Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n.268)


INDICE

Titolo I - Dichiarazione annuale
Titolo II - Scritture contabili
Titolo III - Ritenute alla fonte
Titolo IV - Accertamento e controlli
Titolo V - Sanzioni
Titolo VI - Disposizioni varie
Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali



TITOLO I
DICHIARAZIONE ANNUALE


Art. 1.
Dichiarazione dei soggetti passivi

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.

I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo ART. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

2. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse.

I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

3. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'Art. 4 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli Artt. 16, c. 1, lett. da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico.

I redditi di cui alle lett. a), b), c) e c-bis) del c. 1 dell'Art. 16 del predetto TU devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.

4. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'Art. 10, c. 3-bis, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a £ 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'Art. 10, c. 3-bis, del citato TUIR;

c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'Art. 10, c. 3-bis, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a £ 20.000. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'ART. 8, c. 1, ovvero con il certificato di cui all'ART. 7-bis, con le modalita' previste dall'ART. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

d) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett. a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

[i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli Artt. 46 e 47, c. 1, lett. a) e d), del citato TUIR, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore alla deduzione di cui all'Art. 34, c. 4-quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalita' previste dall'ART. 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al c. 1 dell'ART. 3 del presente decreto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'ART. 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della Costituzione;]

e) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett. a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

[i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili;]

e-bis) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett. a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

[le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lett. c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'ILOR. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a £ 20.000. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'ART. 8, c. 1, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai cc. 2 e 3 dell'Art. 7-bis, con le modalita' previste dall'ART. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.]

5. abrogato dall'Art. 7, c. 1, lett. a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.

[Ai fini della lett. c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lett. a) e c) del c. 1 dell'Art. 47 del citato TUIR.]

6. Nelle ipotesi di esonero previste nel c. 4 il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.

7. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

8. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.


Art. 2.
Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel c. 2 dell'ART. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'ART. 8, c. 1, 1° periodo.

Art. 3.
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'Art. 51 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta.

I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del Capo VI del Titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del c. 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'ART. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8.

Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 4.
Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'IRPEG

1. La dichiarazione dei soggetti all'IRPEG, oltre quanto stabilito nel c. 2 dell'ART. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'ART. 8, c. 1, primo periodo.

2. Le societa' o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Art. 5.
Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'IRPEG

1. I soggetti all'IRPEG devono conservare, per il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto.

I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni dei Capo VI del Titolo I del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lett. c) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate.

La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le societa' e gli enti indicati alla lett. d) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli Artt. 110, 110-bis, 113 e 114 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'ART. 43.

Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 6.
Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

1. Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'Art. 5 del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'ILOR da esse dovuta e agli effetti dell'IRPEF e dell'IRPEG dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel c. 2 dell'ART. 1 e nel c. 1 dell'ART. 4.

3. I soggetti di cui al c. 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta.

I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del Capo VI del Titolo I del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del c. 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche' alle societa' semplici e alle societa' e associazioni a esse equiparate.

5. I soggetti di cui al c. 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'ART. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, i documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8.

Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 7.
Dichiarazione dei sostituti d'imposta abrogato dall'Art. 9, c. 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. I soggetti indicati nel Titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'ART. 12, c. 1, 2° periodo.

2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

3. La dichiarazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'ART. 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'ART. 29.]

Art. 7-bis.
Certificazioni dei sostituti d'imposta

1. I soggetti indicati nel Titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8, c. 1, secondo periodo.

La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione.

La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Nelle ipotesi di cui all'ART. 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli Artt. 7, 8, 9 e 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 8.
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni abrogato dall'Art. 9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'ART. 7, c. 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'Art. 78, c. 10, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'IRPEG, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'ART. 53.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle societa' menzionate nel c. 1 dell'ART. 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del c. 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei cc. 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.]

Art. 9.
Termini per la presentazione delle dichiarazioni abrogato dall'Art. 9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'ART. 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8.

2. I soggetti all'IRPEG, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro 1 mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro 1 mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8. Qualora il termine di 2 mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.

