Newsletter Giuridica di Filodiritto

 
Giornale Filodiritto
Numero 168 (30 gennaio 2006)
 

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1 febbraio 2001 - 1 febbraio 2006

FILODIRITTO
festeggia i cinque anni di vita con una veste completamente nuova ed un nuovo data base


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- CAMERA:
DISEGNO DI LEGGE MODIFICA LEGITTIMA DIFESA

Il 24 gennaio 2006 la Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante Modifica l'articolo 52 del Codice Penale su legittima difesa e diritto all'autotutela in privato domicilio, approvato dal Senato il 6 luglio 2005.

Il provvedimento, in particolare, prevede l'inserimento dei seguenti commi nell'articolo 52 del Codice Penale:

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale
.".

(Camera dei Deputati: Disegno di Legge: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio).

 

- CAMERA:
DISEGNO DI LEGGE RIFORMA DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

Il 24 gennaio la Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato in sede legislativa il Disegno di Legge che reca la riforma della disciplina delle esecuzioni mobiliari, con disposizioni improntate al favor creditoris.

Molte le novità che, in caso di approvazione da parte del Senato, saranno introdotte nel Codice di Procedura Civile (e nel Codice Penale).

Nella relazione al Disegno di Legge si mette in evidenza "il principio di collaborazione richiesto al debitore, quale specificazione processuale (nell'esecuzione forzata) del medesimo principio di correttezza che deve ispirare il rapporto debitore-creditore ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile. Ciò spiega anche l'estensione della fattispecie penalistica di cui all'articolo 388 del codice penale, come con regimi anche più severi avviene in altri ordinamenti europei (ad esempio, la Germania)".

In particolare, nell'articolo 492 del Codice di Procedura Civile (integralmente sostituito) è inserita la seguente disposizione: "Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive".

Non solo: "Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, .... e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile e nomina un commercialista ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente".

Cade anche il divieto di pignoramento di beni strumenti, come risulta dalla modifica dell'articolo 515: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".

(Camera dei Deputati, Proposta di Legge 6232: Riforma delle esecuzioni mobiliari).

 

- SENATO:
DISEGNO DI LEGGE AFFIDAMENTO CONDIVISO

Nella seduta notturna del 24 gennaio 2006, le Commissioni riunite Giustizia e Infanzia hanno approvato in sede deliberante senza modifiche il Disegno di Legge recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", già approvato dalla Camera il 7 luglio 2005.

Il provvedimento modifica sensibilmente l'articolo 155 Codice Civile ed inserisce gli articoli 155 bis, ter, quater, quinquies, sexies, oltre a modificare l'articolo 708 Codice di Procedura Civile e ad inserire l'articolo 709 ter.

In particolare, a norma del rinnovato articolo 155 Codice Civile:

"Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi".

(Senato della Repubblica, Disegno di Legge 3537: Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

 

- SENATO:
NUOVA DISCIPLINA DEI REATI D'OPINIONE

L'Assemblea del Senato ha approvato il 25 gennaio scorso in via definitiva (dopo l'approvazione della Camera del 6 luglio 2005), il Disegno di Legge recante "Modifiche al Codice Penale in materia di reati d'opinione".

Il Disegno di Legge, che abroga integralmente gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del Codice Penale, sostituisce gli articoli 241, 270, 283, 289, 292, 299, 403, 404.

A norma dell'articolo 270 in materia di associazioni sovversive: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

Il vilipendio o il danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, l'articolo 492 stabilisce la sanzione della multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

(Senato della Repubblica, Disegno di Legge 3538: Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione).

 

- CASSAZIONE:
SENTENZA TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER AZIONI CONNESSE ALL'APPALTO

"L'azione di risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore prevista dall'articolo 1668 primo comma Codice Civile in favore del committente è soggetta al pari delle altre azioni costituenti il contenuto della garanzia per difetti dell'opera cui è tenuto l'appaltatore, all'osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'articolo 1667 Codice Civile". È questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione nella sentenza in oggetto, reperibile con la massima sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 22 dicembre 2005, n.28417: Appalto - Garanzia per le difformità e i vizi dell'opera - Azione per il risarcimento dei danni - Termini di decadenza e prescrizione).

