SOMMARIO
1. Introduzione
2. L'istituto del condono nell'esperienza
giuridica italiana contemporanea
3. L'istituto del condono nell'esperienza
giuridica romana antica
4. Bibliografia
Questo articolo è dedicato
al Professore Francesco Milazzo, ordinario di materie giusromanistiche
nell'Università Statale degli Studi di Catania, relatore
della tesi di laurea in corso di realizzazione da parte dell'autore
in argomento di societates publicanorum
1. Introduzione
L'esperienza giuridica romana antica conosce e contempla l'istituto
del condono fiscale.
Occorre però, al fine di non condurre un ragionamento mistificante,
individuare le differenze - invero profonde, in relazione a natura
e funzione - tra il condono previsto dall'ordinamento italiano contemporaneo
e quello proprio del diritto della Roma di un tempo.
Proverò allora a delineare il ruolo dell'istituto in questione
nelle due realtà sopra menzionate, prestando particolare
attenzione al fatto che esso muta in conseguenza della sussistenza
di diversi principi regolatori del sistema finanziario.
2. L'istituto del condono nell'esperienza
giuridica italiana contemporanea
Il sistema finanziario attualmente vigente in Italia è caratterizzato
- come ha opportunamente messo in rilievo il Cerami in un recente
studio sull'argomento - "dalla quasi totale derivazione dell'entrata
pubblica dalla manovra tributaria e dalla correlativa rilevanza
costituzionale del dovere (sancito appunto dall'articolo 53 del
testo normativo fondamentale della Repubblica Italiana) di tutti
i cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva".
Alla luce di quanto affermato, allora, è facile comprendere
come nella legislazione italiana attuale il condono altro non sia
che uno strumento di politica tributaria consistente nell'abbuono
di una vasta gamma di sanzioni, traente fondamento da un impulso
di clemenza dei governanti ma al contempo finalizzato alla percezione
di tributi altrimenti difficili da essere recuperati con grave nocumento
per lo Stato.
Cercherò di argomentare la mia precedente esposizione attraverso
l'analisi - seppure per sommi capi - dell'ultimo, in ordine rigorosamente
cronologico, condono (cosiddetto "tombale", perché
relativo a tutte le imposte evase) ispirato dal Ministro dell'Economia,
On. Prof. Giulio Tremonti, e introdotto dall'articolo 9 della legge
finanziaria per l'anno 2003 già approvata dal Parlamento.
Tale condono "tombale" - come già accennato -
interessa (o, meglio, ha interessato poiché ormai non è
più attivabile, essendo spirato il dies ad quem del 16 marzo
ultimo scorso) tutte le imposte concernenti tutti i periodi di imposta
per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni
siano scaduti al 31 ottobre 2002.
Esso fa sorgere - a carico del soggetto che decida di avvalersene
- l'onere (onere, per il semplice motivo che il ricorso al condono
è liberamente disponibile da parte di coloro i quali abbiano
pendenze col fisco) di versare il venti per cento dell'importo lordo
dell'imposta dovuta, quale risultante dalla dichiarazione reddituale,
fino all'ammontare di diecimila Euro e il sedici e il tredici per
cento dello stesso importo, rispettivamente per le eccedenze rispetto
ai diecimila Euro fino a ed oltre i ventimila Euro.
Il discorso cambia per
· l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.): le aliquote da
corrispondere a titolo condonativo - forfaittariamente predeterminate
- ammontano a cinquecento Euro (qualora il volume di affari imponibile
non sia superiore ai diecimila Euro) oppure a mille Euro (qualora
il volume di affari imponibile sia superiore ai diecimila Euro ma
inferiore ai ventimila Euro) oppure a duemila Euro (qualora il volume
di affari imponibile sia superiore ai ventimila Euro);
· i tributi locali, l'ammontare delle cui aliquote da versare
a titolo condonativo è stabilito dagli enti creditori:
· le rate annuali del canone di abbonamento alla RAI Radiotelevisione
Italiana, per il cui condono bisogna pagare il dieci per cento di
ciascuna annualità non saldata.
La premialità del condono "tombale" si concretizza
· nella preclusione dagli accertamenti tributari riferiti
alle imposte condonate;
· nell'esclusione dalla punibilità per i reati tributari
di dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa e occultamento/distruzione
di documenti contabili nonché per quelli comuni connessi
strumentalmente e riferiti alla medesima situazione tributaria.
3. L'istituto del condono nell'esperienza
giuridica romana antica
L'istituto del condono nell'esperienza giuridica romana antica si
sostanzia in una rinuncia alla pretesa tributaria dello Stato, motivata
da ragioni tecnico-contabili in una fase storica più risalente
(età repubblicana e del Principato) e da fattori politico-sociali
in un periodo più recente (età del Dominato).
In età repubblicana, non esiste un'imposizione tributaria
usuale e cadenzata come avviene oggi negli ordinamenti giuridici
contemporanei di quasi tutti gli Stati del mondo.
