|
Sentenza
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo
VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 238 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 17 novembre 1995 dal Tribunale di Forlì nel procedimento
civile vertente tra Nanni Sabrina e Guardigli Mauro, iscritta al
n. 942 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio
1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
(...)
Considerato in diritto
1. -- Il Tribunale di Forlì solleva
questione di legittimità costituzionale sull'art. 238, secondo
comma, del codice di procedura civile, là dove prevede che
la parte cui è stato deferito il giuramento decisorio pronuncia
le parole: "consapevole della responsabilità che col
giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro ...".
Ritiene il giudice rimettente che l'anzidetta
formula di prestazione del giuramento confligga col diritto costituzionale
di libertà religiosa, di cui agli articoli 2, 3, e 19 della
Costituzione, e violi il principio costituzionale di uguaglianza
sotto il profilo della razionalità, risultante anch'esso
dall'art. 3 della Costituzione, stante la diversa formula oggi vigente
per quello che, prima della sentenza n. 149 del 1995 di questa Corte,
era il giuramento del testimone nel processo civile di cui all'art.
251, secondo comma, cod. proc. civ.
2. -- La questione è fondata sotto il
primo dei due profili indicati.
3. -- Sebbene il giudice rimettente prospetti
l'anzidetta questione di legittimità costituzionale in riferimento
al rispetto della libertà di coscienza del non credente,
il problema che viene posto ha portata generale.
3.1. -- Gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione
garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione
all'esperienza religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale,
rappresenta un aspetto della dignità della persona umana,
riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2. Esso spetta ugualmente
tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici
(sentenza n.117 del 1979) e comporta la conseguenza, valida nei
confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento
di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione
possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento
giuridico dello Stato. La libertà di professione religiosa,
riconosciuta in ogni sua forma senza altro limite che non sia quello
del buon costume, non significa infatti soltanto "libertà
da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri
di questa o quella confessione da parte di persone che non siano
della confessione alla quale l'atto di culto, per così dire,
appartiene": essa esclude, in generale, ogni imposizione da
parte dell'ordinamento giuridico statale "perfino quando l'atto
di culto appartenga alla confessione professata da colui al quale
esso sia imposto, perché non è dato allo Stato di
interferire, come che sia, in un 'ordiné che non è
il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione"
(sentenza n. 85 del 1963).
Non si tratta dunque soltanto della coscienza
- e della sua protezione - dei non credenti, i quali non possono
essere obbligati al compimento di atti il cui significato contrasti
con le loro convinzioni. è in causa la natura stessa dell'essere
religioso, ciò che, nell'ordine civile, per l'ordinamento
costituzionale può essere solo manifestazione di libertà.
Qualunque atto di significato religioso, fosse pure il più
doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni,
rappresenta sempre per lo Stato esercizio della libertà dei
propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale,
non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante,
indipendentemente dall'irrilevante circostanza che il suo contenuto
sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa
individuale.
In ordine alla garanzia costituzionale della
libertà di coscienza non contano dunque i contenuti. Credenti
e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso
piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato,
di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso
comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una
dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento
giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni
che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in
questo ambito, della libertà di religione.
3.2. -- All'anzidetta configurazione costituzionale
del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito
della religione e alla distinzione dell' "ordine" delle
questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde
poi, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue
istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso
per rafforzare l'efficacia dei propri precetti. Quella distinzione
tra "ordini" distinti, che caratterizza nell'essenziale
il fondamentale o "supremo" principio costituzionale di
laicità o non confessionalità dello Stato, quale configurato
numerose volte nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn.
203 del 1989 e 195 del 1993), significa che la religione e gli obblighi
morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al
fine dello Stato.
4. -- Considerato che il giuramento nella cui
formula sia compreso il riferimento alla responsabilità che
si assume davanti a Dio, pur non essendo qualificabile come atto
di culto (sentenza n. 85 del 1963), è tuttavia certamente
un atto avente significato religioso (sentenza n. 117 del 1979)
che chiama in causa la coscienza individuale in materia di religione,
ne deve essere riconosciuta l'illegittimità costituzionale,
conformemente all'orientamento di questa Corte in materia di formule
di prestazione del giuramento (sentenza n. 117 del 1979).
Il "giuramento decisorio" di cui
è qui questione, pur non potendosi dire propriamente imposto
dalla legge - in quanto la parte cui è "deferito"
può rifiutarsi di prestarlo ovvero può "riferirlo"
alla controparte - è pur sempre l'oggetto di una prescrizione
legale alla quale la parte si trova sottoposta, con conseguenze
negative: se si rifiuta di prestarlo, soccombe rispetto alla domanda
o al punto di fatto per cui il giuramento è stato ammesso;
se lo riferisce all'altra parte, rinuncia alla possibilità
di affermare nel processo la verità attraverso un proprio
atto capace di formare prova legale assoluta. Per questo motivo,
la libertà della coscienza in materia di religione risulta
violata.
Ma è altresì violata la distinzione,
imposta dal principio di laicità o non confessionalità
dello Stato, tra l' "ordine" delle questioni civili e
l' "ordine" di quelle religiose. Il primo comma dell'art.