 

- CASSAZIONE:
SENTENZA NOZIONE DI ATTI SESSUALI

La Corte di Cassazione ha ribadito che "nella nozione di atti sessuali di cui all'articolo 609 bis Codice Penale si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. Tra gli atti suscettibili di integrare il delitto possono essere ricompresi palpeggiamenti e sfregamenti delle parti intime, compresi anche gli atti insidiosi e rapidi (come palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca)". Massima e sentenza sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 15 nvembre 2005 - 11 gennaio 2006, n.549: Atti sessuali - Sfera genitale - Esclusione).

 

- MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE:
DECRETO DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA NELLE COOP AI FINI DEI REGIMI DEROGATORI

Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ha fissato con Decreto i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza) del Codice Civile, a norma del quale: "[I].Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. [II]. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. [III]. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti".

I regimi derogatori interessano: Cooperative di lavoro; Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica; Cooperative agricole di allevamento e di conduzione; Enti di formazione; Cooperative per il commercio equo e solidale; Società finanziarie; Cooperative giornalistiche; Cooperative di consumo operanti nei territori montani; Calamità naturali; Soci di enti giuridici; Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.

(Ministero delle attività produttive, Decreto 30 dicembre 2005: Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2006, n.20).

 

- PARLAMENTO:
GIORNO DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è il "Giorno della Memoria", riconosciuto dalla Repubblica italiana con Legge 20 luglio 2000 n. 211, recante "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

(Legge 20 luglio 2000 n.211: Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, n. 177).

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- Naturalmente, Esther, - disse, - tu non capisci questa faccenda della Corte di Giustizia del Lord Cancelliere.

Scossi il capo.

- Non so chi la capisca, - aggiunse. - Gli avvocati l'hanno ridotta in un tale stato di diabolica confusione che i suoi meriti originali sono scomparsi da tempo dalla faccia della terra. Si tratta di un testamento o di fidecommessi di un testamento... o così era una volta. Ora non si tratta d'altro che di spese. Noi continuiamo sempre a comparire e scomparire, giurare, interrogare, registrare, controregistrare, discutere, sigillare, proporre, definire, riportare, girare intorno al Lord Cancelliere e a tutti i suoi satelliti, e ballare con imparzialità sulle spese correndo verso l'oscura morte. Questo è il grande problema. Tutto il resto si è dileguato misteriosamente.

- Ma si trattava, - dissi io, per riportarlo al punto, giacché aveva cominciato a grattarsi la testa, - di un testamento.

- Ebbene sì, si trattava di un testamento, se mai si è trattato di qualche cosa, - rispose. - Un certo Jarndyce, in un momento sciagurato, accumula grandi ricchezze, e fa un grande testamento. Prima di decidere come debbano essere amministrati i fidecommessi del testamento, vengono dilapidate tutte le ricchezze; i legatari del testamento sono ridotti in uno stato di tale miseria che sarebbero sufficientemente puniti se avessero commesso il grave delitto di avere del denaro da riscuotere; e il testamento stesso diventa lettera morta. E in questa terribile causa ogni cosa che tutte le parti, tranne una, già sanno viene deferita a quell'unica parte che non la sa, perché la scopra. In questa terribile causa ciascuno deve avere le copie di tutto ciò che si è accumulato su di essa nella forma di mucchi di fogli (o deve pagarle senza averle, perché nessuno le vuole); e deve andare continuamente su e giù in una tale danza infernale di spese, onorari, sciocchezze e corruzioni, quale non fu mai sognata nelle più selvagge visioni di una tregenda di streghe e demoni. L'Equità rimanda le questioni alla Legge, la Legge le rimanda all'Equità; la Legge scopre che non può far questo, l'Equità trova che non può far quello; né l'una né l'altra possono far nulla senza che questo procuratore prepari l'istruzione e quell' avvocato compaia per A, quel procuratore prepari l'istruzione e questo avvocato compaia per B, e così via per tutto l'alfabeto come in un abbecedario. E in questo modo, per anni e anni, per vite e vite, ciascuno prosegue ricominciando sempre da capo per non finire mai. E noi non possiamo in nessun modo liberarci dalla causa, perché siamo considerati parti interessate e dobbiamo seguitare ad essere tali, volenti o nolenti. Ma è inutile pensarci. Quando mio zio, il povero Tom Jarndyce, cominciò a pensarci fu il principio della fine!

