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Indice del provvedimento
TITOLO I - Norme generali
TITOLO II - Rimborsi di spese
TITOLO III - Indennita'
TITOLO IV - Onorari
TITOLO V - Norme finali e transitorie
TITOLO I
Norme generali
Art. 1. Contenuto della tariffa.
1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità
per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli
iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.
Art. 2. Classificazione dei compensi.
1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per
conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna
pratica svolta, spettano i compensi per:
a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
b) indennità;
c) onorari.
2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono
cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista
un'espressa deroga, con gli onorari.
Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi applicabili.
1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono
determinati in misura fissa.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente
tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla
natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica.
Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito,
nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.
Art. 4. Valore della pratica.
1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione
degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli
articoli della presente tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile,
si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di
cui all'art. 26.
3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni
svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della
pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente
tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri
e misure di equità tenuto conto della gravità della
sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale,
e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26,
31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell'ordine di
appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza
documentata.
Art. 5. Onorari massimi.
1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi,
per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 3,
gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione
del 50% agli onorari indicati.
Art. 6. Maggiorazioni particolari.
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità
o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere
applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza
agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione
non superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili
fra loro.
Art. 7. Onorari minimi - Riduzioni particolari.
1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune
il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare
agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.
2. Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di cinque
anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non
superiore al 30%.
3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere
sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima
o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente,
in materia, in modo diverso.
Art. 8. Emissione della parcella.
1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'art.
2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art.
9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa
a partire dal momento della conclusione della pratica.
Art. 9. Parcelle periodiche.
1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista
può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto
alla fine di ogni trimestre.
Art. 10. Termine di pagamento delle parcelle.
1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso
di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei
compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla
parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale
o transattiva.
Art. 11. Pluralità di professionisti. Collegio di dottori
commercialisti.
1. Quando un incarico è affidato a più professionisti
iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto,
nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo
la tariffa della rispettiva categoria professionale.
2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori
commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di
espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari
globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e
le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti
ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro
del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso
dalla presente tariffa.
Art. 12. Incarichi connessi di più clienti.
1. Quando il dottore commercialista riceve da più clienti
incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri
e le norme della presente tariffa può essere applicata una
riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente,
salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.
Art. 13. Incarico non giunto a compimento.
1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione,
essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto
ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento
della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che
dalle stesse possa essere derivato al cliente.
Art. 14. Incarico già iniziato da altri professionisti.
1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al
dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all'opera
prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio
svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.
Art. 15. Definizione della pratica con il concorso del cliente
o di terzi.
1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che
con l'opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo
del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi
di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti,
spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per
le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il
10% ed il 30%.
2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica,
al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo,
oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari
graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla
pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Art. 16. Applicazione analogica.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una
specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle
disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano
casi simili o materie analoghe.
2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe
professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse
dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa
non preveda onorari specifici determinati analiticamente. [inizio
pagina / indice]
TITOLO II
Rimborsi di spese
Art. 17. Spese generali di studio.
1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali
di studio.
Art. 18. Spese di viaggio e di soggiorno.
1. Al dottore commercialista, che per l'adempimento dell'incarico
si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo
del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero
in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI
del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate
in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30%
dei costi base per il rimborso delle spese accessorie. [inizio pagina
/ indice]
TITOLO III
Indennità
Art. 19. Indennità.
1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
1) del dottore commercialista: L. 100.000 per ora o frazione di
ora, L. 800.000 per l'intera giornata;
2) dei collaboratori e sostituti: L. 35.000 per ora o frazione di
ora, L. 270.000 per l'intera giornata;
b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L. 100.000;
c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di
documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: L. 5.000
per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L. 30.000
a L. 200.000 mensili. [inizio pagina / indice]
TITOLO IV
Onorari
Capo I - Princìpi generali
Art. 20. Classificazione degli onorari.
1. Gli onorari si distinguono in:
a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione
dell'incarico;
b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni
svolte per l'adempimento dell'incarico.
Art. 21. Cumulabilità degli onorari graduali.
1. Gli onorari graduali di cui all'art. 26 sono cumulabili con gli
onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il
cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili
non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione,
fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella
nota in calce alla tabella dell'art. 26.
Art. 22. Onorari preconcordati.
1. In alternativa agli onorari di cui all'art. 20 e salvo che non
sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa,
è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere
sempre riguardo ai criteri di cui all'art. 3 e si deve tenere conto
dei limiti minimi previsti all'art. 7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati
comprendono la maggiorazione di cui all'art. 23 e non sono cumulabili
con le indennità di cui all'art. 19.
