INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1 - (Risultati
differenziali)
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 2 - (Modificazioni
alla disciplina dellIRPEF per le famiglie, della detraibilità
delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità
delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
Articolo 3 - (Disposizioni
in materia di beni di impresa)
Articolo 4 - (Riserve
e fondi in sospensione di imposta)
Articolo 5 - (Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati)
Articolo 6 - (Modifica
all'articolo 2474 del codice civile)
Articolo 7 - (Rideterminazione
dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola)
Articolo 8 - (Soppressione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
Articolo 9 - (Ulteriori
effetti di precedenti disposizioni fiscali)
Articolo 10 -
(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)
Articolo 11 -
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia
di fondazioni)
Articolo 12 -
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
Articolo 13 -
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
Articolo 14 -
(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)
Articolo 15 -
(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I - ONERI DI PERSONALE
Articolo 16 - (Rinnovi
contrattuali)
Articolo 17 -
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa)
Articolo 18 -
(Riordino degli organismi collegiali)
Articolo 19 -
(Assunzioni di personale)
Articolo 20 -
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale
nella Regione Sicilia)
Articolo 21 -
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
Articolo 22 -
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
Articolo 23 -
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese
di personale)
Capo II - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 24 - (Patto
di stabilità interno per province e comuni)
Articolo 25 -
(Finanza decentrata)
Articolo 26 -
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
Articolo 27 -
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)
Capo III - PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI
PUBBLICI
Articolo 28 -
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)
Articolo 29 -
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 30 -
(Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali)
Articolo 31 -
(Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e
di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)
Articolo 32 -
(Contenimento e razionalizzazione delle spese)
Articolo 33 -
(Servizi dei beni culturali)
Articolo 34 -
(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività
culturali)
Articolo 35 -
(Norme in materia di servizi pubblici)
Articolo 36 -
(Organici del personale)
Capo IV - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 37 -
(Gestioni previdenziali)
Articolo 38 - (Incremento
delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
Articolo 39 -
(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi
in materia di uso dei farmaci di automedicazione)
Capo V - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 40 -
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
Capo VI - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 41 -
(Finanza degli enti territoriali)
Articolo 42 -
(Riduzione del costo del debito pubblico)
Capo VII - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 43 -
(Riduzione del costo del lavoro)
Articolo 44 -
(Sgravi per i nuovi assunti)
Articolo 45 -
(Limiti di impegno)
Articolo 46 -
(Fondo investimenti)
Articolo 47 -
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)
Articolo 48 -
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
Capo IX - ALTRI INTERVENTI
Articolo 49 -
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
Articolo 50 -
(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)
Articolo 51 -
(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)
Articolo 52 -
(Interventi vari)
Articolo 53 -
(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)
Articolo 54 -
(Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali)
Articolo 55 -
(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
locale)
Articolo 56 -
(Disposizioni in favore del parco nazionale del Cilento e Vallo
di Diano)
Articolo 57 -
(Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla
società Ferrovie dello Stato spa)
Articolo 58 -
(Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n.57)
Articolo 59 -
(Disposizioni in favore del settore tessile dell'abbigliamento
e calzaturiero)
Articolo 60 -
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 61 -
(Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 62 -
(Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 63 -
(Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412)
Articolo 64 -
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000
n. 260)
Articolo 65 -
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità
di pesca a tutela dell'occupazione del personale marittimo)
Articolo 66 -
(Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)
Articolo 67 -
(Programmazione negoziata in agricoltura)
Articolo 68 -
(Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare
di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.144)
Articolo 69 -
(Semplificazione delle procedure di spesa)
Articolo 70 -
(Disposizioni in materia di asili nido)
Articolo 71 -
(Disposizioni in materia di trasferimenti di beni demaniali)
Articolo 72 -
(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)
Articolo 73 -
(Assegnazione di fondi)
Articolo 74 -
(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
Articolo 75 -
(Cessione di credito della regione Sicilia)
Articolo 76 -
(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).
