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INDICE
Titolo
I - Dichiarazione annuale
Titolo II - Scritture contabili
Titolo III - Ritenute alla
fonte
Titolo IV - Accertamento e
controlli
Titolo V - Sanzioni
Titolo VI - Disposizioni varie
Titolo VII - Disposizioni transitorie
e finali
TITOLO I
DICHIARAZIONE ANNUALE
Art. 1.
Dichiarazione dei soggetti passivi
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare
annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun
debito d'imposta.
I soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili, di cui al successivo ART. 13, devono presentare la
dichiarazione anche in mancanza di redditi.
2. La dichiarazione e' unica agli effetti
dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR e deve contenere l'indicazione
degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione
degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte
stesse.
I redditi per i quali manca tale indicazione
si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle
sanzioni.
3. La dichiarazione delle persone fisiche
e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre
persone a lui imputabili a norma dell'Art. 4 del TUIR, approvato
con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i
redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma
degli Artt. 16, c. 1, lett. da d) a n-bis), e 18 dello stesso
testo unico.
I redditi di cui alle lett. a), b), c)
e c-bis) del c. 1 dell'Art. 16 del predetto TU devono essere
dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per
legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.
4. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono
alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di
scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla
tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo,
al lordo della deduzione di cui all'Art. 10, c. 3-bis, del TUIR,
approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a
£ 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non obbligate
alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze
purche' di importo non superiore a quello della deduzione di
cui all'Art. 10, c. 3-bis, del citato TUIR;
c) le persone fisiche non obbligate alla
tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze
purche' di importo non superiore a quello della deduzione di
cui all'Art. 10, c. 3-bis, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali la differenza
tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle
detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13 del citato testo unico,
e le ritenute operate risulta non superiore a £ 20.000.
Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge
20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese
con le confessioni religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della
Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato
con il decreto di cui all'ART. 8, c. 1, ovvero con il certificato
di cui all'ART. 7-bis, con le modalita' previste dall'ART. 12
ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei redditi;
d) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett. a),
del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.
[i possessori di redditi di lavoro dipendente
e assimilati, indicati agli Artt. 46 e 47, c. 1, lett. a) e
d), del citato TUIR, compresi quelli soggetti a tassazione separata,
certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali
redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante
dall'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo
non superiore alla deduzione di cui all'Art. 34, c. 4-quater,
dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono
presentare o spedire, con le modalita' previste dall'ART. 12
del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione, il certificato di cui al c. 1 dell'ART.
3 del presente decreto, redatto in conformita' ad apposito modello
approvato e pubblicato ai sensi dell'ART. 8 del presente decreto,
ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille
dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge 20 maggio 1985,
n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni
religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della Costituzione;]
e) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett. a),
del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.
[i soggetti diversi dalle persone fisiche
che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi
esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture
contabili;]
e-bis) abrogata dall'Art. 7, c. 1, lett.
a), del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.
[le persone fisiche, diverse da quelle
di cui alla lett. c), non obbligate alla tenuta di scritture
contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde
un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni
di cui agli Artt. 12 e 13 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre
1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'ILOR. In tal
caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta
e le predette detrazioni risulta non superiore a £ 20.000.
Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF prevista dall'Art. 47 della Legge
20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese
con le confessioni religiose di cui all'Art. 8, c. 3, della
Costituzione, possono presentare apposito modello approvato
con il decreto di cui all'ART. 8, c. 1, primo periodo, ovvero
il certificato di cui ai cc. 2 e 3 dell'Art. 7-bis, con le modalita'
previste dall'ART. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione dei redditi.]
5. abrogato dall'Art. 7, c. 1, lett. a),
del DLgs 2 settembre 1997, n. 314.
[Ai fini della lett. c) del comma precedente
sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi
dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente
alle lett. a) e c) del c. 1 dell'Art. 47 del citato TUIR.]
6. Nelle ipotesi di esonero previste nel
c. 4 il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la
dichiarazione dei redditi.
7. Se piu' soggetti sono obbligati alla
stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi
esonera gli altri.
8. Per le persone fisiche legalmente incapaci
l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.
Art. 2.
Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche
1. La dichiarazione delle persone fisiche,
oltre quanto stabilito nel c. 2 dell'ART. 1, deve indicare i
dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche'
per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi
quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire
direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui
all'ART. 8, c. 1, 1° periodo.
Art. 3.
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle
persone fisiche
1. Le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'Art. 51 del TUIR, approvato con DPR
22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme
devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'ART.
22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto
dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta.
I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri
elementi necessari, secondo le disposizioni del Capo VI del
Titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito
d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora
non risultanti dal bilancio.
2. Le disposizioni del c. 1 non si applicano
ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare, per
il periodo previsto dall'ART. 43, le certificazioni dei sostituti
d'imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti d'imposta,
dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei
redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento
previsto dal decreto di cui all'ART. 8.
Le certificazioni e i documenti devono
essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
Art. 4.
Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'IRPEG
1. La dichiarazione dei soggetti all'IRPEG,
oltre quanto stabilito nel c. 2 dell'ART. 1, deve indicare i
dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente
e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi
e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli
e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria
e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello
di dichiarazione di cui all'ART. 8, c. 1, primo periodo.
