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INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1 - (Risultati
differenziali)
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 2 - (Modificazioni
alla disciplina dellIRPEF per le famiglie, della detraibilità
delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità
delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
Articolo 3 - (Disposizioni
in materia di beni di impresa)
Articolo 4 - (Riserve
e fondi in sospensione di imposta)
Articolo 5 - (Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati)
Articolo 6 - (Modifica
all'articolo 2474 del codice civile)
Articolo 7 - (Rideterminazione
dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola)
Articolo 8 - (Soppressione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
Articolo 9 - (Ulteriori
effetti di precedenti disposizioni fiscali)
Articolo 10 -
(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)
Articolo 11 -
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia
di fondazioni)
Articolo 12 -
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
Articolo 13 -
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
Articolo 14 -
(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)
Articolo 15 -
(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I - ONERI DI PERSONALE
Articolo 16 - (Rinnovi
contrattuali)
Articolo 17 -
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa)
Articolo 18 -
(Riordino degli organismi collegiali)
Articolo 19 -
(Assunzioni di personale)
Articolo 20 -
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale
nella Regione Sicilia)
Articolo 21 -
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
Articolo 22 -
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
Articolo 23 -
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese
di personale)
Capo II - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 24 - (Patto
di stabilità interno per province e comuni)
Articolo 25 -
(Finanza decentrata)
Articolo 26 -
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
Articolo 27 -
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)
Capo III - PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI
PUBBLICI
Articolo 28 -
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)
Articolo 29 -
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 30 -
(Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali)
Articolo 31 -
(Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e
di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)
Articolo 32 -
(Contenimento e razionalizzazione delle spese)
Articolo 33 -
(Servizi dei beni culturali)
Articolo 34 -
(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività
culturali)
Articolo 35 -
(Norme in materia di servizi pubblici)
Articolo 36 -
(Organici del personale)
Capo IV - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 37 -
(Gestioni previdenziali)
Articolo 38 - (Incremento
delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
Articolo 39 -
(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi
in materia di uso dei farmaci di automedicazione)
Capo V - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 40 -
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
Capo VI - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 41 -
(Finanza degli enti territoriali)
Articolo 42 -
(Riduzione del costo del debito pubblico)
Capo VII - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 43 -
(Riduzione del costo del lavoro)
Articolo 44 -
(Sgravi per i nuovi assunti)
Articolo 45 -
(Limiti di impegno)
Articolo 46 -
(Fondo investimenti)
Articolo 47 -
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)
Articolo 48 -
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
Capo IX - ALTRI INTERVENTI
Articolo 49 -
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
Articolo 50 -
(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)
Articolo 51 -
(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)
Articolo 52 -
(Interventi vari)
Articolo 53 -
(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)
Articolo 54 -
(Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali)
Articolo 55 -
(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
locale)
Articolo 56 -
(Disposizioni in favore del parco nazionale del Cilento e Vallo
di Diano)
Articolo 57 -
(Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla
società Ferrovie dello Stato spa)
Articolo 58 -
(Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n.57)
Articolo 59 -
(Disposizioni in favore del settore tessile dell'abbigliamento
e calzaturiero)
Articolo 60 -
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 61 -
(Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 62 -
(Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n.388)
Articolo 63 -
(Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412)
Articolo 64 -
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000
n. 260)
Articolo 65 -
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità
di pesca a tutela dell'occupazione del personale marittimo)
Articolo 66 -
(Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)
Articolo 67 -
(Programmazione negoziata in agricoltura)
Articolo 68 -
(Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare
di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.144)
Articolo 69 -
(Semplificazione delle procedure di spesa)
Articolo 70 -
(Disposizioni in materia di asili nido)
Articolo 71 -
(Disposizioni in materia di trasferimenti di beni demaniali)
Articolo 72 -
(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)
Articolo 73 -
(Assegnazione di fondi)
Articolo 74 -
(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
Articolo 75 -
(Cessione di credito della regione Sicilia)
Articolo 76 -
(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).
Articolo 77 -
(Approvazione della decisione n.2000/597/CE, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunità europee)
TITOLO IV - NORME FINALI
Articolo 78 -
(Fondi speciali e tabelle)
Articolo 79 -
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 37.
