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PIO PP. XI
Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra
sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso,
da osservarsi come legge dello Stato:
CAPO I.
DELLA CITTADINANZA.
1. Sono cittandini della Città del Vaticano:
a) i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma;
b) coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano
per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego, quando
tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure
sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretariodi
Stato, se si tratta di persona communque addetta alla Corte Pontificia
od a qualunque ufficio di cuii all'articolo 2 della legge fondamentale
della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta
di altra persona;
c) coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previate
dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice
a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione
o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi
sovranamente.
2. Sono del pari cittadini vataicani il coniuge, i figli, gli ascendenti
ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purchè
sieno secolui conviventi ed autorizzati a risiedere nella , secondo
le norme stabilite nei seguenti articoli.
3. L'autorizzazione indicata nell'articolo precedente è data
dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato,
se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od
a qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della letgge fondamentale
della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta
di altra persona.
4. L'autorizzazione per ilconiuge e per i figli può essere
data in base alla semplice constatazione del rapporto di famiglia.
L'autorizzazione cessa di diritto:
a) per il coniuge, se il matrimonio sia annullato o dispensato,
oppure sia pronunciata la separazione coniugale; {*15}
b) per i figli col raggiungimento dell'età di 25 anni, eccetto
che siano inabili al lavoro e debbano essere a carico del cittadino
vaticano;
c) per le figlie col loro matrimonio.
Restano salvi i sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo l'articolo
1 lettera c e l'articolo 16, nonché quelli del Governatore
secondo l'articolo 17.
5. L'autorizzazione indicata nell'articolo 3, quanto agli ascendenti,
ai fratelli e alle sorelle,non può essere data, se i parenti
suddetti non siano a carico del cittadino vaticano per obbligo di
alimenti.
L'autorizzazioine cessa di diritto per i fratelli col raggiungimento
degli anni venticinque, eccetto che siano inabili al lavoro, e per
le sorelle, col loro matrimonio.
Restano salve in ogni casop le facoltà indicate nell'ultimo
comma dell'articolo precedente.
6. La cittadionanza vaticana si perde:
a) dai Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere
nella Città del Vaticano od in Roma;
b) da qualsiasi cittadino coll'abbandono volontario della residenza
in detta Città;
c) dalle persone indicate nella lettera b dell'articolo 1, quando
cessino dalla dignità carica, ufficio od impiego, per il
quale erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Città
medesima;
d) da qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in
detta Città dipenda dalle autorizzazione indicaate nei precedenti
articoli, con la cessazione di diritto dell'autorizzaziione stessa
a atenore degli articoli medesima o con la revoca di essa.
Restano sempre salve, agli effetti della conservazione della residenza
nella Città del Vaticano e, se del caso, della relativa cittadinanza,
le facoltà contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 4.
7. Poiché la lilmitata estensioine della Città del
Vaticano non consente a tutti i discendenti e collaterali dei cittadini
vaticani colle loro nuove famiglie di risiedere nella Città
stessa, il Sommo Pontefice, nell'untento di incoraggiare la formazione
di nuove famiglie e la procreazione della prole, si riserva, caso
per caso, nel suo insindacabile appr3ezzamento sovrano, di prendere
provvedimenti per le nuove famiglie che debbano abbandonare la Città
del Vaticano, anche colla concessione, a condizioni di favore, dell'uso
di appartamenti di proprietà della Santa Sede nei territorio
del Regno d'Italia.
8. La cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di
una dimora tempranea altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abita{*16}zione
nella Città del Vaticano o, per i Cardinali, dell'abitazione
in Roma, o di altre circostanze comprovanti l'abbandono della residenza.
9. Le autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili
in ogni tempo con equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine
pubblico, di servizio, di morale o di disciplina non consiglino
un provvedimento immediato.
10. Il Governatore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel
quale sono trascritti:
a) i nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere a, b e c dell'articolo
1 coll'indicazione del titolo, per il quale banno l'anzidetta qualità;
b) le autorizzazioni prevedute nei presente capo;
c) le revoche della medesime;
d) le dichiarazioni di volontario abbandono della stabile residenza;
e) gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per
qualunque altro titolo.
11. I cittadini vaticani debbono munirsi diuna carta di identità
da rilasciarsi dal Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.
Coll'esibizione di detta carta essi possono uscire ed entrare nella
Città del Vaticano senz'altra formalità.
Sono dispensati dall'obbligo di munirsi della carta di identità
i Cardinali che sieno cittadini vaticani col lor seguito, il Governatore
ed altre persone da stabilire nel regolamento.
CAPO II.
Dell'accesso e del soggiorno nella Città del Vaticano
12. Coloro che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Città
del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un modulo,
da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento
dell'identità personale, è rilasciato dai funzionari
od agenti incaricati della custodia degli ingressi.
Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insidacabilmente dai funzionari
ed agenti suindicati, il permesso può essere rifutato.
Il permesso ha effetto per rimanere nella Città del Vaticano
soltano per le ore stabilite con provvedimento del Governatore.
Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta.
13. Per l'ingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili può
essere rilasciato cogli effetti suindicati un permesso collettivo,
intestato al capo {*17} o ai capi o diritgenti di dette comitive
o pellegrinaggi, e colla sempliced indicazione del numero di coloro
che l'accompagnano.
Il governatore o l'ufficio da esso delegato può concedere
permessi di accesso permanenti.
14. Chi non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Città
del Vaticano oltre l'orario iindicato nel penultimo comma dell'articolo
12, deve ottenere l'autorizzazione del Governatore o dell'ufficio
all'uopo delegato.
L'autorizzazione determina la durata del siggiorno e può
contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e l'ufficio
suddetto credano convenienti.
15. Somo dispensati dal permesso di cui all'articolo 12 gli stranieri
muniti di passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico
della Santa Sede o da altra autorità a ciò delegata
dal Pontefice. Questo visto non autorizza a permanere nella Città
del Vaticano oltre l'orario di cui nel penultimo comma dell'articolo
citato.
Sono dispensati dal permesso d'ingresso e dall'autorizzazione di
soggiorno occorrente per restare nella Città del Vaticano
oltre l'orario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini vaticani
col loro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso
la S. Sede, la famiglia del
Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici
ed altre persone addette ad uffici o tribunali della Sede Apostolica,
il Consigliere generale dello Stato, gli impiegati e salariati del
Governatoriato e degli altri uffici vaticani, coloro che appartengono
ai corpi armati, quando accedano per ragioni di servizio, e le altre
persone che potranno essere indicate nel regolamento.
16. Il Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi sec0ondo la sua
sovrana potestà, si riserva di autorizzare chunque a soggiornare
a temp indeterminato nella Città del Vaticano, senza che
ciò induca acquisto della cittadinanza.
17. Il Governatore o l'ufficio all'uopo delegato possono rilasciare,
collo stesso effetto, autorizzazioni di soggiorno a tempo determinato:
a) a persone di famiglia dei cittadini vaticani, nnei limiti di
parentela indicati nell'articolo 2, quando pure non concorrano o
abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli
4 e 5, nonché a parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati
in detti articoli, sempre che la loro permenenza nella Città
del Vaticano sia necessaria all'assistenza personale di un cittadino
vaticano o al governo della casa di lui. Tale autorizzazione non
può concedersi, di regola, se non per una sola persona per
ciascun {*18} cittadino vaticano. Per concederio a più di
una persona occorre un permesso da rilasciarsi personalmente dal
Governatore;
b) alle persone indicate nella lettera precedente, quando per legge
siano dovuti gli alementi da un cittadino vaticano ed egli non sia
in grado di prestarli se non nella propria casa;
c) ai domestici ed inservienti di cittadini vaticani o di persone
che abbiano diritto di risiedere nella Città del Vaticano;
d) in altri casi straordinari di necessità assoluta.
18. Nessuno può dare alloggio né temporaneo, nè
permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata
al soggiorno, senza l'autorizzazione del Governatore o dell'ufficio
all'uopo delegato.
19. Le autorizzazioni indicate nel presente capo sono sempre revocabili,
osservato, quanto all'eventuale preavviso, il disposto dell'articolo
9.
20. La assegnazione degli alloggi nella Città del Vaticano
a coloro che vi risiedono, salvo il caso eccezionale di alloggio
di proprietà privata e ferme in tale caso le norme circa
l'affitto, il subaffitto e la facoltà di rfequisizione, è
fatta insiindacabilmente dal Sommo Pontefice e per esso dal Governatore.
La concessione di alloggi è revocabile, con congruo preavviso,
salvo che ragioani di ordine pubblico, di servizio, di morale o
di disciplina impongano la revoca immediata.
L'alloggio è permutabile con provvedimento dell'autorità
che l'ha concesso e con analoghe norme circa il preavviso.
La capacità degli alloggi assegnati od assegnabili deve essere
tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del caso, nel
concedere o negare l'autorizzazione a risiedere dei parenti ed affini,
secondo le disposizioni del Capo I e del presente.
La revoca della concessione dell'alloggio implica di diritto revoca
dell'autorizzazione a risiedere nella Città del Vaticano,
salvo che sia altrimenti disposto.
21. Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza
le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che
esse sieno acadute o revocate, possono essere espulsi anche colla
forza pubblica.
Per gravi motivi o quando si tratti di persone condannate dai Tribunali
Vaticani, per qualsiasi reato, all'espulsione può essere
aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo
o temporaneo di accedere alla Città del Vaticano.
