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Indice:
1. cenni generali sull'ordinamento
e sulle istituzioni: caratteristiche e curiosità
2. La nuova
legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano:
legge 26 novembre 2000.
Note bibliografiche
1. cenni generali sull'ordinamento e sulle
istituzioni: caratteristiche e curiosità
Lo Stato della Città del Vaticano è il più
piccolo stato del mondo, con una superficie di appena 44 ettari
(440.000 m2). La sua nascita è datata 11 febbraio 1929, o,
meglio, 7 giugno 1929, data di effettiva entrata in vigore, quando
lo Stato Italiano ha concluso con la Santa Sede il Trattato del
Laterano, meglio noto come "Patti
Lateranensi", attribuendo al Papa una indipendenza
assoluta da qualsivoglia potere temporale. Accanto al Trattato
(che comprendeva in allegato una Convenzione
Finanziaria) è stato stipulato anche un Concordato,
per regolare i rapporti in Italia tra Santa Sede e Governo Italiano.
I due documenti vennero sottoscritti nel Palazzo del Laterano, tra
l'allora Primo Ministro, Benito Mussolini, ed il Segretario di Stato
vaticano, Cardinale Pietro Gasparri.
Questo trattato poneva termine ad una annosa questione, iniziata
il 2 ottobre del 1870, con la annessione del Vaticano allo stato
italiano, e la conseguente perdita di indipendenza dello Stato Pontificio.
L'importanza giuridica del Trattato Lateranense sta in ciò:
con il Trattato si ha il riconoscimento reciproco delle personalità
dei due contraenti, ed il riconoscimento assume il carattere del
riconoscimento de jure, nei due significati in cui quest'espressione
è adoperata; cioè nel senso di riconoscimento espresso
e in quello che ha come conseguenza l'inizio di stabili relazioni
diplomatiche.
Il Vaticano costituisce una peculiare forma di monarchia assoluta
c.d. "elettiva", in quanto tale unica in Europa, caratterizzata
dalla totale assenza di un organo legislativo collegiale (leggi
parlamento) e di partiti politici: il potere è esercitato
in maniera assoluta dal Pontefice, identificato dalla stessa legge
come sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Il Papa,
nella gestione pratica delle istituzioni e dello Stato, si serve
di Cardinali ai quali delega diverse funzioni esecutive, ma il Pontefice
riassume in sé tutti i tre poteri: esecutivo, legislativo
e giudiziario, avendo il potere di emanare le leggi e di modificarle,
senza alcun tipo di controllo. Il capo dello Stato della Città
del Vaticano non può essere laico, in quanto la sua figura
è sempre coincidente con quella del Sommo Pontefice; il medesimo
è eletto con voto segreto dal collegio dei Cardinali riuniti
in conclave.
Già da queste prime caratteristiche, risulta evidente non
solo la particolarità dello Stato della Città del
Vaticano, ma anche la profonda differenza, non solo terminologica,
tra Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede: il primo
costituisce un soggetto di diritto internazionale ben distinto da
quello della Santa Sede, trovandosi il primo in un rapporto di subordinazione
con il secondo, fermo restando che su entrambi il potere è
esercitato dal Sommo Pontefice, titolare del potere supremo. In
poche parole, la Santa Sede è la suprema direzione della
Chiesa Cattolica, dotata di sovranità internazionale molto
prima dell'accordo del 1929. mentre per Stato della Città
del Vaticano si intende lo stato territoriale, di cui il Papa è
sovrano, in quanto a capo della Santa Sede medesima.
Il governo della Città del Vaticano è disciplinato
dalla legge 1 luglio 1969, che stabilisce che il Pontefice esercita
i poteri legislativi ed esecutivi per mezzo di una commissione di
Cardinali, da lui nominati per cinque anni, unitamente alla Consulta
dello Stato (organo consultivo) e ad un delegato speciale.
Tutti gli uffici amministrativi fanno parte del c.d. "Governatorato",
a capo del quale si trova il Segretario Generale. Per la potestà
del Pontefice sui palazzi del Vaticano, questa deriva da alcune
concessioni contenute nella legge
13 maggio 1871 n. 214, c.d. legge
delle Guarentigie,
Il potere giudiziario sia in materia civile (escluse le cause minori
di competenza del giudice unico) sia in quella penale viene esercitato
dal Tribunale di prima istanza e dalla Corte di Appello. Esiste
inoltre, nello Stato anche una Corte di Cassazione. Ricordiamo anche
la Sacra Romana Rota e il Tribunale Supremo della Firma Apostolica.