2. Le societa' o enti che non hanno la
sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono
inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel
territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalita'
e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti
tributari.
Art. 5.
Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione
dei soggetti all'IRPEG
1. I soggetti all'IRPEG devono conservare,
per il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio o il rendiconto,
nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal
codice civile, da leggi speciali o dallo statuto.
I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri
elementi necessari, secondo le disposizioni dei Capo VI del
Titolo I del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917,
per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati
in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o
dal rendiconto.
2. Gli enti indicati alla lett. c) del
c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986,
n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita'
commerciali eventualmente esercitate.
La disposizione non si applica agli enti
che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato
per il regime ordinario.
3. Le societa' e gli enti indicati alla
lett. d) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo
alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante
stabili organizzazioni.
Non sono obbligati alla conservazione del
bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni
equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel
territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi
a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime
ordinario.
4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta
e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli Artt.
110, 110-bis, 113 e 114 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto
di cui all'ART. 8 devono essere conservati per il periodo previsto
dall'ART. 43.
Le certificazioni e i documenti devono
essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
Art. 6.
Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate
1. Le societa' semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice indicate nell'Art. 5 del TUIR approvato
con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le associazioni
ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare
la dichiarazione agli effetti dell'ILOR da esse dovuta e agli
effetti dell'IRPEF e dell'IRPEG dovute dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni
prescritte nel c. 2 dell'ART. 1 e nel c. 1 dell'ART. 4.
3. I soggetti di cui al c. 1, anche se
non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per
il periodo indicato nell'ART. 22, il bilancio, composto dallo
stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite,
relativo al periodo d'imposta.
I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri
elementi necessari, secondo le disposizioni del Capo VI del
Titolo I del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917,
per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati
in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del c. 3 non si applicano
ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche'
alle societa' semplici e alle societa' e associazioni a esse
equiparate.
5. I soggetti di cui al c. 1 devono conservare,
per il periodo previsto dall'ART. 43, le certificazioni dei
sostituti d'imposta, i documenti probatori dei crediti d'imposta,
dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei
redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni
altro documento previsto dal decreto di cui all'ART. 8.
Le certificazioni e i documenti devono
essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
Art. 7.
Dichiarazione dei sostituti d'imposta abrogato dall'Art. 9,
c. 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
[1. I soggetti indicati nel Titolo III,
che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti
a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo,
devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica,
anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione
dell'ART. 12, c. 1, 2° periodo.
2. La dichiarazione deve indicare i dati
e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto
d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi,
sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi
e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi
quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono
in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni
previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. La dichiarazione e' unica anche ai fini
dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del
Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite
le relative modalita' di attuazione.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento
delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di
cui all'ART. 8 devono essere conservati per il periodo previsto
dall'ART. 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta,
all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni
relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata
dalle leggi speciali.
5. La dichiarazione non deve essere presentata
per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi
dell'ART. 29.]
Art. 7-bis.
Certificazioni dei sostituti d'imposta
1. I soggetti indicati nel Titolo III del
presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo
devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette
somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni
d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali,
nonche' gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'ART.
8, c. 1, secondo periodo.
La certificazione e' unica anche ai fini
dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali;
con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
sono stabilite le relative modalita' di attuazione.
La certificazione unica sostituisce quelle
previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante
sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati
entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui
le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto
di lavoro.
Nelle ipotesi di cui all'ART. 27 il certificato
puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista
dagli Artt. 7, 8, 9 e 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Art. 8.
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni abrogato dall'Art.
9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
[1. Le dichiarazioni devono essere redatte,
a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono
essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'ART. 7, c.
1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'Art.
78, c. 10, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente
a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso
le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati
il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione
sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria
ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle
finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita
e l'aggio spettante ai rivenditori.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta,
a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente
provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente
competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi
dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita',
dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione
anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita'
e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione
vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte
dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa' e degli
enti soggetti all'IRPEG, presso i quali esiste un organo di
controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche
che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e'
valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'ART.
53.
6. In caso di presentazione della dichiarazione
in via telematica da parte delle societa' menzionate nel c.
1 dell'ART. 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati
ai sensi del c. 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei
cc. 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento
alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.]
Art. 9.
Termini per la presentazione delle dichiarazioni abrogato dall'Art.
9, c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
[1. Le persone fisiche e le societa' o
le associazioni di cui all'ART. 6 devono presentare la dichiarazione,
compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il
30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione
in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre
di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti
con il decreto di cui all'ART. 8.
2. I soggetti all'IRPEG, tenuti all'approvazione
del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla
legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione,
compresa quella unificata annuale, entro 1 mese dall'approvazione
del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato
nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata
entro 1 mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione
della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata
entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto
o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando
i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART.
8. Qualora il termine di 2 mesi scada anteriormente al 1°
giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata
nel mese di giugno.
3. Gli altri soggetti all'IRPEG devono
presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale,
entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione
della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata
entro 7 mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i
termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'ART.
8.
4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti
alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono
presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di
ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente
ovvero per gli utili di cui all'ART. 27, dei quali e' stata
deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La
presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere
effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'ART. 8.
