Legge 21 dicembre 2001, n.448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n.301 - Suppl. Ordinario n.285)

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1 - (Risultati differenziali)
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 2 - (Modificazioni alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
Articolo 3 - (Disposizioni in materia di beni di impresa)
Articolo 4 - (Riserve e fondi in sospensione di imposta)
Articolo 5 - (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
Articolo 6 - (Modifica all'articolo 2474 del codice civile)
Articolo 7 - (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)
Articolo 8 - (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
Articolo 9 - (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
Articolo 10 - (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)
Articolo 11 - (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
Articolo 12 - (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
Articolo 13 - (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
Articolo 14 - (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)
Articolo 15 - (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I - ONERI DI PERSONALE
Articolo 16 - (Rinnovi contrattuali)
Articolo 17 - (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)
Articolo 18 - (Riordino degli organismi collegiali)
Articolo 19 - (Assunzioni di personale)
Articolo 20 - (Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia)
Articolo 21 - (Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
Articolo 22 - (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
Articolo 23 - (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)
Capo II - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 24 - (Patto di stabilità interno per province e comuni)
Articolo 25 - (Finanza decentrata)
Articolo 26 - (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
Articolo 27 - (Disposizioni finanziarie per gli enti locali)
Capo III - PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
Articolo 28 - (Trasformazione e soppressione di enti pubblici)
Articolo 29 - (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 30 - (Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Articolo 31 - (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)
Articolo 32 - (Contenimento e razionalizzazione delle spese)
Articolo 33 - (Servizi dei beni culturali)
Articolo 34 - (Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali)
Articolo 35 - (Norme in materia di servizi pubblici)
Articolo 36 - (Organici del personale)
Capo IV - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 37 - (Gestioni previdenziali)
Articolo 38 - (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
Articolo 39 - (Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi in materia di uso dei farmaci di automedicazione)
Capo V - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 40 - (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
Capo VI - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 41 - (Finanza degli enti territoriali)
Articolo 42 - (Riduzione del costo del debito pubblico)
Capo VII - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 43 - (Riduzione del costo del lavoro)
Articolo 44 - (Sgravi per i nuovi assunti)
Articolo 45 - (Limiti di impegno)
Articolo 46 - (Fondo investimenti)
Articolo 47 - (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)
Articolo 48 - (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
Capo IX - ALTRI INTERVENTI
Articolo 49 - (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
Articolo 50 - (Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)
Articolo 51 - (Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)
Articolo 52 - (Interventi vari)
Articolo 53 - (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)
Articolo 54 - (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali)
Articolo 55 - (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)
Articolo 56 - (Disposizioni in favore del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano)
Articolo 57 - (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato spa)
Articolo 58 - (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n.57)
Articolo 59 - (Disposizioni in favore del settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero)
Articolo 60 - (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 61 - (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 62 - (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 63 - (Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412)
Articolo 64 - (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260)
Articolo 65 - (Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità di pesca a tutela dell'occupazione del personale marittimo)
Articolo 66 - (Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)
Articolo 67 - (Programmazione negoziata in agricoltura)
Articolo 68 - (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.144)
Articolo 69 - (Semplificazione delle procedure di spesa)
Articolo 70 - (Disposizioni in materia di asili nido)
Articolo 71 - (Disposizioni in materia di trasferimenti di beni demaniali)
Articolo 72 - (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)
Articolo 73 - (Assegnazione di fondi)
Articolo 74 - (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
Articolo 75 - (Cessione di credito della regione Sicilia)
Articolo 76 - (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).
Articolo 77 - (Approvazione della decisione n.2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee)
TITOLO IV - NORME FINALI
Articolo 78 - (Fondi speciali e tabelle)
Articolo 79 - (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

 

 

Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 37.
(Gestioni previdenziali)

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

Art. 38.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS. Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Art. 39.
(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)

1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall’anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. In relazione a quanto previsto dall’articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell’automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 40.
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 41.
(Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell’economia e delle finanze coordina l’accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonchè dell’invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l’articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 42.
(Riduzione del costo del debito pubblico)

1. All’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell’importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l’importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L’emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso».

Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 43.
(Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall’anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all’articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;
b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all’articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all’articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 44.
(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell’anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all’articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell’articolo 3.

2. L’efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonchè nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell’obiettivo 1 di cui all’allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1º luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.

Capo VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 45.
(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.

2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2003.

4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all’articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.

Art. 46.
(Fondo investimenti)

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall’anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.

Art. 47.
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza nè comunque di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l’ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.

3. L’attività di cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell’importo complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonchè le caratteristiche della prestazione di garanzie.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende» sono inserite le seguenti: «nonchè della Cassa depositi e prestiti», dopo le parole: «Le predette aziende o enti» sono inserite le seguenti: «e la Cassa depositi e prestiti» e al quarto periodo, dopo le parole: «sono esercitati dalle aziende ed enti predetti» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e prestiti».

6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire l’integrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà contadina.

7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.

8. All’articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I mutui eventualmente non contratti nell’anno 1999 possono esserlo entro l’anno 2003».

9. All’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662,», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico».