La legislazione penale e quella processuale penale sono state regolate
nel 1969. L'amministrazione ecclesiastica e religiosa fa capo al
Vicario generale di Sua Santità: la sua giurisdizione si
estende anche al Palazzo Pontificio Lateranense e alle Ville Pontificie
in Castel Gandolfo; ne sono, invece, esenti la basilica e la canonica
di S. Pietro.
Si delinea, quindi, un territorio la cui gestione e disciplina si
trova sempre al limite tra la legge italiana e quella pontificia,
anche per quanto concerne il mero aspetto geografico: si pensi solo
che Piazza San Pietro, che è a tutti gli effetti parte dello
Stato della Città del Vaticano, è sottoposta ai poteri
della polizia italiana, secondo quanto disposto dall'art. 3 del
Trattato del Laterano. Ancora, il caso, unico al mondo, della aula
Paolo VI, posta proprio sul confine tra Italia e Vaticano: il confine
tra i due stati taglia l'aula in maniera non rettilinea, proprio
sotto il palcoscenico della aula, lasciando quasi tutte le poltrone
in territorio italiano. Questa parte di territorio, pur trovandosi
effettivamente nello Stato Italiano, è assoggettato ad uno
status giuridico di "area con privilegio di extraterritorialità":
si tratta di un territorio che, anche se appartenente pare far parte
dello Stato della Città del Vaticano, in realtà non
vi rientra, quanto meno da un punto di vista giuridico: invero,
in caso di reato consumato su questo territorio, formalmente appartenente
allo Stato della Città del Vaticano, competente a giudicare
è la magistratura italiana, in quanto trattasi di reato commesso
su territorio italiano, con una conseguenza paradossale: gli inquirenti
italiani non possono entrare in questa area extraterritoriale per
svolgere le opportune indagini.
Da un punta di vista diplomatico ed internazionale, la rappresentanza
all'estero dello Stato della Città del Vaticano è
attribuito ai nunzi apostolici, l'equivalente dei nostri ambasciatori.
La Santa Sede stabilisce rapporti di collaborazione con le organizzazioni
governative mondiali dell'O.N.U., senza tuttavia diventarne membro.
Si ricorda, a titolo di curiosità, che nello Stato della
Città del Vaticano la lingua ufficiale è l'italiano,
ma gli atti ufficiali vengono redatti in latino. La moneta ufficiale
è la lira vaticana, di valore identico alla lira italiana:
entrambe le valute circolano liberamente nello stato. Segnaliamo,
inoltre, che anche il Vaticano ha adottato l'euro quale moneta unica,
dandovi corso legale dal 1 gennaio 2002.
2. La nuova legge fondamentale dello Stato
della Città del Vaticano: legge
26 novembre 2000.
La legge 26 novembre 2000, pubblicata
il 1 febbraio 2001 sull'Acta Apostolicae Sedis ed entrata in vigore
il 22 febbraio 2001, emanata come motu proprio dal Sommo
Pontefice, Giovanni Paolo II, ha sostituito la precedente Legge
Fondamentale emanata il 7 giugno 1929 da Pio IX (data nella quale
Pio IX ha promulgato altre sei leggi, tra cui la legge
sulla cittadinanza ed il soggiorno).
Il Santo Padre ha sentito la esigenza di aggiornare la norma fondamentale
dello Stato, rinnovandola alla luce delle diverse esigenze istituzionali
e dei mutamenti dell'ordinamento giuridico interno, anche allo scopo
di garantire la indipendenza del Pontefice nell'esercizio della
missione pastorale nel mondo.
La legge è stata redatta da una Commissione giuridica che
ha redatto il documento dal febbraio al novembre del 2000.
Vediamo di sottolineare brevemente le principali modifiche apportate.
Il Vaticano resta una monarchia assoluta di tipo elettivo, con i
poteri fondamentali esercitati sempre dal Pontefice quale sovrano
dello stato; la figura del Governatore dello Stato viene ufficialmente
abolita, anche se, in pratica, lo stesso era stato eliminato da
quasi 50 anni (l'ultimo Governatore effettivo, infatti, è
stato il Marchese Camillo Serafini, deceduto nel 1952, e mai più
sostituito).
La rappresentanza diplomatica resta riservata esclusivamente al
Sommo Pontefice, che la esercita a mezzo della Segreteria di Stato.