I cittadini sono gravati dell'obbligazione tributaria solo quando
e laddove intendano svolgere una certa attività in suolo
pubblico.
Le imposte previste si dividono in vectigalia (in senso ampio) e
tributa.
I vectigalia (in senso ampio) comprendono
· i vectigalia (in senso stretto), ossia gli importi che
i conduttori di carri devono versare in natura - cioè in
quantitativi, non è dato conoscere se astrattamente predeterminati
o meno - di beni trasportati - per il passaggio attraverso le pubbliche
strade;
· i portoria, ossia i dazi di entrata e di transito imposti
alle merci destinate ai mercati di Roma o, pur con mete diverse,
attraversanti il suo territorio (a differenza dei vectigalia in
senso stretto, tali imposte colpiscono i beni anziché le
persone fisiche);
· le scripturae, ossia le tasse gravanti sui pastori che
intendano far pascolare le proprie greggi nei pubblici pascoli,
i quali infatti costituiscono l'ager scriptuarius.
I tributa sono invece le contribuzioni pretese e richieste in vista
e allo scopo di finanziamento della realizzazione di opere pubbliche.
Se dunque - in un certo momento storico - lo Stato impone ai cittadini
il dovere di versare le imposte corrispettive dello svolgimento
di attività in suolo pubblico e poi si verifica un fatto
nuovo idoneo a garantire altri introiti, medesime imposte vengono
condonate (ecco le ragioni tecnico-contabili giustificatrici dell'attivazione
dell'istituto).
Riporterò all'uopo l'episodio citato dallo storico Livio
e temporalmente collocato al 187 a.C., quando si registra il vittorioso
e molto ben materialmente accompagnato ritorno di Manlio Vulsone
dall'Asia Minore (dove costui ha vinto la guerra contro la popolazione
dei Galati); cosicché il Senato delibera di rinunciare alle
imposte vigenti, il cui previsto gettito potrà ora essere
assicurato dall'acquisizione delle prede belliche portate dallo
stesso Manlio Valsone.
In tarda età imperiale, lo Stato romano (o, meglio, l'Imperatore,
che con esso si identifica) si spoglia gradualmente dei propri beni
immobili sicché inizia ad alienare man mano tutti gli agri
publici.
Ne consegue che l'entrata fiscale normale deve diventare ora l'imposta
- usuale e cadenzata - sui soggetti dell'ordinamento giuridico.
Ad essa si affiancano imposte occasionali, quali
· la vicesima libertatis o manumissionum, l'imposta dovuta
da qualsiasi schiavo manomesso;
· la vicesima hereditatum, l'imposta di successione
· la quinta et vicesima venalium mancipiorum, l'imposta di
possesso degli schiavi.
Inizialmente, gravati dall'obbligazione tributaria pubblica sono
solo i soggetti residenti nelle Province, cui si impone di corrispondere
un'imposta personale (tributum capitis) e una reale o fondiaria
(tributum soli).
Menzionate imposte sono indette da un provvedimento pubblico (che
è generalmente la lex provinciae) e quantificate nell'ammontare
da un provvedimento amministrativo dell'autorità locale,
che stabilisce anche le modalità di corresponsione.
Più in là nel tempo, a seguito del celeberrimo Editto
emanato dall'Imperatore Caracalla nel 212 d.C., si perviene ad una
completa equiparazione tra soggetti residenti in suolo italico e
soggetti residenti in territorio provinciale.
Imposte personali e fondiarie gravano ora su tutti coloro i quali
abitino entro i confini dell'Impero Romano.
In un simile contesto, il condono - ove concesso - ha funzione politico-sociale:
serve cioè all'Imperatore a ingraziarsi i propri sudditi
e ad attirarne le simpatie nei propri confronti, è un atto
di clementia imperialis. Anche in questo caso, però, esso
integra una rinuncia dello Stato alla propria pretesa tributaria
nei confronti dei cittadini, non previdente o finalizzato all'abbuono
di sanzioni/recupero di parte degli importi dovuti altrimenti irrimediabilmente
persi.
Tra i condoni che le fonti documentano citerò quello concesso
nel 118 d.C. dall'Imperatore Adriano e - da Graziano in poi - un
po' da tutti i Principes (molto spesso in occasione di invasioni
belliche, calamità naturali, pestilenze e crisi economiche).
4. Bibliografia
Cerami, Il rapporto giuridico d'imposta nell'esperienza tributaria
romana: obbligazione e condono, in "Studi in onore di Cesare
Sanfilippo"; 1990
Preziosi, Il condono fiscale: natura giuridica, funzione, effetti;
1987
Luzzatto, La riscossione tributaria in Roma; 1948
Cimma, Ricerche sulle società dei pubblicani; 1981
Milazzo, Munera e ultro tributa; 1993
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