Articolo 77 -
(Approvazione della decisione n.2000/597/CE, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunità europee)
TITOLO IV - NORME FINALI
Articolo 78 -
(Fondi speciali e tabelle)
Articolo 79 -
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2002, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157
milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ivi compreso lindebitamento allestero per un importo
complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato,
in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per lanno
finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni
di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per lanno 2003
e 3.174 milioni di euro per lanno 2004, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni
di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sullandamento
delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali
per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed
i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni
elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non
possono essere emanati i decreti di cui allarticolo 1, comma
8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo
netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni
di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto
agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente,
le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate
a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento
dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dellIRPEF per le famiglie,
della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti
e della deducibilità delle spese per le imprese del settore
farmaceutico)
1. Allarticolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia,
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè ogni
altra persona indicata nellarticolo 433 del codice civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dellautorità giudiziaria,
complessivamente lire 408.000 per lanno 2000, lire 516.000
per lanno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1º gennaio
2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione alleffettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto
importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di
età inferiore a tre anni. Per lanno 2001 limporto
di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al
primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.
A decorrere dal 1º gennaio 2002 limporto di 285,08 euro
è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro
quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo,
a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro.
A decorrere dallanno 2002 la misura della detrazione è
stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti
casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98
euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo
non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti
con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli
a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dellarticolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi
precedenti è aumentata a 774,69 euro».
2. Allarticolo 12, comma 2, del citato testo unico delle
imposte sui redditi le parole: «la detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio» sono
sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera
a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo
figlio».
3. Allarticolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle
imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) è inserita la seguente:
«c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio
1970, n. 381;».
4. Larticolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità
delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere
ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, è
abrogato.
5. Allarticolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è
subordinata allottenimento da parte dellazienda della
prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso
nei casi previsti dalla legge».
6. Il disposto dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per lanno
2002.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni,
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni
risultanti dal bilancio relativo allesercizio chiuso entro
la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dellesercizio
successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera
fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal
secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è
stata eseguita.
3. I soggetti di cui allarticolo 87, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si
avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente
articolo, computano limporto dellimposta sostitutiva
liquidata nellammontare delle imposte di cui allarticolo
105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi,
recante adempimenti per lattribuzione del credito di imposta
ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.
4. Limprenditore individuale che alla data del 30 novembre
2001 utilizza beni immobili strumentali di cui allarticolo
40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte
sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per lesclusione
dei beni stessi dal patrimonio dellimpresa, con effetto dal
periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2002,
mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dellimposta
sul reddito delle persone fisiche, dellimposta regionale sulle
attività produttive, dellimposta sul valore aggiunto,
nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale
di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per
gli immobili la cui cessione è soggetta allimposta
sul valore aggiunto, limposta sostitutiva è aumentata
di un importo pari al 30 per cento dellimposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con laliquota propria
del bene.
5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante
dallapplicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita
ai sensi dellarticolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154, concernente la procedura per lattribuzione della rendita
catastale.
6. Limprenditore che si avvale delle disposizioni di cui
ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dellimposta sostitutiva
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001 e
la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre
2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Sullimporto delle rate successive alla
prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo,
da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nellarticolo 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dallarticolo 13
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni
poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre
2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro
dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero
devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse
condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni
a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma
7. In tale caso, ai fini della determinazione dellimposta
sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore
normale del bene, determinato ai sensi dellarticolo 9 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa,
ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno
dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata
di stima, cui si applica larticolo 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti allalbo dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nellelenco
dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito allintero
patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni
che precedono quella in cui lassegnazione o la cessione è
stata deliberata o realizzata.
10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del
presente articolo devono versare il 40 per cento dellimposta
sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote
di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dellarticolo 18
nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai
sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997,
n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti
dal bilancio relativo allesercizio in corso alla data del
31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dellimposta sostitutiva
del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15
per cento è ridotta al 9 per cento. Limposta sostitutiva
deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002,
35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. Lapplicazione
dellimposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di
imposta.
12. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione
del presente articolo.
13. Al comma 2 dellarticolo 31 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, le parole: «Decorso un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «Decorsi due anni». Con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi
dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono approvate le modalità per il pagamento dellimposta
di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano, presentate allufficio del registro delle imprese
per via telematica, ai sensi dellarticolo 31, comma 2, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè la nuova tariffa dellimposta
di bollo dovuta su tali atti.
