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Sentenza
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI,
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi secondo e terzo, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),
promosso con l'ordinanza emessa il 20 dicembre 1990 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Munda Fabrizio, iscritta al
n. 227 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 giugno
1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un procedimento a carico del
militare di leva Fabrizio Munda, imputato dei reati di omessa presentazione
in servizio e di disobbedienza continuata per essersi rifiutato,
dopo aver assunto il servizio militare, di adempiere ai doveri inerenti
al servizio stesso "a seguito della maturazione dei propri
convincimenti religiosi di testimone di Geova", il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 19 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della
obiezione di coscienza), nella parte in cui non consente che il
trattamento previsto dalle disposizioni impugnate per chi, al di
fuori dei casi di ammissione ai benefici della predetta legge, abbia
"obiettato" prima di assumere il servizio militare, si
estenda a coloro che, trovandosi nelle medesime condizioni, rifiutino
di continuare a prestare servizio militare, dopo averlo assunto,
adducendo i motivi indicati nell'art. 1 della ricordata legge (cioè
il proprio convincimento morale, filosofico o religioso di rifiutare
l'uso delle armi).
Secondo il giudice a quo, la questione appare
sicuramente rilevante alla luce del fatto che l'imputato è
sottoposto a giudizio per essere a lui ascritti otto reati, suddivisi
in sette distinti episodi, in ordine ai quali può prospettarsi
un trattamento molto più gravoso di quello riservato dall'art.
8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 a chi, per gli stessi
motivi di coscienza, rifiuti il servizio militare di leva prima
di assumerlo. Ad avviso del giudice rimettente, la condotta dell'imputato,
che ha opposto un rifiuto al servizio militare dopo circa quattro
mesi dal suo incorporamento a seguito della maturazione dei propri
convincimenti religiosi di testimone di Geova, appare sostanzialmente
identica a quella degli obiettori "totali", che rifiutino
il servizio militare prima dell'incorporamento. Nonostante questa
identità di condotte, continua il giudice a quo, sussiste
una notevole disparità di trattamento fra le due ipotesi.
Agli obiettori di coscienza "tempestivi" si applica il
citato art. 8, il quale, al secondo comma, sottopone alla pena ivi
prevista "chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici
della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo,
il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art.
1" e, al terzo comma, stabilisce che "l'espiazione della
pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva".
Agli obiettori di coscienza "tardivi", invece, non si
applicano le norme suddette, con la conseguenza che si produce a
danno di costoro un grave pregiudizio, che consiste nell'innesco
di una spirale di condanne simile a quella che colpiva qualsiasi
obiettore prima dell'adozione della legge n. 772 del 1972. Infatti,
l'obiettore "tardivo" non ottiene, a seguito dell'espiazione
della pena, l'estinzione dell'obbligo del servizio militare, ma
viene "costretto", in presenza di un suo profondo convincimento
religioso, a commettere ulteriori reati fino al raggiungimento dei
limiti di età per il congedo assoluto. Questa differenza
di disciplina normativa, conclude il giudice rimettente, comporta
una lesione del principio costituzionale di parità di trattamento
fra situazioni sostanzialmente eguali (art. 3 della Costituzione),
dal momento che non può costituire una ragionevole base di
differenziazione il fatto che il rifiuto al servizio militare sia
manifestato dopo, anziché prima, rispetto all'assunzione
del servizio stesso.
Il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate anche sotto il profilo
della violazione dell'art. 19 della Costituzione, dal momento che
l'impossibilità di applicare all'obiettore "tardivo"
il miglior trattamento previsto per quello "tempestivo"
comprimerebbe ingiustificatamente, in relazione al primo, il diritto
di professare la propria fede religiosa. Secondo il giudice rimettente,
infatti, non si tiene conto, nelle disposizioni impugnate, del fatto
che la scelta di rifiutare il servizio militare di leva può
avvenire anche a seguito di un'iniziale esperienza di vita militare,
nel corso della quale è possibile maturare quei profondi
convincimenti religiosi, filosofici o morali indicati nell'art.
1 della legge sull'obiezione di coscienza.
2.- Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva,
innanzitutto, che il giudice a quo muove da una premessa errata
in relazione alla pretesa posizione di svantaggio dell'obiettore
"tardivo" rispetto a quello "tempestivo", poiché,
mentre quest'ultimo sarebbe punito, in caso di rifiuto del servizio
militare, con la reclusione da sei mesi a due anni (a seguito della
parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972, operata dalla sent. n. 409 del
1989), il primo, invece, sarebbe punito con la reclusione fino a
sei mesi (art. 123 c.p.m.p.: omessa presentazione in servizio) oppure
fino a un anno (art. 173 c.p.m.p.: disobbedienza a un ordine superiore),
con pene, cioè, che, anche considerando l'ipotesi della continuazione,
risultano inferiori a quelle comminate dal citato art. 8, secondo
comma.
