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Nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, ove regolarmente
sono pubblicate le Leggi dello Stato della Città del Vaticano,
appare oggi il testo di una nuova Legge fondamentale dello Stato
della Città del Vaticano, in sostituzione della precedente
- la prima - emanata nel 1929 dal Papa Pio XI di v.m.
Come ben illustrato nell'introduzione della nuova Legge, il Sommo
Pontefice ha "preso atto della necessità di dare forma
sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive
nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano".
Allo scopo, pertanto, di "renderlo sempre meglio rispondente
alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente
garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo
per assicurare lindipendenza reale e visibile del Romano Pontefice
nellesercizio della Sua missione nel mondo", di Suo Motu
Proprio e certa scienza, con la pienezza della Sua sovrana autorità,
ha promulgato la seguente Legge:
Art. 1
1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del
Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono
al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare
disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia
limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate
dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica.
Art. 2
La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri
e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni
diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata
al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di
Stato.
Art. 3
1. Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda
riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da
una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali,
tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione
è presieduta dal primo dei Cardinali Membri.
3. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal
Presidente e vi partecipano, con voto consultivo, il Segretario
Generale ed il Vice Segretario Generale.
Art. 4
1. La Commissione esercita il suo potere entro i limiti della Legge
sulle fonti del diritto, secondo le disposizioni di seguito indicate
ed il proprio Regolamento.
2. Per lelaborazione dei progetti di legge, la Commissione
si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, di altri
esperti nonché degli Organismi della Santa Sede e dello Stato
che possano esserne interessati.
3. I progetti di legge sono previamente sottoposti, per il tramite
della Segreteria di Stato, alla considerazione del Sommo Pontefice.
Art. 5
1. Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della
Commissione, in conformità con la presente Legge e con le
altre disposizioni normative vigenti.
2. Nellesercizio di tale potere il Presidente è coadiuvato
dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.
3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente
all'esame della Commissione.
Art. 6
Nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con
la Segreteria di Stato.
Art. 7
1. Il Presidente della Commissione può emanare Ordinanze,
in attuazione di norme legislative e regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, egli può emanare
disposizioni aventi forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia
se non sono confermate dalla Commissione entro novanta giorni.
3. I1 potere di emanare Regolamenti generali resta riservato alla
Commissione.
Art. 8
1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Presidente
della Commissione rappresenta lo Stato.
2. Egli può delegare la rappresentanza legale al Segretario
Generale per lordinaria attività amministrativa.
Art. 9
1. Il Segretario Generale coadiuva nelle sue funzioni il Presidente
della Commissione. Secondo le modalità indicate nelle Leggi
e sotto le direttive del Presidente della Commissione, egli:
a) sovraintende allapplicazione delle Leggi e delle altre
disposizioni normative ed all'attuazione delle decisioni e delle
direttive del Presidente della Commissione;
b) sovraintende allattività amministrativa del Governatorato
e coordina le funzioni delle varie Direzioni.
2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente della
Commissione, eccetto per quanto disposto all'art. 7, n. 2.
Art. 10
1. Il Vice Segretario Generale, dintesa con il Segretario
Generale, sovraintende allattività di preparazione
e redazione degli atti e della corrispondenza e svolge le altre
funzioni a lui attribuite.
2. Egli sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza
o impedimento.
Art. 11
1. Per la predisposizione e lesame dei bilanci e per altri
affari di ordine generale riguardanti il personale e lattività
dello Stato, il Presidente della Commissione è assistito
dal Consiglio dei Direttori, da lui periodicamente convocato e da
lui presieduto.
2. Ad esso prendono parte anche il Segretario Generale ed il Vice
Segretario Generale.
Art. 12
I bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, dopo lapprovazione
da parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per
il tramite della Segreteria di Stato.
Art. 13
1. Il Consigliere Generale ed i Consiglieri dello Stato, nominati
dal Sommo Pontefice per un quinquennio, prestano la loro assistenza
nellelaborazione delle Leggi e in altre materie di particolare
importanza.
2. I Consiglieri possono essere consultati sia singolarmente che
collegialmente.
3. Il Consigliere Generale presiede le riunioni dei Consiglieri;
esercita altresì funzioni di coordinamento e di rappresentanza
dello Stato, secondo le indicazioni del Presidente della Commissione.
Art. 14
Il Presidente della Commissione, oltre ad avvalersi del Corpo di
Vigilanza, ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere
lassistenza della Guardia Svizzera Pontificia.
Art. 15
1. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo
Pontefice, dagli organi costituiti secondo lordinamento giudiziario
dello Stato.
2. La competenza dei singoli organi è regolata dalla legge.
3. Gli atti giurisdizionali debbono essere compiuti entro il territorio
dello Stato.
Art. 16
In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della
medesima, il Sommo Pontefice può deferirne listruttoria
e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà
di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi
ulteriore gravame.
Art. 17
1. Fatto salvo quanto disposto nellarticolo seguente, chiunque
ritenga leso un proprio diritto o interesse legittimo da un atto
amministrativo può proporre ricorso gerarchico ovvero adire
lautorità giudiziaria competente.
2. Il ricorso gerarchico preclude, nella stessa materia, lazione
giudiziaria, tranne che il Sommo Pontefice non lautorizzi
nel singolo caso.
Art. 18
1. Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti
dello Stato e lAmministrazione sono di competenza dellUfficio
del Lavoro della Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto.
2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei
confronti dei dipendenti dello Stato possono essere proposti dinanzi
alla Corte di Appello, secondo le norme proprie.
Art. 19
La facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie
è riservata al Sommo Pontefice.
Art. 20
1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è
costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente
allasta e laltro bianco, e porta in quest'ultimo la
tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello, che forma lallegato
A della presente Legge.
2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi, secondo
il modello che forma lallegato B della presente Legge.
3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi
ed intorno le parole "Stato della Città del Vaticano",
secondo il modello che forma lallegato C della presente Legge.
La presente Legge fondamentale sostituisce integralmente la Legge
fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n.
I. Parimenti sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in
contrasto con la presente Legge.
Essa entrerà in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della
Cattedra di San Pietro Apostolo.
Comandiamo che loriginale della presente Legge, munito del
sigillo dello Stato, sia depositato nellArchivio delle Leggi
dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente
sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il ventisei novembre
duemila, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo,
Re dellUniverso, anno XXIII del Nostro Pontificato.
IOANNES PAULUS II, PP
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