, come si evince dal disposto dellart. 8, comma
1, che sostanzialmente rimanda in proposito alle disposizioni del
codice civile, mentre ogni statuizione riguardo al venire meno di
tali effetti, con riferimento alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche
di nullità dei matrimoni concordatari, è rimessa dallart.
8, comma 2, ultima parte, esplicitamente alla giurisdizione e implicitamente
alla normativa dello Stato italiano.
Ne deriva che nessun principio concordatario,
a proposito della sopravvenienza - rispetto alla attribuzione con
sentenza passata in giudicato di un assegno di divorzio - della
delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio, osta alla piena operatività dellart. 2909
cod. civ. in forza del quale, una volta accertata in un giudizio
fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza
passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa
in discussione - al di fuori degli eccezionali e tassativi casi
di revocazione previsti dallart. 395 c.p.c. fra le stesse
parti.
Conseguentemente, una volta accertato
nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli
effetti civili di un matrimonio concordatario, la spettanza a una
parte di un assegno di divorzio, ove su tale statuizione si sia
formato il giudicato ai sensi dellart. 324 c.p.c., questo
resta intangibile, in forza dellart. 2909 cod. civ.
Non giova dedurre in contrario che in caso
di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del
matrimonio concordatario le conseguenze economiche dellannullamento
sono disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis cod. civ., dettando
tali articoli una normativa che, in caso di passaggio in giudicato
di una sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza
ecclesiastica, ai finì della sua applicabilità ne
implica il coordinamento con i principi che regolano il giudicato.
Né giova dedurre che le sentenze di
divorzio vengono emanate "rebus sic stantibus", essendo
tale principio correlato al disposto dellart. 9 della legge
n. 898 del 1970 e successive modificazioni, che ne prevedono la
modificabilità in relazione alla sopravvenienza di "giustificati
motivi", intesi come circostanze che abbiano alterato lassetto
economico fra le parti, o di relazione con i figli, e non come circostanze
che sarebbero state impeditive della emanazione della sentenza di
divorzio e dellattribuzione dellassegno, le quali non
sono idonee ad incidere sul giudicato se non nei limiti in cui sono
utilizzabili attraverso il rimedio della revocazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto
e la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Roma, che deciderà la causa facendo applicazione
del principio di diritto sopra enunciato e statuirà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte di cassazione accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra
sezione della Corte di appello di Roma.
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