In ogni caso, continua l'Avvocatura della Stato,
la situazione di chi tempestivamente esprime la propria decisione
di rifiutare il servizio militare è profondamente diversa
da quella di chi tale decisione manifesta dopo aver iniziato il
servizio stesso. Nel primo caso, che è quello regolato dalla
legge n. 772 del 1972, la manifestazione del rifiuto prima dell'assunzione
del servizio militare appare funzionale alla possibilità
per le autorità competenti di procedere agli adempimenti
previsti dagli artt. 2 e seguenti della predetta legge (accertamenti
circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti, esame
delle domande per il servizio sostitutivo, etc. ). Nel secondo caso,
invece, poiché la crisi di coscienza insorge dopo che il
sottoposto alla leva abbia accettato incondizionatamente di svolgere
il servizio militare, sembrano entrare in gioco e prevalere gli
interessi che ragionevolmente la collettività annette alla
buona organizzazione e al buon andamento degli ordinamenti militari,
i quali non possono essere sconvolti o incisi nei loro aspetti programmatici
da resipiscenze o defezioni tardive senza che venga violato l'art.
52 della Costituzione sulla obbligatorietà del servizio militare.
Considerato in diritto
1. -Durante un procedimento penale promosso
contro un soldato di leva, che, a seguito della maturazione del
proprio convincimento religioso di testimone di Geova mentre prestava
il servizio militare, si è reiteratamente rifiutato di continuare
a svolgere quest'ultimo ed è stato, perciò, imputato
di omessa presentazione in servizio e di disobbedienza continuata,
il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare
di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza),
nella parte in cui non consente che il trattamento previsto dalle
disposizioni impugnate per chi, al di fuori dei casi di ammissione
ai benefici della predetta legge (servizio militare non armato o
servizio civile sostitutivo), abbia espresso obiezione di coscienza
prima di assumere il servizio militare, si estenda anche a chi,
adducendo gli stessi motivi di coscienza (ai sensi dell'art. 1 della
predetta legge), rifiuti di prestare il servizio militare dopo averlo
assunto.
Secondo il giudice a quo, l'omessa equiparazione
delle due ipotesi, la cui unica differenza risiede nel diverso momento
di maturazione del convincimento religioso posto a base della obiezione
di coscienza, comporterebbe un trattamento deteriore riguardo all'obiettore
che si rifiuti di prestare il servizio militare dopo averlo assunto,
sia sotto il profilo delle sanzioni applicabili (artt. 123 e 173
c.p.m.p.), sia sotto quello per il quale soltanto a chi abbia obiettato
per motivi di coscienza prima di assumere il servizio è dato
il beneficio dell'esonero dalla prestazione del servizio militare
di leva a seguito dell'espiazione della pena. Da ciò scaturirebbe,
sempre secondo il giudice a quo, la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, il quale non tollera che situazioni eguali siano trattate
diversamente, nonché la violazione dell'art.19 della Costituzione,
per il quale la discriminazione operata comporterebbe un'ingiustificata
compressione del diritto fondamentale alla libertà di professione
della propria fede religiosa a danno dell'obiettore di coscienza
che maturi il proprio convincimento religioso nel corso della prestazione
del servizio militare di leva.
2. - La questione è fondata.
Non v'e dubbio che, come correttamente presuppone
il giudice a quo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8,
secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, si sia prodotta
nell'ordinamento legislativo una diversitò di trattamento
fra gli obiettori di coscienza che non abbiano fruito del servizio
militare disarmato o del servizio sostitutivo civile.
Infatti, mentre chi, fra questi, rifiuta il
servizio militare di leva prima di assumerlo è sottoposto
alla sanzione della reclusione da sei mesi a due anni (art. 8, secondo
comma, nel testo risultante a seguito della decisione di questa
Corte n. 409 del 1989), salva la concessione dell'esonero dalla
prestazione del servizio militare a pena espiata; al contrario,
chi, trovandosi nelle stesse condizioni, rifiuta per i medesimi
motivi di coscienza di prestare il servizio militare dopo averlo
assunto, resta soggetto al regime sanzionatorio che si applicava
generalmente agli obiettori di coscienza anteriormente all'adozione
della legge n. 772 del 1972.