(Gestioni previdenziali)
1. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è stabilito per lanno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonchè in favore dellEnte nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attività commerciali e della
gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno
2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma
1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di
cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allarticolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1,
lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dellintegrale assunzione a carico dello Stato dellonere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al
1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,07
milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dellENPALS.
Art. 38.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata,
a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta
anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al
mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni
sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) allarticolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni;
b) allarticolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, con riferimento ai titolari dellassegno sociale di
cui allarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
c) allarticolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con
riferimento ai titolari della pensione sociale di cui allarticolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti
anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari
dei trattamenti trasferiti allINPS ai sensi dellarticolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dellarticolo 19 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi civili titolari
di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati
per laccesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. Letà anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto.
Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto
in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori
alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì
concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni,
che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili
assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di
inabilità di cui allarticolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222.
5. Lincremento di cui al comma 1 è concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari
o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente
e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari
o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello
del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
incrementati dellimporto annuo dellassegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di
cui alle lettere a) e b), lincremento è corrisposto
in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro è aumentato in misura pari allincremento
dellimporto del trattamento minimo delle pensioni a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto allanno
precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche
o trattamenti di famiglia, a carico dellINPS, per periodi
anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dellindebito
qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini dellIRPEF per lanno 2000 di importo
pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti
di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile
ai fini dellIRPEF per lanno 2000 di importo superiore
a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dellindebito nei
limiti di un quarto dellimporto riscosso.
9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta
sulla pensione in misura non superiore a un quinto. Limporto
residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il
limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato
al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma
non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano
qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente
percepito i trattamenti a carico dellINPS. Il recupero dellindebito
pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso
in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
Art. 39.
(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi
e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)
1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley)
e drepanocitosi che hanno raggiunto unanzianità contributiva
pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque
anni di età anagrafica, hanno diritto a unindennità
annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Allonere derivante dal presente articolo, valutato in
1,03 milioni di euro a partire dallanno 2002, si fa fronte
a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo
20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. In relazione a quanto previsto dallarticolo 85, comma
24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile
a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa
con le imprese del settore farmaceutico dellautomedicazione,
promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini
sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle
patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista,
i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.
Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 40.
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dellAccordo
tra Governo, regioni e province autonome dell8 agosto 2001
in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa
nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome
inadempienti del livello stabilito nellAccordo tra Governo,
regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dallarticolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 41.
(Finanza degli enti territoriali)
1. Al fine di contenere il costo dellindebitamento e di
monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero delleconomia
e delle finanze coordina laccesso al mercato dei capitali
delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle comunità
isolane, di cui allarticolo 2 del testo unico delle leggi
sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonchè dei consorzi tra enti territoriali
e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente
allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria.
Il contenuto e le modalità del coordinamento nonchè
dellinvio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero
delleconomia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate
le norme relative allammortamento del debito e allutilizzo
degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari
e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla
scadenza, previa costituzione, al momento dellemissione o
dellaccensione, di un fondo di ammortamento del debito, o
previa conclusione di swap per lammortamento del debito. Fermo
restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali,
gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti
successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento
di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche
con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento
che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività
totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e
delleventuale retrocessione del gettito dellimposta
sostitutiva di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
3. Sono abrogati larticolo 35, comma 6, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e larticolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3
dellarticolo 194 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla
copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 42.
(Riduzione del costo del debito pubblico)
1. Allarticolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le finalità di cui al presente articolo, il
Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato
ad effettuare, con losservanza delle disposizioni di cui allarticolo
38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni,
emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi;
tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dellimporto
massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla
legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette
emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità,
verrà attribuito al Ministero delleconomia e delle
finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con
le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive,
limporto massimo di titoli pubblici sarà determinato
con la legge finanziaria. Lemissione dei titoli autorizzati
e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, sulla base delle somme che si
accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento
delle attività di rimborso».
Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 43.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. A decorrere dallanno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità,
di cui allarticolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82
e 83 del predetto decreto legislativo;
b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai
lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui allarticolo
49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura
dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) di cui allarticolo 55, comma
1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e allarticolo
3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti
di secondo livello di cui allarticolo 60 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
3. La disposizione di cui al comma 7 dellarticolo 69 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art. 44.
(Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici,
operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria
e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nellanno
2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al
31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione
del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale
dei contributi dovuti allIstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e allEnte nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società
cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con
i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello
di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni,
si applicano le condizioni stabilite allarticolo 3, comma
6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre
2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dellarticolo
3.
2. Lefficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata
allautorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea
ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti
della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai
datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e
Molise, nonchè nei territori delle sezioni circoscrizionali
del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato
riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata
ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale
risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con
le aree dellobiettivo 1 di cui allallegato I della decisione
(CE) n. 1999/502, del 1º luglio 1999. Il beneficio di cui al
presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui
al citato regolamento (CE) n. 69/2001.
Capo VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 45.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo delleconomia e delloccupazione,
sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui
alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza
e lanno terminale ivi indicati.
2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità
al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere
dallanno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dallanno
2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2004.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità
al servizio della Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona
sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali
di 1 milione di euro a decorrere dallanno 2002 e di 1 milione
di euro a decorrere dallanno 2003.
4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di
cui allarticolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere
dallanno 2003.
Art. 46.
(Fondo investimenti)
1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero
è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto
omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.
2. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze,
su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono
nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dallanno 2003 il fondo per gli investimenti
di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la
procedura di cui allarticolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente
indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono
in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento,
per lacquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,
una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle
disponibilità di ciascun fondo.
Art. 47.
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture
e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale,
individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire,
per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre
istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati
ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione
e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento
sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni
di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno
essere di maggioranza nè comunque di controllo ai sensi dellarticolo
2359 del codice civile.
2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le
operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista,
ferma restando la compatibilità con lordinaria attività
di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano
ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società
per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
3. Lattività di cui al comma 1 è svolta dalla
Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti
concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato
determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui
al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono
essere di ammontare superiore al 50 per cento dellimporto
complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle
opere con la forma della finanza di progetto.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta
della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto
limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonchè
le caratteristiche della prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa
e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente
articolo, al comma 4 dellarticolo 70 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I rapporti di lavoro
dei dipendenti dei predetti enti ed aziende» sono inserite
le seguenti: «nonchè della Cassa depositi e prestiti»,
dopo le parole: «Le predette aziende o enti» sono inserite
le seguenti: «e la Cassa depositi e prestiti» e al quarto
periodo, dopo le parole: «sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa
depositi e prestiti».
6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti
volti a garantire lintegrità e il miglioramento delle
aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di
cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà
contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento
degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino
al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
8. Allarticolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «I mutui eventualmente non contratti nellanno
1999 possono esserlo entro lanno 2003».
9. Allarticolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662,»,
sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei mutui con organizzazioni
ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo
lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo
per finalità specifiche di interesse pubblico».
10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento
del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma
pari a 3 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la
progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico
ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento
dellobiettivo di definizione organica del piano di localizzazione
degli uffici pubblici, di cui allarticolo 1 della medesima
legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano
le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
1. Il credito di imposta di cui allarticolo 108 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nellesercizio 2002,
limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate
dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie
degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista
dallarticolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo
della Comunità europea, e successive modificazioni, nella
misura massima dell85 per cento dellincremento delle
spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle
analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole
e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito
di imposta di cui allarticolo 108 della citata legge n. 388
del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dellincremento
delle predette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito
entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei
limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione
della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come
modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta
è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea.
A tale fine, il Ministro delleconomia e delle finanze procede
allinoltro alla Commissione della richiesta di preventiva
autorizzazione.
2. Il credito dimposta di cui al comma 1, che non concorre
alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante
ai fini dellimposta regionale sulle attività produttive
nè ai fini del rapporto di cui allarticolo 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile,
a decorrere dal 1º gennaio 2002, esclusivamente in compensazione,
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni
di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
4. Le modalità di applicazione dellincentivo fiscale
di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Capo IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 49.
