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Art. 1
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con
datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità
non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di Contratto
collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro
non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo
2119 del Codice civile o per giustificato motivo.
Art. 2
Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare
per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni
dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso:
in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta,
comunicarli per iscritto.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano
anche ai dirigenti.
Art. 3
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.
Art. 4
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede
religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione
ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente
dalla motivazione adottata.
Art. 5
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del
giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Art. 6
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi
atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'Organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione
del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa
non sia contestuale a quella del licenziamento.
A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della
presente legge è competente il pretore.
Art. 7
Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure
previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può
promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento
ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale
a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a
cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato. Il relativo
verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza
di titolo esecutivo con decreto del pretore.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è
sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del
deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma
precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione,
fino alla data del relativo verbale.
In caso di esito negativo nel tentativo di conciliazione di cui
al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia
mediante arbitrato irrituale.
Art. 8
Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è
tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di
tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità
di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero
dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità
di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni
delle parti. La misura massima della predetta indennità pur
essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di
lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14
mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa
più di quindici prestatori di lavoro.
Art. 9
L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore
di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 10
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori
di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio,
ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti
in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva
e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto
di lavoro.
Art. 11
[
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La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale
è esclusa dalle disposizioni della presente legge.
Art. 12
Sono fatte salve le disposizioni di contratti Collettivi e Accordi
sindacali che contengano per la materia disciplinata dalla presente
legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 13
Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure
di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo,
imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
Art. 14
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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