3. Gli altri soggetti all'IRPEG devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro 7 mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8.

4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'ART. 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8.

5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi 3 commi dell'ART. 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli Artt. 2 e 3 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'Art. 7, cc. 1 e 2, del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'ART. 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

6. Le dichiarazioni presentate entro 1 mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del c. 6 dell'ART. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al c. 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del c. 5 dell'ART. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite dagli ARTT. 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'ART. 32.]

Art. 10.
Dichiarazione nei casi di liquidazione abrogato dall'Art. 9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'IRPEG e di societa' o associazioni di cui all'Art. 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

2. La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro 4 mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel c. 1, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'ART. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative a ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui ai cc. 1 e 2 devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro 4 mesi dalla nomina ed entro 4 mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al c. 3 devono essere presentate soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal c. 4 dell'ART. 9 nei termini ivi indicati.]

Art. 11.
Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

1. In caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'IRPEG in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

3. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'ART. 8.

3-bis. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del c. 14 dell'Art. 123-bis del TUIR deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa entro 4 mesi dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'Art. 2504 del c.civ, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'ART. 8.

4. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'.

Art. 12.
Presentazione delle dichiarazioni abrogato dall'Art. 9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

[1. La dichiarazione e' presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un'ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'IVA e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di 10 soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le societa' di cui all'Art. 87, c. 1, lett. a), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di £ devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del c. 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.

2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti dei lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'Art. 78, cc. 1, lett. a) e b), e 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;

d) i Centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.

3. I soggetti di cui al c. 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al c. 9. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

4. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del c. 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i 15 giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.

6. I soggetti di cui al c. 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.

8. Le societa' che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'ART. 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'ART. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'ART. 43.

9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel c. 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.

10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al c. 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova puo' essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.

11. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.]

Art. 12-bis.
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'IVA

1. I sostituti d'imposta e i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'ART. 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio' necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al c. 11 del predetto ART. 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Con il decreto di cui al c. 11 dell'ART. 12 sono individuate, altresi', le modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'Art. 22, c. 1, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'Art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione e il consenso di cui al c. 1 e' validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.

 

TITOLO II
SCRITTURE CONTABILI


Art. 13.
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

1. Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo Titolo:

a) le societa' soggette all'IRPEG;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'IRPEG, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' a esse equiparate ai sensi dell'Art. 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'Art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli ARTT. 19 e 20;

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'ART. 49, cc. 1 e 2, del decreto indicato al c. 1, lett. c);

f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'Art. 5, lett. c), del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti IRPEG, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.

2. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo ART. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

3. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'Art. 28, lett. b), del DPR 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'ART. 18-bis.

Art. 14.
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati

1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al c. 1 dell'ART. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'IVA;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate e uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati a essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita' elencate ai nn. 1) e 2) del c. 1 dell'Art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'Art. 4 del DPR 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'Art. 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo d'imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

2. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi ARTT. 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai nn. 1) e seguenti dell'Art. 2421 del c.civ.

3. abrogato dall'Art. 6 del DL 10 giugno 1994, n. 357.

Vedi ora l'Art. 7, c. 4-ter dello stesso DL n. 357/1994.

[I soggetti che adottano contabilita' in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative.]

4. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

5. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al c. 1 che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

6. abrogato dall'Art. 1, c. 2, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695.

Vedi ora l'Art. 1, c. 1, dello stesso DPR n. 695/1996.

[Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lett. d) devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'Art. 53 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, e il valore complessivo delle rimanenze di cui agli Artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a 2 miliardi e a 500 milioni di £. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo d'imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il 15% i valori dichiarati.]

Art. 15.
Inventario e bilancio

1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al c. 1 dell'ART. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'Art. 2217 del c.civ, entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

2. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo.

Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

3. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa.

4. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel c. 2 dell'ART. 3.