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di
Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento
governativo, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali,
in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca
dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita
anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene
al proprietario;
c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonchè
il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata
nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione
di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato
e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo,
ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento
sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale
e, in particolare, quello di cui allarticolo 21, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni
amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati,
in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati
in solido, nonchè la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 1.549,37 euro a 6.197,48 euro e la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei
confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è
sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il
veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che
rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato
o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del
veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a)
e b).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono
essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla
data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50
milioni per lanno 2002, 129,10 milioni per lanno 2003
e 232,40 milioni a decorrere dallanno 2004, è utilizzato
per lacquisto di attrezzature necessarie allammodernamento
tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri,
della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione
delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che
consentono laffidamento e lassegnazione dei beni mobili
registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne
facciano richiesta per limpiego in attività istituzionali.
Art. 50.
(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)
1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositerie
autorizzate a seguito dellapplicazione di misure di sequestro
e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati
per mancanza di acquirenti, purchè immatricolati per la prima
volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico,
comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001,
anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dallarticolo
49, comma 1, provvede:
a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base
alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese
di custodia, in deroga alle tariffe di cui allarticolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571,
tenendo comunque conto degli usi locali;
b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità
attuative e operative dellintervento previsto dal comma 1;
c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto
alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa,
nonchè il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori,
delle spese di custodia determini responsabilità contabile;
d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini
degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei
veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;
e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri
di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di
cui alla lettera a).
Art. 51.
(Fondi per le vittime dellestorsione, dellusura e della
mafia)
1. Dopo larticolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (Diritto di surroga). 1. Il Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di
cui allarticolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà
per le vittime dellusura di cui allarticolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo
unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli
aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei
danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal
concessionario di cui allarticolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi
unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario
in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dellinterno,
riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dellusura».
2. Allarticolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999,
n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario
in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dellinterno,
riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso».
Art. 52.
(Interventi vari)
1. Lapplicazione del comma 28 dellarticolo 45 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio
2002-2004.
2. Allarticolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».
3. Al comma 1, primo periodo, dellarticolo 101 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «aumentabili di lire
25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui
per ogni anno fino al raggiungimento dellimporto di 206,58
milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni
ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento
legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni
di euro».
4. È attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
il contributo di cui allarticolo 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dallarticolo 126 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte
di circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi
di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le
somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad
effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima
con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per
il versamento dellimposta sulle assicurazioni per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge cessano di avere applicazione le riserve allerario statale
già disposte ai sensi del primo comma dellarticolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni
presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale,
i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi
compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche
e chimiche.
8. Lautorizzazione di spesa prevista per lanno 2002
dallarticolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia
di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999
a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento
(CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere
versate dagli acquirenti con le modalità previste dallarticolo
1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Commissione europea, dintesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per
periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare
gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità
previste dallarticolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge
1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1999, n. 118.
11. Allarticolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite
dalle seguenti: «a favore della regione Valle dAosta».
12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini
per ladeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti
di produzione di vetro artistico situati sullisola di Murano
previsti dallarticolo 1 del decreto del Ministro dellambiente
del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli
conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti
esistenti, a condizione che ne sia comprovata lesistenza alla
data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito allaccordo
di programma nei termini di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
a), del citato decreto del Ministro dellambiente del 18 aprile
2000.
13. Lesercizio degli impianti di cui al comma 12 è
consentito fino al rilascio da parte dellautorità competente
dellautorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui
allarticolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dellambiente
del 18 aprile 2000.
14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento
del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni
dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi
pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati,
nellacquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte
di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano
una quota allacquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno
il 20 per cento del totale.
15. Il comma 2 dellarticolo 28 della legge 18 febbraio 1999,
n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. Lautorizzazione
di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente
ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che
compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui allarticolo
103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile,
nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che
compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre
disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non
si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico.
18. Il finanziamento annuale di cui allarticolo 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un
importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione
di cui allarticolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999
e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dallanno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non
superiore ad un decimo dellammontare globale dei contributi
stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità
e i criteri di attribuzione ed erogazione.