Esiste, dunque, un'indiscutibile differenza
di trattamento fra due ipotesi riferibili a una medesima espressione
di obiezione di coscienza, il cui unico discrimine è rinvenuto
dal legislatore nel momento della manifestazione del convincimento
religioso posto dall'obiettore di coscienza a base del proprio rifiuto
del servizio militare di leva. Onde valutare se tale discrimine
non sia irragionevole e non comporti, conseguentemente, un'ingiustificata
compressione del diritto inviolabile alla libertà di professione
della propria fede religiosa, occorre procedere secondo il paradigma
logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna
individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale
che il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale
ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati differentemente
e, quindi, occorre raffrontare il particolare bilanciamento operato
dal legislatore nell'ipotesi denunziata con la gerarchia dei valori
coinvolti nella scelta legislativa quale risulta stabilita nelle
norme costituzionali.
3. -Come ha correttamente osservato l'Avvocatura
dello Stato nel suo scritto difensivo, il diverso trattamento riservato
alle due ricordate ipotesi dipende senz'altro dal differente rilievo
che nell'uno e nell'altro caso è stato dato agli interessi,
costituzionalmente rilevanti, rappresentati dal buon andamento dell'organizzazione
militare in relazione al servizio di leva (art. 97 della Costituzione)
e dalla piena ed effettiva attuazione dell'obbligo generale di prestare
il servizio militare, connesso al dovere di solidarietà relativo
alla difesa della Patria (art. 52, secondo comma, della Costituzione).
Nella valutazione del legislatore, infatti, si è ritenuto
che, solo nel caso in cui l'obiettore di coscienza rifiuti il servizio
militare nel corso della sua prestazione, si potrebbe produrre un
pregiudizio agli assetti organizzativi e programmatici propri del
servizio militare e, comunque, un turbamento all'ordinato adempimento
del relativo dovere di solidarietà, di tale dimensione da
esigere una tutela più forte dell'interesse generale alla
prestazione del servizio militare (anche in relazione all'obbligo
di leva) rispetto a quella accordata allo stesso interesse nel caso
in cui l'obiettore di coscienza rifiuti di prestare il servizio
di leva prima di assumerlo.
Più in generale, con l'adozione della
legge n. 772 del 1972 il legislatore -nello stesso tempo in cui,
al fine di ammettere gli obiettori al godimento del beneficio del
servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile,
ha riconosciuto valore a motivi di coscienza, basati su radicati
convincimenti religiosi (oltreché morali o filosofici) comportanti
il rifiuto di usare in ogni circostanza le armi,-ha, invece, conservato
il carattere di illecito penale alla condotta di chi, in tempo di
pace, rifiuta, pur se per motivi di coscienza, qualsiasi tipo di
prestazione del servizio militare, anche nella forma di quello sostitutivo
(cd. obiettore totale). In quest'ultima ipotesi, comunque, egli
ha previsto, per chi rifiuta il servizio militare prima di esser
incorporato, che l'espiazione della pena irrogata esonera dalla
prestazione del servizio militare. Tale disciplina penalistica,
con il connesso beneficio dell'esonero a pena espiata, non si applica,
tuttavia, all'ipotesi dell'obiettore di coscienza, che, nelle stesse
condizioni e per gli stessi motivi riferibili al cd. obiettore totale
tempestivo, rifiuta il servizio militare soltanto dopo averlo assunto.
E' evidente, dunque, che il legislatore, supponendo in tal caso
una più forte rilevanza dell'interesse pubblico al buon andamento
del servizio militare e all'ordinato adempimento di un generale
dovere di solidarietà, ha conservato per l'ipotesi da ultimo
esaminata la disciplina legislativa stabilita dal codice penale
militare di pace.
Occorre sottolineare, tuttavia, che al contrario
di quanto ritiene il giudice a quo, la diversità del trattamento
sanzionatorio penale, prevista nel vigente ordinamento per le due
ipotesi di rifiuto del servizio militare ora considerate, non gioca
necessariamente a danno dell'obiettore di coscienza che effettui
quel rifiuto dopo essere stato incorporato.
Mentre quest'ultimo, infatti, potrebbe essere
condannato, come nel caso del giudizio a quo, per i reati di omessa
presentazione in servizio e di disobbedienza (artt. 123 e 173 c.p.m.p.)-i
quali comportano la pena della reclusione fino a sei mesi, il primo,
e la pena della reclusione fino a un anno, il secondo,-al contrario
l'obiettore che rifiuti il servizio militare prima di assumerlo
è sottoposto-ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge
n. 772 del 1972 e in conformità alla sentenza n. 409 del
1989 di questa Corte-alla pena della reclusione da sei mesi a due
anni. In altri termini, sotto il mero profilo delle pene edittali
previste, sussiste una diversità di disciplina fra le due
ipotesi, la quale comporta un trattamento deteriore a danno dell'obiettore
che compie lo stesso rifiuto prima di esser incorporato, pur se
in tal caso si deve ammettere una pregnanza dell'interesse pubblico
al buon andamento del servizio militare e all'ordinato adempimento
di un dovere generale di solidarietà più debole di
quella che si manifesta nella ipotesi precedente.