Art. 4.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche
se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel bilancio o rendiconto dellesercizio in corso alla data
del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. Limposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione
dei redditi relativa allesercizio di cui al comma 1 ed è
versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dellesercizio di cui al medesimo
comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45
per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo
e del 20 per cento per il terzo. Sullimporto delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati allimposta
di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile
dellimpresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione
dellammontare delle imposte di cui al comma 4 dellarticolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui
al numero 1) del citato comma 4 dellarticolo 105; a tale fine
si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota
pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4. Limposta sostitutiva è indeducibile e può
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi
del bilancio o rendiconto. Se limposta sostitutiva è
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente
riduzione è operata, anche in deroga allarticolo 2365
del codice civile, con le modalità di cui allarticolo
2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. Lammontare delle riserve o fondi assoggettati allimposta
sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante
in bilancio nonchè gli eventuali utilizzi, deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa allesercizio di cui
al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, laccertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Art. 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
di cui allarticolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale
data della frazione del patrimonio netto della società, associazione
o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,
cui si applica larticolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti allalbo dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nellelenco
dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. Limposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari
al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dellarticolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio
2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano
qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera
c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il
30 settembre 2002.
3. Limposta sostitutiva può essere rateizzata fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sullimporto delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del
3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito allintero patrimonio
sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dellestensore
della perizia e al codice fiscale della società periziata,
nonchè alle ricevute di versamento dellimposta sostitutiva,
sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dellAmministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il
termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto
della stessa società od ente nel quale la partecipazione
è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito
dimpresa in quote costanti nellesercizio in cui è
stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata
di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei
possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio
2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di
acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. Lassunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale
valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili
ai sensi dei commi 3 e 4 dellarticolo 82 del citato testo
unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per
i quali il contribuente si è avvalso della facoltà
di cui al comma 1, gli intermediari abilitati allapplicazione
dellimposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni,
tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del
valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente
ai dati identificativi dellestensore della perizia stessa
e al codice fiscale della società periziata.
Art. 6.
(Modifica allarticolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dellarticolo 2474 del codice civile,
come modificato dallarticolo 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: «soci»
sono inserite le seguenti: «relative alle società di
nuova costituzione».
Art. 7.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
di cui allarticolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica larticolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto
nei commi da 2 a 6.
2. Limposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari
al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è
versata, con le modalità previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. Limposta sostitutiva può essere rateizzata fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla
predetta data del 30 settembre 2002. Sullimporto delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del
3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dellestensore
della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato,
nonchè alle ricevute di versamento dellimposta sostitutiva,
è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dellAmministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il
termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato
in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con
destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente
sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce
valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi,
dellimposta di registro e dellimposta ipotecaria e catastale.
Art. 8.
(Soppressione dellimposta comunale sullincremento di
valore degli immobili)
1. Limposta comunale sullincremento di valore degli
immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano
a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati allimposta straordinaria
sullincremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso lobbligo
della dichiarazione di cui allarticolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore
finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in
misura non inferiore a quella che risultava applicando allammontare
della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti
dallarticolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del
1991, e se non è dovuta imposta.
Art. 9.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui allarticolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per
le spese sostenute nellanno 2002, per una quota pari al 36
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire
in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano
nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al
1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle
spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, lincentivo fiscale previsto dallarticolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica
anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia di cui allarticolo 31, primo
comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dellimmobile
entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dallIRPEF
relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione
di unaliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dellunità
immobiliare risultante nellatto pubblico di compravendita
o di assegnazione e, comunque, entro limporto massimo previsto
dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del
1997.
3. Allalinea del comma 1 dellarticolo 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2002».
4. Allarticolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
5. Allarticolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica
del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei
volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi
convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli
affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura
del contratto purchè stipulato da organizzazione non governativa
riconosciuta idonea ai sensi dellarticolo 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49».
6. Ai fini delladozione urgente di misure di tutela ambientale
e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico,
per lanno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione
e salvaguardia dei boschi con applicazione dellincentivo previsto
dallarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque
ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, previsto ai sensi dellarticolo
1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: «nella misura del 2,5» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura dell1,9».
8. Allarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli,
come modificato dallarticolo 31 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e
2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni
dal 1998 al 2002» e le parole: «negli anni 1998, 1999,
2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «negli
anni dal 1998 al 2002»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio
2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
1º gennaio 2003».