10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell’obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Il credito di imposta di cui all’articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell’esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell’85 per cento dell’incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di imposta di cui all’articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell’incremento delle predette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell’economia e delle finanze procede all’inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

4. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IX
ALTRI INTERVENTI

Art. 49.
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario;
c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonchè il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all’articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonchè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549,37 euro a 6.197,48 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l’anno 2002, 129,10 milioni per l’anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall’anno 2004, è utilizzato per l’acquisto di attrezzature necessarie all’ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l’affidamento e l’assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività istituzionali.

Art. 50.
(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)

1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purchè immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall’articolo 49, comma 1, provvede:
a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali;
b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dell’intervento previsto dal comma 1;
c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonchè il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilità contabile;
d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;
e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).

Art. 51.
(Fondi per le vittime dell’estorsione, dell’usura e della mafia)

1. Dopo l’articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. – (Diritto di surroga). – 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all’articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura».

2. All’articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso».

Art. 52.
(Interventi vari)

1. L’applicazione del comma 28 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.

2. All’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».

3. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».

4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall’articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.

5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all’erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

8. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2002 dall’articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall’articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall’articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

11. All’articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della regione Valle d’Aosta».

12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l’adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull’isola di Murano previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l’esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all’accordo di programma nei termini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000.

13. L’esercizio degli impianti di cui al comma 12 è consentito fino al rilascio da parte dell’autorità competente dell’autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000.

14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.

15. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all’articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

17. A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

18. Il finanziamento annuale di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all’articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall’anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell’ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

19. Sono prorogati per l’anno 2002 gli interventi previsti dall’articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonchè, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.

20. L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

21. Dopo l’articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane). – 1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e all’imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l’ammortamento del capitale aziendale e l’indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell’importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l’istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l’estensione della superficie minima indivisibile».

22. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall’articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l’ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, all’entrata del bilancio dello Stato.

23. La somma derivante dall’accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 – capitolo 7082 – dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002.

24. All’articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.
4. L’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell’articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall’ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1º gennaio 2002, non si dà luogo all’applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».

25. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all’articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 45 della presente legge.

26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.

27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell’intervento.

28. Nell’ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell’attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l’estinzione di finanziamenti connessi all’attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell’attività o fallimento dell’impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonchè le modalità per l’annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

29. A valere sugli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990.

30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell’Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all’articolo 133 dell’ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell’articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all’articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

31. All’articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2002.

32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l’anno 2002, i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l’intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L’efficacia dei predetti benefici è subordinata all’autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

33. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta mesi».

34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l’anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.

35. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l’imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell’onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

36. Qualora nei trenta giorni successivi all’adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l’assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l’entità dell’eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

37. Allo scopo di promuovere l’attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso.

38. Allo scopo di garantire l’accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l’anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell’ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l’attuazione del presente comma e per l’erogazione degli incentivi da parte dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE).

40. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1º gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell’anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.

41. Al comma 4 dell’articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «per attività formative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute».

42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d’urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

43. Ai fini degli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

44. All’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: «lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 190.000». All’articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole: «popolari di corte di assise di appello» sono sostituite dalle seguenti: «onorari del tribunale ordinario». È abrogato il comma 6 dell’articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l’anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall’anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l’anno 2002 a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonchè il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

47. All’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi».

48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall’amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell’erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.

49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

50. All’articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: «eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma».

51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d’intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l’assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.

52. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: «per gli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2005».

53. All’articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;
b) dopo le parole: «decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,» sono inserite le seguenti: «ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria».

54. Al fine di favorire l’adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l’acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l’accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per l’informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l’anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l’accesso al Fondo.

55. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all’INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell’articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.»;
b) all’articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «, anche eventualmente destinando, nell’ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all’allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».

57. All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo».

58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l’anno 2001 ai sensi del comma 9 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l’anno 2002 per l’importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

59. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d’intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.

61. L’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.

62. All’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato.

63. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.»;
b) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS».

64. È prorogata per l’anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell’interno, del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.

65. All’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: «convenzione» è aggiunta la seguente: «regionale».

66. Per la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l’anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all’attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all’amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l’espletamento dell’incarico, dei requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l’amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.

68. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa nell’attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all’articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall’articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

70. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell’ambito del Fondo per l’occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

71. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

72. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l’anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

73. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell’articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2002».

74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell’economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso alla citata Società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie può avvalersi della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

75. All’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni».

76. All’articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresì estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l’integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell’offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province.

78. Le modalità per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

81. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine è stanziato l’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, è stanziato l’importo di 2.500.000 euro.

83. All’articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l’importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà».

84. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: «Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)».

85. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l’anno 2002 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: «nell’anno 2001 e» sono soppresse.

87. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002, concernenti spese classificate «consumi intermedi», sono ridotti del 9 per cento per l’anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè di quelli aventi natura obbligatoria.

88. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 51.645.690 euro nell’esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 53.
(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)

1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell’indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell’esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.

2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuità dell’attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.

Art. 54.
(Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali)

1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.

2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.

3. Ai fini dell’ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell’economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalità e stima dei tempi di realizzazione dell’opera pubblica ammessa al contributo;
b) entità dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell’opera;
c) stima del costo di esecuzione dell’opera, al netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall’ente e l’ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.

4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell’impiego del contributo, il beneficio è revocato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima attuazione della presente legge, per l’anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Per l’anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei traporti, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

Art. 55.
(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse lo