Un trattamento palesemente deteriore a danno
dell'obiettore di coscienza che rifiuta il servizio militare dopo
averlo assunto deriva, invece, dalla omessa assimilazione di questa
ipotesi a quella relativa all'obiettore che manifesta il suo rifiuto
anteriormente all'incorporazione e dalla conseguente mancata estensione
al primo del beneficio, concesso invece al secondo, relativo all'esonero
dalla prestazione del servizio militare in conseguenza dell'espiazione
della pena. Tale omissione, infatti, pone l'obiettore di coscienza,
che rifiuta il servizio militare dopo averlo assunto, nella stessa
situazione obiettiva-nel caso che non rinunzi ai dettami morali
della propria coscienza o, comunque, non ne rinchiuda nel silenzio
del proprio animo le manifestazioni di obiezione al servizio militare
- di subire quella <tragica spirale delle condanne a catena>,
protraentesi per tutta la durata della soggezione dell'interessato
all'obbligo della leva, che si verificava a danno di tutti gli obiettori
di coscienza prima dell'adozione della legge n. 772 del 1972 e che
e già stata stigmatizzata da questa Corte nella sentenza
n. 409 del 1989.
4.-Considerata alla luce dei valori costituzionali
coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore
con le disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela palesemente
irragionevole, in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente
differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione
riguardo alla protezione della coscienza religiosa dei singoli individui
e alla libertà di professare la propria fede religiosa.
A livello dei valori costituzionali, la protezione
della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà
fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti
all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione,
dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia
di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione
costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo
con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale
e il fondamento di valore etico-giuridico. In altri termini, poiché
la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio
creativo che rende possibile la realtà delle libertà
fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di
espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione,
essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessita
che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente
compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento
a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti
alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima.
Di qui deriva che- quando sia ragionevolmente
necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale
di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio,
la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali
o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa
(art. 19 della Costituzione)-la sfera intima della coscienza individuale
deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo
dell'idea universale della dignità della persona umana che
circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni
conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a
quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata
alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti
nella scala dei valori espressa dalla Co Costituzione italiana .
Sotto tale pro filo, se pure a seguito di una delicata opera del
legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni
di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di
realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento
delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale,
la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale
rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo
nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato
da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento
di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili
(cd. obiezione di coscienza).
5.-In relazione alla tutela dei propri convincimenti
religiosi, morali o filosofici (artt. 21 e 19 della Costituzione)
di fronte al dovere di prestare il servizio militare di leva (art.
52 della Costituzione), il legislatore ha attuato l'anzidetto ordinamento
di valori costituzionali con la ricordata legge n. 772 del 1972,
distinguendo, secondo un paradigma che questa Corte ha già
giudicato come non irragionevole (v. sent. n. 409 del 1989), due
posizioni fondamentali: quella di chi rifiuta per motivi di coscienza
il servizio militare di leva aderendo tuttavia alla possibilità
di prestare servizi civili o militari alternativi e quella di chi,
per gli stessi motivi, rifiuta in toto qualsiasi prestazione di
servizi, ordinaria o sostitutiva, connessa all'obbligo di leva.
Mentre la prima fattispecie viene espunta dal campo dell'illecito
penale, in considerazione del rilievo che realizza un bilanciamento
satisfattivo delle opposte esigenze costituzionali della tutela
dei diritti della coscienza e del dovere di solidarietà connesso
al servizio di leva, la seconda fattispecie, invece, viene conservata
nell'ambito del penalmente sanzionato, in dipendenza del fatto che,
sulla base di un non irragionevole bilanciamento fra gli opposti
valori costituzionali rappresentati dalle pretese di coscienza e
dall'obbligo militare, i primi non possono cancellare totalmente
i secondi e ledere, così, l'interesse <a una regolare
incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione
militare> (v. sent. n. 409 del 1989).