5. Per gli interessi, i premi e gli altri
frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi 3 commi dell'ART.
26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta
ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli Artt.
2 e 3 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'Art. 7, cc. 1 e
2, del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per
le vincite di cui all'ART. 30, la dichiarazione deve essere
presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
6. Le dichiarazioni presentate entro 1
mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto
del c. 6 dell'ART. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti,
ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute
in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate
dai sostituti d'imposta.
7. La dichiarazione, diversa da quella
di cui al c. 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del
c. 5 dell'ART. 54, per correggere errori o omissioni mediante
successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le
modalita' stabilite dagli ARTT. 8 e 12, entro il termine per
la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo
d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque
constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le
richieste di cui all'ART. 32.]
Art. 10.
Dichiarazione nei casi di liquidazione abrogato dall'Art. 9,
c. 9, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
[1. In caso di liquidazione di societa'
o enti soggetti all'IRPEG e di societa' o associazioni di cui
all'Art. 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore
nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o in
mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro 4 mesi
dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione
la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data stessa.
2. La dichiarazione relativa al risultato
finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata
entro 4 mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal
deposito del bilancio finale, se prescritto.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre
il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel c. 1, devono
essere presentate, nei termini stabiliti dall'ART. 9, la dichiarazione
relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative
a ogni successivo periodo d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione
coatta amministrativa le dichiarazioni di cui ai cc. 1 e 2 devono
essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali,
dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente
entro 4 mesi dalla nomina ed entro 4 mesi dalla chiusura del
fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al
c. 3 devono essere presentate soltanto se vi e' stato esercizio
provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal c. 4
dell'ART. 9 nei termini ivi indicati.]
Art. 11.
Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione
1. In caso di trasformazione di una societa'
non soggetta all'IRPEG in societa' soggetta a tale imposta,
o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve
essere presentata, entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto
la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
stessa.
2. In caso di fusione di piu' societa'
deve essere presentata dalla societa' risultante dalla fusione
o incorporante, entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la
fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data stessa.
3. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti
commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite
della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli
amministratori e sottoscritto a norma dell'ART. 8.
3-bis. In caso di scissione totale la societa'
designata a norma del c. 14 dell'Art. 123-bis del TUIR deve
presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo
della societa' scissa entro 4 mesi dalla data in cui e' stata
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'Art. 2504
del c.civ, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
Alla dichiarazione deve essere allegato
un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli
fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'ART.
8.
4. Le disposizioni dei commi precedenti,
in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione
e di fusione di enti diversi dalle societa'.
Art. 12.
Presentazione delle dichiarazioni abrogato dall'Art. 9, c. 9,
del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
[1. La dichiarazione e' presentata all'Amministrazione
finanziaria, per il tramite di una banca o di un'ufficio dell'Ente
poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale
ai fini dell'IVA e di quella del sostituto d'imposta, qualora
abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu'
di 10 soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata
annuale. Le societa' di cui all'Art. 87, c. 1, lett. a), del
TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di £ devono presentare
la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione
finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del c. 2 presentano
la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico
con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente
articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione
della dichiarazione:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti
dei lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'Art. 78, cc. 1, lett. a) e b),
e 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono
provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con
decreto del Ministro delle finanze;
d) i Centri autorizzati di assistenza fiscale
per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
3. I soggetti di cui al c. 2 sono abilitati
dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione
del contratto di assicurazione di cui al c. 9. L'abilitazione
e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione
delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita',
ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati
dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte
dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
4. La dichiarazione puo' essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata
dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro
equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
5. Le banche e gli uffici postali devono
rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione
della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del c.
2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione per
il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della
dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica
all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e,
entro i 15 giorni successivi a quello in cui l'amministrazione
finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione,
copia della relativa attestazione.
6. I soggetti di cui al c. 11 devono trasmettere
in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria
entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle dichiarazioni stesse.
7. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca
o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria
mediante procedure telematiche.
8. Le societa' che trasmettono la dichiarazione
direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati
della predisposizione della dichiarazione conservano, per il
periodo previsto dall'ART. 43, la dichiarazione, della quale
l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la
trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il decreto di cui all'ART. 8.
I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre
la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o
dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'ART. 43.
9. Salva l'applicazione delle disposizioni
sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di
mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione
nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia
rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti
indicati nel c. 2 devono tenere indenne il contribuente dalle
sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti.
A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio
postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui
al c. 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
in via telematica. Nessuna altra prova puo' essere addotta in
contrasto con le risultanze dei predetti documenti.
11. Le modalita' di attuazione delle disposizioni
del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita'
di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni
da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la
misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La misura del compenso e' determinata tenendo conto
dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.]
Art. 12-bis.
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi
e dell'IVA
1. I sostituti d'imposta e i soggetti comunque
incaricati ai sensi dell'ART. 12 di trasmettere la dichiarazione
all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi
alle dichiarazioni per le sole finalita' di prestazione del
servizio e per il tempo a cio' necessario, adottando specifiche
misure individuate nelle convenzioni di cui al c. 11 del predetto
ART. 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza
delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi
designati come responsabili o incaricati ai sensi della Legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Con il decreto di cui al c. 11 dell'ART.