Art. 23. Maggiorazione degli onorari.
1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto
della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità
dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del
10% con un massimo di lire un milione per parcella.
Art. 24. Modalità tecniche di determinazione degli onorari.
1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra
un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o
con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità
numeriche.
2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l'applicazione
di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni
di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori
e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari
differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), dell'art. 19. [inizio pagina / indice]
Capo II - Onorari graduali
Art. 25. Norma di rinvio.
1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza
tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati
congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47
e 48.
Art. 26. Altri onorari graduali.
1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per
l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza
tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore
commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella
1 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni,
il valore della pratica è determinato in misura pari al valore
del contratto come definito dall'art. 45 o al valore del bene valutato;
in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o
società o enti, il valore della pratica è determinato
in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di
prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato
in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione. [inizio
pagina / indice]
Capo III - Onorari specifici
Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende di patrimoni
e di singoli beni
Art. 27. Amministrazione di aziende.
1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo
e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa,
devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di
cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda
nel periodo in cui il dottore commercialista ha l'incarico di amministrare
la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra
il 10% ed il 50%.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche
nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2386 del codice civile.
Art. 28. Amministrazione di patrimoni e di beni.
1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia
produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in
locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari
e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti
criteri:
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;
1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L. 50.000, con un minimo
di L. 200.000 per ogni immobile;
2) una quota dei proventi lordi così determinata:
fino a L. 10.000.000: il 5%;
per il di più: il 4%;
b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a)
ridotti del 30%;
c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera
a) ridotti del 50%;
d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi
lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso
che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi
fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e
i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi
lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale
dei beni.
3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell'amministrazione
dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati,
affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione
di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso
pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o
di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei
beni.
Art. 29. Custodia e conservazione di beni e di aziende.
1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione,
al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione
delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa
tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende,
dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per
le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
3. Onorario annuo minimo L. 200.000.
Art. 30. Liquidazione di aziende.
1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi
in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari
e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione
delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto,
al dottore commercialista spettano i seguenti onorari:
- qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore,
ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:
a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così
determinato:
fino a L. 100.000.000 il 5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 3%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 il 2%;
per il di più oltre a L. 5.000.000.000 l'1%;
b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente
accertate.
Onorario minimo L. 3.000.000;
- qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza
al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli
onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata
una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Onorario minimo L. 2.000.000.
2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto
in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è
applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei
beni ceduti ai creditori ai sensi dell'art. 1977 del codice civile
e dell'art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (legge fallimentare).
4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti
per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni
professionali, specificamente contemplate in altri articoli della
presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione
richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono
cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione
ridotti del 20%. [inizio pagina / indice]
Sezione II - Perizie e valutazioni
Art. 31. Perizie, valutazioni e pareri.
1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze
tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative,
finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni
di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali
e diritti, sono determinati come segue:
a) perizie, motivati pareri e consulenze
Sul valore della pratica:
fino a L. 100.000.000 il 6%;
per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 l'1%;
per il di più oltre L. 5.000.000.000 lo 0,5%.
Onorario minimo L. 1.000.000;
b) valutazione di singoli beni e diritti
Sull'ammontare dei valori:
fino a L. 100.000.000 l'1,50%;
per il di più fino a L. 500.000.000 l'1%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,2%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,1%;
per il di più oltre L. 10.000.000.000 lo 0,05%.
Onorario minimo L. 750.000;
c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività,
che non siano poste rettificative dell'attivo:
fino a L. 500.000.000 l'1%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,25%;
per il di più fino a L. 20.000.000.000 lo 0,1%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,05%;
per il di più oltre L. 50.000.000.000 lo 0,025%.
Onorario minimo L. 2.500.000.
Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente
procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività
che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento -
le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari
è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate
Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento
alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
Onorario minimo L. 1.500.000.
e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies
del codice civile
Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere
b), c) e d) con separato provvedimento, per le relazioni di stima
di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle
situazioni patrimoniali oggetto di stima.
2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata
una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate
rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della
presente tariffa.
3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative
ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni
contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni
contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti
dal codice civile. [inizio pagina / indice]
Sezione III - Lavori contabili e bilanci
Art. 32. Revisioni contabili.
1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili,
per il riordino di contabilità, nonché per l'accertamento
dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base
al tempo impiegato dal dottore commercialista e dai suoi collaboratori,
secondo quanto stabilito dall'art. 24.
