INDICE
TITOLO PRIMO: Disposizioni
generali
TITOLO SECONDO: Registrazione
degli atti
TITOLO TERZO: Applicazione
dell'imposta
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto dell'imposta
L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella
tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti
a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la
registrazione.
Art. 2
Atti soggetti a registrazione
1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto
nel territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate
nell'art. 4;
d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli
italiani, che comportano trasferimento della proprietà
ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali,
anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel
territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione
o l'affitto di tali beni.
Art. 3
Contratti verbali
1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione (1) o affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite;
b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio
dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali
di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni
dell'art. 22.
Nota bene: (1) E' prevista la forma scritta dal 30 dicembre
1998, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo:
art. 1, c. 4, L. 431/98
Art. 4
Operazioni di società ed enti esteri
1. Sono soggetti a registrazione:
a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione
di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero
ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle
società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre
organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità
giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti
all'estero;
b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale
di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione
in uno Stato non facente parte della Comunità economica
europea;
c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato
non facente parte della Comunità economica europea, della
sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti
di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente
quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della
Comunità economica europea;
d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato
della Comunità economica europea, della sede dell'amministrazione
di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché
non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista
dalla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio
1969, n. 335;
e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato
della Comunità economica europea, della sede legale di
uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione
in uno Stato non facente parte della Comunità economica
europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato
di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla
lettera d);
f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato
di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a),
non avente la sede dell'amministrazione né quella legale
in uno Stato della Comunità economica europea, sempreché,
in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro
Stato della Comunità economica europea, l'imposta prevista
dalla direttiva di cui alla lettera d);
g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di
esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio
dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la
sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato
della Comunità economica europea;
h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato
dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti
di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede
dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunità
economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto
all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Art. 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati
nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati
nella parte seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione
in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono
relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche
le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è
dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto
comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies),
dello stesso decreto.
Art. 6
Caso d'uso
1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito
agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione
di attività amministrative o presso le amministrazioni
dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi
organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento
di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi
ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Art. 7
Atti non soggetti a registrazione
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente
testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione
neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta
è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica
agli atti indicati negli artt. 4, 5, 11 e 11-bis della stessa
tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Art. 8
Registrazione volontaria
1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi
momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un
atto.
TITOLO SECONDO
Registrazione degli atti
Art. 9
Ufficio competente
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private
autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è
l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico
ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della
lettera b) o della lettera c) dell'art. 10.
2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere
eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
Art. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate,
per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati
all'estero nonché i rappresentanti delle società
o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle
obbligazioni della società o ente, per le operazioni
di cui all'art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati
della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali
per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e
gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione
hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti
al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare
d'ufficio a norma dell'art. 15.
Art. 11
Richiesta di registrazione degli atti scritti
1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi
quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in
duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio,
conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze.
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture
private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla
lettera b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del
quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme.
I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo
devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione
degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione
di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili
o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche
una copia in carta libera.
3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli
previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro
due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto
siano stati formati più originali, il richiedente può
presentarne anche più di due e richiedere che su tutti
venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono
presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art.
15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai
sensi della lettera b) dello stesso articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto
presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In
mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella
cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente
la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata
dal presidente del tribunale.
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che,
con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati
agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è
ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella
redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli
atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta
se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante
dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie
e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.
Art. 12
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni
di società ed enti esteri
1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti
in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni,
risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'art.
17, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale
redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia
deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti
e deve indicare le generalità e il domicilio di queste,
il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto.
2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino
da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante
della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti
che rispondono delle obbligazioni della società o ente.
3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità
di atto.
Art. 13
Termini per la richiesta di registrazione
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine
fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo
17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se
formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o
di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati
formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura
dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre
dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali
dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo
17, comma 3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma
1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli
atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione
entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è
stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento
sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'art.
67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla
data di acquisizione degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione
deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel
registro delle imprese, prevista dagli artt. 2505 e seguenti
del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni
dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa,
legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre
operazioni di cui all'art. 4.
Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti
ad approvazione od omologazione
1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da
parte della pubblica amministrazione o dell'autorità
giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione
senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla
legge, il termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente
dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione
hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento
di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto
è divenuto altrimenti eseguibile.
2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri
preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione
dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento,
darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno
rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o
copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento
di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma
2.
Art. 15
Registrazione d'ufficio
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle
lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione è eseguita
d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati
presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate
nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati
presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano
gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è
eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;
b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione
in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici
o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente
in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro
o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche
eseguiti ai fini di altri tributi;
c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art.
3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di
prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art.
3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti,
continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa
attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna
o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni
gravi, precise e concordanti;
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto
ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'art. 76,
comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso
ai sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale
ultimo articolo.
2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della (recte: dalla)
lettera d) del comma 1 è ammessa la prova contraria,
ad esclusione di quella testimoniale.
Art. 16
Esecuzione della registrazione
1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è
eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio,
con la data del giorno in cui è stata richiesta.
2. L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta
per non più di tre giorni: il differimento non è
consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento
ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.
3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro
dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di
registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale,
della data della registrazione, del nome del richiedente, della
natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli
uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità
relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia.
4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie
dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della
registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero
dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito;
l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta
anche sugli atti eventualmente allegati.
5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento
dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne
fatta espressa menzione.
6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente
l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura
privata o della denuncia. Per le scritture private presentate
in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da
esso certificata conforme. Se la registrazione è avvenuta
in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce
fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma
4.
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione
del numero e della data di registrazione, in appositi volumi
rilegati.
Art. 17
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti
di locazione e di affitto di beni immobili
1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione
e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato
nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti
ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237.
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni
e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro
presso cui è stato registrato il contratto entro venti
giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero
annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente
che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per
l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo
relativo alle annualità successive a quella in corso.
L'imposta relativa alle annualità successive alla prima,
anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte,
deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo
della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio
del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio
originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente.
La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle
parti contraenti e deve contenere le generalità e il
domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti,
il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto.
Art. 18
Effetti della registrazione
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta
l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di
fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie
trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art.
17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile,
ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli
che vengono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa
o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata
eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture
private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali
è ancora in possesso nonché delle note e delle
richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato.
Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto
su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti
dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato
il contenuto del modello di versamento.
Art. 19
Denuncia di eventi successivi alla registrazione
1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto,
l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione
e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico,
diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere
denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti
o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è
stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato
l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta
giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla
nascita o alla sopravvivenza di una persona.
[3.][comma abrogato]
TITOLO TERZO
Applicazione dell'imposta
Art. 20
Interpretazione degli atti
1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura
e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione,
anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Art. 21
Atti che contengono più disposizioni
1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle
altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se
fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente,
per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta
si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che
dà luogo alla imposizione più onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri
collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché
le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni
cui si riferiscono.
Art. 22
Enunciazione di atti non registrati
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti
scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere
fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione,
l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto
enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è
dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.
2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione
in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta
quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già
cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione
in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità
giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla
parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Art. 23
Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità
e comunioni indivise
1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti,
per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota
più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano
stati pattuiti corrispettivi distinti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti,
né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una
eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti,
in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di
comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina
prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi
a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle
diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi
beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo
valore.
Art. 24
Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze
1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti
e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile,
a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi,
con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione,
che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente
da un terzo.
2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a
risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile
al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota
relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare
della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle
pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
Art. 25
Atti a titolo oneroso e gratuito
1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto
all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva
l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo
gratuito.
Art. 26
Presunzione di liberalità
1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per
oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori
permutati ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando
il valore della partecipazione o la differenza tra valore e
prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire, posti
in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che
tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni
e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo
dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per
il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione,
risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso
di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni
spettanti.
2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se
fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela
in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma
1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera
a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti
comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza
del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può
essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e
in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.
3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede
di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione
di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano
l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili
o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge
o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o
titolare di diritto reale di godimento.