12 sono individuate, altresi', le modalita' per inserire nei
modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione
del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti
di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'Art.
22, c. 1, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle
dichiarazioni.
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate
nel 1998, l'informativa di cui all'Art. 10 della Legge 31 dicembre
1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione
e il consenso di cui al c. 1 e' validamente espresso con la
sottoscrizione delle dichiarazioni.
TITOLO II
SCRITTURE CONTABILI
Art. 13.
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
1. Ai fini dell'accertamento sono obbligati
alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni
di questo Titolo:
a) le societa' soggette all'IRPEG;
b) gli enti pubblici e privati diversi
dalle societa', soggetti all'IRPEG, che hanno per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa'
in accomandita semplice e le societa' a esse equiparate ai sensi
dell'Art. 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'Art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli ARTT. 19 e 20;
e) le persone fisiche che esercitano arti
e professioni, ai sensi dell'ART. 49, cc. 1 e 2, del decreto
indicato al c. 1, lett. c);
f) le societa' o associazioni fra artisti
e professionisti di cui all'Art. 5, lett. c), del decreto indicato
alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi
dalle societa', soggetti IRPEG, che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
2. I soggetti obbligati ad operare ritenute
alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di
cui al successivo ART. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
3. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi
di cui all'Art. 28, lett. b), del DPR 29 settembre 1973, n.
597, svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere
le scritture contabili indicate nell'ART. 18-bis.
Art. 14.
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa'
e degli enti equiparati
1. Le societa', gli enti e gli imprenditori
commerciali di cui al c. 1 dell'ART. 13 devono in ogni caso
tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'IVA;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono
essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati
in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente
e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono
alla determinazione del reddito;
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute
in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita',
dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze
negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate
le quantita' entrate e uscite delle merci destinate alla vendita;
dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario,
esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti
nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati a essere
in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati
per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime
tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche'
delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la
lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni,
singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere
effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non
superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere
annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le
altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra
le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture
di carico e scarico. Per le attivita' elencate ai nn. 1) e 2)
del c. 1 dell'Art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i
movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati
che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con
esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'Art. 4 del DPR
6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture
e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici
o a norma dell'Art. 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite
da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi
specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di
lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico
dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni.
Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi
tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali
il cui costo complessivo nel periodo d'imposta precedente non
eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti
i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che
possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile
rilevanza percentuale.
2. I soggetti stessi devono inoltre tenere,
in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili
e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi
ARTT. 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai nn. 1)
e seguenti dell'Art. 2421 del c.civ.
3. abrogato dall'Art. 6 del DL 10 giugno
1994, n. 357.
Vedi ora l'Art. 7, c. 4-ter dello stesso
DL n. 357/1994.
[I soggetti che adottano contabilita'
in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel
quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti
note interpretative.]
4. Le societa' e gli enti il cui bilancio
o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione
dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture
contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione
stessa fino al termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
5. Le societa', gli enti e gli imprenditori
di cui al c. 1 che esercitano attivita' commerciali all'estero
mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano
attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni,
devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di
gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando
separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna
di esse.
6. abrogato dall'Art. 1, c. 2, del DPR
9 dicembre 1996, n. 695.
Vedi ora l'Art. 1, c. 1, dello stesso
DPR n. 695/1996.
[Le scritture ausiliarie di magazzino
di cui alla lett. d) devono essere tenute a partire dal 2°
periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda
volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'Art.
53 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, e il valore complessivo
delle rimanenze di cui agli Artt. 62 e 63 dello stesso decreto
sono superiori rispettivamente a 2 miliardi e a 500 milioni
di £. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta
successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente
l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore
a tale limite. Per i soggetti il cui periodo d'imposta e' diverso
dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato
all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati
non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento
non supera di oltre il 15% i valori dichiarati.]
Art. 15.
Inventario e bilancio
1. Le societa', gli enti e gli imprenditori
commerciali di cui al c. 1 dell'ART. 13 devono in ogni caso
redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti
e delle perdite, a norma dell'Art. 2217 del c.civ, entro 3 mesi
dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
ai fini delle imposte dirette.
2. L'inventario, oltre agli elementi prescritti
dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza
dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore
e il valore attribuito a ciascun gruppo.
Ove dall'inventario non si rilevino gli
elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione,
devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio delle imposte
le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.
3. Nell'inventario degli imprenditori individuali
devono essere distintamente indicate e valutate le attivita'
e le passivita' relative all'impresa.
4. Il bilancio e il conto dei profitti
e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle
leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo
e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della
tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel c. 2 dell'ART.
3.
Art. 16.
Registro dei beni ammortizzabili
1. Le societa', gli enti e gli imprenditori
commerciali, di cui al c. 1 dell'ART. 13, devono compilare il
registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione.
2. Nel registro devono essere indicati,
per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici
registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni,
le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta
al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente
di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta,
la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo
produttivo.
3. Per i beni diversi da quelli indicati
nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere
effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Per i beni gratuitamente devolvibili deve
essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al
fondo di ammortamento finanziario.
