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Sentenza
La Suprema Corte di Cassazione, composta dai
signori:
Dott. Mariano Battisti - Presidente
Dott. Salvatore Bognanni Dott. Nicola Colaianni Dott. Luisa Bianchi
Dott. Carlo Licari
Ricorso proposto da: Montagnana Marcello
avverso sentenza del 28.04.1999 della CORTE
APPELLO di Torino (II sez. pen.) [condanna per aver rifiutato di
assumere l'ufficio di scrutatore: art. 108, DPR 361/57]
Relazione: Luisa Bianchi
P.M. Dr. U. Geraci: conclude per il rigetto
del ricorso
Difensore Avv. Rossomando: conclude per l'accoglimento
del ricorso
In fatto
1. - Marcello Montagnana veniva condannato
dal pretore di Cuneo alla pena di lire 400.000 di multa per il reato
di cui all'art.108 d.p.r. 30.3.1957, n. 361, perché, designato
in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994 all'ufficio
di scrutatore del seggio elettorale n.71 presso l'ospedale S. Croce
di Cuneo, all'atto dell'insediamento rifiutava di assumere l'ufficio
senza giustificato motivo. Risultava, ed è peraltro incontroverso,
che il Montagnana già prima dell'incarico aveva fatto presente
con lettere indirizzate al comune di Cuneo e al presidente della
Repubblica che egli avrebbe potuto svolgere le funzioni di scrutatore
solo se fosse stato reso effettivo il rispetto della libertà
di coscienza garantito dalla Costituzione a ciascun cittadino, e
cioè se il ministero dell'interno avesse provveduto a rimuovere
dai seggi elettorali, situati quasi tutti in sedi di istituzioni
statali, simboli o immagini proprie di un'unica fede religiosa.
A tali lettere non riceveva risposta, sicché, presentatosi
all'ufficio elettorale al momento della costituzione, faceva inserire
a verbale una dichiarazione con la quale ricordava di aver scritto
le lettere sopra menzionate ed evidenziava che, pur constatando
che nel seggio di sua competenza non era esposto il crocifisso,
riteneva tale circostanza del tutto casuale e non motivata da un
provvedimento della competente autorità che rimuovesse la
situazione in tutto il paese, come necessario per risolvere una
questione che egli aveva posto in via generale e non solo come espressione
di intolleranza personale. Dichiarava che, pertanto, riteneva proprio
dovere non accettare tale situazione, denunciandone l'incostituzionalità.
Il pretore giudicava il motivo addotto dall'imputato non idoneo
ad integrare una legittima facoltà riconosciutagli dall'ordinamento
e quindi a giustificare il rifiuto opposto, ma, su impugnazione
del Montagnana, la corte di appello di Torino assolveva l'imputato
perché il fatto non sussiste, ravvisando invece una correlazione
tra la sua condotta e l'invocato principio costituzionale della
laicità dello Stato. Su ricorso del procuratore generale,
tuttavia, questa corte annullava la sentenza con rinvio, cosi fissando
il principio di diritto: "Il giusto motivo che consente di
rifiutare l'esercizio del diritto di scrutatore nelle competizioni
elettorali deve essere manifestazione di diritti o facoltà
il cui esercizio determini un inevitabile conflitto tra la posizione
individuale, legittima e costituzionalmente garantita in modo prioritario,
e l'adempimento dell'incarico al cui contenuto sia collegato con
vincolo di causalità immediata".
2. - Il giudice di rinvio confermava la sentenza di condanna del
pretore di Cuneo. Osservava la corte torinese che la presenza nei
seggi elettorali, situati in sedi di istituzioni statali, di un
simbolo proprio di una fede religiosa non poteva ritenersi idonea
a creare alcun conflitto tra la posizione del Montagnana di difesa
della libertà dello Stato e della libertà di coscienza
e gli specifici compiti cui egli era chiamato, ossia assicurare
la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative
alle operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in
definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare;
la presenza di quel simbolo era del tutto indifferente rispetto
al contenuto dell'ufficio imposto all'imputato, così come
indifferente all'esercizio del diritto di difesa era la presenza
del crocifisso nelle aule giudiziarie, parimenti contestato dall'imputato.