19. Sono prorogati per lanno 2002 gli interventi previsti
dallarticolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonchè,
per il medesimo anno, gli interventi previsti dallarticolo
80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite
massimo di 4 milioni di euro.
20. Larticolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è
sostituito dal seguente:
«Art. 7. 1. I trasgressori alle disposizioni dellarticolo
1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata
qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici
anni.
2. Le persone indicate allarticolo 2, che non ottemperino
alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento
di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata
della metà nelle ipotesi contemplate allarticolo 5,
primo comma, lettera b).
3. Lobbligazione di pagare le somme previste nella presente
legge non è trasmissibile agli eredi».
21. Dopo larticolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole
montane). 1. Nei territori delle comunità montane,
il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori
diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano
a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per
un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente
da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni
altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,
costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie
minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità
indivisibili per quindici anni dal momento dellacquisto e
per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti
a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi
devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi
o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente
lattribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e comunità montane.
2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute,
oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte
pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3. Al coltivatore diretto e allimprenditore agricolo a titolo
principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di
cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di
cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura
degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello
Stato. Tale mutuo concerne lammortamento del capitale aziendale
e lindennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto
della presente legge.
4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso
lIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
un Fondo dellimporto di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono
ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano
con proprie leggi listituzione e la conservazione delle aziende
montane, determinando, in particolare, lestensione della superficie
minima indivisibile».
22. Il termine di cui al comma 3 dellarticolo 70 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e larrotondamento della proprietà
contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dallarticolo
10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede
lISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte
dellAmministrazione finanziaria, allentrata del bilancio
dello Stato.
23. La somma derivante dallaccordo transattivo sottoscritto
in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dellambiente e della
tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla
unità previsionale di base 1.2.3.5 capitolo 7082
dello stato di previsione del Ministero dellambiente e della
tutela del territorio per lanno 2002.
24. Allarticolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dellarticolo 3 dellordinanza del 21 dicembre
1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24
dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia
di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi,
possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, versando lammontare dovuto per ciascun tributo
a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti
a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino
ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima
rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate,
sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi
entro il 31 dicembre dellanno successivo alla scadenza dellultima
rata.
4. Larticolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta
nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato
integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione
ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dellarticolo
25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare
la metà delle stesse e di versare la restante metà
in altrettante rate, con decorrenza dallultima rata prevista
globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni
dellarticolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si
applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma
1 sono stabilite con decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati
oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1º
gennaio 2002, non si dà luogo allapplicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità
di versamento sono fissate dagli enti impositori»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».
25. Per le finalità di cui allarticolo 14, comma
14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le
regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità
derivanti dai mutui di cui allarticolo 144, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e allarticolo 45 della presente
legge.
26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione
da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree
a rischio di cui allarticolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato,
nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.
27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalità
per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per
finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili
privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto
del reddito dei proprietari o delle particolari complessità
dellintervento.
28. Nellambito delle residue disponibilità di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli
interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese
effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dellattività
da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità
con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero
sulla base di documentazione presentata anche successivamente al
periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute
per lestinzione di finanziamenti connessi allattività
delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione
dellattività o fallimento dellimpresa danneggiata,
il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base
della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dellinterno e con il Ministro delle attività
produttive, emanato ai sensi dellarticolo 2, comma 9, del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e
le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione
delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro,
emanato di concerto con il Ministro dellinterno e con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, del
23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 1995, nonchè le modalità per lannullamento
delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
29. A valere sugli stanziamenti già assegnati per lattuazione
della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti
agevolati di cui allarticolo 12 della medesima legge n. 102
del 1990.
30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dellAgenzia
delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato,
in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui allarticolo
133 dellordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per
le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con
le stesse modalità indicate nellarticolo 35, comma
1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in ununica soluzione,
entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale
importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti
sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui
allarticolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000.
Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
31. Allarticolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e tutte le prestazioni di secondo livello qualora lesame
mammografico lo richieda». Le risorse disponibili per il Servizio
sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni
di euro annui a decorrere dallanno 2002.