- Quel Jarndyce di cui ho appreso la storia?

Il mio tutore annuì gravemente: - Io sono il suo erede, Esther, e questa casa era sua. Quando venni qui, era veramente desolata. Mio zio vi aveva lasciato i segni della sua infelicità.

- Come è cambiata! -dissi.

- Prima si chiamava Le Tre Punte. Fu lui che le diede il nome che ora porta e ci visse rinchiuso, consultando giorno e notte le montagne di carte del processo, e sperando inutilmente di districare la causa da tutti i tristi sviluppi per portarla a termine. Intanto il luogo si ridusse in pessime condizioni, il vento sibilava tra le crepe dei muri, la pioggia cadeva attraverso il tetto rovinato e le piante ostruivano il passaggio alla porta fradicia. Quando portai qui quel che restava di lui, mi parve che anche la casa si fosse fatta saltare le cervella.
Dopo aver detto questo con un brivido, si mise a camminare su e giti e poi mi guardò con un sorriso, e si sedette di nuovo con le mani in tasca.

- Ti ho detto che questo è il Brontolatoio, cara. Dov'ero rimasto?
Gli rammentai i bei cambiamenti fatti a Casa Desolata.

- Casa Desolata, sì. A Londra ci sono alcune nostre proprietà che sono nelle stesse condizioni in cui si trovava prima Casa Desolata... Quando dico nostre proprietà, intendo della causa; ma dovrei chiamarle proprietà delle spese, perché le spese costituiscono l'unico potere in terra che ne trarrà qualche cosa o che non le considererà mai una vista spiacevole e dolorosa. Si tratta di una via di case cieche, dagli occhi murati, le finestre senza vetri e telaio, le nude imposte a pezzi che penzolano dai cardini, la cancellata che perde schegge di ruggine, i comignoli che crollano, i gradini di pietra davanti a ogni porta (e ciascuna potrebbe essere la Porta della Morte) che diventano di color verde stagnante; sono corrosi gli stessi puntelli che sostengono le rovine. Benché Casa Desolata non fosse nella causa, il suo padrone lo era, ed entrambi furono bollati con lo stesso sigillo. Questi sono i segni del Grande Sigillo, mia cara, in tutta l'Inghilterra... li conoscono perfino i bambini!

 

"Of course, Esther," he said, "you don't understand this Chancery business?"

And of course I shook my head.

"I don't know who does," he returned. "The lawyers have twisted it into such a state of bedevilment that the original merits of the case have long disappeared from the face of the earth. It's about a Will, and the trusts under a Will - or it was, once. It's about nothing but Costs, now. We are always appearing, and disappearing, and swearing, and interrogating, and filing, and cross-filing, and arguing, and sealing, and motioning, and referring, and reporting, and revolving about the Lord Chancellor and all his satellites, and equitably waltzing ourselves off to dusty death, about costs. That's the great question. All the rest, by some extraordinary means, has melted away."

"But it was, sir," said I, to bring him back, for he began to rub his head, "about a Will?"