Art. 33. Impianto e tenuta di contabilità.
1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono
onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito
dall'art. 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità
ed importanza dell'incarico.
2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il
controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano
stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti
onorari:
Contabilità ordinaria
In alternativa:
a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito
sul libro giornale: da L. 3.000 a L. 6.000;
per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un
accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro
giornale: da L. 1.500 a L. 3.500;
b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da L. 1.800.000 a L. 4.000.000;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da L. 4.000.000 a L.
9.000.000;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso
precedente da L. 200.000 a L. 350.000 ogni 100 rilevazioni.
Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce
rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo
di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato
nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
fino a L. 300.000.000 tra l'1,5% ed il 2,5%;
per il di più fino a L. 600.000.000 tra lo 0,75% e l'1,5%;
per il di più fino a L. 1.200.000.000 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 tra lo 0,075 e lo 0,25%;
per il di più oltre L. 5.000.000.000 tra lo 0,025% e lo 0,075%.
Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata
una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui
il dottore commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla
prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.
Onorario minimo mensile L. 150.000.
Contabilità semplificata
fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da
L. 1.200.000 a L. 1.800.000;
da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
da L. 1.600.000 a L. 3.000.000;
da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
da L. 2.400.000 a L. 4.000.000;
oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede
un aumento sul compenso precedente da L. 300.000 a L. 500.000 ogni
100 fatture e/o rilevazioni.
Onorario minimo mensile L. 100.000.
3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative
situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in
misura compresa tra L. 200.000 e L. 600.000 per ciascuna situazione
contabile per ogni tipo di contabilità.
Art. 34. Bilancio.
1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del
conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una
relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi
necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti
dal codice civile, sono determinati nel modo seguente:
a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative,
nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle
perdite:
fino a L. 250.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 lo 0,25%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,125%;
per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,025%;
per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,006%;
per il di più oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%;
b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a L. 1.000.000.000 lo 0,15%;
per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,02%;
per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,0075%;
per il di più oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%.
Onorario minimo L. 1.000.000.
2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda
società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività
commerciale od industriale o la cui attività sia limitata
alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo
godimento di redditi patrimoniali.
3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione
tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione
compresa tra il 10% ed il 30%.
4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa
tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre
più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente
tariffa.
Art. 35. Bilanci tecnici.
1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo
di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34
maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con
opportuno riguardo alle disposizioni dell'art. 3 della presente
tariffa. [inizio pagina / indice]
Sezione IV - Avarie
Art. 36. Regolamento e liquidazioni di avarie.
1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni
spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale
calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a L. 10.000.000 dal 6% all'8%;
per il di più fino a L. 50.000.000 dal 4% al 6%;
per il di più fino a L. 200.000.000 dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 500.000.000 dall'1% al 2,5%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,5% all'1%;
per il di più oltre a L. 2.000.000.000 lo 0,25%.
Onorario minimo L. 300.000.
2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari
spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale
calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a L. 10.000.000 dal 4% al 6%;
per il di più fino a L. 30.000.000 dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 100.000.000 dal 1% al 2%;
per il di più fino a L. 500.000.000 dallo 0,5% all'1%;
per il di più oltre a L. 500.000.000 lo 0,25%.
Onorario minimo L. 200.000. [inizio pagina / indice]
Sezione V - Funzioni di sindaco o revisore
Art. 37. Funzioni di sindaco nelle società.
1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai
compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari
per:
a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;
b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione
della relativa relazione all'assemblea dei soci;
c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione
o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione
del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché
per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale,
ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata
al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle
denunzie ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta
da un componente l'organo amministrativo.
2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato
sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi
risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate
le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso
dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:
fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000;
da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 1.2000.000 a L. 2.400.000;
da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L. 2.400.000 a L. 4.800.000;
oltre L. 50.000.000.000: da L. 4.800.000 a L. 8.000.000.
Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per
quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio
sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi
motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti
quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.
3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato
sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo
del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del
bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:
fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000;
da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a L. 2.500.000;
da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a L. 4.000.000;
da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a
L. 6.000.000;
L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 più un aumento di
L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000.
Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata
alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà
o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è
ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la
situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si
trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.
4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli
onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della
tabella contenuta nell'art. 26 con il valore della pratica determinato
in misura pari al capitale sociale della società.
5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente
del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del
50%.
6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo
del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è
chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme
di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della
presente tariffa.
8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore
commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di
enti privati e di consorzi.