32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività
delle imprese armatrici italiane, per lanno 2002, i benefici
di cui allarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva
per lintero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione
delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno
in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. Lefficacia
dei predetti benefici è subordinata allautorizzazione
e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli
87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea,
e successive modificazioni.
33. Allarticolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «cinquanta mesi».
34. Per il completamento degli interventi per la continuità
territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lanno 2002, alla regione
Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi
51.645.689,91 euro.
35. In conformità alle disposizioni di cui allarticolo
4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone
con proprio decreto limposizione degli oneri di servizio pubblico
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo
aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con
il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce i contenuti dellonere di servizio in relazione alle
tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di
agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie
degli aeromobili, alla capacità di offerta.
36. Qualora nei trenta giorni successivi alladozione del
decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi
di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto
una gara di appalto europea per lassegnazione delle rotte
tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali,
secondo le procedure previste dallarticolo 4, paragrafo 1,
lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce lentità
delleventuale copertura finanziaria da porre a carico del
bilancio dello Stato.
37. Allo scopo di promuovere lattività di formazione
internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali,
è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574,
ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente
convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo
fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di
5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche
come credito di imposta non concorre alla determinazione della base
imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca,
sono determinate le modalità di attuazione del presente comma
e sono individuati annualmente gli istituti per i quali è
riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta
e la misura massima dello stesso.
38. Allo scopo di garantire laccesso gratuito attraverso
la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli
archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per lanno
2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi
per lo sviluppo dellippoterapia e per il miglioramento genetico
dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze sono stabilite le disposizioni per lattuazione
del presente comma e per lerogazione degli incentivi da parte
dellUnione nazionale per lincremento delle razze equine
(UNIRE).
40. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti
al 1º gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestato al fondo rotativo di cui allarticolo
26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed allarticolo 6 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo
di 30 milioni di euro nellanno 2002 per iniziative di pace
ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dellarticolo
1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del
Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate
allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, ai
pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari
esteri.
41. Al comma 4 dellarticolo 92 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole da: «per attività formative»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da
destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al
cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti
specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati
con decreti del Ministero della salute».
42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie durgenza
nelle isole minori e nelle località montane disagiate le
aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento
di attività di natura libero professionale, anche a carattere
stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla
base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia
autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività
può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce
titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui allarticolo 4, comma
3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per
lanno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
44. Allarticolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: «lire
150.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 190.000».
Allarticolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole:
«popolari di corte di assise di appello» sono sostituite
dalle seguenti: «onorari del tribunale ordinario». È
abrogato il comma 6 dellarticolo 36 della legge 10 aprile
1951, n. 287, come sostituito dallarticolo 12 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero
della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio
a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata
la spesa di 3.905.000 euro per lanno 2002 e 3.667.000 euro
a decorrere dallanno 2003. Tali somme sono comprensive degli
oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro
della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento,
ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa
di 215.878.984 euro per lanno 2002 a carico del Fondo di cui
allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti
in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla
normativa vigente in materia, nonchè il completamento degli
interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli
articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206
del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è
ridotta del 20 per cento.
47. Allarticolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni
2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2000, 2001 e
2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi».
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e
risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi,
che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui
al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga
ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dallamministrazione
concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento,
in favore dellerario, di una penale di 1.000 euro al giorno,
da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo.
La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato
inizio dei lavori.
49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione
di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14
maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano
bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario
ad acta previsto dallarticolo 10 del decreto-legge 4 settembre
1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre
1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento
della realizzazione delle opere con le modalità ritenute
più vantaggiose per la pubblica amministrazione.
50. Allarticolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: «eventualmente
anche tra diverse intese istituzionali di programma».
51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere
pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali
verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati
due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dallanno
2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dallanno 2003. Per
disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dellarticolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dintesa con la regione
medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo
al Dipartimento della protezione civile, che dispone lassegnazione
nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dallarticolo
3, comma 1, lettera c), dallarticolo 6, comma 1, e dallarticolo
8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni
Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai
privati.
52. Allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365, le parole: «per gli anni 2000 e 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2005».
53. Allarticolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2002»;
b) dopo le parole: «decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368,» sono inserite le seguenti: «ovvero di processi
di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati
alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria».