238 cod. proc. civ. stabilisce che un organo dello Stato, il giudice,
deve "ammonire" il giurante sulla "importanza religiosa"
del giuramento e l'impugnato secondo comma del medesimo articolo
prevede che la parte deve esprimere la propria consapevolezza circa
la responsabilità che col giuramento assume "davanti
a Dio". Risulta così dalle norme richiamate un'inammissibile
commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che
ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio
proprio dell'ordinamento processuale dello Stato.
5.-- Non sussiste invece la prospettata violazione
dell'art. 3 della Costituzione, nei termini di un'irrazionale differenza
di disciplina tra la formula del giuramento decisorio e la formula
che il testimone è tenuto a pronunciare, a norma dell'art.
251 cod proc. civ., quale risulta dalla sentenza n. 149 del 1995
di questa Corte. Con tale prospettazione si va al di là della
questione della conformazione della formula del giuramento ai principi
costituzionali di libertà e si mira esplicitamente all'abolizione
del giuramento e alla sua sostituzione con una semplice dichiarazione
d'impegno a dire la verità, così come è richiesto
al testimone.
5.1. -- A una simile operazione, innanzitutto,
osta la diversità degli istituti a raffronto. Con la citata
sentenza n. 149 del 1995, si è potuto operare l'estensione
della nuova disciplina dettata per i testimoni nel processo penale
(art. 497, comma 2, cod. proc. pen.) ai testimoni nel processo civile
poiché la testimonianza, in entrambe le sedi processuali,
presenta le medesime caratteristiche essenziali. Ma qui si chiede
un'equiparazione tra istituti eterogenei. Il giuramento del testimone
e l'impegno che ne ha preso il posto hanno carattere promissorio
("giuro o prometto che dirò la verità")
mentre il giuramento decisorio ha carattere assertorio ("giuro
che...", dove il segno di sospensione sta per la formula che
indica il "fatto proprio della parte o la conoscenza che essa
ha di un fatto altrui" - art. 2739, secondo comma, cod. civ.
-). Col primo giuramento, si assume un obbligo personale che richiede
un adempimento da parte del promittente (il dire la verità);
col secondo, non si promette nulla ma si assevera la verità
di un fatto storicamente accaduto. Si comprende allora come non
sia possibile sostituire la formula del giuramento della parte con
quella che, a norma dell'art. 251 cod. proc. civ., vale per il testimone
("Consapevole della responsabilità morale e giuridica
che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità
e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza").
Una tale sostituzione presupporrebbe una trasformazione del giuramento
decisorio in qualcosa di completamente diverso cioè, per
l'appunto, in una testimonianza di parte. La formula del giuramento
decisorio ben potrebbe essere diversa dall'attuale, ma non potrebbe
dunque essere la medesima prevista per la testimonianza. Se la si
volesse riscrivere, stante la pluralità di opzioni alternative,
non potrebbe certo essere la Corte costituzionale a farlo.
5.2. -- Inoltre, la prospettata sostituzione
del giuramento con una dichiarazione d'impegno quale oggi richiesta
dai testimoni nel processo penale e civile rappresenterebbe un eccesso,
rispetto a quanto è costituzionalmente dovuto. La Costituzione,
per i motivi innanzi esposti, fa divieto di utilizzare formule di
giuramento che possano ledere la libertà di coscienza del
giurante, ma tanto poco esclude il giuramento come tale che lo prevede
essa stessa, sia pure in relazione a situazioni diverse da quelle
ora in esame (si vedano gli articoli 54, 91 e 93, nonché
l'art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Questa Corte, infatti,
con la sentenza n. 117 del 1979, ritenuta lesiva del diritto di
libertà di coscienza del non credente la formula originariamente
prevista per il testimone dall'art. 251, secondo comma, cod. proc.
civ., ha soltanto inciso su tale formula con la riserva del "se
credente" apposta all'obbligazione di ordine religioso, presupponendo
la compatibilità con la Costituzione del giuramento come
tale. Ed è ben vero che la già richiamata, successiva
sentenza n. 149 del 1995, nella dichiarazione preliminare che il
testimone nel processo civile è tenuto a rendere, ha sostituito
la formula d'impegno a quella del giuramento; ciò tuttavia
ha fatto non a causa dell'incostituzionalità del giuramento
come tale, ma per un'esigenza di razionalità e coerenza dell'ordinamento
giuridico, una volta operata tale sostituzione nel processo penale
in conseguenza di una libera scelta del legislatore.
6. -- Le anzidette considerazioni spiegano
come alla rilevata incostituzionalità della formula del giuramento
decisorio non possa porsi rimedio attraverso una pronuncia analoga
a quella contenuta nella sentenza n. 149 del 1995.
6.1. -- Ciò che invece occorre è
eliminare dalla formula prevista dall'impugnato articolo 238 cod.
proc. civ. quanto attribuisce al giuramento della parte un necessario
significato religioso. Questo non equivale a "secolarizzarne"
il significato. Un'eventuale statuizione in tal senso, a sua volta,
potrebbe confliggere con la coscienza dei credenti, rispetto ai
quali il valore religioso del giuramento non può essere escluso.
