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Newsletter Giuridica di Filodiritto | ||
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Numero 168 (30 gennaio 2006) | ||
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FILODIRITTO |
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RASSEGNA DI NOTIZIE - VAI ALLE NOTIZIE DEL GIORNO DI FILODIRITTO - CAMERA: Il 24 gennaio 2006 la Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante Modifica l'articolo 52 del Codice Penale su legittima difesa e diritto all'autotutela in privato domicilio, approvato dal Senato il 6 luglio 2005. Il provvedimento, in particolare, prevede l'inserimento dei seguenti commi nell'articolo 52 del Codice Penale: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: (Camera dei Deputati: Disegno di Legge: Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio).
- CAMERA: Il 24 gennaio la Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato in sede legislativa il Disegno di Legge che reca la riforma della disciplina delle esecuzioni mobiliari, con disposizioni improntate al favor creditoris. Molte le novità che, in caso di approvazione da parte del Senato, saranno introdotte nel Codice di Procedura Civile (e nel Codice Penale). Nella relazione al Disegno di Legge si mette in evidenza "il principio di collaborazione richiesto al debitore, quale specificazione processuale (nell'esecuzione forzata) del medesimo principio di correttezza che deve ispirare il rapporto debitore-creditore ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile. Ciò spiega anche l'estensione della fattispecie penalistica di cui all'articolo 388 del codice penale, come con regimi anche più severi avviene in altri ordinamenti europei (ad esempio, la Germania)". In particolare, nell'articolo 492 del Codice di Procedura Civile (integralmente sostituito) è inserita la seguente disposizione: "Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive". Non solo: "Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, .... e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile e nomina un commercialista ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente". Cade anche il divieto di pignoramento di beni strumenti, come risulta dalla modifica dell'articolo 515: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro". (Camera dei Deputati, Proposta di Legge 6232: Riforma delle esecuzioni mobiliari).
- SENATO: Nella seduta notturna del 24 gennaio 2006, le Commissioni riunite Giustizia e Infanzia hanno approvato in sede deliberante senza modifiche il Disegno di Legge recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", già approvato dalla Camera il 7 luglio 2005. Il provvedimento modifica sensibilmente l'articolo 155 Codice Civile ed inserisce gli articoli 155 bis, ter, quater, quinquies, sexies, oltre a modificare l'articolo 708 Codice di Procedura Civile e ad inserire l'articolo 709 ter. In particolare, a norma del rinnovato articolo 155 Codice Civile: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi".
- SENATO: L'Assemblea del Senato ha approvato il 25 gennaio scorso in via definitiva (dopo l'approvazione della Camera del 6 luglio 2005), il Disegno di Legge recante "Modifiche al Codice Penale in materia di reati d'opinione". Il Disegno di Legge, che abroga integralmente gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del Codice Penale, sostituisce gli articoli 241, 270, 283, 289, 292, 299, 403, 404. A norma dell'articolo 270 in materia di associazioni sovversive: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni". Il vilipendio o il danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, l'articolo 492 stabilisce la sanzione della multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
- CASSAZIONE: "L'azione di risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore prevista dall'articolo 1668 primo comma Codice Civile in favore del committente è soggetta al pari delle altre azioni costituenti il contenuto della garanzia per difetti dell'opera cui è tenuto l'appaltatore, all'osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'articolo 1667 Codice Civile". È questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione nella sentenza in oggetto, reperibile con la massima sul sito della Cassazione.
- CASSAZIONE: La Corte di Cassazione ha ribadito che "nella nozione di atti sessuali di cui all'articolo 609 bis Codice Penale si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. Tra gli atti suscettibili di integrare il delitto possono essere ricompresi palpeggiamenti e sfregamenti delle parti intime, compresi anche gli atti insidiosi e rapidi (come palpamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca)". Massima e sentenza sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 15 nvembre 2005 - 11 gennaio 2006, n.549: Atti sessuali - Sfera genitale - Esclusione).
- MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE: Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ha fissato con Decreto i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza) del Codice Civile, a norma del quale: "[I].Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. [II]. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. [III]. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti". I regimi derogatori interessano: Cooperative di lavoro; Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica; Cooperative agricole di allevamento e di conduzione; Enti di formazione; Cooperative per il commercio equo e solidale; Società finanziarie; Cooperative giornalistiche; Cooperative di consumo operanti nei territori montani; Calamità naturali; Soci di enti giuridici; Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche. (Ministero delle attività produttive, Decreto 30 dicembre 2005: Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2006, n.20).
