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Da ultimo, lAvvocatura dello Stato di
Bologna con parere redatto in data 16 Luglio 2002 [1],
su richiesta dellIstituto comprensivo di Scuola materna, elementare
e media dei comuni di Malalbergo e Baricella, ha risposto al quesito
(che circola per verità da diverso tempo) [2],
se sia ancora da considerarsi legittima lesposizione del crocifisso
allinterno delle aule nelle scuole dellobbligo.
Si riaccendono dunque i riflettori sul significato,
la liceità e la portata dellimmagine di un cristo crocifisso
allinterno di istituti formativi della Repubblica, ed in chiave
omnicomprensiva, in ogni ufficio pubblico [3].
Il problema infatti, si è proposto frequentemente,
in fotocopia, anche con riguardo agli ospedali [4],
ai consigli comunali (che vi hanno dedicato infuocati dibattiti)
[5], alla
sede Rai di Milano e perfino rispetto allaula ove opera il
collegio giudicante della Suprema Corte [6].
La questione potrebbe apparire ai più
speciosa e di piccolo cabotaggio, stante i pressanti
problemi di ordine sociale e giuridico del nostro paese che attendono
una (certo prioritaria) soluzione. Vi è comunque da rilevare
che lo scontro in atto su detta simbologia si è inasprito
in seguito al mutato clima internazionale [7],
che rivede protagonista una certa ostilità di fondo verso
le culture altre e che cerca (da parte delle maggioranze etniche,culturali
e religiose ) di marcare il territorio con funzione di sfruttabilità
politica, ponendo argine ad altri valori diversi o contrastanti
in entrata a causa dei flussi migratori, grazie anche a simboli
massimamente condivisibili e portatori dei valori di identità
nazionale maggioritari [8].
Al di là delle questioni di carattere
socio-politico, che pure hanno rilevante parte nella cosa, ci sembra
importante ritornare, dal punto di vista strettamente giuridico,
sulla questione essenzialmente per tre motivi:
1. ribadire la natura e la portata del supremo
principio di laicità.
2. sottolineare linutilità di
imposizioni su materie che toccano la sensibilità, la libertà
di coscienza ed in definitiva lethos dei singoli cittadini.
3. mostrare linsensibilità (anche
da parte di organi dello Stato) rispetto a questioni che vedono
in gioco il fattore religioso, ovvero il disconoscimento totale
di crescente giurisprudenza a tutela della libertà di coscienza,
di religione e parificatoria del trattamento civile ma soprattutto
penale dei culti [9].
Partendo dallultimo punto, è interessante
rilevare come la magistratura costituzionale e ordinaria, abbia
infatti invertito la rotta negli ultimi anni rispetto
alle questioni di tutela penale del sentimento religioso e dello
speciale favor normativo previsto alla religione cattolica, andando
nel senso di una parificazione effettiva delle sanzioni edittali
previste [10]
o nella cancellazione di fattispecie confessioniste
[11].
Si è infatti abbandonato il criterio della maggioranza che
aveva regnato sovrano per molti anni e che poneva legittimi dubbi
rispetto ai diritti delle minoranze, e altresì rispetto allimpianto
laico e pluralista di uno Stato che oggi, sembra allontanarsi dallo
spirito vero di Corte Cost.n.203/1989 [12]
e dallart.1 Protocollo addizionale allAccordo di Villa
Madama.
Sulla specifica questione dei crocifissi nelle
scuole, lAvvocatura dello Stato di Bologna, operando non diversamente
da quanto avrebbe fatto un legale di parte privata (daltronde
tale è la natura giuridica dei suoi pareri) [13]
ha ritenuto di servirsi a piene mani di risalente giurisprudenza
sul problema (parere Consiglio di Stato n.63/1988 del 27 aprile
1988 e Corte di Cassazione sez. III, 13.10.1998) ignorando il nuovo
corso giurisprudenziale volto a parificare le posizioni dei
culti rispetto allo Stato e altresì ignorando tout court
la Sent. n.439/2000 che , come già ribadito in precedenza
a commento della stessa, ha portata generale, pur essendo stata
pronunciata in riferimento ad un caso specifico riguardante lesposizione
del crocifisso nei seggi elettorali [14].
