Crocifissi nei pubblici uffici: Avvocatura dello Stato e recenti iniziative
legislative assestano un altro colpo al supremo principio di Laicità

VAI AL PARERE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Dott. Antonello De Oto
(Università di Bologna)

Da ultimo, l’Avvocatura dello Stato di Bologna con parere redatto in data 16 Luglio 2002 [1], su richiesta dell’Istituto comprensivo di Scuola materna, elementare e media dei comuni di Malalbergo e Baricella, ha risposto al quesito (che circola per verità da diverso tempo) [2], se sia ancora da considerarsi legittima l’esposizione del crocifisso all’interno delle aule nelle scuole dell’obbligo.

Si riaccendono dunque i riflettori sul significato, la liceità e la portata dell’immagine di un cristo crocifisso all’interno di istituti formativi della Repubblica, ed in chiave omnicomprensiva, in ogni ufficio pubblico [3].

Il problema infatti, si è proposto frequentemente, in fotocopia, anche con riguardo agli ospedali [4], ai consigli comunali (che vi hanno dedicato infuocati dibattiti) [5], alla sede Rai di Milano e perfino rispetto all’aula ove opera il collegio giudicante della Suprema Corte [6].

La questione potrebbe apparire ai più speciosa e di “piccolo cabotaggio”, stante i pressanti problemi di ordine sociale e giuridico del nostro paese che attendono una (certo prioritaria) soluzione. Vi è comunque da rilevare che lo scontro in atto su detta simbologia si è inasprito in seguito al mutato clima internazionale [7], che rivede protagonista una certa ostilità di fondo verso le culture altre e che cerca (da parte delle maggioranze etniche,culturali e religiose ) di marcare il territorio con funzione di sfruttabilità politica, ponendo argine ad altri valori diversi o contrastanti in entrata a causa dei flussi migratori, grazie anche a simboli massimamente condivisibili e portatori dei valori di identità nazionale maggioritari [8].

Al di là delle questioni di carattere socio-politico, che pure hanno rilevante parte nella cosa, ci sembra importante ritornare, dal punto di vista strettamente giuridico, sulla questione essenzialmente per tre motivi:

1. ribadire la natura e la portata del supremo principio di laicità.

2. sottolineare l’inutilità di imposizioni su materie che toccano la sensibilità, la libertà di coscienza ed in definitiva l’ethos dei singoli cittadini.

3. mostrare l’insensibilità (anche da parte di organi dello Stato) rispetto a questioni che vedono in gioco il fattore religioso, ovvero il disconoscimento totale di crescente giurisprudenza a tutela della libertà di coscienza, di religione e parificatoria del trattamento civile ma soprattutto penale dei culti [9].

Partendo dall’ultimo punto, è interessante rilevare come la magistratura costituzionale e ordinaria, abbia infatti “invertito la rotta” negli ultimi anni rispetto alle questioni di tutela penale del sentimento religioso e dello speciale favor normativo previsto alla religione cattolica, andando nel senso di una parificazione effettiva delle sanzioni edittali previste [10] o nella cancellazione di “fattispecie confessioniste” [11]. Si è infatti abbandonato il criterio della maggioranza che aveva regnato sovrano per molti anni e che poneva legittimi dubbi rispetto ai diritti delle minoranze, e altresì rispetto all’impianto laico e pluralista di uno Stato che oggi, sembra allontanarsi dallo spirito vero di Corte Cost.n.203/1989 [12] e dall’art.1 Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama.

Sulla specifica questione dei crocifissi nelle scuole, l’Avvocatura dello Stato di Bologna, operando non diversamente da quanto avrebbe fatto un legale di parte privata (d’altronde tale è la natura giuridica dei suoi pareri) [13] ha ritenuto di servirsi a piene mani di risalente giurisprudenza sul problema (parere Consiglio di Stato n.63/1988 del 27 aprile 1988 e Corte di Cassazione sez. III, 13.10.1998) ignorando il “nuovo corso” giurisprudenziale volto a parificare le posizioni dei culti rispetto allo Stato e altresì ignorando tout court la Sent. n.439/2000 che , come già ribadito in precedenza a commento della stessa, ha portata generale, pur essendo stata pronunciata in riferimento ad un caso specifico riguardante l’esposizione del crocifisso nei seggi elettorali [14].