4. Se le quote annuali di ammortamento
sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione
dei coefficienti stabiliti ai sensi del c. 2 dell'Art. 68 del
DPR 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere
distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
5. I costi di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del
detto Art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non
si sommano al valore dei beni cui si riferiscono, ma sono iscritti
in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione.
Art. 17.
Registro riepilogativo di magazzino abrogato dall'Art. 6-bis
del DL 23 dicembre 1977, n. 936.
[1. Le societa', gli enti e gli imprenditori
commerciali, di cui al c. 1 dell'ART. 13, devono compilare il
registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione.
2. Nel registro devono essere distintamente
indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo
comma dell'Art. 62 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, le quantita'
esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantita' complessivamente
entrate e uscite nel periodo e le quantita' esistenti al termine
del periodo stesso. Le quantita' in entrata e in uscita devono
essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da
clienti, vendute, rese a fornitori.
3. I soggetti che esercitano attivita'
industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte,
nel registro, anche le quantita' prodotte o passate in lavorazione.]
Art. 18.
Contabilita' semplificata per le imprese minori
1. Le disposizioni dei precedenti articoli
si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile,
non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
cui allo stesso codice.
Tuttavia i soggetti indicati alle lett.
c) e d) del c. 1 dell'ART. 13, qualora i ricavi di cui all'Art.
53 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato
l'ammontare di £ 360 milioni per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi, ovvero di £ 1 miliardo
per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati
per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili
prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta
delle scritture previste da disposizioni diverse del presente
decreto.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare
dei ricavi relativi alla attivita' prevalente.
In mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi.
Con decreto del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri
per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione
di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero,
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto
ai fini dell'IVA il valore delle rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione
agli effetti dell'IVA devono essere separatamente annotate nei
registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei
termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione.
Coloro che effettuano soltanto operazioni
non soggette a registrazione devono annotare in un apposito
registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative
a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda
meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione
di cui al precedente comma.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti
relativi all'IVA ai sensi dell'Art. 34 del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti a osservare
le disposizioni dei 2 commi precedenti.
5. Il regime di contabilita' semplificata
previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora
gli ammontari indicati nel c. 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facolta' di optare
per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i 2 successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi
per un ammontare ragguagliato a 1 anno non superiore ai limiti
indicati al c. 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita'
semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti
estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati
di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto
al fornitore dei predetti beni.
Per le cessioni di generi di monopolio,
valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono
come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta i corrispettivi
delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo
stesso agli effetti dell'IVA e di quelle annotate o soggette
ad annotazioni a norma del c. 3.
Art. 18-bis.
Scritture contabili delle imprese di allevamento
1. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi
di cui all'Art. 28, lett. b), del DPR 29 settembre 1973, n.
597, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere
un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati,
distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione
degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa
nel periodo d'imposta.
Art. 19.
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
1. Le persone fisiche che esercitano arti
e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti,
di cui alle lett. e) ed f), dell'ART. 13, devono annotare cronologicamente
in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma
e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione,
anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
riscossione:
il relativo importo, al lordo e al netto
della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle
inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate
per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare
della ritenuta d'acconto subita;
le generalita', il comune di residenza
anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
gli estremi della fattura, parcella, nota
o altro documento emesso.
2. Nello stesso registro devono essere
annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lett.
b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione
delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'Art.
50 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.
Deve esservi inoltre annotato, entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote
di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in
categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
3. abrogato dall'Art. 3, c. 3, del DPR
9 dicembre 1996, n. 695.
Vedi ora l'Art. 3, c. 1, dello stesso
DPR n. 695/1996.
[Il contribuente puo' tenere registri
distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali
registri, se contengono tutti i dati richiesti dal DPR 26 ottobre
1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste, sostituiscono
a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'IVA. ]
4. abrogato dall'Art. 3, c. 3, del DPR
9 dicembre 1996, n. 695.
Vedi ora l'Art. 3, c. 2, dello stesso
DPR n. 695/1996.
[I contribuenti indicati nel c. 1 che
nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per
un ammontare superiore a 360 milioni di £ sono soggetti
a regime di contabilita' ordinaria per il periodo d'imposta
successivo e devono tenere:
a) il registro nel quale annotare cronologicamente
le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di
reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti
all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi
delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte
o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari
utilizzati per le movimentazioni predette;
b) i registri obbligatori ai fini dell'IVA;
c) il registro dei beni ammortizzabili
con le modalita' di cui all'ART. 16, cc. 1, 2 e 3;
d) apposite scritture nelle quali vanno
indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'ART. 21, i
compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei
confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita'
lavorativa non di lavoro dipendente.]
5. Con decreti del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti
appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con
classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi
rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate
anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione
dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita'
per la tenuta meccanografica del registro.
Art. 20.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Le disposizioni degli ARTT. 14, 15,
16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali
eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'IRPEG
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' commerciali.