Osservava ancora che lo stesso Montagnana aveva offerto una coerente
spiegazione della sua condotta, quella cioè di voler ottenere
una pronuncia giudiziale sulla legittimità delle norme che
impongono l'esibizione del crocifisso nelle sedi statali, in tal
modo strumentalizzando la nomina. Ricorre per cassazione l'imputato
chiedendo l'annullamento della sentenza in quanto non applica correttamente
il principio di diritto fissato dalla corte di cassazione. Deduce
che la corte di appello, mentre correttamente ha ritenuto giustificato
il motivo di rifiuto in quanto espressione del diritto a rivendicare
il rispetto del principio di laicità dello Stato, erroneamente
invece ha valutato il contenuto dell'incarico di scrutatore operando
una confusione tra i compiti materialmente svolti dal medesimo (assicurare
la regolare costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative
alle operazioni di voto e in definitiva la corretta manifestazione
della volontà popolare) e il contenuto dell'ufficio, da individuarsi
nell'attribuzione della veste di pubblico ufficiale. Dalla identificazione
del contenuto dell'ufficio di scrutatore con il ruolo di pubblico
ufficiale, rappresentante dello Stato nel corso delle operazioni
elettorali, deriverebbe secondo il ricorrente un inevitabile conflitto
con la coscienza di chi ritiene che sia stato violato il principio
di laicità dello Stato: evidente, di conseguenza, la sussistenza
di un vincolo eziologico tra il comportamento del prof. Montagnana,
che ha inteso riaffermare la necessità che l'ordinamento
garantisca in ogni sua manifestazione, e dunque anche nello svolgimento
delle consultazioni elettorali, il rispetto del principio costituzionale
della laicità dello Stato ed il rifiuto dal medesimo addotto
di assumere l'ufficio stesso. Contraddittoria sarebbe, inoltre,
la sentenza per aver riconosciuto l'esistenza dell'attenuante dell'aver
agito per motivi di particolare valore morale e sociale, escludendo
invece la sussistenza del giustificato motivo di rifiuto.
In diritto
3. - Il ricorso è fondato, giacché il giudice del
rinvio non ha adempiuto all'obbligo di motivare la propria decisione
secondo lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento,
in tal modo svincolandosi dal compimento della particolare indagine
- in precedenza omessa - di determinante rilevanza ai fini della
decisione. All'enunciazione del principio di diritto sopra riportato,
infatti, questa corte faceva seguire l'indicazione degli accertamenti
e delle considerazioni omessi: rispettivamente, "l'esistenza
del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il contenuto dell'ufficio
imposto" e la specificità della situazione esistente
nel seggio elettorale, nel quale non era presente alcun simbolo
religioso". Fondamentale è il primo accertamento siccome
determinante per stabilire il carattere diretto e immediato della
causalità. Il contenuto dell'ufficio è stato individuato
dalla corte nei compiti previsti dalla legge elettorale: la regolare
costituzione del seggio elettorale, l'assenza di turbative alle
operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva
la corretta manifestazione della volontà popolare. Cosi,
tuttavia, essa riduce l'assunzione dell'ufficio, oggetto della previsione
del reato contestato, all'espletamento dei compiti ad esso connessi,
sui quali "non impingono" i principi richiamati dal ricorrente,
che in nome di essi perciò semplicemente "strumentalizzava
la nomina". Ma in realtà il contenuto dell'ufficio imposto
consiste solo indirettamente, per conseguenza, nei compiti o nelle
prestazioni ad esso connessi, ma direttamente ed immediatamente
nella funzione di pubblico ufficiale che con la nomina si viene
ad assumere (art. 40 co. 3 d.p.r. 30.3.1957, n. 361). Una volta
designato, infatti, lo scrutatore svolge una pubblica funzione,
un'attività, cioè, che è diretta manifestazione
di pubbliche potestà o - in senso enfatico - dell'autorità
dello Stato per la presenza dei poteri tipici della potestà
amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod.
proc. pen. novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992
(cfr. Cass. sez. un. 24/09/1998, n. 10086, ced 211190). Il contenuto
dell'ufficio è, quindi, quello di formare e manifestare la
volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare
poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente
e non cumulativamente considerati (Cass. sez. un. 27/03/1992, n.