9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
Art. 38. Funzioni di revisore in enti pubblici.
1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali
non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti
all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati
rispettivamente:
a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi
di reddito;
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o
nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi
2 e 3 dell'art. 37 può essere applicata una maggiorazione
non superiore al 100%.
3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
[inizio pagina / indice]
Sezione VI - Arbitrati
Art. 39. Arbitrati.
1. Gli onorari spettanti al dottore commercialista investito della
funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore
delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni
o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità
e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta
ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza
di una definizione arbitrale della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti,
gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione,
ai sensi dell'art. 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo,
gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste
dall'art. 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od
al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce
l'arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un
lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso
contrario devono essere congruamente ridotti.
4. Onorario minimo L. 3.000.000. [inizio pagina / indice]
Sezione VII - Operazioni societarie
Art. 40. Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale.
1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni
nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo,
fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta
di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati,
con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e
dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare
secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo
di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali
successivi, secondo i seguenti scaglioni:
fino a L. 200.000.000 dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 dall'1% al 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,5% all'1%;
per il di più fino a L. 20.000.000.000 dallo 0,25% allo 0,5%;
per il di più oltre L. 20.000.000.000 dallo 0,1% allo 0,25%.
Onorario minimo L. 1.000.000.
2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra
determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10%
ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.
3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e
di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale
avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre
con opportuno riferimento alle disposizioni dell'art. 3 della presente
tariffa.
4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26. [inizio
pagina / indice]
Art. 41. Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società.
1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società
da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista
gli onorari di cui alla lettera a) dell'art. 34 con una maggiorazione
compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità
e dell'importanza delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di
società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali,
al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento
all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere
o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art.
2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle
società incorporate o di tutte le società che partecipano
alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo
aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% all'1,5%;
per il di più fino a L. 20.000.000.000 dallo 0,125% allo
0,75%;
per il di più oltre L. 20.000.000.000 dallo 0,05% allo 0,30%.
Onorario minimo L. 1.000.000.
3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26. [inizio
pagina / indice]
Art. 42. Assistenza societaria continuativa e generica.
1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad
assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità
non inerenti la gestione vera e propria della società e con
esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art. 55,
al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati
con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni
inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza
della società.
2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali
di cui all'art. 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori
a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo. [inizio pagina
/ indice]
Sezione VIII - Componimenti amichevoli
Art. 43. Componimenti amichevoli.
1. Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione
al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione
dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore,
ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della presente
tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
a) un compenso fisso di L. 15.000 per ciascun creditore;
b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso
così determinato:
fino a L. 500.000.000 dal 3% al 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 dal 2% al 3%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dall'1,5% al 2%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 dall'1% all'1,5%;
per il di più oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,5% all'1%.
2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore
commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'art.
30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione
del 50%.
3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse
specifiche prestazioni eventualmente svolte.
4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una
dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui
alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra
il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate
ed alla durata della moratoria.
5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili
con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
6. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista,
salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni
svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del
comma 1 e gli onorari graduali di cui all'art. 26 della presente
tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non
deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero
spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
7. Onorario minimo L. 2.000.000. [inizio pagina / indice]
Sezione IX - Procedure concorsuali
Art. 44. Assistenza in procedure concorsuali.
1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che
non rientrino in quelle previste dall'art. 43 e che siano effettuate
nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure
concorsuali, gli onorari spettanti al dottore commercialista sono
determinati come segue:
a) nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario
o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art.
43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%
per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il 40%
ed il 50% per l'amministrazione controllata;
b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito
concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti
dall'art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50%
ed il 70%, inteso che tale quantificazione non può essere
inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali
di cui all'art. 26.
2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella
proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari
previsti dall'art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 60%
e l'80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore
a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui
all'art. 26.
3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato
fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari
di cui all'art. 43 applicando una riduzione compresa tra il 40%
e il 50%;
qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento
di un assuntore, competono gli onorari di cui all'art. 43 con una
riduzione compresa tra il 30 ed il 40%.
4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel
loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica,
dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla
procedura.
5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta
omologa del concordato o l'approvazione da parte dei creditori della
proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata
o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni
o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione
degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.
6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione
degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive
a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono
applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione
di un'ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso
cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste
dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali
di cui all'art. 26.
8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto
soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari
si determinano in base all'art. 26 ovvero ad altri articoli della
presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.
[inizio pagina / indice]
Sezione X - Consulenza contrattuale
Art. 45. Consulenza contrattuale.