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine
di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo
tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dallattuazione
delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti
petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10. Allarticolo 34, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «consorzi»,
sono aggiunte le seguenti: «nonchè alle società
consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma
2, lettera c)».
11. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove
tariffe destimo conseguenti allattuazione delle decisioni
delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria
centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe
in altro modo determinatesi. I competenti uffici dellAmministrazione
finanziaria provvedono allinserimento negli atti catastali
delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili
per adeguarli a quelli derivanti dallapplicazione degli studi
di settore di cui allarticolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 ladeguamento
alle risultanze derivanti dallapplicazione degli studi di
settore può essere operato, ai fini dellimposta sul
valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando
il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
14. Allarticolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi ed assimilati»,
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle imprese
che esercitano lattività di riparazione o commercializzazione
di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».
15. Allarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le parole: «28 febbraio 2002»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2002»;
b) al comma 2, allalinea, le parole: «Per il periodo
di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione
di emersione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge»; le parole: «la medesima
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione
di emersione»;
c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituito
dai seguenti: «gli imprenditori che, con la dichiarazione
di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente,
incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello
relativo al periodo dimposta precedente, hanno diritto, fino
a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere
con la dichiarazione, allapplicazione sullincremento
stesso di unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e dellimposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di unaliquota del
10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per
il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo
di imposta. Limposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dellincremento
del reddito imponibile dichiarato»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La contribuzione e limposta sostitutiva dovute
per il primo periodo dimposta, previste, rispettivamente,
alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in ununica
soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli
interessi legali, a partire dal predetto termine»;
e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Per il periodo dimposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni
previste ai fini dellimposta sul valore aggiunto (IVA) per
le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi
a condizione che il versamento dellimposta sia effettuato
entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla
dichiarazione annuale dellIVA. Per il medesimo periodo non
si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in
materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività
produttive nè quelle previste per lomessa effettuazione
delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione»;
f) al comma 7, le parole: «1º gennaio 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «1º settembre 2002».
16. Allarticolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le
imprese estere svolgono prevalentemente unattività
commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere
rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno
avuto concreta esecuzione».
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui
al comma 7-bis dellarticolo 76 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18. Allarticolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «spettacoli» sono inserite
le seguenti: «e i tributi connessi»; le parole: «31
luglio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre
2001» e le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2002»;
b) al comma 2, le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2002», ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I contribuenti possono effettuare
il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30
giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro
il 16 dicembre 2002»;
c) al comma 5, le parole: «15 febbraio 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2003», e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data
del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti;
al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari
al tasso legale».
19. Le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni
pro loco.
20. Allarticolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo le parole: «per lanno 2001» sono
inserite le seguenti: «nonchè di 6 milioni di euro
per lanno 2002».
21. Allarticolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «tre
anni» sono inserite le seguenti: «o ad un anno per le
società sportive professionistiche». Le disposizioni
previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.
22. Allarticolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: «1º gennaio 2002», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2002».
23. Allarticolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente
prestato allestero in zone di frontiera, le parole: «Per
lanno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 2001 e 2002».
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione
dellAnagrafe dei beni immobiliari di cui allarticolo
78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lanno
2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti
dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552
euro per lanno 2002, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti dallattuazione del presente comma.
Art. 10.
(Modificazioni allimposta sulle insegne di esercizio)
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità
e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le tariffe dellimposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo
di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1º gennaio del
medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione,
si intendono prorogate di anno in anno»;
b) allarticolo 4, comma 1, concernente la facoltà di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse
le seguenti parole: «delle prime tre classi»;
c) allarticolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Limposta non è dovuta per le insegne
di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge lattività
cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
I comuni, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere
lesenzione dal pagamento dellimposta per le insegne
di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite
di cui al periodo precedente»;
d) allarticolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I comuni, ai fini dellazione di contrasto del
fenomeno dellinstallazione di impianti pubblicitari e dellesposizione
di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione
dellabusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi
di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure
di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia
di imposta di pubblicità, che tendano a favorire lemersione
volontaria dellabusivismo anche attraverso lapplicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione
a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile
e i concessionari di cui allarticolo 11, rispettivamente commi
1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche
dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro
concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare
tempestività ed efficienza dellazione di contrasto
ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui allarticolo 11,
comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione
contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del
piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e
forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi
e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre
2001, ai sensi di quanto stabilito dallarticolo 145, commi
55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti
bonariamente ai sensi del presente comma».