7958, ced 191173): e, quindi, innanzitutto la "inserzione nell'ufficio"
(Cass. 5/5/1992, n. 5332, ced 189972). È in relazione a questo
immediato contenuto dell'ufficio che va quindi valutata l'esistenza
del rapporto di causalità immediata con il motivo del rifiuto:
ed essa, se pur dubbia o non appariscente in relazione ai singoli
compiti assegnati allo scrutatore, riemerge allora con immediatezza.
Infatti, il ricorrente ha rifiutato di "svolgere la funzione
di scrutatore", piuttosto che i compiti ad essa connessi, e
cioè l'inserzione come pubblico ufficiale in una amministrazione,
che, non provvedendo "affinché venga rimosso qualsiasi
simbolo o immagine religiosa da tutti i seggi elettorali",
non garantisce, contro il suo convincimento, "il rispetto della
irrinunciabile libertà di coscienza garantita dalla Costituzione
a ciascun cittadino" e del "supremo principio costituzionale
della laicità dello Stato".
4. - L'immediatezza, e non la
strumentalità, del rapporto tra il rifiuto motivato ed il
contenuto dell'ufficio imposto emerge da altre due considerazioni.
La prima riguarda il fatto che il Montagnana non aveva il potere
di impedire previamente l'insorgenza del conflitto che ha dato luogo
al rifiuto. Prima, invero, delle modificazioni introdotte dall'art.
9 della l. 30.4.1999, n. 120, gli artt. 1, 3, 4, 5-bis e 6 della
l. 8.3.1989, n. 95, come modificati dalla l. 21.3.1990, n. 53, prevedevano
che l'albo degli scrutatori - all'interno del quale veniva sorteggiato
il numero di nominativi pari a quello occorrente (art.6) - fosse
formato a sua volta per sorteggio fra tutti gli iscritti nelle liste
elettorali (art. 3) in un numero quattro volte superiore al numero
complessivo di scrutatori da nominare nel comune (art. 1). A differenza
dell'attuale disciplina - secondo cui l'albo degli scrutatori è
formato su base volontaria e comprende, quindi, solo i nominativi
degli elettori che desiderano essere inseriti in esso e ne fanno
apposita domanda (art. 1 e 3 l. cit., come mod. dall'art. 9 l. 120/99)
- la legislazione vigente all'epoca del fatto in esame prevedeva
un albo formato su base obbligatoria, collegata a due fatti indipendenti
dalla volontà del soggetto: iscrizione nelle liste elettorali
e sorteggio. Si trattava, pertanto, di un ufficio non volontario
ma, come definito nella sentenza di annullamento con rinvio, "imposto".
Di conseguenza, all'epoca del fatto eventuali situazioni di conflitto
interiore tra i propri convincimenti ed il contenuto dell'ufficio
imposto non potevano trovare né la soluzione radicale, implicita
nell'attuale disciplina, della pura e semplice rinuncia alla domanda
né quella, comunque anticipata, della rinuncia, una volta
sorteggiato il proprio nominativo, all iscrizione nell'albo: la
rinuncia, infatti, era un atto non potestativo ma condizionato alla
ricorrenza di "gravi, giustificati e comprovati motivi"
(art. 3 cpv. l. cit.), la cui attualità andava evidentemente
valutata rispetto al momento della formazione dell'albo e non a
quello, futuro ed incerto, della nomina. Con riferimento a questo
momento, perciò, la legislazione all'epoca vigente non offriva
allo scrutatore sorteggiato e nominato altro rimedio di soluzione
del conflitto che quello del rifiuto motivato dell'ufficio: posizione
che il Montagnana assumeva ed esponeva con immediatezza dopo la
comunicazione della nomina, come risulta dalla narrativa in fatto
della sentenza impugnata.
