Le caratteristiche peculiari dello Stato della Città del Vaticano: istituzioni e nuova costituzione


dott. Luca Martini

Indice:

1. cenni generali sull'ordinamento e sulle istituzioni: caratteristiche e curiosità

2. La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano: legge 26 novembre 2000.

Note bibliografiche

1. cenni generali sull'ordinamento e sulle istituzioni: caratteristiche e curiosità

Lo Stato della Città del Vaticano è il più piccolo stato del mondo, con una superficie di appena 44 ettari (440.000 m2). La sua nascita è datata 11 febbraio 1929, o, meglio, 7 giugno 1929, data di effettiva entrata in vigore, quando lo Stato Italiano ha concluso con la Santa Sede il Trattato del Laterano, meglio noto come "Patti Lateranensi", attribuendo al Papa una indipendenza assoluta da qualsivoglia potere temporale. Accanto al Trattato (che comprendeva in allegato una Convenzione Finanziaria) è stato stipulato anche un Concordato, per regolare i rapporti in Italia tra Santa Sede e Governo Italiano. I due documenti vennero sottoscritti nel Palazzo del Laterano, tra l'allora Primo Ministro, Benito Mussolini, ed il Segretario di Stato vaticano, Cardinale Pietro Gasparri.
Questo trattato poneva termine ad una annosa questione, iniziata il 2 ottobre del 1870, con la annessione del Vaticano allo stato italiano, e la conseguente perdita di indipendenza dello Stato Pontificio.
L'importanza giuridica del Trattato Lateranense sta in ciò: con il Trattato si ha il riconoscimento reciproco delle personalità dei due contraenti, ed il riconoscimento assume il carattere del riconoscimento de jure, nei due significati in cui quest'espressione è adoperata; cioè nel senso di riconoscimento espresso e in quello che ha come conseguenza l'inizio di stabili relazioni diplomatiche.
Il Vaticano costituisce una peculiare forma di monarchia assoluta c.d. "elettiva", in quanto tale unica in Europa, caratterizzata dalla totale assenza di un organo legislativo collegiale (leggi parlamento) e di partiti politici: il potere è esercitato in maniera assoluta dal Pontefice, identificato dalla stessa legge come sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Il Papa, nella gestione pratica delle istituzioni e dello Stato, si serve di Cardinali ai quali delega diverse funzioni esecutive, ma il Pontefice riassume in sé tutti i tre poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario, avendo il potere di emanare le leggi e di modificarle, senza alcun tipo di controllo. Il capo dello Stato della Città del Vaticano non può essere laico, in quanto la sua figura è sempre coincidente con quella del Sommo Pontefice; il medesimo è eletto con voto segreto dal collegio dei Cardinali riuniti in conclave.

Già da queste prime caratteristiche, risulta evidente non solo la particolarità dello Stato della Città del Vaticano, ma anche la profonda differenza, non solo terminologica, tra Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede: il primo costituisce un soggetto di diritto internazionale ben distinto da quello della Santa Sede, trovandosi il primo in un rapporto di subordinazione con il secondo, fermo restando che su entrambi il potere è esercitato dal Sommo Pontefice, titolare del potere supremo. In poche parole, la Santa Sede è la suprema direzione della Chiesa Cattolica, dotata di sovranità internazionale molto prima dell'accordo del 1929. mentre per Stato della Città del Vaticano si intende lo stato territoriale, di cui il Papa è sovrano, in quanto a capo della Santa Sede medesima.
Il governo della Città del Vaticano è disciplinato dalla legge 1 luglio 1969, che stabilisce che il Pontefice esercita i poteri legislativi ed esecutivi per mezzo di una commissione di Cardinali, da lui nominati per cinque anni, unitamente alla Consulta dello Stato (organo consultivo) e ad un delegato speciale.
Tutti gli uffici amministrativi fanno parte del c.d. "Governatorato", a capo del quale si trova il Segretario Generale. Per la potestà del Pontefice sui palazzi del Vaticano, questa deriva da alcune concessioni contenute nella legge 13 maggio 1871 n. 214, c.d. legge delle Guarentigie,
Il potere giudiziario sia in materia civile (escluse le cause minori di competenza del giudice unico) sia in quella penale viene esercitato dal Tribunale di prima istanza e dalla Corte di Appello. Esiste inoltre, nello Stato anche una Corte di Cassazione. Ricordiamo anche la Sacra Romana Rota e il Tribunale Supremo della Firma Apostolica. La legislazione penale e quella processuale penale sono state regolate nel 1969. L'amministrazione ecclesiastica e religiosa fa capo al Vicario generale di Sua Santità: la sua giurisdizione si estende anche al Palazzo Pontificio Lateranense e alle Ville Pontificie in Castel Gandolfo; ne sono, invece, esenti la basilica e la canonica di S. Pietro.

