| TITOLO I - DELL'ORDINE
DEI GIORNALISTI
CAPO I - DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI
O INTERREGIONALI
ART. 1 - ORDINE DEI GIORNALISTI
E' stato istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono
i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi
elenchi dell'Albo. Sono professionisti coloro che esercitano in
mode esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono
pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non
occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o
impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative
alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione
o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio
dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. Tanto gli Ordini
regionali e interregionali, quanto l' Ordine nazionale, ciascuno
nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di
diritto pubblico.
ART. 2 - DIRITTI E DOVERI
E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di
informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme
di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà
e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino
inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori
sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle
notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario
di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi,
la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa
e i lettori.
ART. 3 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti
e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi
regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità
di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti
e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento
dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta di voti.
ART. 4 - ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere
convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio
in carica. La convocazione si afferma mediante avviso spedito per
posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti,
esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso deve
contenere l' indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire
il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in
seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita
a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida
in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli
iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
ART. 5 - VOTAZIONI
Il Presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di
votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti.
Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le
funzioni di Presidente del seggio. A parità di data di iscrizione
prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è
sufficiente la presenza di tre componenti dell' ufficio elettorale.
Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di
seggio.
ART. 6 - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di
nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine,
per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il Presidente
del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel
momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi
precede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e
proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti. Allorché non è raggiunta la maggioranza
assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede
in un' assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a
votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il
numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri
ancora da eleggere. Dopo l'elezione, il Presidente dell'assemblea
comunica al Ministero di Grazia e Giustizia l'avvenuta proclamazione
degli eletti.
ART. 7 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO. SOSTITUZIONI
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono
essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio
venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo
dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti
rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
ART. 8 - RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi
dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine,
entro dieci giorni dalla proclamazione. Quando il reclamo investa
l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale
provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con
le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare
l'elezione dichiarata nulla.
ART. 9 - CARICHE DEL CONSIGLIO
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente,
un Segretario ed un Tesoriere. Ove il Presidente sia iscritto nell'elenco
dei professionisti, il Vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti,
e reciprocamente.
ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede
l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli
dal presente ordinamento. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente
in caso di assenza o di impedimento. Se il Presidente e il Vicepresidente
siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano
per iscrizione nell'Albo e, nel caso di pari anzianità, il
più anziano per età.
ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre
disposizioni in materia; b) vigila per la tutela di giornalista,
in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività
diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari; e) provvede all'amministrazione
dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio
preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea; f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea; h) fissa, con l'osservanza
del limite massimo previsto dall'articolo 20, "lettera g",
le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi
per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il
rilascio di certificati; i) esercita le altre attribuzioni demandategli
dalla legge.
ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da
tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica
i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea. L'assemblea
convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità
stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei
conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano
o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 13 - ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI
L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il Presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente,
convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria
iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione
degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli
iscritti nell'Albo dell'Ordine. Tale convocazione deve essere fatta
non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
ART. 15 - NORME COMUNI PER LE ASSEMBLEE
Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'Ordine assumono
rispettivamente le funzioni di Presidente e di segretario dell'assemblea.
In caso di impedimento del Presidente si applica il disposto dell'art.10;
in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla
nomina di un proprio segretario. L'assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. Per le assemblee previste dai due
articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo
4.
CAPO II - DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
ART. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE, COMPOSIZIONE
E' istituito, con sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia,
il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il Consiglio
nazionale è composto in ragione di due professionisti e un
pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti
nei rispettivi elenchi. Gli Ordini regionali o interregionali che
hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro
consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni
500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore
alla metà. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali
che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro
consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni
1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore
alla metà. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e
seguenti, in quanto applicabili. Le assemblee devono essere convocate
almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale
in carica. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può
proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni
dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio
nazionale stesso fissa il termine, non superiore a 30 giorni, perché
da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia
provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.
ART. 17 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE SOSTITUZIONI
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica
tre anni, e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale
le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.
ART. 18 - INCOMPATIBILITA'
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio
regionale o interregionale e del Consiglio nazionale. Il componente
di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro
del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla
nuova elezione nei termine di dieci giorni dalla proclamazione,
dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.
ART. 19 - CARICHE
Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un Presidente,
un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Elegge inoltre
nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti
e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Designa pure tre giornalisti
perché esercitino le funzioni di revisore dei conti. Il Presidente
deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti,
il Vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti,
i revisori dei conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano
ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli
Ordini o presso il Consiglio nazionale.
ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme,
esercita le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro di Grazia
e Giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano
la professione di giornalista; h) coordina e promuove le attività
culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese
al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) dà
parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali
ai sensi del successivo articolo 24; d) decide, in via amministrativa,
sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in
materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo
e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli
relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei
revisori; e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi
e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di
Grazia e Giustizia; f) determina, con deliberazione da approvarsi
dal Ministro di Grazia e Giustizia, la misura delle quote annuali
dovute dagli iscritti per le spese del suo finanziamento; g) stabilisce,
ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di Grazia
e Giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli
regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
ART. 21 - ATTRIBUZIONI AL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del
Consiglio e collabora con il Presidente nella gestione ordinaria
dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza,
le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste
nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle
a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non
oltre un mese.
ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni
dei Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per
il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo
stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente
ordinamento e da altre norme. In caso di sua assenza o impedimento,
si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.
CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 23 - RIUNIONI DEI CONSIGLI E DEL
COMITATO ESECUTIVO
Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o
interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la
presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso
di parità prevale il voto del Presidente. Fino all' insediamento
del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
ART. 24 - ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sui
Consigli dell'Ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito
il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale
o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente,
quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto
all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato
all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina scegliendo fra i giornalisti
professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate
le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere
luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
ART. 25 - INELEGGIBILITA'
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i
pubblicisti iscritti anche ad altri Albi professionali che siano
funzionari dello Stato.
TITOLO II - DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO I - DELL'ISCRIZIONE NEGLI
ELENCHI
ART. 26 - ALBO: ISTITUZIONE
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale, è
istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel
territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'Albo è
ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio
della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.
ART. 27 - ALBO: CONTENUTO
L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita,
la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data
di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo
è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione
e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell'Albo. A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.
ART. 28 - ELENCHI SPECIALI
All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti
di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando
l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori
responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale
o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici. Quando
si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente,
su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.
ART. 29 - ISCRIZIONE NELL' ELENCO DEI PROFESSIONISTI
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti:
l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro
dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica
per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo
31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale
di cui all'articolo 32. La iscrizione è deliberata dal competente
Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il
richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale
che decide sulla domanda di iscrizione.
ART. 30 - REGISTRO DELLA DOMANDA
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo
o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere
notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel
termine di 15 giorni dalla deliberazione.
ART. 31 - MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti
:
1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui all'art. 34; 4) attestazione di versamento
della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi professionali.
Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona
condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si
provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. Non possono
essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato condanna
penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la
durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici,
o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può
concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e
specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna,
ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.
ART. 32 - PROVA DI IDONEITA' PROFESSIONALE
L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente
articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e
pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme
giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L'esame
dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta
di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio
nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti
da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal
Presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati
di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo
assumerà le funzioni di Presidente della Commissione di esame.
Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in
almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.
ART. 33 -REGISTRO DEI PRATICANTI
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che
intendano avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano
compiuto almeno 18 anni di età. La domanda per l'iscrizione
deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) ,4)
dell' articolo 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione
del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui
all'articolo 34. Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo
31. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario
altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto
ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione. Tale
esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta
da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale
o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con
almeno 10 anni di iscrizione, il quinto membro, che assumerà
le funzioni di Presidente della Commissione, sarà scelto
tra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominate
dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale
o interregionale. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno
determinate dal regolamento. Non sono tenuti a sostenere la prova
di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio
non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
ART. 34 - PRATICA GIORNALISTICA
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o
presso il servizio giornalistico della radio o della televisione,
o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale
e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o
presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti
professionisti redattori ordinari. Dopo 18 mesi, a richiesta del
praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia
una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta,
per i fini di cui al comma primo, n. 3) del precedente articolo
31. Il praticante non può rimanere iscritto per più
di tre anni nel registro.
ART. 35. - MODALITA' ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PUBBLICISTI
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere
corredata, oltre che dal documento di cui ai numeri 1), 2) e 4)
del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici
contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei
direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività
pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Si applica
il disposto del secondo comma dell'articolo 31.
ART. 36 - GIORNALISTI STRANIERI
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione
nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto
i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il
trattamento di reciprocità. Tale condizione non è
richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto
il riconoscimento del diritto di asilo politico. (Comma modificato
dalla legge 10 giugno 1969, n. 308). La domanda di iscrizione deve
essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo
31 oltre che da una attestazione del Ministero degli Affari Esteri
che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con
il quale esiste trattamento di reciprocità. Si applica il
disposto del secondo comma dell'articolo 31.
CAPO II - DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE
DALL'ALBO
ART. 37 - TRASFERIMENTI
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più
di un Albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista
deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza;
trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta,
il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo
del giornalista che si è trasferito in altra sede e dalla
comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione
è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà
ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.
ART. 38 - CANCELLAZIONE: DALL'ALBO
Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo
in caso di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo
caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale
per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo
36, e ne faccia domanda.
ART. 39 - CONDANNA PENALE
Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato
condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante
il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura,
gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fine alla revoca
del mandato o dell'Ordine. Nel caso di condanna penale che non importi
la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine
inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste
dal primo comma dell'articolo 48.