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione
del servizio di accertamento e di riscossione dellimposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere,
dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre
entrate comunali e per le relative attività propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo
17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate
per ciascun comune allentità riscossa nellesercizio
2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo
modalità da stabilire con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno.
I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti
a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono
disposti a favore dei citati enti, che provvedono allattribuzione
delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 52, il comma 7 è abrogato;
b) allarticolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva
delleventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, per limposta comunale sulla pubblicità
in relazione allesposizione di cui alla lettera a) e deliberate
dallamministrazione comunale nellanno solare antecedente
ladozione della delibera di sostituzione dellimposta
comunale sulla pubblicità con il canone».
Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia
di fondazioni)
1. Allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) Settori ammessi: 1) famiglia e valori
connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione
e formazione, incluso lacquisto di prodotti editoriali per
la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2)
prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza
alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile;
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia
e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica;
protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività
e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con
regolamento dellAutorità di vigilanza da emanare ai
sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;».
2. Allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Settori rilevanti: i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».
3. Allarticolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio,
indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori
ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando,
singolarmente e nel loro insieme, lequilibrata destinazione
delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza
sociale».
4. Allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) previsione, nellambito dellorgano di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi
dallo Stato, di cui allarticolo 114 della Costituzione, idonea
a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli
117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per
le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonchè
dellapporto di personalità che per professionalità,
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è
rivolta lattività della fondazione, possano efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un
numero di componenti idoneo ad assicurare lefficace esercizio
dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione
e di nomina dirette a consentire unequilibrata, e comunque
non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti
che partecipano alla formazione dellorgano. Salvo quanto previsto
al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il
potere di designare componenti dellorgano di indirizzo e i
componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere
portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi
delle fondazioni;».
5. Allarticolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «,
unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.
6. Allarticolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,»
sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza
e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di
lucro,».
7. Allarticolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società
bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non
operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico
o patrimoniale».
8. Allarticolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. Allarticolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ed è gestito in modo coerente con la natura delle
fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi
di trasparenza e moralità».
10. Allarticolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario
si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo
è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più
fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».
11. Allarticolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità
istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».
12. Allarticolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.
13. Allarticolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma
1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria
può essere affidata ad una società di gestione del
risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità
e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive;
resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni
per le deliberazioni dellassemblea straordinaria nei casi
previsti dallarticolo 2365 del codice civile. La dismissione
è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro delleconomia e delle finanze e la Banca
dItalia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
14. LAutorità di vigilanza detta, con regolamento
da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte
dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni
adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo
entro novanta giorni dallemanazione delle disposizioni dellAutorità
di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità
bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente
alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni,
in assenza di espressa autorizzazione dellAutorità
di vigilanza, limitano la propria attività allordinaria
amministrazione, nella quale è ricompresa lesecuzione
dei progetti di erogazione già approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica
il Ministro delleconomia e delle finanze espone lammontare
delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui allarticolo
1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali
risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti
da iscrivere nei fondi di cui allarticolo 46 della presente
legge.
Art. 12.
(Interventi per lulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni
sullordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 11, che disciplina la durata dellincarico
dei componenti delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: «di cui alla tabella F» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle E ed F»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali
possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle
stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali,
anche in deroga alla previsione di cui allarticolo 5, con
precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi
di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo
la maggiore anzianità di età»;
b) dopo larticolo 44-bis, è inserito il seguente:
«Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle). 1. I criteri
di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate
al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze».
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni
sul processo tributario, larticolo 2, concernente loggetto
della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria).
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali,
le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari,
gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione
tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dellavviso di cui allarticolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti lintestazione,
la delimitazione, la figura, lestensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dellestimo fra i compossessori a
titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè
le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle
singole unità immobiliari urbane e lattribuzione della
rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione
da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia
di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone,
diversa dalla capacità di stare in giudizio».