Si delinea, quindi, un territorio la cui gestione e disciplina si trova sempre al limite tra la legge italiana e quella pontificia, anche per quanto concerne il mero aspetto geografico: si pensi solo che Piazza San Pietro, che è a tutti gli effetti parte dello Stato della Città del Vaticano, è sottoposta ai poteri della polizia italiana, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Trattato del Laterano. Ancora, il caso, unico al mondo, della aula Paolo VI, posta proprio sul confine tra Italia e Vaticano: il confine tra i due stati taglia l'aula in maniera non rettilinea, proprio sotto il palcoscenico della aula, lasciando quasi tutte le poltrone in territorio italiano. Questa parte di territorio, pur trovandosi effettivamente nello Stato Italiano, è assoggettato ad uno status giuridico di "area con privilegio di extraterritorialità": si tratta di un territorio che, anche se appartenente pare far parte dello Stato della Città del Vaticano, in realtà non vi rientra, quanto meno da un punto di vista giuridico: invero, in caso di reato consumato su questo territorio, formalmente appartenente allo Stato della Città del Vaticano, competente a giudicare è la magistratura italiana, in quanto trattasi di reato commesso su territorio italiano, con una conseguenza paradossale: gli inquirenti italiani non possono entrare in questa area extraterritoriale per svolgere le opportune indagini.
Da un punta di vista diplomatico ed internazionale, la rappresentanza all'estero dello Stato della Città del Vaticano è attribuito ai nunzi apostolici, l'equivalente dei nostri ambasciatori. La Santa Sede stabilisce rapporti di collaborazione con le organizzazioni governative mondiali dell'O.N.U., senza tuttavia diventarne membro.
Si ricorda, a titolo di curiosità, che nello Stato della Città del Vaticano la lingua ufficiale è l'italiano, ma gli atti ufficiali vengono redatti in latino. La moneta ufficiale è la lira vaticana, di valore identico alla lira italiana: entrambe le valute circolano liberamente nello stato. Segnaliamo, inoltre, che anche il Vaticano ha adottato l'euro quale moneta unica, dandovi corso legale dal 1 gennaio 2002.

2. La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano: legge 26 novembre 2000.

La legge 26 novembre 2000, pubblicata il 1 febbraio 2001 sull'Acta Apostolicae Sedis ed entrata in vigore il 22 febbraio 2001, emanata come motu proprio dal Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, ha sostituito la precedente Legge Fondamentale emanata il 7 giugno 1929 da Pio IX (data nella quale Pio IX ha promulgato altre sei leggi, tra cui la legge sulla cittadinanza ed il soggiorno).
Il Santo Padre ha sentito la esigenza di aggiornare la norma fondamentale dello Stato, rinnovandola alla luce delle diverse esigenze istituzionali e dei mutamenti dell'ordinamento giuridico interno, anche allo scopo di garantire la indipendenza del Pontefice nell'esercizio della missione pastorale nel mondo.
La legge è stata redatta da una Commissione giuridica che ha redatto il documento dal febbraio al novembre del 2000.
Vediamo di sottolineare brevemente le principali modifiche apportate.
Il Vaticano resta una monarchia assoluta di tipo elettivo, con i poteri fondamentali esercitati sempre dal Pontefice quale sovrano dello stato; la figura del Governatore dello Stato viene ufficialmente abolita, anche se, in pratica, lo stesso era stato eliminato da quasi 50 anni (l'ultimo Governatore effettivo, infatti, è stato il Marchese Camillo Serafini, deceduto nel 1952, e mai più sostituito).
La rappresentanza diplomatica resta riservata esclusivamente al Sommo Pontefice, che la esercita a mezzo della Segreteria di Stato.
Importanti novità anche sul tema dell'esercizio della potestà legislativa: l'articolo 3 così recita: "Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente e vi partecipano, con voto consultivo, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale."
Si codifica la delega del potere legislativo alla Commissione, che ha il potere di emanare in via esclusiva regolamenti di carattere generale, attraverso l'assistenza di un Consigliere Generale e ddi Consiglieri dello Stato nominati dal Pontefice per un quinquienno, con poteri consultivi nell'ambito della elaborazione delle leggi e di altre materie particolarmente importanti.
La legge provvede a chiarire l'esercizio del potere esecutivo che viene svolto dal Presidente della Commissione unitamente al Vice Segretario Generale e al Segretario Generale, con l'ausilio del Consiglio dei Direttori. Si sottolinea che il Presidente della Commissione Cardinalizia ha il potere di emanare ordinanze e, in casi urgenti, disposizioni aventi forza di legge, che devono essere confermate dalla Commissione, secondo quanto sancito dall'art. 7, entro novanta giorni a pena di decadenza.
Si assiste, quindi, ad un rafforzamento della figura del Presidente della Commissione, il quale, secondo l'art. 8, "Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Presidente della Commissione rappresenta lo Stato. Egli può delegare la rappresentanza legale al Segretario Generale per l'ordinaria attività amministrativa".
Novità anche sul fronte del potere giudiziario, in cui si specifica che il medesimo viene esercitato in nome e per conto del Santo Padre dagli organi giudiziari dello stato, ad esclusione della concessione di amnistie, indulti, condoni e grazie, attività che permane direttamente in capo al Pontefice.
Da ultimo, sottolineiamo che la legge stabilisce, all'art. 18, che le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l'Amministrazione sono di competenza dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, introducendo un diverso procedimento di risoluzione relativo alle controversie concernenti i rapporti di lavoro interni.

Note bibliografiche

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