L’abrogazione implicita dei regolamenti scolastici sul crocifisso costituiva il tema nodale del problema posto al Consiglio di Stato nel 1988. Vale la pena di ribadire come l’individuazione del supremo principio di laicità con Sent. 12/04/1989 n. 203 e la validità piena degli Accordi di Villa Madama, travolgono l’operatività di norme amministrative che si pongono per loro natura su di un piano secondario rispetto a disposizioni di legge (e ancor più) a principi supremi. Così un eventuale contrasto vedrebbe irrimediabilmente soccombere la norma regolamentare. Inoltre l’introduzione di una nuova normativa (il citato supremo principio di laicità e il noto Protocollo Addizionale all’accordo di Villa Madama), che elimini norme regolamentari, non ha l’obbligo di riportare i riferimenti ad essa, al suo interno, altrimenti si finirebbe per "lasciar morire" il criterio dell’abrogazione implicita (v. art.15 delle disp. sulla legge in generale) [15]. A conclusioni, esattamente opposte giunge, nell’intento di salvare la croce all’interno delle scuole, l’Avvocatura dello Stato di Bologna, il che sarebbe legittimo, se non si fosse ignorato completamente il percorso giurisprudenziale appena descritto (noto peraltro in dottrina alla generalità dei giuristi), che ha costituito e costituisce un profondo tentativo di perequare e normalizzare il panorama religioso italiano.

In definitva, la grande domanda di fondo, che abbraccia anche chi (come lo scrivente ) crede in Dio ma teorizza una (non ottocentesca) separazione dell’immagine e delle funzioni dello Stato dalla missio delle chiese, è la seguente:

può uno Stato laico (o che si pretende tale), imporre in tutte le sue ramificazioni territoriali un simbolo confessionale?

Credo che il discorso vada riportato alle radici, a costo di essere tacciati di ateismo o moderna eresia (in questo senso la grande lezione di Giuseppe Caputo) [16]. E’ una questione di libertà che tocca il singolo cives, come l’Amministrazione tutta. In sostanza un moderno ritorno, al vecchio “date a Cesare quel che è di Cesare” e che ripropone la questione dello Stato come casa comune di tutti, in un clima multiculturale e multireligioso di accettazione dell’altro, ove i cittadini non abbiano a sentirsi diversi per alcun motivo.

L’argomentazione crociana (peraltro decontestualizzata) portata a difesa della permanenza del crocifisso negli uffici pubblici, pur essendo di grande fascino intellettuale e pur richiamando l’attenzione su questioni importantissime di carattere culturale e sociologico sembra non risolvere le questioni giuridiche di fondo sollevate dall’esposizione di un simbolo, che rimanda messaggi di parte, in uno Stato laico [17]. La “fame di valori” deve essere saziata, certo, ma non compiendo gesti che riportano a logiche fondamentaliste [18], a costo di cedere , così operando, veramente quote della nostra identità più profonda, non si può in una democrazia laica e pluralista, “fare quello che ci fanno” [19].

Il Cristo indifeso e crocifisso, nel cattolicesimo considerato simbolo d’amore, è innegabilmente un richiamo al bene comune e una presenza con cui siamo cresciuti, e’ triste pensare di doversi separare negli spazi pubblici da una tale lezione di carità, ma nell’essere comunità bisogna “porsi nei panni di tutti”, lo Stato deve presentarsi con un volto neutrale ed unico, ma attento (come da Corte Cost. N. 203/1989 e nel rispetto dell’art.19 suprema Carta) a garantire la generalità dei consociati e a promuovere lo sviluppo sereno e libero delle istanze religiose nel paese. Neutralità dell’immagine dello Stato e propulsione del fattore religioso possono giuridicamente convivere [20], ergo non vi sarebbe bisogno di introdurre il concetto di laicità relativa, essendo detta nozione giuridica una “cosa che si pratica in pieno” e data la sua natura di “super-principio”, quindi gerarchicamente sovraordinato allo stesso Concordato, un caposaldo giuridico che “….pone limiti precisi all’idea di un pluralismo sviluppato in senso preferenziale rispetto alla religione di maggioranza…” [21].

Recentemente autorevoli voci di politici, si sono proclamati a favore di una sorta di “koinè espositiva”all’interno dei pubblici uffici, pur di salvare il simbolo-croce.

La proposta dell’ “altarino di massa”, in una sorta di delirium espositivo, fa sorridere, sia perchè evidenzia la scarsa sensibilità e conoscenza rispetto ad altre religioni (ad exemplum gli islamici non rappresentano assolutamente Allah, i Protestanti, pur nelle loro diversità interne, sono uniti nel contestare al cattolicesimo atteggiamenti “idolatri”...) [22] e sia perchè cozzerebbe comunque, se non ancor di più, con la ribadita necessità di neutralità visiva nell’attività di front-office rispetto al cittadino; si pensi poi ai diritti di libertà di pensiero e di coscienza dei dipendenti delle singole Amministrazioni, posti così de facto sotto la tutela (gradita o meno) di un simbolo religioso. Comunque, in ultima istanza, anche volendo abbracciare questa perlomeno singolare visione e proposta di soluzione del problema, vi sarebbe sempre la possibilità di escludere le sensibilità religiose di qualche cives.