- PARLAMENTO: Il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è il "Giorno della Memoria", riconosciuto dalla Repubblica italiana con Legge 20 luglio 2000 n. 211, recante "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. (Legge 20 luglio 2000 n.211: Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, n. 177). DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA L'ARCHIVIO |
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Charles Dickens CASA DESOLATA / BLEAK HOUSE [Torino, Tascabili Einaudi, 1995, pp.96-98] [Versione originale tratta dal sito: http://www.online-literature.com/dickens/bleakhouse/] |
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LIBRI D'ARTE E DI STORIA DEL DIRITTO LINDENBROGI Frid. CODEX LEGUM ANTIQUARUM, in quo continentur: Leges Wisigothorum; Edictum Theodorici Regis; Lex Burgundiorum; Lex Salica; Lex Allamannorum; Lex Bavariorum; Decretum Tassilonis Ducis; Lex Ripuariorum; Lex Saxorum; Anglorum et Werinorum; Frisonum; Longobardorum; Constitutionis Siculae, Sive Neapolitanae; Capitulare Karoli Magni & Hludowici Impp. ecc. Quibus accedunt Formulae solemnes priscae publicorum privatorumque negotiorum.Nunc primum editae: et Glossarium sive interpretatio rerum vocumque difficilium et obscurum.FRANCOFURTI, 1613, Apud Io. & A. Marnios e consortes, grosso volume in folio (21 X 32,5) rilegato in piena pelle coeva a 6 nervi (lievi mende e mancanze), 12 cc-nn. 1562 pp. (mal cif. 1570) gora all'angolo esterno, bruniture. Di grande interesse e rarità questa raccolta di leggi barbariche; già nel settecento veniva definita dallo Struve: ". prioribus multo locupletiorem e hodie in officinis librariis rarum". LIBRERIA GIURIDICA BONFANTI [Catalogo Rariora, Natale 2005] |
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TECNICISMO (s. m.). In un tribunale inglese un certo Home fu processato per calunnia, per avere accusato di omicidio il suo vicino. Le sue esatte parole erano state: "Sir Thomas Holt prese una mannaia e la dette sulla testa della sua cuoca, in maniera che metà della testa cadde su una spalla e metà sull'altra". L'accusato fu assolto dietro indicazione della corte: i saputi giudici ritennero che le parole di Home non configurassero un omicidio, perché non affermavano la morte della cuoca, ch'era soltanto un'illazione. |
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Ambrose Bierce IL DIZIONARIO DEL DIAVOLO [Baldini Castoldi Dalai editore S.p.a., 2005, pp.40-46, 172] |
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CONVEGNI / SEMINARI / GIORNATE DI STUDIO - TRA DIRITTO E DIRITTI. Norme e principi per la difesa e la promozione dei diritti. II EDIZIONE - LA REVISIONE CONTABILE - IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - STUDI LEGALI E PRIVACY - ABUSI DI MERCATO E NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO - LA TUTELA DEI CONSUMATORI - IL CODICE DEL CONSUMO E L'AVVOCATO DEI CONSUMATORI
MASTER / CORSI - DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA SICUREZZA SOCIALE - CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DELL'INFORMATICA |
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Sebbene siamo soliti chiamare ricompensa e punizione i due cardini sui quali gira il governo, non ho tuttavia mai potuto notare che questa massima venga messa in atto da qualche nazione eccetto da quella di Lilliput. Chiunque possa portare prove sufficienti di aver rigorosamente obbedito alle leggi del proprio paese per settantatré lune, ha diritto a certi privilegi, secondo la sua posizione sociale e il suo tenore di vita, e a una somma di denaro proporzionale, prelevata da un apposito fondo destinato a questo uso; egli acquista altresì il titolo di Snilpall, ovvero legale, che viene aggiunto al suo nome, ma non è trasferibile ai suoi discendenti. Quando dissi loro che le nostre leggi venivano fatte rispettare soltanto per mezzo di penalità, senza qualsiasi menzione di ricompensa, quella gente giudicò la cosa una enorme imperfezione politica. Per questo fatto l'immagine della giustizia nei loro tribunali è raffigurata con sei occhi, due davanti, altrettanti dietro e uno per ciascun lato, a significare circospezione, con un sacchetto d'oro aperto nella mano destra e una spada inguainata nella sinistra, per mostrare ch'essa è piu disposta a ricompensare che non a punire. Nella scelta delle persone per tutti gli impieghi, essi tengono in maggior conto la buona moralità che non la grande capacità: poiché, essendo il governo necessario all'umanità, essi pensano che la comune misura degli intelletti umani si addica per un certo posto o per un altro, e che la Provvidenza non abbia mai inteso fare dell'amministrazione degli affari pubblici un mistero comprensibile solo a poche persone di genio sublime, di cui raramente nascono tre in un'epoca; ma essi sono convinti che la verità, la giustizia, la temperanza e simili virtù possono risiedere in ogni uomo e che l'esercizio di tali vitù, aiutate dall'esperienza e dalla buona intenzione, qualificano chicchessia per il servizio del proprio paese, salvo il caso in cui sia richiesto un corso di studio. Ma reputano che la mancanza di vitù morali sia così lontana dal poter essere supplita da doti superiori di mente, che gli impieghi non possono mai essere affidati a mani pericolose come quelle di persone di tali qualità; e che per lo meno gli errori commessi per ignoranza da un'indole virtuosa non potranno mai avere cosi fatali conseguenze per il pubblico bene come le azioni di un uomo la cui inclinazione lo porta ad essere corrotto e che ha grandi capacità di manipolare, moltiplicare e difendere le proprie corruzioni. |
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Jonathan Swift I VIAGGI DI GULLIVER [Traduzione di Renato Ferrari, Milano, Edizioni per il Club del Libro, 1964, p.104-106] |
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