5. - La seconda considerazione,
che fa cogliere l'immediatezza del rapporto tra motivo del rifiuto
e contenuto dell'ufficio imposto, scaturisce dalla portata dell'invocato
principio di laicità dello Stato, che con quel contenuto
ha in comune la nota dell'imparzialità dell'amministrazione
(art. 97 Cost.), in funzione della quale va organizzato l'ufficio
elettorale, in cui lo scrutatore è inserito, in particolare
per garantire sotto i molteplici aspetti formali previsti dalla
legge la libera espressione del voto. Il principio indicato implica
un "regime di pluralismo confessionale e culturale" (corte
cost. 12.4.1989, n. 203) e presuppone, quindi, innanzitutto l'esistenza
di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte
personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati
di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà. Ne consegue
una pari tutela della libertà di religione e di quella di
convinzione, comunque orientata: infatti, anche "la libertà
di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici"
è garantita in connessione con la tutela della "sfera
intima della coscienza individuale" (corte cost. 19.12.1991,
n. 467) conformemente all'interpretazione dell'art. 19 Cost (che
tutela la libertà di religione, non solo positiva ma - come
riconosciuto dalla corte fin dalla sentenza 10.10.1979, n. 117,
e ribadito da quella 8.10.1996, n. 334 - anche negativa: vale a
dire, anche la professione di ateismo o di agnosticismo) e all'art.
9 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva
con l. 4.8.1955, n. 848 (che tutela la libertà di manifestare
"la propria religione o il proprio credo"). Il detto principio,
inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso
di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi
indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè,
che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere
definitivamente gli altri sistemi. Infatti, il concetto di laicità
affermato con la sentenza 203/89 cit. non coincide con quello classico
ed autorevolmente sostenuto in dottrina della irrilevanza, e quindi
indifferenza, dello Stato ma, all'opposto, "implica non indifferenza
dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la
salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo
confessionale e culturale". Si tratta in questo senso di una
laicità positiva o attiva, intesa come compito dello Stato
di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti (art.
3 cpv. Cost.) in modo da "uniformarsi" (corte cost. 27.4.1993,
n. 195) a "quella distinzione tra "ordini" distinti,
che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o "supremo"
principio costituzionale di laicità o non confessionalità
dello Stato" (corte cost. 8.10.1996, n. 334). Così,
per esempio, l'eliminazione, operata da quest'ultima sentenza come
dalla precedente 5.5.1995, n. 149, dalla formula del giuramento
di ogni riferimento alla divinità, sul presupposto che "la
religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere
imposti come mezzo al fine dello Stato", neutralizza l'efficacia
civile, cioè il valore pubblico e strumentale ai fini dello
stato, del fattore religioso: non esclude dalla sfera pubblica gli
atti di valenza religiosa e non modifica, quindi, ne riduce il tasso
di pluralismo, ma all'opposto va "nel senso di un ordinamento
pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni
di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi
né attribuisce né esclude connotazioni religiose al
giuramento ch'esso chiama a prestare".
6. - La rimozione del simbolo
religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale, che è
la condizione a cui l'odierno ricorrente aveva subordinato l'espletamento
della funzione di scrutatore = pubblico ufficiale imparziale, si
muove lungo questo solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale
in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.
Invero, il "ritorno" con l'avvento del fascismo del crocifisso
nelle aule delle scuole elementari (circ. min. p.i. 22.11.1922)
e poi di ogni ordine e grado (circ. min. p i. 26.5.1926). nonché
negli uffici pubblici in genere (o.m. 11.11.1923, n. 250) e nelle
aule giudiziarie (circ. min. g. g. 29.5.1926, n. 2134/1867), è
comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica come uno
dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale:
tanto emerge, per esempio, dalla circ. 26.5.1926 cit., secondo cui
si tratta di fare in modo che "il simbolo della nostra religione,
sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la
gioventù studiosa, che nelle università e negli studi
superiori tempra l'ingegno e l'animo agli alti compiti cui è
destinata". Diametralmente opposta, com'è evidente,
la laicità come "profilo della forma di stato delineata
nella carta costituzionale della Repubblica" (corte cost. 203/89
cit.). In particolare, l'imparzialità della funzione di pubblico
ufficiale è strettamente correlata alla neutralità
(altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia religiosa
da corte cost.15.7.1997, n. 235) dei luoghi deputati alla formazione
del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non
sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente
indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del
contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia. Anche
per tal via, quindi, si conferma l'immediatezza del rapporto tra
motivo del rifiuto e contenuto dell'ufficio imposto. Ma se ne ricava
pure - va osservato anche al fine di valutare la serietà
e la responsabilità della posizione del ricorrente - l'attuabilità
della condizione da lui posta, non impossibile in quanto non estranea
agli ordinari poteri della pubblica amministrazione perché
richiedente, per esempio, solo un intervento legislativo. Come risulta
dalle citazioni, infatti, il crocifisso è ricompreso tra
gli arredi delle aule e degli uffici da una serie di circolari ministeriali,
destinate alle autorità subordinate, la cui modificazione
rientra pienamente nel potere dell'amministrazione pubblica.