Il proliferare infatti di nuovi movimenti religiosi non consente di esporre, se il culto in questione lo desidera, i simboli di tutti, anche di quelli che il Prof. Coppi in un suo risalente scritto definisce “…quegli strani culti che caratterizzano, spesso tristemente, il tempo presente…” [23].

Sembra comunque che la rotta intrapresa sia ben diversa, le dichiarazioni del Ministro Moratti [24] vanno nel senso della proposizione di un progetto di legge comune alla maggioranza (particolare interesse all’iniziativa, ed in funzione soprattutto “anti-islamica”, ha mostrato il gruppo parlamentare Lega Nord-Padania), che imponga il simbolo crocifisso in ogni ufficio pubblico, stroncando così ogni querelle relativa alla sopravvivenza della normativa regolamentare emanata durante il ventennio.

Anche il Parlamento si sta muovendo, con progetti di legge il cui spirito segue (ma precede spazio temporalmente) le proposte del Ministro della Pubblica Istruzione: all’art.3 del progetto di legge n. 2749- XIV legislatura, primo firmatario on. Bricolo si legge: “…In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte…le amministrazioni (…)…è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l’immagine del crocifisso.”

Al successivo art.4 si prevedono sanzioni per “…chiunque rimuove in odio ad esso l’emblema della croce o del crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda di mille euro” [25]. Così operando e se si dovessero convertire in legge dette iniziative parlamentari, si reintrodurrebbe de facto il reato di vilipendio espunto dal codice penale nel 2000 dalla Suprema Corte e non si farebbe altro che creare un clima sociale di scontro ideologico, essendosi lo Stato prestato ad una particolare lettura etico-religiosa.

I simboli (se proprio desideriamo esporne) non difettano anche allo Stato stesso, che spesso in Italia e’ stato tacciato di “scarsa ritualità”.

A prezzo dell’accusa di giacobinismo (che puntuale mi coglierà), desidero ribadire, non isolato, che (ahimè) nella casa comune di tutti i cives, “…solo la bandiera italiana è (o dovrebbe essere) un simbolo di tutti…” [26].

 

[1] Avvocatura dello Stato Bologna – Rif. Cs. 34472002 – rif.to a nota del 17. 05. 2002

[2] Cfr. Per avere una panoramica delle differenti posizioni della dottrina in materia , si veda il dibattito in corso tra i costituzionalisti v. http://www.unife.it/forumcostituzionale/index.html

[3] V. Il Crocefisso nelle aule scolastiche non e’ lesivo della libertà di religione, in Italia Oggi, 10/09/2002, 37.

[4]Un’ infermiera milanese convertita all’ Islam avrebbe deciso di astenersi dal lavoro finché non siano rimossi i Crocifissi dalle corsie (ospedale milanese di Niguarda) perché costituirebbero violazione della neutralità e laicità dello Stato. "E' una questione di coscienza - aveva detto Rosa Petrone - siamo in una società multietnica e multireligiosa, e visto che non si posso esporre tutti i simboli religiosi, togliamoli tutti". Il crocifisso negli ospedali rappresenterebbe per l’Unione Mussulmani Italiani una forma di "persuasione occulta e proselitismo coatto", nonchè esposizione di (con un’espressione perlomeno infelice) “cadaveri sui muri”. V. http://www.amiciziacristiana.it/ilnuovo271201.htm

[5] Soprattutto nel nord-est del paese ferve il dibattito a livello di enti locali, che ha finito per stimolare, ad esempio, la delibera della Provincia di Verona del 5 nov. 2001. Tale delibera, disposta dall’assessore alla Pubblica Istruzione Adimaro Moretti degli Adimari, comandava l’acquisto con denaro pubblico di mille crocifissi da distribuire alle scuole medie e superiori. v. per il testo della delibera www.giuri.unibo.it/attivitàdellecattedre/dirittoecclesiastico/documentazione.

[6] Molto “elegante” la soluzione adottata dalla Corte Costituzionale, il Presidente dopo aver fatto imbiancare e ristrutturare l’aula non ha riproposto il simbolo-croce alle pareti, sostituendolo con un’ opera d’arte..