2. Indipendentemente alla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere,
entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato
rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'ART. 22, dal quale
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative
a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
indicate nell'Art. 108, c. 2-bis, lett. a), del TUIR, approvato
con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Gli enti soggetti alla determinazione
forfetaria del reddito ai sensi del c. 1 dell'Art. 109-bis del
TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano
conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori
a £ 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione
di servizi, ovvero a £ 50 milioni negli altri casi, assolvono
gli obblighi contabili di cui all'ART. 18, secondo le disposizioni
di cui al c. 166 dell'Art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n.
662.
Art. 20-bis. (1)
Scritture contabili delle Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale ONLUS
1. Le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena di
decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
in relazione all'attivita' complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche
atte a esprimere con compiutezza e analiticita' le operazioni
poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare
adeguatamente in apposito documento, da redigere entro 4 mesi
dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le
attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali, con
obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione
per un periodo non inferiore a quello indicato dall'ART. 22;
in relazione alle attivita' direttamente
connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni
di cui agli ARTT. 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare
annuale dei ricavi non sia superiore a £ 30 milioni, relativamente
alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a £ 50
milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono
essere assolti secondo le disposizioni di cui al c. 166 dell'Art.
3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al c. 1, lett. a),
si considerano assolti qualora la contabilita' consti del libro
giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita'
alle disposizioni di cui agli Artt. 2216 e 2217 del c.civ.
3. I soggetti richiamati al c. 1 che nell'esercizio
delle attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito
in un anno proventi di ammontare superiore a £ 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'Art.
1, c. 3, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere
per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste
al c. 1, lett. a), il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive, nei termini e nei modi di cui all'ART. 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste
al c. 1, lett. a), le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'Art. 6 della Legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono
tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'ART.
20.
5. Qualora i proventi superino per 2 anni
consecutivi l'ammontare di 2 miliardi di £, modificato
annualmente secondo le modalita' previste. dall'Art. 1, c. 3,
della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare
una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.
(1) Articolo inserito dall'Art. 25,
c. 1, del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460.
Vedi anche il c. 2 dello stesso Art.
25.
Art. 21.
Scritture contabili dei sostituti d'imposta
1. I soggetti indicati nel c. 3 dell'ART.
13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola
o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione
sul lavoro, le detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13 del TUIR,
approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base
alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'ART. 23.
Le somme e i valori corrisposti a ciascun
dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti
tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.
Art. 22.
Tenuta e conservazione delle scritture contabili
1. Fermo restando quanto stabilito dal
codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti,
le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione
delle scritture ausiliarie di cui alla lett. c) e alla lett.
d) dell'ART. 14 e dei conti individuali di cui al c. 2 dell'ART.
21, devono essere tenute a norma dell'Art. 2219 del c.civ e
numerate e bollate a norma dell'Art. 2215 del codice stesso,
in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative.
La numerazione e la bollatura possono essere
eseguite anche dagli Uffici del registro.
Le registrazioni nelle scritture cronologiche
e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite
non oltre 60 giorni.
2. Le scritture contabili obbligatorie
ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del
codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino
a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'Art.
2220 del c.civ o da altre leggi tributarie, salvo il disposto
dell'Art. 2457 del detto codice.
Gli eventuali supporti meccanografici,
elettronici e similari devono essere conservati fino a quando
i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati
sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
L'autorita' adita in sede contenziosa puo'
limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti
per la risoluzione della controversia in corso.
3. Fino allo stesso termine di cui al precedente
comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
gli originali delle lette re, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e
delle fatture emesse.
4. Con decreti del Ministro per le finanze
potranno essere determinate modalita' semplificative per la
tenuta del registro dei beni ammortizza bile del registro riepilogativo
di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari
settori di attivita'.
TITOLO III
RITENUTE ALLA FONTE
Art. 23.
Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
1. Gli enti e le societa' indicati nell'Art.
87, c. 1, del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917,
le societa' e associazioni indicate nell'Art. 5 del predetto
testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali,
ai sensi dell'Art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole,
le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonche'
il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
somme e valori di cui all'Art. 48 dello stesso testo unico,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa.
Nel caso in cui la ritenuta da operare
sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto
a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e
dei valori, di cui all'Art. 48 del TUIR, approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive
lett. b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le
aliquote dell'IRPEF, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti
scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste
negli Artt. 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo
stesso.
Le detrazioni di cui agli Artt. 12 e 13,
del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara
di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna
a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
La dichiarazione ha effetto anche per i
periodi d'imposta successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi
della stessa natura, con le aliquote dell'IRPEF, ragguagliando
a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi
ad anni precedenti di cui all'Art. 16, c. 1, lett. b), del citato
testo unico, con i criteri di cui all'Art. 18, dello stesso
testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto
al sostituito nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento
di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'Art. 16, c. 1, lett. a), del citato
testo unico con i criteri di cui all'Art. 17, c. 1, secondo
periodo, e c. 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;
d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni
di cui all'Art. 16, c. 1, lettera a-bis), del citato testo unico,
con i criteri di cui all'Art. 17-bis, c. 1, primo periodo, dello
stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e
dei valori di cui all'Art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'Art. 16, c. 1, lett. a), dello stesso testo unico, corrisposti
agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita
per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel c. 1 devono
effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori
di cui alle lett. a) e b) del c. 2, nonche' sui compensi e le
indennita' di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del TUIR, approvato
con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro
il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare
complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni
di cui agli Artt. 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle
eventualmente spettanti a norma dell'Art. 13-bis dello stesso
testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro
ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri
di cui alle lett. c) ed f) dello stesso articolo, per erogazioni
in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni
a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio
di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito
puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero,
di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo
d'imposta.