7. - Invero, la "mancanza
di un espresso fondamento nominativo" risulta riconosciuta
in via amministrativa nella nota del ministero dell'interno 5.10.1984,
n. 5160/M/1, in risposta ad un quesito posto dal ministero della
giustizia (prot. 612/14.4 del 29.5.1984) sul mantenimento del crocifisso
nelle aule giudiziarie. Vero è che, ciononostante, quell'amministrazione
ritenne tuttora valide" le motivazioni delle circolari citate
alla stregua dell'art. 9 degli accordi di modificazione dei patti
lateranensi, ratificati con legge 25.3.1985, n. 121, secondo cui
"i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico
del popolo italiano" e tenuto conto che il crocifisso è
"il simbolo di questa nostra civiltà", "il
segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica".
Ma si tratta di motivazioni prive di fondamento positivo e divenute,
comunque, insostenibili alla luce della successiva giurisprudenza
costituzionale. Infatti, il riconoscimento contenuto nell'art. 9
l. cit. è privo di valenza generale perché non è
un principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione ma è
funzionale solo all'assicurazione dell'insegnamento di religione
cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma
pienamente facoltativo, limitato cioè agli alunni che dichiarino
espressamente di volersene avvalere, senza che agli altri possa
farsi carico di un onere alternativo (infatti, gli alunni possono
anche non presentarsi o allontanarsi dalla scuola: corte cost. 14.1.1991,
n. 13). Esso, quindi, non vale ad autorizzare l'amministrazione
pubblica ad emanare norme interne dal contenuto più disparato
ed in particolare sull'affissione del crocifisso, per giunta non
a richiesta delle persone che le frequentano (come nel caso dell'istruzione
religiosa) ma obbligatoriamente. Neppure è sostenibile la
giustificazione collegata al valore simbolico di un'intera civiltà
o della coscienza etica collettiva e, quindi, secondo un successivo
parere del consiglio di stato 27.4.1988, n. 63, "universale,
indipendente da una specifica confessione religiosa". In altro
ordinamento dell'unione europea s'è ritenuto, viceversa,
una sorta di "profanazione della croce" non considerare
questo simbolo in collegamento con uno specifico credo (cosi Bundes
Verfassungs Gericht, 16 maggio 1995, che ha dichiarato costituzionalmente
illegittima l'affissione obbligatoria del crocifisso nelle aule
scolastiche della Baviera per la conseguente influenza sugli alunni
obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo
con siffatto simbolo religioso). Ma anche nel nostro ordinamento
la giustificazione indicata urta contro il chiaro divieto posto
in questa materia dall'art. 3 cost., come ha recentemente ricordato
corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato - con un'affermazione
tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là
della specifica questione dell'art. 404 c.p. ivi scrutinata - come
"il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può
valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore
sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato
laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente
il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi
distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione". E,
nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel
momento in cui si dispone l'esposizione del solo crocifisso. D'altro
canto, la motivazione del consiglio di stato, siccome fondamentalmente
basata sul non contrasto tra il principio di uguale libertà
delle confessioni religiose e l'esposizione del simbolo indicato,
è testualmente mutuata, con gli aggiustamenti richiesti dal
caso, da corte cost. 28.11.1957, n. 125, riguardante la diversa
tutela penale stabilita dall'art. 404 c.p. Ma quella posizione,
che attribuiva alla religione cattolica un valore politico - simbolo
della "civiltà e della cultura cristiana", come
ripete il consiglio di stato -, già ridimensionata da corte
cost. 28.7.1988, n. 925, è stata espressamente superata da
corte cost. 329/97 cit., che ha evidenziato come la visione, strumentale
alle finalità dello stato, della religione cattolica come
"religione dello Stato" "stava alla base delle numerose
norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi
concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione
cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni
religiose, ammesse nello Stato": che è all'evidenza
il caso anche delle norme sull'esposizione dell'immagine del crocifisso.
Va per completezza rilevato che accanto alle norme interne dettate
con le ricordate circolari se ne rinvengono altre di natura regolamentare,
contenute nell'art. 118 r.d. 30.4.1924, n. 965, e nell'All. c) r.d.26.4.1928,
n. 1297, e ritenute da cons. stato cit. non incise dagli accordi
di modificazione dei patti lateranensi, siccome precedenti quei
patti. Tali norme secondarie riguardano solo le scuole elementare
e media e si connettono all'art. 140 r.d. 15.9.1860, n. 4336, contenente
il regolamento per l'istruzione elementare di attuazione della 1.
13.11.1859, n. 3725 (cosiddetta legge Casati), che prescriveva appunto
il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche. Esse, quindi,
non diversamente da quella legge, trovano fondamento nel principio
della religione cattolica come sola religione dello stato, contenuto
nell'art. 1 dello statuto albertino: principio che proprio il punto
1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione del 1984
considera espressamente - se pur ve ne fosse stato bisogno dopo
l'entrata in vigore della Costituzione - non più in vigore,
con conseguenti ricadute implicite sulla normativa secondaria derivata.
Il rapporto di incompatibilità - nel detto parere sbrigativamente
ritenuto insussistente con i sopravvenuti Accordi del 1984, rilevante
per l'abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale, si pone, quindi, direttamente non con quelle
norme regolamentari bensì con il loro fondamento legislativo:
l'art. 1 dello statuto albertino espressamente dichiarato non più
in vigore "di comune intesa" (preambolo del prot. add.)
con la Santa Sede. Va pure aggiunto che, peraltro, quelle norme,
in quanto non prevedono una rimozione del simbolo religioso ogni
volta che l'aula venga messa a disposizione dell'amministrazione
dell'interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si
pongono - non diversamente da quelle interne - in contrasto con
lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione
elettorale: la quale si preoccupa di impedire forme simboliche di
comunicazione iconografica, non ammettendo per esempio "la
presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi"
(art. 14 u. co. d.p.r. 361/57 e succ. mod.). Sta di fatto, tuttavia,
che la condizione apposta dal ricorrente non si è verificata
e che egli ne ha tratto motivo, al momento dell'assunzione dell'ufficio,
per non ritenere garantito il principio di laicità dello
stato e quindi - con un rapporto tra causa ed effetto - di imparzialità
della propria funzione di scrutatore, inducendolo ad un'azione di
rifiuto adeguata a tali principi costituzionali.
8. - Il secondo punto rimesso
dalla sentenza di annullamento alla considerazione del giudice di
rinvio riguardava la specificità della situazione esistente
nel seggio elettorale di destinazione del Montagnana, nel quale
non era presente alcun simbolo religioso. Esso non è oggetto
di specifica considerazione della Corte torinese, che si limita
ad invocarlo incidentalmente a sostegno della tesi, sopra confutata,
della "indifferenza della presenza di quel simbolo rispetto
al contenuto dell'ufficio imposto all'imputato". La valutazione
è, comunque, erronea non solo per i motivi sopra sviluppati
ma anche per l'implicita esclusione della giustificatezza del motivo
del rifiuto pure in assenza del simbolo religioso nel seggio di
destinazione. Si rileva in proposito dalla sentenza impugnata che
il motivo addotto dal ricorrente riguarda, insieme al rispetto della
laicità, la "libertà religiosa e di coscienza",
cui egli immediatamente dopo la comunicazione della nomina aveva
scritto nella lettera al Presidente della Repubblica di "non
intendere rinunciare". Fin dall'inizio, quindi, e non solo
al momento dell'immissione nell'ufficio, era stato denunciato il
rischio - non circoscritto allo specifico seggio di designazione
ma riferito all'intera organizzazione elettorale in relazione alla
dotazione obbligatoria di arredi dei locali, comprendente il crocifisso
- di un grave turbamento di coscienza a causa del conflitto interiore
tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il dovere
morale di osservare un dettame della propria coscienza sulla necessaria
garanzia di laicità e di imparzialità di quell'ufficio
(secondo una dinamica analoga a quella analizzata per esempio da
corte cost. 149/95 cit.). Ora la libertà di coscienza, prospettata
per dir così a tutto tondo, non è divisibile in modo
da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione
dell'agente come scrutatore e non la totalità dei seggi e
cioè l'intera amministrazione (sarebbe come se la "obiezione
di coscienza" al servizio militare per opposizione all'uso
delle armi ex art. 1 l. 8.7.1998, n. 230 non fosse esercitabile
da parte del cittadino destinato a compiti meramente amministrativi).
Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato
in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non
essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come
violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal
luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile
attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non
si verifichi nel seggio di destinazione. La libertà di coscienza,
infatti, è un "bene costituzionalmente rilevante"
(sent. 18.7.1989, n. 409) e quindi "dev'essere protetta in
misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere
fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla
Costituzione italiana" (sent. 5.5.1995, n. 149, che richiama
la n. 467 del 19.12.1991), al punto che la stessa libertà
religiosa ne diventa una particolare declinazione: "libertà
di coscienza in relazione all'esperienza religiosa (sent. 334/96
cit.). Ne consegue che questa libertà, nel "pluralismo
dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale
delle libertà fondamentali della persona" (sent. 3.12.1993,
n. 422), va tutelata nella massima estensione compatibile con altri
beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante,
come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale
delle formule del giuramento, operate dall'alta corte alla luce
di quel parametro.
9. - Ma nel caso non si pongono
problemi a livello costituzionale giacché il bilanciamento
degli interessi è già assicurato nella previsione
penale dalla clausola del giustificato motivo, la cui nozione, ricorrente
anche in altre leggi speciali, è più ampia delle generali
cause di giustificazione: non coincide, per esempio, con lo stato
di necessità (Cass.20.4.1988, ced 178777) e si estende alle
"valide ragioni" (inerenti alla diversa e specifica destinazione
delle armi improprie: Cass. 5.12.1984, ced 166960), pur se putative
(1.7.1989, ced 181694). In sostanza si tratta di una nozione che
non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata
al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone,
e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con
riguardo alla leicità - sotto il profilo etico e sociale
- del motivo che determina direttamente il soggetto ad un certo
atto o comportamento (così, con riferimento alla nozione
di giusta causa, alla cui assenza secondo l'art. 616 secondo comma
cod. pen. consegue la punibilità della rivelazione del contenuto
della corrispondenza, Cass. 10/07/1997, n. 8838, ced 208613). Nella
specie non è dubitabile la liceità - ed anzi, come
ricordato dall'imputato, il particolare valore morale e sociale,
riconosciutogli con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p - del
motivo da lui addotto: vale a dire il rispetto del principio di
laicità e della libertà di coscienza, che ha direttamente
determinato il rifiuto e che, rendendolo non contraddittorio con
i valori costituzionali, ne esclude perciò l'antigiuridicità.
Un'interpretazione realistica, che collochi il "giustificato
motivo" nel contesto di azione e comunicazione determinato
dalla carta costituzionale, svolge una funzione adeguatrice all'eliminazione
della rilevanza preminente ed esclusiva per l'addietro assegnata
ai simboli della religione cattolica, in quanto strumentalmente
assunta come religione dello stato. Invero, nella motivazione della
sentenza 440/95 cit., in forza della quale la bestemmia contro i
"simboli e le persone venerati nella religione dello Stato",
tra cui il crocifisso, non è più preveduto dalla legge
come reato, la corte costituzionale indica l'obiettivo di una tutela
non discriminatoria ma pluralistica di "tutte le religioni
che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella
quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse":
pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello
stato, che induce a preservare lo spazio "pubblico" della
formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio
sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola
religione (come, in generale, di una sola delle altre condizioni
non discriminabili, di cui all'art. 3 Cost.), ad esclusione delle
altre. Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio
di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l'agente
a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della
libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto
tra la personale adesione al principio supremo di laicità
dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione
elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria
di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente
non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre
immagini religiose. Il fatto, pertanto, non costituisce reato e
la sentenza va annullata senza rinvio.
PQM
La corte di cassazione annulla senza rinvio
la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Roma, 1 marzo 2000
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