22. Il Governatore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono
annotati i nomi delle persone autorizzate a risiedere nella Città
del {*19} Vaticano a tempo indeterminato o determinato colle norme
di cui agli articoli precedenti, le revoche delle autorizzazione
stesse, i provvedimenti di espulsione e i divieti di accesso.
CAPO III.
Accesso alla Città del Vaticano con veicoli.
23. I veicoli o autoveicoli appartenenti a stranieri, servano essi
al trasporto delle persone o a quello delle cose e sieno essi privati
o in servizio pubblico, possono entrare nella Città del Vaticano,
previo rilascio di uno speciale permesso;
a) quando abbiano carico di persone o di merci, delle quali sia
autorizzato l'accesso nella Città;
b) quando, pur essendo vuoti, sieno chiamati da persona che si trovi
nel territorio della Città del Vaticano per il transporto
di persone o di cose nell'interesse del richiendente.
Il permesso di entrata del veicolo e dell'autoveicolo può
essere concesso con lo stesso documento con cui è accordato
il permesso di accesso o l'autorizzazione di soggiorno al conducente
o alle persone transportate, sempre che il veicolo o autoveicolo
sia nel documento stesso indicato in modo da identificarlo.
Il governatore o l'ufficio da esso delegato può concedere
permessi permanenti.
24. Il veicolo o autoveicolo, salvo, in casi esccezikonali, autorizzazione
del governatore o dell'ufficio a ciò delegarto, e salvo il
disposto dell'articolo seguente, deve uscire dalla Città
del Vaticano nei termine indicato nel permesso medesimo o non appena
abbia compiuto il servizio al quale è adibito o, altrimenti,
non oltre la scadenza del permesso di entrata o di soggiorno delle
persone trasportate.
25. È in facoltà del Governatore di autorizzare che
le vetture o autoveicoli in servizio pubblico del Governatorato
di Roma, entrate nella Città del Vaticano per il trasporto
di persone che ivi rimangono, stazionnino, nelle ore diurne fissate,
nei lughi all'uopo determinati, per trasportare altre persone entro
o furi della Città del Vaticano.
Il Governatore, sotto l'osservanza della medesime cautele, può
altresi autorizzare l'entrata e lo stazionamento di vetture o autoveicolil
in servizio pubblico del Governatorato di Roma, ancorchè
essi entrino vuoti, slava la facoltà di organizzare un servizio
pubblico di veicoli od autoveicoli proprio della Città del
Vaticano. {*20}
26. Il Governatore tiene un registro degli autoveicoli della Città
del Vaticano. In detto Stato, dei cittadini vaticani e delle altre
persone da indicarsi nel regolamento.
Per la tenuta di detto registro si applicano, fino a nuova disposiziione,
le norme contenute nella legge del Regno d'Italia 15 marzo 1927
n. 436.
27. Nessun autoveicolo non iscritto nel registro della Città
del Vaticano puo in alcun caso rifornirsi di carburante nella Città
stessa, se non con carburante che sia di volta in volta introdotto
dal territorio del Regno d'Italia, previa soddisfazione dei diritti
doganali e daziari stabiliti nel Regno.
Gli autoveicoli della Città del Vaticano non pssono uscire
dalla Città stessa, se non con la dotazione di carburante
che può essedre contenuta nel loro serbatoio.
Disposizione generali e transitorie
28. Chi si introduce nella Città del Vaticano nonostante
il rifiuto di permesso o in violazione di un provvedimento di divieto
di accesso, è punito con l';ammenda fino a lire 180000 o
l'arresto fino a un anno.
29. Chi si rifornisce nella Città del Vaticano di carburante
per autoveicoli o chi ne esca con una quantità di carburante
superiore a quella stabilita nell'articolo 27, e punito con la pena
preveduta nell'articolo 6 della legge n. V in data di oggi sull'orinamento
economico, commerciale, e professionale. La confisca dell'autoveicolo
è facoltativa.
Alla stessa pena soggiace chi scientemente fornisce carburante a
chi non ne ha il diritto.
30. Chi senza autorizzazione dà alloggio a persone munite
di permesso di soggiorno è punito con l'ammenda fino a lire
4500 o con l'arresto fino a tre mesi.
31. Le altre contravvenzioni alla presente legge sono punite con
l'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.
32. Fino a quando non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso
ai Musei Vaticani, è in facoltà del Governatore di
sospendere con suo provvedimento l'applciazione della norme contenute
negli articoli 12, 13 15, 23, 24 e 25 della presente legge o di
emanarne altre in sostituzuioine delle medesime.
33. La presente legge enerà in vogore nello stesso giorno
della sua pubblicazione. {*21}
Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo
dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello stato
della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia
pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille
novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.
PIO PP. XI
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