Art. 13.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Il regime agevolato previsto dallarticolo 7, comma 1-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato
al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle
finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227
del 27 settembre 1993, è ripristinato per lanno 2002.
Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia
di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di
Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei
prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui
allarticolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dellarticolo 12
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente
non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per lanno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di
erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute
nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11
dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dellarticolo 1, comma
4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico
dellIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio,
che vi fa fronte mediante versamento allentrata del bilancio
dello Stato, previo accertamento da parte dellAmministrazione
finanziaria.
Art. 14.
(Riduzione dellimposta di consumo sul gas metano)
1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione
tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre
gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche
del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro
delleconomia e delle finanze procede, nel limite degli importi
di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dellimposta
di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori
diversi da quelli di cui allarticolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste
dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi
a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
159.114.224,77 euro per lanno 2002, di 117.797.672,84 euro
per lanno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere
dal 2005 si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Disposizioni per il settore dellautotrasporto)
1. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 3,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dallarticolo
45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
autorizzata per lanno 2002 unulteriore spesa di 10.329.138
euro in aggiunta a quella disposta dallarticolo 2, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dellarticolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia
di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal seguente:
«10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi
ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui allarticolo 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per
gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati
per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».
3. La lettera g) del comma 1 dellarticolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di esclusione o riduzione della detrazione dellIVA per alcuni
beni e servizi, è sostituita dalla seguente:
«g) limposta relativa allacquisto, allimportazione,
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dellarticolo
16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui allarticolo
21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella
misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica
agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto
di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad
un solo impianto per ciascun veicolo».
4. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dallarticolo
45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
autorizzata per lanno 2002 unulteriore spesa di 11.362.051,78
euro, in aggiunta a quella disposta dallarticolo 2, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art. 16.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel
limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio,
sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro
per lanno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dellarticolo
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando
che quanto disposto dallarticolo 24, comma 3, del citato decreto
legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al
medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui
gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei
fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi allinterno
delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate in 454,08 milioni di euro per lanno 2002 e in
843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con
specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro
e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta
a quanto previsto dal comma 1, lapposito fondo costituito
ai sensi dellarticolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa,
è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dallanno
2002. Il predetto fondo è incrementato, per lanno 2003,
di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dallanno 2004, della
somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle
disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dellarticolo 22 della
presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente,
derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione
del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento
accessorio del medesimo personale. Unulteriore somma di 35
milioni di euro per lanno 2002 è destinata, secondo
i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa,
al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate,
sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal
processo di attuazione dellautonomia scolastica, ed in aggiunta
a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro
destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata,
per lanno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere
dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto
alla criminalità e di tutela dellordine e della sicurezza
pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni
militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in
campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la
somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità
civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati
a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione
del disposto di cui allarticolo 7 della legge 29 marzo 2001,
n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
lanno 2002, di 92 milioni di euro per lanno 2003 e di
138 milioni di euro a decorrere dallanno 2004.
5. A decorrere dallanno 2002, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di
9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale
della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dellIRAP di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono limporto
complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera
h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dallarticolo
5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle università, nonchè degli enti
di cui allarticolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle
amministrazioni di competenza nellambito delle disponibilità
dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1,
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono,
anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono
alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
Art. 17.
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3 dellarticolo 47 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per le amministrazioni di cui allarticolo 41, comma
3, lesame delle ipotesi di accordo è effettuato dal
competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso
di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di
settore disponga comunque per lulteriore corso dellaccordo,
resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura
delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo
ha formulato osservazioni».
2. Dopo larticolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. (Compatibilità della spesa in
materia di contrattazione integrativa). 1. Per le amministrazioni
pubbliche indicate allarticolo 1, comma 2, i comitati di settore
ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo
quanto previsto dallarticolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati allarticolo 48,
comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa al Ministero delleconomia e delle
finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,
dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi
1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio,
secondo quanto prescritto dallarticolo 40, comma 3, le relative
clausole dellaccordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui allarticolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui allarticolo
70, comma 4, del presente decreto legislativo».