Significa invece operare nel senso di un ordinamento pluralista
che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza,
non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né
attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento
ch'esso chiama a prestare.
A questo esito non è di ostacolo quanto
talora sostenuto circa una pretesa ineliminabile essenza religiosa
del giuramento, cosicché esso, se non contenesse l'appello
a Dio, sommo e infallibile giudice anche delle colpe interiori che
sfuggono alla giustizia degli uomini, non sarebbe nulla. Ancorché
si ritenga che la matrice religiosa sia quella originaria, il giuramento
ha dimostrato la sua capacità di sopravvivere alla secolarizzazione
della vita pubblica, adattandosi a contesti culturali sia pluralistici
che a- o anti-religiosi, come non solo la storia comparata degli
ordinamenti, ma anche i precedenti legislativi italiani ampiamente
documentano. La legge 30 giugno 1876, n. 3184, infatti, stabiliva,
per i diversi giuramenti previsti nel processo civile e penale,
una formula incentrata principalmente sull'importanza morale dell'atto,
mentre il vincolo religioso veniva rammentato solo in quanto il
pronunciante fosse credente. A una soluzione di questo genere si
è accostata in passato questa stessa Corte, con la sentenza
n. 117 del 1979, là dove, con l'introduzione dell'inciso
"se credente", ha riferito il valore religioso dell'obbligazione
morale che il giuramento comporta soltanto a coloro i quali avvertono
un vincolo nei confronti di Dio, nella medesima prospettiva indicata
nella sentenza n. 58 del 1960 ove si è affermato che, nel
sistema adottato dal legislatore italiano, il giuramento non ha
quel prevalente carattere di religiosità che da taluno si
vorrebbe a esso attribuire.
Naturalmente, il venir meno di un contesto
culturale unitario che consenta di attribuire al giuramento un condiviso
significato religioso ne comporta una relativizzazione e un certo
affievolimento di valore (ciò che spiega la preferenza del
legislatore attuale a far uso di formule di impegno diverse dal
giuramento). Tale significato, da etico-sociale qual'era originariamente,
diventa morale-individuale, in quanto finisce per dipendere dal
riferimento che ciascuno faccia, in coscienza e secondo la sua visione
del mondo, a quanto considera di più impegnativo e degno
di osservanza. Con tale evocazione, colui che presta giuramento
viene a conferire al suo eventuale spergiuro un sovrappiù
di negatività e gravità rispetto a chi formula una
semplice promessa, assumendosi la responsabilità morale che
deriva dalla violazione dei dettami ultimi della propria coscienza.
In questo, il giuramento è irriducibile ad altre formule
impegnative e si comprende che l'ordinamento giuridico possa avvalersene,
imponendone la prestazione quando i cittadini vengano chiamati a
compiere atti o a svolgere funzioni di particolare rilevanza per
la collettività.
6.2. -- Poiché la libertà di
coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto
dall'art. 238 cod. proc. civ. comporta che la determinazione del
contenuto di valore ch'esso implica sia lasciata, per l'appunto,
a quanto avvertito dalla coscienza, la dichiarazione d'incostituzionalità
del riferimento alla responsabilità che si assume davanti
a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità
davanti agli uomini. Ciò non solo perché, altrimenti,
dalla dichiarazione d'incostituzionalità dei soli riferimenti
alla divinità potrebbe apparire sancita una sorta di religione
dell'umanità, ma anche perché, mantenendosi il riferimento
a un solo contenuto di valore, implicitamente si escluderebbero
tutti gli altri, con violazione della libertà di coscienza
dei credenti, per i quali il giuramento, del tutto legittimamente,
ha un significato religioso.
6.3. -- In via conseguenziale, a norma dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente dichiarazione d'incostituzionalità
deve estendersi inoltre al primo comma, seconda proposizione, dell'art.
238 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il giurante
sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento.
Tale previsione, infatti, è inscindibile da quella contenuta
nel secondo comma, circa la responsabilità davanti a Dio
che l'atto comporta. Cadendo quest'ultima, deve cadere anche la
prima.
7.-- La pronuncia che si rende necessaria alla
stregua delle considerazioni che precedono comporta una dichiarazione
d'incostituzionalità parziale dell'art. 238 cod. proc. civ.
dalla quale esso risulta modificato come segue: (primo comma, seconda
proposizione) "Questi [il giudice istruttore] ammonisce il
giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali
delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare"; (secondo
comma): "Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le
parole: "consapevole della responsabilità che col giuramento
assumo, giuro...", e continua ripetendo le parole della formula
su cui giura"
L'eliminazione dalla disposizione in esame
delle parti incostituzionali opera altresì - in virtù
del rinvio contenuto nell'art. 243 cod. proc. civ. e senza necessità
di ulteriori dichiarazioni d'incostituzionalità - in riferimento
al giuramento deferito d'ufficio (artt. 240 e 241 cod. proc. civ.).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente
alle parole "davanti a Dio e agli uomini";
dichiara, in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di
procedura civile, limitatamente alle parole "religiosa e".
|