Importanti novità anche sul tema dell'esercizio della potestà
legislativa: l'articolo 3 così recita: "Il potere
legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare
a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione
composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti
nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. In caso di assenza
o di impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta
dal primo dei Cardinali Membri. Le adunanze della Commissione sono
convocate e presiedute dal Presidente e vi partecipano, con voto
consultivo, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale."
Si codifica la delega del potere legislativo alla Commissione, che
ha il potere di emanare in via esclusiva regolamenti di carattere
generale, attraverso l'assistenza di un Consigliere Generale e ddi
Consiglieri dello Stato nominati dal Pontefice per un quinquienno,
con poteri consultivi nell'ambito della elaborazione delle leggi
e di altre materie particolarmente importanti.
La legge provvede a chiarire l'esercizio del potere esecutivo che
viene svolto dal Presidente della Commissione unitamente al Vice
Segretario Generale e al Segretario Generale, con l'ausilio del
Consiglio dei Direttori. Si sottolinea che il Presidente della Commissione
Cardinalizia ha il potere di emanare ordinanze e, in casi urgenti,
disposizioni aventi forza di legge, che devono essere confermate
dalla Commissione, secondo quanto sancito dall'art. 7, entro novanta
giorni a pena di decadenza.
Si assiste, quindi, ad un rafforzamento della figura del Presidente
della Commissione, il quale, secondo l'art. 8, "Fermo restando
quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Presidente della Commissione
rappresenta lo Stato. Egli può delegare la rappresentanza
legale al Segretario Generale per l'ordinaria attività amministrativa".
Novità anche sul fronte del potere giudiziario, in cui si
specifica che il medesimo viene esercitato in nome e per conto del
Santo Padre dagli organi giudiziari dello stato, ad esclusione della
concessione di amnistie, indulti, condoni e grazie, attività
che permane direttamente in capo al Pontefice.
Da ultimo, sottolineiamo che la legge stabilisce, all'art. 18, che
le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti
dello Stato e l'Amministrazione sono di competenza dell'Ufficio
del Lavoro della Sede Apostolica, introducendo un diverso procedimento
di risoluzione relativo alle controversie concernenti i rapporti
di lavoro interni.
Note bibliografiche
ANDRIANO V. La Chiesa e gli organismi internazionali, in AA.VV,
Il diritto nel ministero della Chiesa, Roma 1980
BARILLARO D. Relazioni con gli ordinamenti sopranazionali e influsso
sulla normativa canonica, in La norma de derecho canonico, Atti
del III Congresso internazionale di diritto canonico, Pamplona,
1979
BETTATI M. Le droit dindérence. Mutation de lordre
internationale, Parigi, 1996
BOLOGNINI F. Santa Sede, in Enciclopedia del diritto, 1989
BUONOMO V. La comunità internazionale e la pace. Una lettura
a trentanni dalla Pacem in terris, in La società, n°4,
1993
CAROCCI G. Corso di storia, "Letà contemporanea",
vol.3, Zanichelli, 1990
CLEMENTI F., La nuovs "Costituzione" dello Stato della
Città del Vaticano
DE MONTCLOS C. Le Saint-Siége et lingerence humanitaire,
in Études, Parigi, 1994
FERLITO S. Lattività internazionale della Santa Sede,
Milano, 1988
LAURENT P. A che punto è lindebitamento internazionale?,
in La civiltà cattolica, 1993
LAURENT P. Per unetica dei mercati finanziari, in La civiltà
cattolica, 1991
MARGIOTTA BROGLIO F. Chiesa cattolica e organizzazioni internazionali,
in Digesto Pubblico,Torino, 1986
MARRA G. Tendenze del mondo cattolico sul tema della pace e della
guerra, Conferenza presso il centro alti studi per la difesa, Roma,
1992
SACCO U. C. Giovanni Paolo II e la nuova proiezione internazionale
della Santa Sede , Milano, 1997
SCHULTZ W. Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede.
Alcune riflessioni intorno al loro rapporto giuridico, in Apoll.,
1978
SCOVAZZI T. Prefazione a Giovanni Paolo II e la nuova proiezione
internazionale della Santa Sede, di U. C. Sacco, Milano, 1997
SUGRANYES R. La comunità delle nazioni, in La Chiesa nel
mondo di oggi, studi e commenti intorno alla costituzione pastorale
Gaudium et spes, Firenze, 1996
TEDESCHI F. Santa Sede, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1989
TEDESCHI F. Vaticano (Stato della Città del), in Enciclopredia
del Diritto, Milano, 1989
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