[7] La mente corre ai tragici fatti newyorkesi dell’11 settembre 2001, che segnano lo spartiacque ideale tra una politica faticosa di avvicinamento tra culture radicalmente diverse e una politica del sospetto, delle “barricate culturali”, che pone radicalmente in crisi le c.d. logiche di melting pot e ci porta a grandi passi verso le apocalittiche vaticinazioni di Huntington . v. FERRARI S., Lo spirito dei diritti religiosi, Bologna, 2002, passim V. anche FRANCIOSI G., Emergenza terrorismo e diritti di libertà, in Quaderni Costituzionali, n.1/2002.

[8] Vedi CIMBALO G., Contro l’uso politico del crocifisso, in www.unife.it/forumcostituzionale/contributi

[9] Ciò non toglie che la migliore dottrina ex parte catholica ha massimamente difeso il simbolo della croce con intelligenza e puntuale ricostruzione del dato normativo. V. COPPOLA R., Il simbolo del crocifisso e la laicità dello Stato, (07.12.2001) in www.unife.it/forumcostituzionale/contributi

[10] V. Corte Cost n. 440/1995, n.329/1997 e ultima in ordine di tempo 1-9 luglio 2002 n.327 – Pres. Ruperto, con cui la Suprema Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene piú gravi, anziche’ le pene diminuite stabilite dall’art. 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro altri culti.

[11] V. Corte Cost. N.508/2000 – Pres. Mirabelli, che espunge dal codice penale italiano l’art.402 previsto durante il regime fascista a speciale tutela contro comportamenti vilipendiosi a danno della religione cattolica. Si veda CECCANTI S., Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche, Bologna, 2001, 224, contra IANNACCONE L., La scomparsa dell’art. 402 c.p.. Qualche riflessione su una pronuncia tanto attesa. (Corte Cost., Sent.n.508/2000), in Il Dir. Eccles., CXXII, III/2001, 1038-1045.

[12] Corte Cost. 12 aprile 1989 n.203 – Pres. Saja, in www.cortecostituzionale.it

[13] PIERGIGLI V.; Avvocatura dello Stato e conflitti di attribuzioni, Padova, 1991, passim

[14] Mi sia consentito rimandare a DE OTO A., Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una “laicità effettiva”( Osservazione a Cass.Pen. n.439/2000), in Quad. di dir. e pol. eccl, 2000/III, 837 ss., nonché DI COSIMO G., Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell’ obiezione di coscienza, in Giur. Cost., 2000, 1121 ss., la sentenza e’ altresì stata pubblicata con nota di richiami in Foro It., 2000, II, 521

[15] Cosi ZANNOTTI L., Il Crocifisso nelle aule scolastiche in Dir. Eccles., 1990, I, 328 il quale afferma altresì che ".. ritenere che il crocifisso sia solo un simbolo passivo, significa fare un’evidente forzatura…”. V. altresì DE OTO A., op. cit., nota 7.

[16] Si legga la stupenda Prefazione di CAPUTO G., al suo Introduzione allo studio del diritto canonico moderno,Tomo I, Padova, 1987.

[17] v. COOPER J., Enciclopedia illustrata dei simboli, Padova, 1987.

[18] V. ONIDA F., Il problema dei valori nello Stato laico, in TEDESCHI M. (a cura di), Il principio di laicità nello Stato democratico, Messina, 1996, 92: “ I fondamentalismi sono dotati di grande forza di attrazione perche’ propongono valori e lo fanno con facile potenza degli assiomi, senza richiedere sforzi valutativi alla ragione.”

[19] v. Credo sia riduttivo ed inesatto paragonare la inesistente libertà di opinione dei paesi islamici, ove il livello di democrazia e di implementazione dei diritti umani non è sufficientemente garantito, con la situazione italiana. Non possiamo portarci al pari di ordinamenti confessionali, per cercare di arginare richieste e fenomeni certamente di difficile integrazione con il tessuto sociale italiano. Rispondere con le regole e i principi della Repubblica, ci garantirà una condotta inattaccabile e condivisa, perchè comune metro di valutazione e garanzia del fenomeno religioso.

[20] Dubbioso sul punto invece PATRUNO F., La guerra ai crocifissi ed ai simboli del cattolicesimo di fronte alla cultura italiana ed europea, in www.studiocelentano.it/editorial/patruno_1.asp

[21] V. CECCANTI S., Replica, in www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/…

[22] v. CIMBALO G., cit.,....

[23] COPPI F., Plagio (voce) in Enc. del diritto,Milano, 1985, 943.

[24] V. LA ROCCA O., La campagna della Moratti: ”Riporterò i crocifissi a scuola”, in www.repubblica.it/online/cronaca/crocefissi/moratti/moratti.html

[25] Presentata il 15 maggio 2002 n www.camera.it/lavori/stampati/…

[26] v. DI COSIMO G., La forza dei simboli, in www.unife.it/forumcostituzionale/contributi…