Sugli importi di cui e' differito il pagamento
si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile, che e'
trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste
per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro
o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato
che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno
successivo.
periodo soppresso dall'Art. 14 del DLgs
23 dicembre 1999, n. 505.
[Qualora le comunicazioni delle indennita'
e dei compensi di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del citato
testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo
d'imposta successivo.]
Se alla formazione del reddito di lavoro
dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le
imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione
fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero.
La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti
all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente
in periodi d'imposta precedenti.
Se concorrono redditi prodotti in piu'
Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno
Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni
di conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto
di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati
a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti
rapporti intrattenuti.
A tal fine il sostituito deve consegnare
al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente,
o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri
soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati
a effettuare le ritenute.
Alla consegna della suddetta certificazione
unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale
delle opzioni previste al comma precedente intende adottare
in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo
delle imposte.
La presente disposizione non si applica
ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. abrogato dall'Art. 21, c. 11, lettera
a), n. 2, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[Le disposizioni dei precedenti commi
si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti
e professioni, ai sensi dell'Art. 49, del TUIR, approvato con
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori
di cui all'Art. 48, dello stesso testo unico, deducibili ai
fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.]
Art. 24.
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. I soggetti indicati nel c. 1, dell'ART.
23, che corrispondono redditi di cui all'Art. 47, c. 1, deI
TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa,
una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF sulla parte imponibile
di detti redditi, determinata a norma dell'Art. 48-bis del predetto
testo unico.
Nel caso in cui la ritenuta da operare
sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto
a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta.
Si applicano, in quanto compatibili, tutte
le disposizioni dell'ART. 23 e, in particolare, i cc. 2, 3 e
4.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi
di cui all'Art. 48-bis, c. 1, lettera d-bis), del TUIR, approvato
con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione
di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.
2. abrogato dall'Art. 14 del DLgs 23
dicembre 1999, n. 505.
[Ai fini del conguaglio di cui al c.
3 dell'ART. 23, i soggetti che corrispondono le indennita' e
i compensi di cui all'Art. 47, c. 1, lett. b), del TUIR, approvato
con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il
12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di
lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte,
delle ritenute effettuate e dei relativi contributi.]
Art. 25.
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART.
23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello
Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non
esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse
di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta
del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti,
con l'obbligo di rivalsa.
La predetta ritenuta deve essere operata
dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi
percepiti dall'amministratore di condominio.
La stessa ritenuta deve essere operata
sulla parte imponibile delle somme di cui alla lett. b) e sull'intero
ammontare delle somme di cui alle lett. a) e c) del c. 3 dell'Art.
49 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.
La ritenuta e' elevata al 20% per le indennita'
di cui alle lett. f) e g) dell'Art. 12 del decreto stesso.
La ritenuta non deve essere operata per
le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
2. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma
del presente articolo, se
i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere
operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%,
anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Ne sono esclusi i compensi per prestazioni
di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti
a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
3. Le disposizioni dei precedenti commi
non si applicano ai compensi di importo inferiore a £
50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lett. c) dell'Art.
2 del DPR 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano
acconto di maggiori compensi.
4. I compensi e le somme di cui al n. 9)
dell'Art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti
a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo
d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.
Ne sono esclusi i compensi corrisposti
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti.
Art. 25-bis.
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione,
di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e
di procacciamento di affari
1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART.
23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni
comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto
del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o
dell'IRPEG dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L'aliquota della suddetta ritenuta si applica
nella misura fissata dall'Art. 11 del TUIR, approvato con DPR
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il
primo scaglione di reddito.
2. La ritenuta e' commisurata al 50% dell'ammontare
delle provvigioni indicate nel c. 1.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti,
preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita'
si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o
di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20% dell'ammontare delle
stesse provvigioni.
3. La ritenuta di cui ai commi precedenti
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di
competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione
della dichiarazione annuale.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente,
la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta
in cui e' stata effettuata.
4. Se le provvigioni, per disposizioni
normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute
sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti
a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta.
Ai fini del computo dei termini per il
relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti,
la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello
in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
I committenti, preponenti o mandanti possono
tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo
della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti,
non oltre il 3° mese dell'anno successivo a quello in cui
le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
5. Le disposizioni dei precedenti commi
non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di
viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti
di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche,
dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente
alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione
per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli
agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro
controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese
di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende
e istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di locazione
finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita'
di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche'
di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari
e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari
di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente,
dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici
e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari
che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame,
nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali
e artigiane non aventi finalita' di lucro.
6. Per le prestazioni rese dagli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'Art. 36 della Legge 11 giugno
1971, n. 426, la ritenuta e' applicata a titolo di imposta ed
e' commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite.
Per le prestazioni derivanti da mandato
di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che
precedono.
7. Con decreto del Ministro delle finanze
sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
presentazione della dichiarazione indicata nel c. 2.