Art. 16.
Registro dei beni ammortizzabili

1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al c. 1 dell'ART. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

3. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

4. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del c. 2 dell'Art. 68 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

5. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto Art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono, ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

Art. 17.
Registro riepilogativo di magazzino abrogato dall'Art. 6-bis del DL 23 dicembre 1977, n. 936.

[1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al c. 1 dell'ART. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell'Art. 62 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, le quantita' esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantita' complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantita' esistenti al termine del periodo stesso. Le quantita' in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori.

3. I soggetti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantita' prodotte o passate in lavorazione.]

Art. 18.
Contabilita' semplificata per le imprese minori

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice.

Tuttavia i soggetti indicati alle lett. c) e d) del c. 1 dell'ART. 13, qualora i ricavi di cui all'Art. 53 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di £ 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di £ 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente.

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA il valore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione.

Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'IVA ai sensi dell'Art. 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti a osservare le disposizioni dei 2 commi precedenti.

5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel c. 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario.

L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i 2 successivi.

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato a 1 anno non superiore ai limiti indicati al c. 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'IVA e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del c. 3.

Art. 18-bis.
Scritture contabili delle imprese di allevamento

1. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'Art. 28, lett. b), del DPR 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.

Art. 19.
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

1. Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lett. e) ed f), dell'ART. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

2. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lett. b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'Art. 50 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.

Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

3. abrogato dall'Art. 3, c. 3, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695.

Vedi ora l'Art. 3, c. 1, dello stesso DPR n. 695/1996.

[Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'IVA. ]

4. abrogato dall'Art. 3, c. 3, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695.

Vedi ora l'Art. 3, c. 2, dello stesso DPR n. 695/1996.

[I contribuenti indicati nel c. 1 che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di £ sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo d'imposta successivo e devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'IVA;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'ART. 16, cc. 1, 2 e 3;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'ART. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente.]

5. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.

Art. 20.
Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Le disposizioni degli ARTT. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'IRPEG che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.

2. Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'ART. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'Art. 108, c. 2-bis, lett. a), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del c. 1 dell'Art. 109-bis del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a £ 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a £ 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'ART. 18, secondo le disposizioni di cui al c. 166 dell'Art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 20-bis. (1)
Scritture contabili delle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ONLUS

1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'ART. 22;

in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli ARTT. 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a £ 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a £ 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al c. 166 dell'Art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al c. 1, lett. a), si considerano assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli Artt. 2216 e 2217 del c.civ.

3. I soggetti richiamati al c. 1 che nell'esercizio delle attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a £ 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'Art. 1, c. 3, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al c. 1, lett. a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'ART. 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al c. 1, lett. a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'Art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'ART. 20.

5. Qualora i proventi superino per 2 anni consecutivi l'ammontare di 2 miliardi di £, modificato annualmente secondo le modalita' previste. dall'Art. 1, c. 3, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

(1) Articolo inserito dall'Art. 25, c. 1, del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460.

Vedi anche il c. 2 dello stesso Art. 25.

Art. 21.
Scritture contabili dei sostituti d'imposta

1. I soggetti indicati nel c. 3 dell'ART. 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'ART. 23.

Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

Art. 22.
Tenuta e conservazione delle scritture contabili

1. Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lett. c) e alla lett. d) dell'ART. 14 e dei conti individuali di cui al c. 2 dell'ART. 21, devono essere tenute a norma dell'Art. 2219 del c.civ e numerate e bollate a norma dell'Art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative.

La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli Uffici del registro.

Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni.

2. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'Art. 2220 del c.civ o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'Art. 2457 del detto codice.

Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

3. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lette re, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

4. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizza bile del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.


TITOLO III
RITENUTE ALLA FONTE


Art. 23.
Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente

1. Gli enti e le societa' indicati nell'Art. 87, c. 1, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'Art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'Art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'Art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

2. La ritenuta da operare e' determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'Art. 48 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lett. b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'IRPEF, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli Artt. 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso.