ART. 40 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti,
quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività
professionale. In tal caso il professionista può essere trasferito
nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 35, e ne faccia domanda.
ART. 41 - INATTIVITA'
E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o
dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale.
Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che
abbia almeno dieci anni di iscrizione. Nel calcolo dei termini su
indicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta
all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche
o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari. Non
si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale
del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo,
salvo i casi di iscrizione in altro Albo, o di svolgimento di altra
attività continuativa e lucrativa.
ART. 42 - REISCRIZIONE
Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta,
essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato
la cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito
di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda
di nuova iscrizione può essere proposta quando si è
ottenuta la riabilitazione.
ART. 43 - NOTIFICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione
dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo
precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato
nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.
ART. 44 - COMUNICAZIONI
Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il
mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali,
presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della
regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio
nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data
comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia,
alla Cancelleria della Corte d'appello, al Procuratore generale
della stessa Corte d' appello ed al Consiglio nazionale.
CAPO III - DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI GIORNALISTA
ART. 45 - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione
di giornalista, se non è iscritto nell'Albo professionale.
La violazione di tale disposizione è punita a norma degli
articoli 348 e 498 del Codice penale, ove il fatto non costituisca
un reato più grave.
ART. 46 - DIREZIONE DEI GIORNALI
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano
o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art.
34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti
(o pubblicisti, in base alla sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale),
salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47. Per le altre
pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il
vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei
professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione
dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale
o scientifico.
ART. 47 - DIREZIONE AFFIDATA A PERSONE NON ISCRITTE ALL'ALBO
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione
periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di
organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non
iscritta all'Albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente
comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione
di un mutamento al sensi della legge sulla stampa sono titolo per
la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti,
se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi
di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi sono subordinate alla contemporanea nomina di vicedirettore
del quotidiano di un giornalista professionista (o pubblicisti,
in base alla sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale) al
quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31,
34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore
del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti,
al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35
della presente legge. Resta ferma la responsabilità stabilita
dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista,
iscritto a titolo provvisorio nell'Albo.
TITOLO III - DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
ART. 48 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità
professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione
o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento
disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio
dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del
procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.
ART. 49 - COMPETENZA
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio
dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato. Se l'incolpato
è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è
rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.
ART. 50 - ASTENSIONE O RICUSAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono
regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile,
in quanto applicabili. Sull'astensione, quando è necessaria
l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero
legale, il Presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio
dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale. Il Consiglio competente
a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce
legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine
cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che
sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione
del procedimento.
ART. 51 - SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata
dal Consiglio previa audizione dell'incolpato. Esse sono:
a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio
della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non
superiore ad un anno; d) la radiazione dall'Albo.
ART. 52 - AVVERTIMENTO
L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve
entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel
richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando
non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto
dal Presidente del Consiglio dell'Ordine. L'avvertimento è
rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale sottoscritto
anche dal segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista
al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere
di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
ART. 53 - CENSURA
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave
entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione
accertata.
ART. 54 - SOSPENSIONE
La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta
nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso
la dignità professionale.
ART. 55 - RADIAZIONE
La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto
con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità
professionale fino a rendere incompatibile con la dignità
stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.
ART. 56 - PROCEDIMENTO
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti
che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli
assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito
nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare
documenti e memorie difensive (1).
ART. 57 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: NOTIFICAZIONE
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed
al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta
giorni dalla deliberazione.
ART. 58 - PRESCRIZIONE
L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale,
il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. La prescrizione
è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato,
da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché
dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione
interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interdizione;
se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel
primo comma può essere prolungato oltre la metà. L'intenzione
della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che
abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
ART. 59 - REISCRIZIONE DEI RADIATI
Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro
a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere
riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. Il
Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda;
la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui
all'articolo 57.
TITOLO IV - DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI
DEGLI ORGANI PROFESSIONALI
ART. 60 - RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE
Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione
o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle
pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato
e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale
dell'Ordine nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per
l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento
e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i
provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione
eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi
alle iscrizioni o cancellazioni. I ricorsi al Consiglio nazionale
in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto
sospensivo.
ART. 61 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare,
il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero.
Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate
all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.
Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56
e 57, primo comma.
ART. 62 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate
sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi o
nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare
ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo
di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati,
al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione nonché
al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto
ha sede il Consiglio.
ART. 63 - AZIONE GIUDIZIARIA
Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere
impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale
del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale
o interregionale presso cui il giornalista è iscritto e dove
l'elezione contestata si è svolta. Avverso la sentenza del
Tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente
per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica. Sia presso
il Tribunale sia presso la Corte d'appello il Collegio è
integrato da un giornalista professionista e da un pubblicista nominati
in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario
dal Presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio
nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista,
alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati
(Comma modificato dalla legge 10 giugno 1969, n. 308). Possono proporre
il reclamo all'Autorità, giudiziaria sia l'interessato sia
il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti
per territorio.