In caso di dichiarazione non veritiera
si applica la pena pecuniaria da 2 a 3 volte la maggiore ritenuta
che avrebbe dovuto essere effettuata.
8. Le disposizioni dei precedenti commi
si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Art. 26.
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
1. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART.
23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano
una ritenuta del 27%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi
e altri proventi corrisposti ai possessori.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al
12,50% per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non
inferiore a 18 mesi, e per le cambiali finanziarie.
Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
periodo sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche,
il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in
mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del
12,50% si applica a condizione che, al momento di emissione,
il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio
del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti
all'Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico
ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero
al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 terzi, per le obbligazioni
e titoli similari diversi dai precedenti.
Qualora il rimborso delle obbligazioni
e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi,
abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri
proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e'
dovuta dall'emittente una somma pari al 20%.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano
una ritenuta del 27%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi
e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e
di depositi, anche se rappresentati da certificati.
La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.
Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti
da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi
e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche
e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui
depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi
sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato»
di cui al c. 1 dell'Art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi
di cui al c. 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'ART. 23 che
intervengono nella loro riscossione.
Qualora il rimborso delle obbligazioni
e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi emessi
da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza,
e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20% degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso.
Tale somma e' prelevata dai soggetti di
cui all'ART. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi
e altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti
residenti.
3-bis. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART.
23, che corrispondono i proventi di cui alle lett. g-bis) e
g-ter) del c. 1 dell'Art. 41 del TUIR approvato con il DPR 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione
operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del
12,50% ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili
gli interessi e altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti
dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti
ivi indicati.
Nel caso dei rapporti indicati nella lett.
g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta
di cui al c. 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei
titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti
rapporti.
4. Le ritenute previste nei cc. da 1 a
3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli,
i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi
e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'Art. 77 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.
917;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR;
c) societa' ed enti di cui alle lett. a)
e b) dell'Art. 87 del medesimo TUIR e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lett. d) del predetto articolo.
La ritenuta di cui al c. 3-bis e' applicata
a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli
sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo
di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Le predette ritenute sono applicate a titolo
di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG e in
ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i
proventi indicati nei cc. 3 e 3-bis corrisposti a societa' in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'Art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle
lett. a) e b) dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre
1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed
enti di cui alla lett. d) dello stesso Art. 87.
5. I soggetti indicati nel c. 1 dell'ART.
23 operano una ritenuta del 12,50% a titolo di acconto, con
obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti,
diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli
per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla
fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Se i percipienti non sono residenti nel
territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti
non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo di
imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio
d'impresa commerciale.
L'aliquota della ritenuta e' stabilita
al 27% se i percipienti sono residenti negli Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del
Ministro delle finanze emanato ai sensi del c. 7-bis dell'Art.
76 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
La predetta ritenuta e' operata anche sugli
interessi e altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti
a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti
all'impresa erogante, e si applica a titolo di imposta sui proventi
che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti
e a titolo di acconto, in ogni altro caso.
La ritenuta si applica, a titolo di imposta,
anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per
il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti
non appartenenti all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante
e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette
stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono
per appartenenti al medesimo gruppo le societa' di cui l'impresa
erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la
cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa
impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa
erogante.
Art. 26-bis.
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi
di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettera a),
diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con
esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti
di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'Art. 41, c. 1, del
TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano
percepiti da:
a) soggetti residenti in Stati con i quali
sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di
acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza
dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del
c. 7-bis dell'Art. 76 del citato testo unico n. 917 del 1986;
ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano
le norme previste nelle singole convenzioni;
b) enti od organismi internazionali costituiti
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
2. Qualora i rapporti di cui alle lett.
g-bis) e g-ter) abbiano a oggetto azioni o titoli similari l'esenzione
di cui al c. 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente
all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di
durata del contratto.
Art. 26-ter.
1. Sui redditi di cui all'Art. 41, c. 1, lettera g-quater),
del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa
di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del DLgs 21 novembre
1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'Art. 41, c. 1,
lettera g-quinquies), del citato TUIR, i soggetti indicati nel
c. 1 dell'ART. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del DLgs 21 novembre
1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei cc. 1 e 2
dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni
dell'Art. 16-bis del TUIR.
Art. 27.
Ritenuta sui dividendi
1. Le societa' e gli enti indicati nelle
lett. a) e b) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR approvato con DPR
22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 12,50% a titolo di imposta sugli utili in qualunque
forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni non qualificate ai sensi della lett. c-bis) del
c. 1 dell'Art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative all'impresa ai sensi dell'Art. 77 del medesimo testo
unico, nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a
fondi d'investimento immobiliare di cui alla Legge 25 gennaio
1994, n. 86.
2. In caso di distribuzione di utili in
natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli
soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti
a versare alle societa' e altri enti di cui alle lett. a) e
b) del c. 1 dell'Art. 87 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre
1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta
di cui al c. 1, determinato in relazione al valore normale dei
beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata
dalla societa' emittente.
3. La ritenuta e' operata a titolo di imposta
e con l'aliquota del 27% sugli utili corrisposti a soggetti
non residenti nel territorio dello Stato in relazione al |