1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione
di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture
private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia
contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta
di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni,
di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci,
al dottore commercialista, tenuto conto dell'attività prestata,
spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica,
secondo i seguenti scaglioni:
fino a L. 100.000.000 dal 2% al 5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 dall'1,25% al 3%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,75% al 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,4% all'1,25%;
per il di più oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,2% allo 0,75%.
2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione
degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto
del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento
al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino a L. 50.000.000 dall'1% al 6%;
per il di più fino a L. 250.000.000 dallo 0,75% al 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% all'1,25%;
per il di più oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,15% all'1%.
3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare
dei corrispettivi pattuiti.
4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata
ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione
dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati
fino al doppio.
5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi
a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal
capitale mutuato o erogato.
6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato
con riferimento al contratto nominato analogicamente più
simile.
7. Onorario minimo L. 300.000. [inizio pagina / indice]
Sezione XI - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
Art. 46. Disposizioni generali.
1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su
richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi
rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni
trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
2. È definito rappresentanza tributaria l'intervento personale
quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso
le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione
a verifiche fiscali.
3. È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi
materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata
in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle
interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di
problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede
di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni
in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
4. Per l'assistenza tributaria al dottore commercialista competono,
in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati
nell'art. 47.
5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono
onorari graduali, come precisati nell'art. 48.
6. Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre
agli onorari graduali di cui all'art. 26, competono onorari specifici,
come precisati nell'art. 49.
7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza
tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria
e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse
prestazioni.
Art. 47. Assistenza tributaria.
1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità
dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che
fa parte integrante del presente regolamento.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici,
sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta
dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Il valore della pratica è determinato:
a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo
complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono
alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo
complessivo delle ritenute operate;
c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori
imponibili, non imponibili ed esenti;
d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM:
in base al valore dichiarato dei beni;
e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie:
in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie,
soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla
base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è
richiesto il rimborso;
f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte
a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con
i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno
del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento
all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in
particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni
tributarie, alla complessità e originalità di diritto
o di merito della questione trattata.
Art. 48. Rappresentanza tributaria.
1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato
e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte
integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti
per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento,
occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso
minimo per non più di quattro ore.
2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo
delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse,
multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è
richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è
determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero
essere accertate.
Art. 49. Consulenza tributaria.
1. Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre
agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni
di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati
tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i princìpi
indicati alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 47 avendo riguardo
sia all'importanza e complessità della questione esaminata,
sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di
cui all'articolo 3.
2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione
deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie
quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente. [inizio
pagina / indice]
Sezione XII - Sistemazioni di interessi
Art. 50. Sistemazioni tra eredi.
1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie,
all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione
e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario,
all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di
diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione
di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati,
a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del
numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura
compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.
Onorario minimo L. 2.000.000.
2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione
della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione
XI della presente tariffa.
3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli
27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente
svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.
4. Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un
legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con
i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di
spettanza del cliente.
5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.
Art. 51. Sistemazioni patrimoniali.
1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni
ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi
progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare
complessivo delle attività accertate con applicazione delle
percentuali e dei criteri previsti nell'art. 50, ovvero delle passività
se superiori.
Art. 52. Sistemazioni tra familiari.
1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non
soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce
della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto
previsto dall'art. 51. [inizio pagina / indice]
Sezione XIII - Consulenze ed assistenze varie
Art. 53. Consulenza economico-finanziaria.
1. Al dottore commercialista spettano onorari determinati tra lo
0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni
tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni
relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento:
mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring,
etc.;
c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario. [inizio
pagina / indice]
Art. 54. Consulenze aziendali particolari.
1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi;
analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le
diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative
anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali
(calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve
termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del
tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o
procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione
di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti
per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle
aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti);
per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare
investimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia
di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista
competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della
pratica stabilito a norma dell'articolo 4 con opportuno riguardo
alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri
indicati all'art. 3 della presente tariffa.
2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente
occorse per l'espletamento della pratica.
Art. 55. Consulenza aziendale continuativa e generica.
1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore
commercialista competono onorari che devono essere preconcordati
con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle
prestazioni. [inizio pagina / indice]
TITOLO V
Norme finali e transitorie
Art. 56. Disposizioni transitorie.
1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore
della presente tariffa i compensi sono determinati:
a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente
tariffa;
b) per gli onorari graduali, per le indennità e per le spese
di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa
in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto
per la loro applicabilità.
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