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Sentenza
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dellart. 404 del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 6 dicembre 1995 dal Pretore di Trento, sezione distaccata di
Borgo Valsugana, nel procedimento penale a carico di Luciani Carlo
ed altro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dellanno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo
1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1. In un giudizio penale per reati di
danneggiamento e offesa della religione cattolica mediante vilipendio
di cose, il Pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana,
ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1995, questione di legittimità
costituzionale dellart. 404 del codice penale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
La disposizione incriminatrice dell'art. 404
del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio
di cose), per la quale si procede nel giudizio principale, stabilisce
al primo comma la pena della reclusione da uno a tre anni per "chiunque,
in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto
al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio
di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto,
o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto";
mentre il successivo art. 406 (Delitti contro i culti ammessi nello
Stato) stabilisce che "chiunque commette uno dei fatti preveduti
dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato"
sia punito "ai termini dei predetti articoli", ma prevede
al contempo che la pena sia diminuita.
2. Il Pretore argomenta il quesito di
costituzionalità richiamando, in primo luogo, la sentenza
n. 125 del 1957 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non
fondata analoga questione, sollevata in riferimento agli artt. 7
e 8 della Costituzione. Nella decisione - osserva il rimettente
- si è escluso il contrasto della norma con il principio
di uguale libertà delle confessioni religiose, sia perché
"l'art. 404 non limita il libero esercizio dei culti e la libertà
delle varie confessioni religiose, né limita la condizione
giuridica di chi professa un culto diverso dal cattolico",
sia perché gli artt. 7 e 8 non stabiliscono la parità
tra le diverse confessioni, "ma ne differenziano invece la
posizione giuridica, che è sì di eguale libertà,
ma non di eguale regolamento dei rapporti con lo Stato". Osserva
inoltre il giudice a quo, richiamando passaggi della relazione ministeriale
sul codice penale del 1930, che la configurazione delle diverse
incriminazioni in tema di vilipendio delle religioni, con la tutela
rafforzata relativamente agli atti compiuti in dispregio della religione
cattolica e dei suoi simboli, rispecchia l'intento del legislatore
di allora, mosso dall'esigenza di tutelare la religione cattolica
quale "... fattore di unità morale della nazione",
"bene di civiltà di interesse generale... della più
ampia importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello
Stato".
3. L'entrata in vigore della Costituzione,
con i principi fondamentali di laicità dello Stato, di uguaglianza
senza distinzioni di religione e di uguale libertà delle
confessioni religiose, e poi ulteriormente la modifica del Concordato
lateranense, attraverso laccordo recepito con la legge 25
marzo 1985, n. 121, che ha esplicitamente affermato il venir meno
del principio della religione cattolica come sola religione dello
Stato italiano, avrebbero dovuto - prosegue il rimettente - determinare
una modifica legislativa di tutte le disposizioni che, come quella
impugnata, fondano una differenziazione di disciplina tra religione
"dello Stato" e altri culti, a svantaggio di questi ultimi;
ma così non è stato.
Si è daltra parte sviluppata,
nella giurisprudenza costituzionale, una linea di progressiva riconsiderazione
dell'assetto normativo in argomento. La sentenza n. 79 del 1958,
nel riconoscere al sentimento religioso sul piano individuale il
carattere di diritto inviolabile, segna altresì la separazione
del sentimento religioso collettivo dalle commistioni con le finalità
dello Stato etico, giustificando la tutela rafforzata della religione
"dello Stato" in quanto rivolta a un bene di interesse
della quasi totalità dei cittadini e dunque sulla base del
dato, quantitativo e sociologico, della religione di maggioranza.
Un criterio, questo, che è utilizzato ancora nella sentenza
n. 14 del 1973, che peraltro già contiene l'invito al legislatore
a sanare la discriminazione tra le diverse confessioni e i rispettivi
fedeli. Tale contesto normativo ha resistito anche alla sentenza
n. 925 del 1988, nella quale però, una volta intervenuta
la ricordata modifica degli accordi concordatari, la Corte ha riconosciuto
che un diritto inviolabile della persona, come il sentimento religioso,
non può essere diversamente tutelato a seconda del maggiore
o minore numero degli appartenenti a una data confessione; la decisione
non è pervenuta a una declaratoria di incostituzionalità,
ma solo per dare tempo al legislatore di svolgere, nella materia,
le linee direttive della Costituzione.