Art. 18.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità
dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni,
consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per
la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso
lutilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni
ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni
statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze. Per
le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dellorgano
di direzione politica responsabile, da sottoporre allapprovazione
dellamministrazione vigilante e alla verifica degli organi
interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come
indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente
soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto
agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere
alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
Art. 19.
(Assunzioni di personale)
1. Per lanno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo,
agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità
montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato
le disposizioni del patto di stabilità interno per lanno
2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione
del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilità interno per lanno 2001.
Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante
ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni
legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi
di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento
di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità
fuori dalla regione di appartenenza dellente locale solo nellipotesi
in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione
inferiore a quello previsto dallarticolo 119, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse
al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si
applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore allunità, nonchè
quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori
del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie
speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera
diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, nonchè agli avvocati
e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il
Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze
del settore, definisce per lanno 2002 un programma straordinario
di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente
alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare
la funzionalità dellapparato giudiziario. Il Ministero
della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nellanno
2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a
tempo determinato ai sensi dellarticolo 1, comma 2, lettera
a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni
va presentato per lapprovazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delleconomia e delle finanze.
I termini di validità delle graduatorie per lassunzione
di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero
della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dellarticolo
12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di
cui allarticolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza.
In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato
o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane e dai consorzi di enti locali non può superare limporto
della spesa sostenuta al medesimo titolo nellanno 2001, con
un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale
della magistratura, allarticolo 18, comma 1, della legge 13
febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3. Allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, lultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma
1 dellarticolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore
a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale
non inferiore all1 per cento rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 2002».
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui
allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonchè
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici
piani annuali con lindicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego
delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione
del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui
svolgimento può essere garantito mediante lassegnazione
delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche,
o il cui affidamento allesterno risulti economicamente più
vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono
assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve
quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per
le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono,
comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
dicembre dellanno precedente a quello di riferimento. Per
le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri
già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n.
331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio
di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia
e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri.
Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la
conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia
e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio
permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano
le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dallarticolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n.
215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dallanno 2002 gli organi di revisione contabile
degli enti locali di cui allarticolo 2 del testo unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa di cui allarticolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni
Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati
dallarticolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale
dellIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubblice
amministrazioni, ai sensi dellarticolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre
2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale
del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio,
in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione
europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità
dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale
e sul territorio, rinunciando allincarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante
la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato
medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati
solo in caso di carente disponibilità di medici già
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica
in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può
partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina
e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dallUnione europea. Il medico che si iscrive
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dallUnione europea può partecipare successivamente,
a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi
di formazione specifica in medicina generale.
13. Nellambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dellambiente
e della tutela del territorio le disposizioni di cui allarticolo
118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta
formazione del proprio personale, anche ai fini dellaccesso
alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi
di laurea, anche triennali, organizzati con limpiego prevalente
delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse
alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.
A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate
allaggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni
pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite
le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio
del valore massimo corrispondente alliscrizione ai suddetti
corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dellattività
di ricerca della Scuola superiore delleconomia e delle finanze,
nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui
allarticolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente
indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola
può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento
di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa
in materia universitaria.
Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale
nella regione Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima
provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato
dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi
dellarticolo 21, comma 2, dellordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3
febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1992, come sostituito dallarticolo 13 dellordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione
medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania
e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla
base di apposite procedure selettive, nellambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni
organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità
dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dellarticolo
1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure
selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi
di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dellarticolo
1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni,
può essere utilizzato, nellambito delle rispettive
competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte
le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonchè
di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse
alle attività delle stesse.
Art. 21.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva
sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito
dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento
di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro
i limiti di spesa di 20 milioni di euro per lanno 2002, di
40 milioni di euro per lanno 2003 e di 60 milioni di euro
a decorrere dallanno 2004, ferma rimanendo la necessità
di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri
e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai
quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta
anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano
concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla
data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di
servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma
breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del
70 per cento dei posti secondo quanto previsto dallarticolo
18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati
ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva,
e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati
nel successivo concorso.
Art. 22
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1. Nel quadro della piena valorizzazione dellautonomia e
di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni
organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome
sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori
|