"Why, yes, it was about a Will when it was about anything," he returned. "A certain Jarndyce, in an evil hour, made a great fortune, and made a great Will. In the question how the trusts under that Will are to be administered, the fortune left by the Will is squandered away; the legatees under the Will are reduced to such a miserable condition that they would be sufficiently punished, if they had committed an enormous crime in having money left them; and the Will itself is made a dead letter. All through the deplorable cause, everything that everybody in it, except one man, knows already, is referred to that only one man who don't know it, to find out - all through the deplorable cause, everybody must have copies, over and over again, of everything that has accumulated about it in the way of cartloads of papers (or must pay for them without having them, which is the usual course, for nobody wants them); and must go down the middle and up again, through such an infernal country-dance of costs and fees and nonsense and corruption, as was never dreamed of in the wildest visions of a witch's Sabbath. Equity sends questions to Law, Law sends questions back to Equity; Law finds it can't do this, Equity finds it can't do that; neither can so much as say it can't do anything, without this solicitor instructing and this counsel appearing for A, and that solicitor instructing and that counsel appearing for B; and so on through the whole alphabet, like the history of the Apple Pie. And thus, through years and years, and lives and lives, everything goes on, constantly beginning over and over again, and nothing ever ends. And we can't get out of the suit on any terms, for we are made parties to it, and must be parties to it, whether we like it or not. But it won't do to think of it! When my great Uncle, poor Tom Jarndyce, began to think of it, it was the beginning of the end!"

"The Mr Jarndyce, sir, whose story I have heard?"

He nodded gravely. "I was his heir, and this was his house, Esther. When I came here, it was bleak indeed. He had left the signs of his misery upon it."

"How changed it must be now!" I said.

"It had been called, before his time, the Peaks. He gave it its present name, and lived here shut up: day and night poring over the wicked heaps of papers in the suit, and hoping against hope to disentangle it from its mystification and bring it to a close. In the meantime, the place became dilapidated, the wind whistled through the cracked walls, the rain fell through the broken roof, the weeds choked the passage to the rotting door. When I brought what remained of him home here, the brains seemed to me to have been blown out of the house too; it was so shattered and ruined."

He walked a little to and fro, after saying this to himself with a shudder, and then looked at me, and brightened, and came and sat down again with his hands in his pockets.

"I told you this was the growlery, my dear. Where was I?"

I reminded him, at the hopeful change he had made in Bleak House.

"Bleak House: true. There is, in that city of London there, some property of ours, which is much at this day what Bleak House was then, - I say property of ours, meaning of the suit's, but I ought to call it the property of Costs; for Costs is the only power on earth that will ever get anything out of it now, or will ever know it for anything but an eyesore and a heartsore. It is a street of perishing blind houses, with their eyes stoned out; without a pane of glass, without so much as a window-frame, with the bare blank shutters tumbling from their hinges and falling asunder; the iron rails peeling away in flakes of rust; the chimneys sinking in; the stone steps to every door (and every door might be Death's Door) turning stagnant green; the very crutches on which the ruins are propped, decaying. Although Bleak House was not in Chancery, its master was, and it was stamped with the same seal. These are the Great Seal's impressions, my dear, all over England - the children know them!"

 

Charles Dickens
(1810-1870)

CASA DESOLATA / BLEAK HOUSE

[Torino, Tascabili Einaudi, 1995, pp.96-98]

[Versione originale tratta dal sito: http://www.online-literature.com/dickens/bleakhouse/]


LIBRI D'ARTE E DI STORIA DEL DIRITTO

LINDENBROGI Frid. CODEX LEGUM ANTIQUARUM, in quo continentur: Leges Wisigothorum; Edictum Theodorici Regis; Lex Burgundiorum; Lex Salica; Lex Allamannorum; Lex Bavariorum; Decretum Tassilonis Ducis; Lex Ripuariorum; Lex Saxorum; Anglorum et Werinorum; Frisonum; Longobardorum; Constitutionis Siculae, Sive Neapolitanae; Capitulare Karoli Magni & Hludowici Impp. ecc. Quibus accedunt Formulae solemnes priscae publicorum privatorumque negotiorum.Nunc primum editae: et Glossarium sive interpretatio rerum vocumque difficilium et obscurum.FRANCOFURTI, 1613, Apud Io. & A. Marnios e consortes, grosso volume in folio (21 X 32,5) rilegato in piena pelle coeva a 6 nervi (lievi mende e mancanze), 12 cc-nn. 1562 pp. (mal cif. 1570) gora all'angolo esterno, bruniture.