Il punto d'arrivo di questo itinerario della
giurisprudenza costituzionale è rappresentato dalla sentenza
n. 440 del 1995, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale
dell'incriminazione della bestemmia (art. 724 cod. pen.), in riferimento
ai princìpi contenuti negli artt. 3, primo comma, e 8, primo
comma, della Costituzione. Da questi princìpi discende lincompatibilità
con la Costituzione di una norma che "...differenzia la tutela
penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede
professata". Nella citata decisione, inoltre, si è sottolineato
che "... la perdurante inerzia del legislatore non consente
... di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi
affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza
in materia di religione su altre esigenze...pur apprezzabili, ma
di valore non comparabile".
4. Questione analoga a quella da ultimo
indicata si manifesta, ad avviso del giudice rimettente, nel raffronto
tra lart. 404 e lart. 406 del codice penale, poiché
anche rispetto a queste previsioni incriminatrici debbono valere
le considerazioni svolte nella richiamata sentenza n. 440 del 1995,
sia quanto all'oramai superata nozione di "religione dello
Stato", sia quanto alla inammissibilità, sul piano costituzionale,
della perdurante disparità di disciplina penale dei medesimi
fatti, a seconda che costituiscano vilipendio della religione cattolica
(art. 404), ovvero di un culto "ammesso" nello Stato (art.
406).
Considerato in diritto
1. Il Pretore di Trento solleva una
questione costituzionale di uguaglianza in materia di religione,
relativamente all'art. 404, primo comma, del codice penale che punisce
con la reclusione da uno a tre anni "chiunque, in un luogo
destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che
formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate
necessariamente all'esercizio del culto", mentre l'art. 406
del codice penale stabilisce che "la pena è diminuita"
qualora il medesimo fatto sia commesso contro un "culto ammesso
nello Stato". Tale diversità di pena nella quale si
incorre a seconda che loffesa riguardi la "religione
dello Stato" ovvero un "culto ammesso", viola, ad
avviso del giudice rimettente, gli artt. 3, primo comma, e 8, primo
comma, della Costituzione, i quali proclamano rispettivamente la
pari dignità e luguaglianza di tutti i cittadini, senza
distinzione di religione, e l'uguale libertà di tutte le
confessioni davanti alla legge.
2. La questione è fondata.
Le norme richiamate prevedono una diversa sanzione
penale per il medesimo fatto di reato, qualora esso sia commesso
contro quella che il codice penale, in mancanza di una riforma,
denomina tuttora anacronisticamente (si veda il punto 1 del Protocollo
addizionale dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense,
recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121) la "religione dello
Stato" - formula che, alla stregua della sentenza n. 925 del
1988 di questa Corte, deve riferirsi alla religione cattolica, in
quanto già religione dello Stato - ovvero sia commesso contro
un "culto ammesso nello Stato" - espressione anch'essa
fuori tempo, dovendosi intendere nel senso di comprendere tutte
le "confessioni religiose", diverse da quella cattolica,
che rientrano nella protezione dell'art. 8 della Costituzione -.
Tale diversità è stata di volta
in volta giustificata con argomenti non più idonei a consentirne
il mantenimento nellattuale ordinamento alla stregua degli
invocati princìpi costituzionali.
Secondo la visione nella quale si mosse il
legislatore del 1930, alla Chiesa e alla religione cattoliche era
riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale
della nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nell'espressione
"religione dello Stato", stava alla base delle numerose
norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi
concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione
cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni
religiose, ammesse nello Stato. Questa ratio differenziatrice certamente
non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la
religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità
dello Stato e viceversa (sentenze n. 334 del 1996 e n. 85 del 1963,
nonché n. 203 del 1989).
La giurisprudenza di questa Corte, fin dalle
sue prime decisioni, ha infatti posto a fondamento, quale oggetto
di tutela penale da parte delle norme in questione, il sentimento
religioso, non quale interesse dello Stato ma quale "interesse,
oltre che del singolo, della collettività" (sentenza
n. 125 del 1957). Nell'ambito della protezione di tale interesse
collettivo, peraltro, fu riconosciuta la speciale preminenza della
religione cattolica rispetto alle altre religioni e su questa base
venne quindi giustificata la tutela penale della prima, rafforzata
rispetto a quella offerta alle seconde, ritenendosi che da ciò
non derivasse alcun limite al libero esercizio dei culti o alla
condizione giuridica dei credenti (sentenza n. 125 citata). Valse
allora come argomento la considerazione che la religione cattolica
è, per antica e ininterrotta tradizione, quella professata
dalla "quasi totalità" dei cittadini (così,
ancora, la già ricordata sentenza n. 125 del 1957 e le sentenze
n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973).