ART. 64 - PROCEDIMENTO
Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio,
con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La
sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione
impugnata. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria
al pubblico ministero e alle parti.
ART. 65 - RICORSO PER CASSAZIONE
Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso
alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli
interessasti, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi
dell'articolo 360 del Codice di procedura civile.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 66 - COSTITUZIONE DEI PRIMI CONSIGLI
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo
73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali
o interregionali e del Consiglio nazionale. A tale scopo la Commissione
unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la
disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente
in carica, provvede alla convocazione dell' assemblea dei giornalisti
iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni. Il
Presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo
44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare
il Presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti
con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo. Il Presidente dell'assemblea,
entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica
i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la
prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle
cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero
di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età.
La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni
dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato
allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla
ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente. Le spese
per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico
ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.
ART. 67 - COMMISSIONE UNICA. DEVOLUZIONE
Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni
ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla
Commissione unica. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei
singoli Consigli regionali o interregionali, la Commissione unica
non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione
del disposto dell'art. 28 (Vedasi la legge 20 ottobre 1964, n 1039,
che integra il presente articolo). Fermo restando il disposto del
primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo
di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944,
n. 302. cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale
o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della
propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale
notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad
essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle
quali non abbia provveduto. A ciascun Consiglio regionale o interregionale,
all' atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i
fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo, articolo
71. Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica
cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività
patrimoniale e l'archivio.
ART. 68 - RICORSI
Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare
e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso
al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine
di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla
data predetta non è ancora decorso il termine di cui al precedente
articolo 60.
ART. 69 - TERMINI DI DECADENZA
Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre
la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale
data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione
unica.
ART. 70 - AZIONE GIUDIZIARIA
Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso
le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
emesse ai sensi dell'art. 68, e avverso le deliberazioni della Commissione
unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la
disciplina degli iscritti. Anche ai giudizi di cui al comma precedente
si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli
articoli 64 e 65.
ART. 71 - ANZIANITA'
I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi
dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità
di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384,
alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Le persone
iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri
dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data
di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con
la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo
28. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo
anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio
nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.
ART. 72 - PERSONALE DEGLI ORDINI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini
e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute
nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto
1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n.1349. Il
personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto
della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto
dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di
cui al comma precedente.
ART. 73 - NORME REGOLAMENTARI
Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari
entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente
legge. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1
della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione
di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano
almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
ART. 74 - ABROGAZIONE
Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928 n. 384, il decreto
legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
ART. 75 - ENTRATA IN VIGORE
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Nota (1) "... è possibile concludere interpretando
la norma impugnata nel senso che, ove il Consiglio regionale dell'ordine
si limiti a preliminari, «sommarie informazioni», devono
ritenersi sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento
e l'invito all'interessato a «comparire». Ma quando
l'istruttoria prosegua in quella sede per l'accertamento dei «fatti»
attraverso la raccolta di prove, la norma, pur non prevedendo la
presenza dell'interessato o del suo difensore nel momento dell'assunzione
delle prove a carico, contempla tuttavia per l'«incolpato»
forme di contraddittorio e di difesa, stabilendo che i fatti gli
siano specificamente «addebitati» e riconoscendo all'incolpato
stesso un congruo termine, non solo per essere sentito, ma soprattutto
per provvedere alla sua «discolpa» come previsto dalla
norma impugnata. Affinché tale facoltà possa efficacemente
realizzarsi è necessario sul piano logico-giuridico che essa
comprenda la confutabilità delle prove su cui si fondano
i pretesi illeciti, previa possibilità di visione dei verbali
e di utilizzo di ogni strumento di difesa, non solo attraverso memorie
illustrative ma anche con la presentazione di nuovi documenti o
con la deduzione di altre prove (compresa la richiesta di risentire
testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti
alle contestazioni), che non possono considerarsi precluse. L'organo
disciplinare sarà tenuto a pronunciarsi motivando sulle richieste
probatorie, in modo da rendere possibile, nella successiva eventuale
fase di tutela giurisdizionale, una verifica sulla completezza e
sufficienza della istruttoria disciplinare e sul rispetto dei principi
in materia di partecipazione e difesa dell'incolpato. Queste garanzie
rispondono ad esigenze minime di ragionevolezza, sia per la gravità
delle conseguenze personali che le sanzioni disciplinari, ma anche
la sola pendenza del procedimento, determinano - già dalla
prima fase della procedura -sui diritti del giornalista, sia per
l'interesse pubblico alla completezza della istruttoria, alla correttezza
ed imparzialità del procedimento amministrativo disciplinare".
(sentenza n. 515 del 14 dicembre 1995 della Corte Costituzionale).
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