Di grande interesse e rarità questa raccolta di leggi barbariche; già nel settecento veniva definita dallo Struve: ". prioribus multo locupletiorem e hodie in officinis librariis rarum".

LIBRERIA GIURIDICA BONFANTI [Catalogo Rariora, Natale 2005]

 

TECNICISMO (s. m.). In un tribunale inglese un certo Home fu processato per calunnia, per avere accusato di omicidio il suo vicino. Le sue esatte parole erano state: "Sir Thomas Holt prese una mannaia e la dette sulla testa della sua cuoca, in maniera che metà della testa cadde su una spalla e metà sull'altra". L'accusato fu assolto dietro indicazione della corte: i saputi giudici ritennero che le parole di Home non configurassero un omicidio, perché non affermavano la morte della cuoca, ch'era soltanto un'illazione.

 

Ambrose Bierce
(1841-1914)

IL DIZIONARIO DEL DIAVOLO

[Baldini Castoldi Dalai editore S.p.a., 2005, pp.40-46, 172]


CONVEGNI / SEMINARI / GIORNATE DI STUDIO

- TRA DIRITTO E DIRITTI. Norme e principi per la difesa e la promozione dei diritti. II EDIZIONE
(Provincia di Milano, AIAS Milano, Via Paolo Mantegazza n.10, 2, 9, 16 , 23 febbraio, 2, 9 marzo 2006, ore 14.00-18.00. Il corso si propone di diffondere il tema delle norme che tutelano i diritti delle persone con disabilità nel nostro paese e in Regione Lombardia. Gli interessati dovranno far pervenire la scheda d'iscrizione, compilata in ogni sua parte, alla segreteria LEDHA entro venerdì 20 gennaio 2006)

- LA REVISIONE CONTABILE
(Modena, Centro Famiglia di Nazareth, Strada Formigina n.319, 26 gennaio, 1 e 9 febbraio 2006)

- IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Le regole di trasparenza e di comportamento nell'offerta assicurativa. La nuova disciplina degli intermediari assicurativi
(Milano, Park Hyatt Milano, Via Tommaso Grossi n.1, 31 gennaio 2006)

- STUDI LEGALI E PRIVACY
(Associazione Giuridica JUS - Sezione di Palermo, Palermo, Aula Magna della Corte d'appello di Palermo, 3 febbraio 2006, ore 10,00)

- ABUSI DI MERCATO E NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Nuovi regolamenti CONSOB e obblighi per gli intermediari finanziari

(Milano, Park Hyatt Milano, Via Tommaso Grossi n.1, 9 febbraio 2006)

- LA TUTELA DEI CONSUMATORI
(Università degli Studi di Palermo, Centro Interdipartimentale di studi Europei e Comparatistici, Fondazione Rosselli, Palermo, Palazzo dei Normanni - Sala Gialla, 10 febbraio 2006, 9.00 - 19.00; 11 febbraio 2006, 9.00 - 13.00)

- IL CODICE DEL CONSUMO E L'AVVOCATO DEI CONSUMATORI
(Unione Nazionale Consumatori, Agrigento, Consorzio Universitario, Via Quartararo n. 6, 10 e 11 marzo 2006)


 

MASTER / CORSI

- DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA SICUREZZA SOCIALE
MASTER Universitario di 2° livello. A.A. 2005-2006

(UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, Università non statale legalmente riconosciuta ed autorizzata dal MIUR. Il Master ha durata legale annuale anche se le lezioni, per venire incontro alle esigenze degli allievi, sono concentrate in un arco temporale di circa 6 mesi: inizieranno il 20 febbraio 2006 (con termine per le iscrizioni il 17 febbraio 2006) e termineranno, salvo imprevisti, entro la prima metà di luglio. Si tengono ogni Lunedì e Martedì a partire dalle 14,30 e fino alle 19,30. L'importo annuo è di Euro 2.500,00. Nell'insieme l'attività formativa corrisponde a 60 crediti (CFU) complessivi, nell'area degli insegnamenti del settore scientifico disciplinare "Diritto del Lavoro" - IUS/07)

- CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DELL'INFORMATICA
(Il corso avrà inizio sabato 11 marzo 2006. Le lezioni si svolgeranno il sabato (ore 09.15-12.30) nelle date indicate nel programma presso la sala di formazione del Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Reggio Calabria sita preso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Piazza Castello. Il termine per l'iscrizione è il 5 marzo 2006 - Segreteria Organizzativa Osservatorio CSIG Reggio Calabria, Avv. Anna Di Stefano - 333-2873690; Avv. Bruno Fiammella - 339-6527538, osservatorio.rc@csig.it, studiolegale@fiammella.it)


Sebbene siamo soliti chiamare ricompensa e punizione i due cardini sui quali gira il governo, non ho tuttavia mai potuto notare che questa massima venga messa in atto da qualche nazione eccetto da quella di Lilliput.

Chiunque possa portare prove sufficienti di aver rigorosamente obbedito alle leggi del proprio paese per settantatré lune, ha diritto a certi privilegi, secondo la sua posizione sociale e il suo tenore di vita, e a una somma di denaro proporzionale, prelevata da un apposito fondo destinato a questo uso; egli acquista altresì il titolo di Snilpall, ovvero legale, che viene aggiunto al suo nome, ma non è trasferibile ai suoi discendenti.

Quando dissi loro che le nostre leggi venivano fatte rispettare soltanto per mezzo di penalità, senza qualsiasi menzione di ricompensa, quella gente giudicò la cosa una enorme imperfezione politica.

Per questo fatto l'immagine della giustizia nei loro tribunali è raffigurata con sei occhi, due davanti, altrettanti dietro e uno per ciascun lato, a significare circospezione, con un sacchetto d'oro aperto nella mano destra e una spada inguainata nella sinistra, per mostrare ch'essa è piu disposta a ricompensare che non a punire.

Nella scelta delle persone per tutti gli impieghi, essi tengono in maggior conto la buona moralità che non la grande capacità: poiché, essendo il governo necessario all'umanità, essi pensano che la comune misura degli intelletti umani si addica per un certo posto o per un altro, e che la Provvidenza non abbia mai inteso fare dell'amministrazione degli affari pubblici un mistero comprensibile solo a poche persone di genio sublime, di cui raramente nascono tre in un'epoca; ma essi sono convinti che la verità, la giustizia, la temperanza e simili virtù possono risiedere in ogni uomo e che l'esercizio di tali vitù, aiutate dall'esperienza e dalla buona intenzione, qualificano chicchessia per il servizio del proprio paese, salvo il caso in cui sia richiesto un corso di studio.

Ma reputano che la mancanza di vitù morali sia così lontana dal poter essere supplita da doti superiori di mente, che gli impieghi non possono mai essere affidati a mani pericolose come quelle di persone di tali qualità; e che per lo meno gli errori commessi per ignoranza da un'indole virtuosa non potranno mai avere cosi fatali conseguenze per il pubblico bene come le azioni di un uomo la cui inclinazione lo porta ad essere corrotto e che ha grandi capacità di manipolare, moltiplicare e difendere le proprie corruzioni.

 

Jonathan Swift
(1667-1745)

I VIAGGI DI GULLIVER
(Viaggio a Lilliput, Capitolo VI)

[Traduzione di Renato Ferrari, Milano, Edizioni per il Club del Libro, 1964, p.104-106]


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