54. Al fine di favorire ladeguamento della rete distributiva
alle nuove tecnologie, anche attraverso lacquisto di apparecchi
nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in
grado di supportare laccesso e la distribuzione di servizi
diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività
produttive un Fondo per linformatizzazione della rete distributiva
delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per
lanno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per
laccesso al Fondo.
55. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio
dello Stato, derivanti dai minori versamenti allINPS in funzione
delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dellarticolo
38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per
cento per incrementare il Fondo per loccupazione di cui allarticolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie
di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite
da apposito decreto del Ministero dellambiente e delle tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività
produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali,
adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e
gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico,
anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei
manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per
cento del fabbisogno medesimo.»;
b) allarticolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti
parole: «, anche eventualmente destinando, nellambito
della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota
aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano
le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel
Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
di cui allallegato E, lettera a), annesso al presente decreto.
Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante
ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».
57. Allarticolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984,
n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o di rinuncia a questa, linteressato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dellamministrazione pubblica presso la quale è
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento
del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con lamministrazione
pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi,
è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi
del secondo periodo».
58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli
enti gestori di attività formativa già finanziati
per lanno 2001 ai sensi del comma 9 dellarticolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per lanno
2002 per limporto di 9 milioni di euro, a carico del Fondo
per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime
modalità previste dal citato comma 9 dellarticolo 118
della legge n. 388 del 2000.
59. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lanno
2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per
la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree
portuali del Basso Adriatico, da definire dintesa con le regioni
interessate individuate con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dellambiente
e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
60. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lanno
2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare
lemergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata
in particolare.
61. Larticolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi
di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
62. Allarticolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il comma 82 è abrogato.
63. Allarticolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive
e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato 18 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede
legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto
ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto
dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa
nelle regioni di cui allobiettivo 1 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati
ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure
di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.»;
b) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lattuazione
delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società
finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale fine
con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale
alla SFIRS».
64. È prorogata per lanno 2002, in favore dei comuni
della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre
1998, la concessione, da parte del Ministero dellinterno,
del contributo straordinario, ai sensi dellarticolo 2, comma
2, e dellarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. Allarticolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: «convenzione»
è aggiunta la seguente: «regionale».
66. Per la realizzazione del programma «Genova capitale
europea della cultura 2004» è autorizzato un contributo
al comune di Genova di 3 milioni di euro per lanno 2002, per
interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni
pubblici interessati allattuazione del programma e funzionali
alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti
di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono
fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze
o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri,
il Ministro delleconomia e delle finanze provvede alla designazione
o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi
del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse
umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza,
gli incarichi di cui allarticolo 53, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche
amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo
articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente,
anche a soggetti estranei allamministrazione, in possesso,
oltre che dei requisiti professionali richiesti per lespletamento
dellincarico, dei requisiti generali per laccesso agli
impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nellarticolo
2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dallarticolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalità
per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi
obblighi, tra lamministrazione ed i soggetti estranei alla
stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.
68. Al fine di assicurare leffettivo rispetto del principio
dellinvarianza della spesa nellattuazione dei regolamenti
previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, leventuale maggiore onere derivante dalla previsione
di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti
preposti agli uffici di cui allarticolo 19, commi da 3 a 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa
amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale,
anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa
richiamata dallarticolo 16, comma 1, secondo periodo, della
presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità
di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro
il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi
si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività
retributiva, di cui allarticolo 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
70. Allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, come modificato dallarticolo 78, comma 15, lettera
c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre
2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
Allonere derivante dallattuazione del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento
di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15,
lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse
preordinate alla medesima finalità nellambito del Fondo
per loccupazione nei limiti di 50 milioni di euro.
71. Allarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
72. Lintervento di cui allarticolo 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per lanno 2002
nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità
entro il 31 dicembre 2001.
73. Al comma 6-bis dellarticolo 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dellarticolo
114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 30
giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno
2002».
74. Fatti salvi i poteri del Ministro delleconomia e delle
finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso alla
citata Società da parte di altri soggetti istituzionali,
il Ministro per linnovazione e le tecnologie può avvalersi
della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni
istituzionali.