Tale criterio, quale giustificazione di discipline
differenziate in ordine alla protezione penale del sentimento religioso,
è stato successivamente abbandonato dalla giurisprudenza
di questa Corte. Nella sentenza n. 925 del 1988, in tema di reato
di bestemmia, si è affermato che "il superamento della
contrapposizione fra la religione cattolica, "sola religione
dello Stato", e gli altri culti "ammessi", sancito
dal punto 1 del Protocollo del 1984" rende "ormai inaccettabile
ogni tipo di discriminazione che si" basi "soltanto sul
maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni
religiose". E, da ultimo, nella sentenza n. 440 del 1995, si
è precisato che "l'abbandono del criterio quantitativo
significa che in materia di religione, non valendo il numero, si
impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona
che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa
di appartenenza". In tal modo, la protezione del sentimento
religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario
del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario
che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza
religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale
e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle
diverse confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso
valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori,
con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti,
inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe
in contrasto col principio costituzionale della laicità o
non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni
da questa Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n.
195 del 1993): principio che, come si ricava dalle disposizioni
che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza
di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità
della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose.
L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale
rende infine improprio il riferimento, quale criterio giustificativo
della differenziazione operata dalla legge, alla presumibile "maggiore
ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano
le offese" alla religione cattolica, criterio talora utilizzato
in passato congiuntamente a quello quantitativo (sentenze n. 79
del 1958, n. 39 del 1965 e n. 14 del 1973). Il richiamo alla cosiddetta
coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento
delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza,
è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art.
3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline
differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali
sta per l'appunto la religione. Tale divieto vale a dire che la
protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale
di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione
della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene
e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare
tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa
cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile
attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza
di reazioni sociali differenziate. Diversamente ragionando, si finirebbe
per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza
rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società.
Se si considera inoltre che tanta maggior forza tali reazioni assumono
quanto più grande è la loro diffusione nella società,
si comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la
garanzia dell'uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni
potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione),
concorre alla protezione delle minoranze.
E' significativo, a questo riguardo, che esplicite
rivendicazioni di uguaglianza di trattamento in questa materia si
trovino oggi espresse in intese stipulate dallo Stato con varie
confessioni religiose minoritarie e tradotte in legge dello Stato.
Vi può essere la richiesta di una generale disciplina equiparatrice
(come è il caso dell'art. 1, comma 4, dell'Intesa con l'Unione
delle Comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1989, recepito
nell'art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101, secondo il quale "è
assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento
religioso"), ovvero dell'eliminazione altrettanto generalizzata
di ogni protezione penale speciale diretta del sentimento religioso
(come è il caso, invece, dell'art. 4 dell'Intesa con la Tavola
Valdese del 21 febbraio 1984; del Preambolo all'Intesa con le Assemblee
di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; del Preambolo all'Intesa
con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia del 29 marzo
1993): in ogni caso, vi è convergenza nella rivendicazione
di uguaglianza nel trattamento di fronte alla legge penale.
3. Gli argomenti portati a sostegno
della differenza di disciplina posta dagli articoli 404 e 406 cod.
pen. risultano pertanto tutti superati, con la conseguenza che tale
differenza si rivela essere un'inammissibile discriminazione.
A questa Corte, nell'ambito dei propri poteri,
compete porre rimedio a essa soltanto riconducendo a uguaglianza
la quantificazione della sanzione penale, attraverso la dichiarazione
di incostituzionalità dell'impugnato primo comma dell'art.
404 cod. pen. nella parte in cui prevede una pena eccedente quella
diminuita, comminata per il fatto previsto dall'art. 406. Esula
invece dalla giurisdizione costituzionale ogni affermazione circa
la natura della previsione di cui all'art. 406, in rapporto a quella
dell' art. 404 cod. pen., nonché circa le modalità
di determinazione della misura della pena diminuita, prevista dallo
stesso art. 406.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché
la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
F.to: Renato GRANATA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997
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