Labrogazione implicita dei regolamenti
scolastici sul crocifisso costituiva il tema nodale del problema
posto al Consiglio di Stato nel 1988. Vale la pena di ribadire come
lindividuazione del supremo principio di laicità con
Sent. 12/04/1989 n. 203 e la validità piena degli Accordi
di Villa Madama, travolgono loperatività di norme amministrative
che si pongono per loro natura su di un piano secondario rispetto
a disposizioni di legge (e ancor più) a principi supremi.
Così un eventuale contrasto vedrebbe irrimediabilmente soccombere
la norma regolamentare. Inoltre lintroduzione di una nuova
normativa (il citato supremo principio di laicità e il noto
Protocollo Addizionale allaccordo di Villa Madama), che elimini
norme regolamentari, non ha lobbligo di riportare i riferimenti
ad essa, al suo interno, altrimenti si finirebbe per "lasciar
morire" il criterio dellabrogazione implicita (v. art.15
delle disp. sulla legge in generale) [15].
A conclusioni, esattamente opposte giunge, nellintento di
salvare la croce allinterno delle scuole, lAvvocatura
dello Stato di Bologna, il che sarebbe legittimo, se non si fosse
ignorato completamente il percorso giurisprudenziale appena descritto
(noto peraltro in dottrina alla generalità dei giuristi),
che ha costituito e costituisce un profondo tentativo di perequare
e normalizzare il panorama religioso italiano.
In definitva, la grande domanda di fondo, che
abbraccia anche chi (come lo scrivente ) crede in Dio ma teorizza
una (non ottocentesca) separazione dellimmagine e delle funzioni
dello Stato dalla missio delle chiese, è la seguente:
può uno Stato laico (o che si pretende
tale), imporre in tutte le sue ramificazioni territoriali un simbolo
confessionale?
Credo che il discorso vada riportato alle radici,
a costo di essere tacciati di ateismo o moderna eresia (in questo
senso la grande lezione di Giuseppe Caputo) [16].
E una questione di libertà che tocca il singolo cives,
come lAmministrazione tutta. In sostanza un moderno ritorno,
al vecchio date a Cesare quel che è di Cesare
e che ripropone la questione dello Stato come casa comune di tutti,
in un clima multiculturale e multireligioso di accettazione dellaltro,
ove i cittadini non abbiano a sentirsi diversi per alcun motivo.
Largomentazione crociana (peraltro decontestualizzata)
portata a difesa della permanenza del crocifisso negli uffici pubblici,
pur essendo di grande fascino intellettuale e pur richiamando lattenzione
su questioni importantissime di carattere culturale e sociologico
sembra non risolvere le questioni giuridiche di fondo sollevate
dallesposizione di un simbolo, che rimanda messaggi di parte,
in uno Stato laico [17].
La fame di valori deve essere saziata, certo, ma non
compiendo gesti che riportano a logiche fondamentaliste [18],
a costo di cedere , così operando, veramente quote della
nostra identità più profonda, non si può in
una democrazia laica e pluralista, fare quello che ci fanno
[19].
Il Cristo indifeso e crocifisso, nel cattolicesimo
considerato simbolo damore, è innegabilmente un richiamo
al bene comune e una presenza con cui siamo cresciuti, e triste
pensare di doversi separare negli spazi pubblici da una tale lezione
di carità, ma nellessere comunità bisogna porsi
nei panni di tutti, lo Stato deve presentarsi con un volto
neutrale ed unico, ma attento (come da Corte Cost. N. 203/1989 e
nel rispetto dellart.19 suprema Carta) a garantire la generalità
dei consociati e a promuovere lo sviluppo sereno e libero delle
istanze religiose nel paese. Neutralità dellimmagine
dello Stato e propulsione del fattore religioso possono giuridicamente
convivere [20],
ergo non vi sarebbe bisogno di introdurre il concetto di laicità
relativa, essendo detta nozione giuridica una cosa che si
pratica in pieno e data la sua natura di super-principio,
quindi gerarchicamente sovraordinato allo stesso Concordato, un
caposaldo giuridico che
.pone limiti precisi allidea
di un pluralismo sviluppato in senso preferenziale rispetto alla
religione di maggioranza
[21].