Art. 27
Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione
1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati
con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 2. Quando la
condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima
dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta
dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione
dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le
vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti
a condizione che ne fanno dipendere gli effetti della (recte:
dalla) mera volontà dell'acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere
gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato
sono soggetti all'imposta in misura fissa.
5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione
o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il
decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti
all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti,
se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito
dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa
salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto
divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato
dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata
secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione
dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione
dell'atto.
[6.][comma abrogato]
Art. 28
Risoluzione del contratto
1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta
in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva
espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo
giorno non festivo successivo a quello in cui è stato
concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo
per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta
proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art.
9 della parte prima della tariffa.
2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni
derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini
della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale
corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni
stesse.
Art. 29
Transazione
1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà
o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si
applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano
senza tenere conto degli obblighi di restituzione né
di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione
non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta
in misura fissa.
Art. 30
Ratifica, convalida o conferma
1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta
nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è
pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta
si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato
o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente
è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa
obbligazione.
3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è
pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta
l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza
a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito
nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico
di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida
o conferma di atti non traslativi della proprietà.
Art. 31
Cessione del contratto
1. La cessione del contratto è soggetta all'imposta con
l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della
cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.
2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo
gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il
corrispondente contratto a titolo oneroso.
Art. 32
Dichiarazione di nomina
1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un
atto è stato in tutto o in parte stipulato, è
soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa
facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa
riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce
e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante
atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata
o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se
la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto
che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta.
In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di
nomina non è conforme alla riserva o è fatta a
favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta
stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 33
Mandato irrevocabile e atto di surrogazione
1. Il mandato irrevocabiie con dispensa dall'obbligo di rendiconto
è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale
è stato conferito.
2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore,
a norma degli artt. 1201 e 1203 del codice civile, è
soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante
al creditore surrogato.
Art. 34
Divisioni
1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati
beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante
sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente
alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle
comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione,
dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta
di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti
da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei
trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della
quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di
debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota
stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del
valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella
quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari
per l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei
condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore
a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.4.
Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi
soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate
come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva
da successione a causa di morte.
Art. 35
Contratti a prezzo indeterminato
1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente
alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata
in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione,
salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva
del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della
legge 27 luglio 1978, n. 392 [per le locazioni ad uso abitativo
dal 30.12.1998, vedere L. 431/98: n.d.r.], non hanno effetto
ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità
del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta
sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione
gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto
ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso
di proroga del contratto.
3. Se nel contratto è prevista la possibilità
che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore
da dichiarare a norma del comma 1 non può essere inferiore
al minimo.
Art. 36
Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga
tacita o di recesso anticipato
1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è
applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne
richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto
non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma
dell'art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta
viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.
Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si
applicano le disposizioni dell'art. 46.
3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è
applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo
delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo
di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base
alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto
vincolante per il nuovo periodo.
4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto
di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo
di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo,
salvo integrazione per la ulteriore durata.
Art. 37
Atti della autorità giudiziaria
1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie
civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti
ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi
i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello
Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se
al momento della registrazione siano stati impugnati o siano
ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva
sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato
sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto
di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione
dello Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo
ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.
Art. 38
Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità
dell'atto
1. La nullità o l'annullabilità dell'atto non
dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare
la relativa imposta.
2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita,
per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato
nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con
sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica,
convalida o conferma.
Art. 39
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta
è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento
della richiesta di registrazione.
Art. 40
Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di
servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta
sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le
quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21,
ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo
10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies), dello stesso decreto.
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica
sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore
aggiunto.
Art. 41
Liquidazione dell'imposta
1. L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è
liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota
indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo
le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire
mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire
cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità,
nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto
se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso
se non inferiore.
2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere
in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo
11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli
5 e 7 della tariffa stessa.
Art. 42
Imposta principale, suppletiva e complementare
1. È principale l'imposta applicata al momento della
registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere
errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei
casi di presentazione della richiesta di registrazione per via
telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente
se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è
complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. 2. L'imposta
applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti
non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta
all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio
nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
|