Nell'ambito dell'ultima ipotesi, come si è
prima ricordato, il legislatore ha prodotto un'ulteriore suddistinzione
fra il caso dell'obiettore di coscienza <totale> che rifiuta
in tempo di pace il servizio militare prima di assumerlo e quello
dello stesso tipo di obiettore che compie il medesimo rifiuto dopo
aver assunto quel servizio, provvedendo a stabilire un trattamento
giuridico differenziato.
Questa diversità di trattamento è
palesemente irragionevole, poiché introduce un discrimine
all'interno di una disciplina concernente condotte riferibili alla
protezione di un bene giuridico costituzionalmente unitario e comportante,
a livello di norme costituzionali, un medesimo bilanciamento di
valori.
Considerate alla luce della Costituzione, pertanto,
le due ipotesi da ultimo esaminate non tollerano diversità
di trattamento, ne sotto il profilo penale, ne sotto quello della
concessione dell'esonero a seguito dell'espiazione della pena, non
potendo costituire un ragionevole criterio di discrimine il momento
in cui l'obiezione viene manifestata, momento che, salva sempre
la prova contraria, si deve presumere coincidente con il tempo della
maturazione di un profondo e imprescindibile convincimento religioso
(ovvero morale o filosofico).
Con particolare riguardo alla posizione denunciata
dal giudice a quo - quella del trattamento deteriore a danno dell'obiettore
di coscienza che manifesta il rifiuto del servizio militare dopo
averlo assunto - si deve sottolineare che l'irragionevolezza della
mancata estensione dell'esonero a seguito dell'espiazione della
pena deriva manifestamente dal rilievo che la sottoponibilità
di tale obiettore alla <tragica spirale delle condanne a catena>
produce un effetto devastante nei confronti della protezione della
propria coscienza religiosa e del godimento del diritto inviolabile
alla professione della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione),
tanto più quando il relativo convincimento intimo sia più
radicato e più sentito come irrinunciabile.
Un effetto del genere non è conforme
alla regola della ragionevole proporzionalità e della necessarietà
della limitazione di un diritto inviolabile dell'uomo in riferimento
all'adempimento di un dovere costituzionale inderogabile, qual è
l'obbligo di prestare il servizio militare di leva in tempo di pace.
Quella regola, infatti, impone che il legislatore, nel suo discrezionale
bilanciamento dei valori costituzionali, possa restringere il contenuto
di un diritto inviolabile dell'uomo soltanto nei limiti strettamente
necessari alla protezione dell'interesse pubblico sottostante al
dovere costituzionale contrapposto. e tali limiti sono indubitabilmente
superati dalla possibilità concreta che, per effetto della
sua fede religiosa-la cui tutela, peraltro, è stata già
ritenuta meritevole in via di principio dal legislatore anche sotto
il profilo della obiezione di coscienza al servizio militare armato-,
colui che per propri irrinunciabili convincimenti religiosi rifiuta
il servizio militare, dopo averlo assunto, sia sottoposto, per la
mancata estensione ad esso dell'esonero, a una serie di condanne
penali così lunga e pesante da poterne distruggere la sua
intima personalità umana e la speranza di una vita normale.
6.- Sulla base dei motivi sopra indicati va
dichiarata l'illegittimità costituzionale - per contrasto
con gli artt. 3 e 19 della Costituzione -dell'art. 8, terzo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che
l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di
ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in
tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della
stessa legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto,
esonera dalla prestazione del servizio militare, sempreché
la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al
tempo residuo di servizio militare da prestare.
Per quanto concerne la diversità della
previsione delle pene edittali relative all'obiettore di coscienza
che rifiuta il servizio militare in dipendenza del rilievo che la
contestazione sia effettuata prima dell'incorporazione o dopo la
stessa, questa Corte, pur avendone rilevato la palese irragionevolezza
e, quindi, l'incompatibilità con l'ordinamento dei valori
fissato in Costituzione, non può addivenire a una pronunzia
di accoglimento, poiché ciò comporterebbe la possibilità
di un effetto peggiorativo sulle sanzioni penali relative a una
delle categorie di obiettori prima considerate. D'altra parte, questa
Corte non può intervenire neppure con una pronunzia demolitoria,
poiché con essa si priverebbe di sanzione penale comportamenti
che la stessa Corte, pur in tale occasione, ha ritenuto non irragionevolmente
inclusi, in considerazione dei valori costituzionali coinvolti,
nella sfera dell'illecito penale.
Ciò esige dal legislatore un urgente
intervento razionalizzatore dell'insieme delle pene considerate,
in armonia con l'ordinamento dei valori costituzionali delucidato
da questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme
per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte
in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi,
al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta
legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati
nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva,
dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre
1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 19 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/91.
Aldo CORASANITI, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/12/91.
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