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Sentenza
Presidente Ferri - Relatore Granata
Nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - recte:
art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre
1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
-, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1994 dalla Commissione
tributaria di I grado di Milano sul ricorso proposto da Fabiani
Giandomenico Paolo contro l'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta
al n. 908 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Visto l'atto di costituzione di Fabiani Giandomenico
Paolo, nonchè gli atti di intervento della Congregazione
dei Testimoni di Geova e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996
il Giudice relatore Renato Granata;
udito l'avv.to Paolo Barile per Fabiani Giandomenico
Paolo e per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e
l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
(...)
Considerato in diritto
1. -- è stata sollevata questione incidentale
di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.
2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione - dell'art. 10 del d.P.R. 29
settembre 1973, n.597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), nella parte in cui dispone la deducibilità
dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli
a favore di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato
un'intesa con lo Stato italiano, per sospetta violazione (principalmente)
del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'illegittima discriminazione
sia tra confessioni religiose che tra singoli fedeli in ragione
dell'esistenza, o meno, dell'"intesa" ex art. 8, terzo
comma, della Costituzione, elemento questo asseritamente inidoneo
a giustificare la disciplina differenziata della deducibilità
di tali erogazioni.
2. -- Preliminarmente va dichiarato ammissibile
l'intervento della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova
atteso che essa è portatrice di un interesse specificamente
proprio e qualificato per il fatto di essere destinataria dell'elargizione
liberale della cui deducibilità si discute nel giudizio a
quo.
3. -- Va poi precisato - disattendendosi la
eccezione di inammissibilità avanzata dalla Avvocatura dello
Stato sul rilievo di una asserita equivocità della ordinanza
di rimessione circa la individuazione del testo normativo censurato
- che la disposizione oggetto della questione proposta si identifica
de plano - in ragione del contenuto precettivo chiaramente individuato
dal giudice a q5uo - non già, come indicato per mero errore
in dispositivo, nell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597
(che, nel disciplinare gli oneri deducibili ai fini dell'IRPEF,
non contiene alcuna previsione in tema di deducibilità di
elargizioni liberali in favore di confessioni religiose), bensì,
come indicato nella motivazione, nel successivo art. 10 del d.P.R.
22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), e più esattamente nel citato art. 10 come sostituito
dall'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito
in legge 27 luglio 1994, n. 473, che nel comma 1, lettere e), i)
ed l), detta la nuova disciplina degli oneri deducibili in questione.
In particolare tale disposizione prevede, alla
lettera i) del comma 1, la deducibilità dal reddito complessivo
delle erogazioni liberali in danaro, fino all'importo di due milioni
di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del
clero della Chiesa cattolica italiana. Deducibilità, peraltro,
già prevista in termini testualmente identici dall'art. 46
della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico
in servizio nelle diocesi), nel quale si aggiunge soltanto che le
relative modalità sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, ripetendo alla lettera identica disposizione delle
norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici
formulate dalla commissione paritetica istituita dall'art. 7, numero
6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984
che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929
tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
A sua volta, la lettera l) del cit. art. 10
contempla lo stesso beneficio della deducibilità per le erogazioni
liberali in danaro, di cui rispettivamente all'art. 29, comma 2,
della legge 22 novembre 1988, n.516 (Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno), all'art. 21, comma 1, della legge
22 novembre 1988, n.517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra
lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) e all'art. 3, comma 2,
della legge 5 ottobre 1993, n.409 (Integrazione dell'intesa tra
il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione). Si tratta di
tre confessioni religiose che hanno regolato i loro rapporti con
lo Stato con distinte intese (ex art. 8, terzo comma, della Costituzione),
recepite in legge, nelle quali è previsto il beneficio della
deducibilità in termini (analoghi, ma) non identici, né
tra loro né con riguardo a quelli contemplati dall'art. 46
della legge n.222 del 1985 cit. in favore della Chiesa cattolica.
Infatti l'art. 29 della legge n.516 del 1988 - senza peraltro limitare
il destinatario dell'elargizione ad un ente centralizzato della
confessione (come invece fa l'art. 46 cit.) - prevede il beneficio
per le erogazioni destinate (oltre che al sostentamento del clero,
al pari dell'art. 46 cit.) anche a specifiche esigenze di culto
e di evangelizzazione. Analogamente l'art. 21 della legge n.517
del 1988 prevede anche la deducibilità di elargizioni liberali
per soddisfare le esigenze di cura delle anime e di amministrazione
ecclesiastica. Ancora ulteriormente differenziato è il beneficio
della deducibilità riconosciuto dall'art. 3 della legge n.409
del 1993 cit. perché, oltre al fine di culto, sono previsti
anche quelli di istruzione e beneficenza nonché quelli delle
Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.