Recentemente autorevoli voci di politici, si
sono proclamati a favore di una sorta di koinè espositivaallinterno
dei pubblici uffici, pur di salvare il simbolo-croce.
La proposta dell altarino di massa,
in una sorta di delirium espositivo, fa sorridere, sia perchè
evidenzia la scarsa sensibilità e conoscenza rispetto ad
altre religioni (ad exemplum gli islamici non rappresentano assolutamente
Allah, i Protestanti, pur nelle loro diversità interne, sono
uniti nel contestare al cattolicesimo atteggiamenti idolatri...)
[22]
e sia perchè cozzerebbe comunque, se non ancor di più,
con la ribadita necessità di neutralità visiva nellattività
di front-office rispetto al cittadino; si pensi poi ai diritti di
libertà di pensiero e di coscienza dei dipendenti delle singole
Amministrazioni, posti così de facto sotto la tutela (gradita
o meno) di un simbolo religioso. Comunque, in ultima istanza, anche
volendo abbracciare questa perlomeno singolare visione e proposta
di soluzione del problema, vi sarebbe sempre la possibilità
di escludere le sensibilità religiose di qualche cives.
Il proliferare infatti di nuovi movimenti religiosi
non consente di esporre, se il culto in questione lo desidera, i
simboli di tutti, anche di quelli che il Prof. Coppi in un suo risalente
scritto definisce
quegli strani culti che caratterizzano,
spesso tristemente, il tempo presente
[23].
Sembra comunque che la rotta intrapresa sia
ben diversa, le dichiarazioni del Ministro Moratti [24]
vanno nel senso della proposizione di un progetto di legge comune
alla maggioranza (particolare interesse alliniziativa, ed
in funzione soprattutto anti-islamica, ha mostrato il
gruppo parlamentare Lega Nord-Padania), che imponga il simbolo crocifisso
in ogni ufficio pubblico, stroncando così ogni querelle relativa
alla sopravvivenza della normativa regolamentare emanata durante
il ventennio.
Anche il Parlamento si sta muovendo, con progetti
di legge il cui spirito segue (ma precede spazio temporalmente)
le proposte del Ministro della Pubblica Istruzione: allart.3
del progetto di legge n. 2749- XIV legislatura, primo firmatario
on. Bricolo si legge:
In tutte le aule delle scuole
di ogni ordine e grado e in tutte
le amministrazioni (
)
è
fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti
limmagine del crocifisso.
Al successivo art.4 si prevedono sanzioni per
chiunque rimuove in odio ad esso lemblema della
croce o del crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto
o lo vilipende, è punito con larresto fino a sei mesi
o con lammenda di mille euro [25].
Così operando e se si dovessero convertire in legge dette
iniziative parlamentari, si reintrodurrebbe de facto il reato di
vilipendio espunto dal codice penale nel 2000 dalla Suprema Corte
e non si farebbe altro che creare un clima sociale di scontro ideologico,
essendosi lo Stato prestato ad una particolare lettura etico-religiosa.
I simboli (se proprio desideriamo esporne)
non difettano anche allo Stato stesso, che spesso in Italia e
stato tacciato di scarsa ritualità.
A prezzo dellaccusa di giacobinismo (che
puntuale mi coglierà), desidero ribadire, non isolato, che
(ahimè) nella casa comune di tutti i cives,
solo
la bandiera italiana è (o dovrebbe essere) un simbolo di
tutti
[26].
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