75. Allarticolo 74, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «Limposta
può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate
o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del
70 per cento per i libri e dell80 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a supporti integrativi o ad altri beni».
76. Allarticolo 490 del codice di procedura civile, il terzo
comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dispone inoltre che lavviso sia inserito
una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi
maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno,
sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che
sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.
La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani
di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dellarticolo
1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese
ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui allarticolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114. Le agevolazioni sono altresì estese alle imprese di
somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui
allarticolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti
riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono lintegrazione
della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti
a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno
ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità
dellofferta gastronomica rilasciati o attestati da camere
di commercio, regioni e province.
78. Le modalità per lattuazione dellintervento
di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive
emanate dal Ministero delle attività produttive entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Al comma 1 dellarticolo 16 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella
determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale
per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento
a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento
pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una
diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni
operanti nei territori di cui allobiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».
80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dellarticolo
16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresì destinate,
nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004,
al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni
comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dellarticolo
10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114. Allonere derivante dallattuazione del presente
comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo
unico per gli incentivi alle imprese di cui allarticolo 52,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
81. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione
delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione
e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui allarticolo
3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine è stanziato
limporto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004.
82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle
istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989,
n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro il termine del 31 dicembre 1999, è stanziato limporto
di 2.500.000 euro.
83. Allarticolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, lultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione
finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei
parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati
ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve
superare limporto versato dal socio aderente alle azioni di
mutualità e solidarietà. Le modalità operative
e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, dintesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno
il Ministro delle politiche agricole e forestali, dintesa
con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce
la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da
destinare alle azioni di mutualità e solidarietà».
84. Il secondo periodo del comma 2 dellarticolo 21 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente:
«Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo
17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)».
85. Nellambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a
30 milioni di euro per lanno 2002 è destinato al finanziamento
degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165.
86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, allarticolo 145,
comma 13, secondo periodo, le parole: «nellanno 2001
e» sono soppresse.
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali
di base del bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario
2002, concernenti spese classificate «consumi intermedi»,
sono ridotti del 9 per cento per lanno 2002, con esclusione
di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni
religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato,
a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè
di quelli aventi natura obbligatoria.
88. Per le finalità di cui allarticolo 117, comma
5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma
di 51.645.690 euro nellesercizio finanziario 2002 a valere
sul Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 53.
(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dallarticolo
4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva
chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti
effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse
le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano,
sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla
sua richiesta e previo versamento dellindennizzo di 2,60 milioni
di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere
destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova
e della provincia di Genova nellesercizio dei rispettivi poteri
di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi
strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad
una società per azioni allo scopo costituita, alla quale
potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia
di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a
quella della regione Liguria. Tale società verrà altresì
partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo.
La società per azioni dispone di dette aree anche per definire,
secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva
dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale
concessionario, garantisce la continuità dellattuale
occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni
a freddo e utilizza le risorse indicate nellarticolo 4 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce
il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i
lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente
articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
Art. 54.
(Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione
delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità
montane e relativi consorzi, presso il Ministero delleconomia
e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche
delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento
delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni
e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento
del costo effettivo di progettazione.
3. Ai fini dellammissione al contributo, le regioni e gli
enti locali presentano apposita domanda al Ministero delleconomia
e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalità e stima dei tempi di realizzazione dellopera
pubblica ammessa al contributo;
b) entità dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto
ed in percentuale del costo di progettazione dellopera;
c) stima del costo di esecuzione dellopera, al netto del costo
di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dallente e lammontare
dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni
del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e
le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze da emanare entro
il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità
nellimpiego del contributo, il beneficio è revocato
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze trasmette annualmente
al Parlamento, per lacquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la
destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima
attuazione della presente legge, per lanno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente
individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle
competenti Commissioni parlamentari.
6. Per lanno 2002 la dotazione del Fondo è determinata
in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può
essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo
con la procedura di cui allarticolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei traporti,
sono dettate le disposizioni per lattuazione del presente
articolo.
Art. 55.
(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
lo |