Infine, la lettera e) del citato art. 10, nella
sua seconda parte, menziona "i contributi di cui all'art. 30
comma 2 della legge 8 marzo 1989, n. 101" ripetendo che questi
contributi "sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
stabiliti". Disposizione - questa di cui al richiamato art.
30, comma 2, della citata legge 8 marzo 1989, n.101 (Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità
ebraiche italiane) - la quale appunto prevede un'ulteriore ipotesi
di deducibilità, che però riguarda (non più
le elargizioni liberali, ma) i contributi annuali corrisposti dagli
appartenenti alle Comunità israelitiche ai sensi dell'art.
18 dello Statuto dell'ebraismo italiano; diversa è anche
la misura del beneficio, perché l'importo di tali contributi
è deducibile dal reddito complessivo imponibile (ai fini
dell'IRPEF) fino a concorrenza del dieci per cento del reddito per
un importo massimo non superiore a lire settemilionicinquecentomila.
4. -- Inoltre va ricordato che la normativa
ora riferita, successivamente alla ordinanza di rimessione, si è
arricchita di altre disposizioni - art. 16 della legge 12 aprile
1995, n.116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia) ed art. 26 della
legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)) -
le quali prevedono ulteriori ipotesi di deducibilità delle
elargizioni liberali sempre previamente concordate in intese, poi
recepite in legge, tra lo Stato italiano e distinte confessioni
acattoliche.
5. -- A ben vedere, quindi, la censura di costituzionalità
- in quanto da intendersi riferita, come si è chiarito, all'art.
10, comma 1, lettere e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n.917 - investe alcune delle ipotesi di deducibilità di elargizioni
fatte in favore di confessioni religiose, le quali concorrono a
comporre il più complesso e variegato quadro normativo sopra
sinteticamente tracciato. Ma, pur così identificata la disposizione
censurata, la questione di costituzionalità è inammissibile.
Ed infatti, ove anche fosse rinvenibile in tale disposizione (la
quale peraltro dovrebbe essere integrata dalle altre analoghe citate
che completano il quadro normativo, ma che non potevano non restare
fuori - ratione temporis - dalla questione come sopra sollevata)
una tendenza legislativa favorevole a disciplinare in sede di intesa
la deducibilità delle elargizioni liberali in esame, rispetto
alla quale fosse in ipotesi configurabile una discriminazione in
danno delle confessioni senza intesa, si dovrebbe comunque prendere
atto che tale orientamento si è finora tradotto sempre e
soltanto in specifiche discipline di attuazione di intese con singole
confessioni, discipline similari ma nient'affatto sovrapponibili
integralmente, sicché mancherebbe anche il modello univoco
(sia quanto alle finalità, sia quanto alla natura dell'elargizione
e al destinatario della stessa, sia quanto alla misura della deducibilità)
che - in ipotesi con una pronuncia additiva quale è sostanzialmente
quella richiesta dalla Commissione rimettente - possa estendersi
ad ogni confessione senza intesa.
Alla stregua, quindi, della stessa impostazione
della questione di costituzionalità come proposta dal giudice
rimettente, deve constatarsi che in ogni caso la possibilità
di prendere in esame la necessità di estendere alle confessioni
senza intesa la attribuzione di un beneficio, che in ipotesi si
assumesse essere allo stato illegittimamente limitato alle sole
confessioni con intesa, è in limine preclusa dalla mancanza
di quella "disciplina, posta da una legge comune, volta ad
agevolare l'esercizio" del diritto di libertà religiosa,
quale è la disciplina cui ha avuto riguardo la sentenza n.
195 del 1993. Vi sono invece distinte disposizioni specifiche, aventi
ciascuna un contenuto precettivo variamente modulato; contenuto
che per tale specifica sua connotazione rende appunto in limine
inutile - e quindi inammissibile - lo scrutinio di costituzionalità
richiesto dalla Commissione rimettente per estenderne l'ambito di
applicazione.
Per questi motivi la Corte Costituzionale
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,
8, 19 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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