Le detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi;

b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'IRPEF, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'Art. 16, c. 1, lett. b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'Art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'Art. 16, c. 1, lett. a), del citato testo unico con i criteri di cui all'Art. 17, c. 1, secondo periodo, e c. 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'Art. 16, c. 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'Art. 17-bis, c. 1, primo periodo, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'Art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'Art. 16, c. 1, lett. a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel c. 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lett. a) e b) del c. 2, nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'Art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle lett. c) ed f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d'imposta.

Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.

L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

periodo soppresso dall'Art. 14 del DLgs 23 dicembre 1999, n. 505.

[Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo.]

Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero.

La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti.

Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.

A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute.

Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.

La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. abrogato dall'Art. 21, c. 11, lettera a), n. 2, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'Art. 49, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori di cui all'Art. 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.]

Art. 24.
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. I soggetti indicati nel c. 1, dell'ART. 23, che corrispondono redditi di cui all'Art. 47, c. 1, deI TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'Art. 48-bis del predetto testo unico.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'ART. 23 e, in particolare, i cc. 2, 3 e 4.

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'Art. 48-bis, c. 1, lettera d-bis), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

2. abrogato dall'Art. 14 del DLgs 23 dicembre 1999, n. 505.

[Ai fini del conguaglio di cui al c. 3 dell'ART. 23, i soggetti che corrispondono le indennita' e i compensi di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi.]

Art. 25.
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.

La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lett. b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lett. a) e c) del c. 3 dell'Art. 49 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.

La ritenuta e' elevata al 20% per le indennita' di cui alle lett. f) e g) dell'Art. 12 del decreto stesso.

La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

2. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se

i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a £ 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lett. c) dell'Art. 2 del DPR 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.

4. I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'Art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.

Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Art. 25-bis.
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRPEG dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'Art. 11 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.

2. La ritenuta e' commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni indicate nel c. 1.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

3. La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.

Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui e' stata effettuata.

4. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il 3° mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

5. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende e istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalita' di lucro.

6. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'Art. 36 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta e' applicata a titolo di imposta ed e' commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite.

Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel c. 2.

In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da 2 a 3 volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Art. 26.
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori.

L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50% per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a 18 mesi, e per le cambiali finanziarie.

Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50% si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.

Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20%.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati.

La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.

Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al c. 1 dell'Art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al c. 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'ART. 23 che intervengono nella loro riscossione.

Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20% degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.

Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui all'ART. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi e altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

3-bis. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lett. g-bis) e g-ter) del c. 1 dell'Art. 41 del TUIR approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50% ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi e altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.

Nel caso dei rapporti indicati nella lett. g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al c. 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

4. Le ritenute previste nei cc. da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'Art. 77 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR;

c) societa' ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 87 del medesimo TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lett. d) del predetto articolo.

La ritenuta di cui al c. 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.

Le predette ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG e in ogni altro caso.

Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei cc. 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lett. d) dello stesso Art. 87.

5. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23 operano una ritenuta del 12,50% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo di imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale.

L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27% se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del c. 7-bis dell'Art. 76 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi e altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo di imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti e a titolo di acconto, in ogni altro caso.

La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le societa' di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante.

Art. 26-bis.
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti

1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettera a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'Art. 41, c. 1, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del c. 7-bis dell'Art. 76 del citato testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;

b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

2. Qualora i rapporti di cui alle lett. g-bis) e g-ter) abbiano a oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al c. 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.

Art. 26-ter.
1. Sui redditi di cui all'Art. 41, c. 1, lettera g-quater), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del DLgs 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'Art. 41, c. 1, lettera g-quinquies), del citato TUIR, i soggetti indicati nel c. 1 dell'ART. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del DLgs 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei cc. 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'Art. 16-bis del TUIR.

Art. 27.
Ritenuta sui dividendi

1. Le societa' e gli enti indicati nelle lett. a) e b) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50% a titolo di imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lett. c-bis) del c. 1 dell'Art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'Art. 77 del medesimo testo unico, nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 86.

2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui alle lett. a) e b) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al c. 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente.

3. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota del 27% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione al