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Il processo matrimoniale

Premessa

La funzione giudiziaria della Chiesa riguarda prevalentemente i processi di nullità del matrimonio canonico e assume un’importanza significativa nella vita spirituale dei fedeli, che hanno bisogno di chiarire la loro posizione nella comunità.

Anche il processo di nullità del matrimonio canonico ha come obiettivo l’accertamento della verità attraverso lo svolgimento di diverse fasi; inoltre l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità può essere fatta valere in ogni tempo, indipendentemente dalle procedure di separazione e divorzio civile.

La sentenza di nullità produce i suoi effetti giuridici sul matrimonio sin dal giorno della celebrazione, come se questo non fosse mai stato contratto; ciò significa che la dichiarazione di nullità riguarda un atto nullo all’origine (ex tunc), a differenza dell’annullamento che riguarda invece un atto di per sé valido che viene successivamente annullato con gli effetti giuridici prodotti solo ex nunc.

I soggetti

Il giudice: in ogni tribunale ecclesiastico interviene in composizione collegiale e la sua funzione è quella di garantire giustizia grazie ad una specifica competenza, equilibrio ed imparzialità, anche con uno spirito di umanità e carità.   Ovviamente il giudice deve essere estraneo rispetto alle parti costituite e agli interessi da tutelare; non può svolgere tale ruolo se è già intervenuto in un diverso grado di giudizio.

Il difensore del vincolo: rappresenta la parte pubblica nel processo nel quale deve obbligatoriamente intervenire per svolgere la funzione di difesa del matrimonio; egli quindi ha il diritto di essere presente durante le deposizioni delle parti, dei testimoni e dei periti, di prendere visione degli atti processuali, di essere interpellato per esigenze processuali. Deve presentare all’organo giudicante le sue osservazioni conclusive, che possono essere a favore della validità del vincolo, oppure rimettere le considerazioni all’organo stesso qualora ritenga che non vi siano elementi sufficienti per opporsi ad un’eventuale dichiarazione di nullità.

Il promotore di giustizia: è una parte pubblica che agisce nell’interesse di tutta la comunità, ma solo in via eccezionale con l’attivazione del processo di nullità del matrimonio, quando essa è ormai di dominio pubblico e nessuno dei coniugi la richieda. L’azione del promotore di giustizia è finalizzata ad eliminare quella situazione di turbamento nella comunità data dalla formale validità di un matrimonio che ormai è consapevolmente considerato nullo.

Le parti private: sono rappresentate dai coniugi, ciascuno dei quali ha il diritto di chiedere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio al tribunale ecclesiastico competente; la legittimazione processuale è quindi un diritto esclusivo dei coniugi, tranne il caso del promotore di giustizia.Quando uno dei coniugi (attore) promuove una causa di nullità matrimoniale, l’altro coniuge (convenuto) ha il diritto di essere informato della sua pendenza e di essere invitato a partecipare alla fase istruttoria per essere interrogato sulle circostanze rappresentate e per esporre le proprie ragioni, che potranno essere contro la domanda di nullità ma anche a favore, come avviene ormai nella maggior parte dei casi in modo da eliminare un vincolo ormai privo di significato.

Il giudice competente

In genere una causa di nullità di matrimonio si svolge davanti al tribunale ecclesiastico regionale o interdiocesano di prima istanza competente per territorio. Esso viene individuato attraverso quattro criteri alternativi: il luogo dove il matrimonio è stato celebrato; il luogo dove risiede o è domiciliato il convenuto; il luogo in cui la parte attrice ha il suo domicilio, purché entrambi abitino nel territorio della stessa conferenza episcopale nazionale e il vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta sia consenziente; il luogo dove si deve raccogliere la maggior parte delle prove, sempre su parere del convenuto e consenso del vicario giudiziale del suo domicilio.

Lo svolgimento del processo

Il processo di nullità matrimoniale inizia con la presentazione al tribunale ecclesiastico competente, su iniziativa di uno dei coniugi con l’assistenza di un avvocato canonico, del libello, atto introduttivo del procedimento. Esso deve contenere la domanda di nullità allegata alle ragioni che ne costituiscono il fondamento e l’indicazione delle cause di nullità.

Il libello, sottoscritto dall’attore o dal suo difensore, deve inoltre contenere il luogo del domicilio dell’altro coniuge (convenuto) per le notificazioni; anche il convenuto può essere assistito da un avvocato di fiducia e inoltre copia del libello verrà trasmessa al difensore del vincolo per gli adempimenti necessari.

Nel 2005 la Santa Sede ha previsto che la presentazione del libello possa avvenire anche in modo congiunto e consensuale tra i coniugi, con l’assistenza di un solo avvocato.

Effettuata la presentazione del libello, il vicario giudiziale del tribunale adito designa il collegio giudicante (presidente, giudice istruttore, giudice estensore della sentenza); vengono inoltre designati il difensore del vincolo e il notaio.

A questo punto il presidente designato, dopo aver verificato la competenza del tribunale e la fondatezza della domanda presentata, decreta l’accettazione del libello, notificando tale provvedimento all’attore, al convenuto e al difensore del vincolo, con l’invito a comparire in tribunale in tempi brevi per un’udienza preliminare denominata “contestazione della lite” nella quale definire l’oggetto della controversia.

In questa udienza preliminare possono intervenire anche solo gli avvocati in rappresentanza della parti, che abbiano ricevuto procura.

Conclusi questi adempimenti si apre la fase istruttoria, sotto la direzione e la vigilanza del giudice istruttore, nella quale vengono acquisiti tutti gli elementi probatori che consentiranno poi al collegio giudicante di emettere il provvedimento giurisdizionale finale sulla domanda di nullità, accogliendola o rigettandola.

Inizialmente vi è l’audizione dell’attore, successivamente quella del convenuto e infine quella dei testimoni indicati dalle parti.

Per le cause di incapacità o impotenza, il giudice è tenuto a nominare un perito specialista per comprendere al meglio l’anomalia su cui si fonda la nullità del vincolo.

La fase istruttoria si conclude con un decreto emesso dal giudice istruttore; gli avvocati e il difensore del vincolo redigono e si scambiano memorie, con possibilità di repliche, contenenti elementi di fatto e di diritto a sostegno della loro richiesta sulla base dell’esito dell’istruttoria.

Si arriva quindi alla fase decisoria nella quale il collegio giudicante si riunisce per valutare tutto il materiale probatorio ed emettere la sentenza che dichiara o meno la nullità del matrimonio.

La sentenza che abbia dichiarato per la prima volta la nullità del matrimonio non è ancora esecutiva e non consente alle parti di celebrare un nuovo matrimonio in forma canonica. Infatti, è necessario che essa sia confermata in seconda istanza dal tribunale ecclesiastico di appello territorialmente competente (cosiddetto principio del doppio conforme).

Il tribunale ecclesiastico di appello, riesaminati tutti gli atti processuali di primo grado, può subito con decreto confermare la decisione presa in prima istanza se la ritiene giuridicamente fondata e giusta (cosiddetto processus brevior).

Viceversa, se ritiene necessarie ulteriori indagini, rinvia la causa ad esame ordinario eseguendo gli opportuni approfondimenti secondo l’iter di primo grado. La decisione finale può essere una sentenza confermativa o meno del provvedimento di prima istanza.

Nel secondo caso, ossia di sentenza contraria alla nullità del matrimonio dichiarata in primo grado, la parte interessata può adire il tribunale della Rota Romana.

Quindi da ciò si evince come ciascuna delle parti possa, salvo veto, sposarsi nuovamente con rito canonico in seguito a decreto o a sentenza di conferma della nullità del matrimonio.

L’appello, la querela di nullità, la restitutio in integrum

Nel processo matrimoniale il mezzo ordinario di impugnazione è l’appello, mentre i mezzi speciali sono la querela di nullità e la restitutio in integrum.

L’appello si limita alla conferma o alla riforma della sentenza impugnata; può essere proposto personalmente dai coniugi o tramite i loro avvocati, contro la sentenza di prima istanza davanti al tribunale superiore per ottenere un riesame del giudizio.

Con l’appello si possono introdurre anche una o più nuove cause di nullità, sulle quali il tribunale di appello giudicherà come tribunale di prima istanza, con la necessità di conferma in istanza superiore se l’esito dell’accertamento sulla nullità dovesse essere affermativo.

La querela di nullità, quale mezzo speciale di impugnazione, è un rimedio processuale che invalida la sentenza viziata da una nullità insanabile o sanabile. Ciò significa che essa riguarda la validità formale della sentenza a seguito di gravi irregolarità nel corso del processo (incompetenza assoluta del giudice, non motivazione della sentenza).

Infine la restitutio in integrum riguarda una sentenza passata in giudicato ma avente un contenuto manifestatamente ingiusto. Tale mezzo speciale di impugnazione non potrebbe essere proposto in una causa di nullità matrimoniale in quanto si tratterebbe di provvedimento sullo stato delle persone che non passa mai in giudicato. Nonostante questo, la restitutio in integrum può essere utilizzata nei confronti di alcune questioni pregiudiziali. Se il giudice dovesse accertare il contenuto manifestatamente ingiusto del provvedimento, rimette le parti ad una situazione giuridica precedente alla sentenza e ha inizio un nuovo giudizio sulla nullità del matrimonio.

Premessa

La funzione giudiziaria della Chiesa riguarda prevalentemente i processi di nullità del matrimonio canonico e assume un’importanza significativa nella vita spirituale dei fedeli, che hanno bisogno di chiarire la loro posizione nella comunità.

Anche il processo di nullità del matrimonio canonico ha come obiettivo l’accertamento della verità attraverso lo svolgimento di diverse fasi; inoltre l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità può essere fatta valere in ogni tempo, indipendentemente dalle procedure di separazione e divorzio civile.

La sentenza di nullità produce i suoi effetti giuridici sul matrimonio sin dal giorno della celebrazione, come se questo non fosse mai stato contratto; ciò significa che la dichiarazione di nullità riguarda un atto nullo all’origine (ex tunc), a differenza dell’annullamento che riguarda invece un atto di per sé valido che viene successivamente annullato con gli effetti giuridici prodotti solo ex nunc.

I soggetti

Il giudice: in ogni tribunale ecclesiastico interviene in composizione collegiale e la sua funzione è quella di garantire giustizia grazie ad una specifica competenza, equilibrio ed imparzialità, anche con uno spirito di umanità e carità.   Ovviamente il giudice deve essere estraneo rispetto alle parti costituite e agli interessi da tutelare; non può svolgere tale ruolo se è già intervenuto in un diverso grado di giudizio.

Il difensore del vincolo: rappresenta la parte pubblica nel processo nel quale deve obbligatoriamente intervenire per svolgere la funzione di difesa del matrimonio; egli quindi ha il diritto di essere presente durante le deposizioni delle parti, dei testimoni e dei periti, di prendere visione degli atti processuali, di essere interpellato per esigenze processuali. Deve presentare all’organo giudicante le sue osservazioni conclusive, che possono essere a favore della validità del vincolo, oppure rimettere le considerazioni all’organo stesso qualora ritenga che non vi siano elementi sufficienti per opporsi ad un’eventuale dichiarazione di nullità.

Il promotore di giustizia: è una parte pubblica che agisce nell’interesse di tutta la comunità, ma solo in via eccezionale con l’attivazione del processo di nullità del matrimonio, quando essa è ormai di dominio pubblico e nessuno dei coniugi la richieda. L’azione del promotore di giustizia è finalizzata ad eliminare quella situazione di turbamento nella comunità data dalla formale validità di un matrimonio che ormai è consapevolmente considerato nullo.

Le parti private: sono rappresentate dai coniugi, ciascuno dei quali ha il diritto di chiedere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio al tribunale ecclesiastico competente; la legittimazione processuale è quindi un diritto esclusivo dei coniugi, tranne il caso del promotore di giustizia.Quando uno dei coniugi (attore) promuove una causa di nullità matrimoniale, l’altro coniuge (convenuto) ha il diritto di essere informato della sua pendenza e di essere invitato a partecipare alla fase istruttoria per essere interrogato sulle circostanze rappresentate e per esporre le proprie ragioni, che potranno essere contro la domanda di nullità ma anche a favore, come avviene ormai nella maggior parte dei casi in modo da eliminare un vincolo ormai privo di significato.

Il giudice competente

In genere una causa di nullità di matrimonio si svolge davanti al tribunale ecclesiastico regionale o interdiocesano di prima istanza competente per territorio. Esso viene individuato attraverso quattro criteri alternativi: il luogo dove il matrimonio è stato celebrato; il luogo dove risiede o è domiciliato il convenuto; il luogo in cui la parte attrice ha il suo domicilio, purché entrambi abitino nel territorio della stessa conferenza episcopale nazionale e il vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta sia consenziente; il luogo dove si deve raccogliere la maggior parte delle prove, sempre su parere del convenuto e consenso del vicario giudiziale del suo domicilio.

Lo svolgimento del processo

Il processo di nullità matrimoniale inizia con la presentazione al tribunale ecclesiastico competente, su iniziativa di uno dei coniugi con l’assistenza di un avvocato canonico, del libello, atto introduttivo del procedimento. Esso deve contenere la domanda di nullità allegata alle ragioni che ne costituiscono il fondamento e l’indicazione delle cause di nullità.

Il libello, sottoscritto dall’attore o dal suo difensore, deve inoltre contenere il luogo del domicilio dell’altro coniuge (convenuto) per le notificazioni; anche il convenuto può essere assistito da un avvocato di fiducia e inoltre copia del libello verrà trasmessa al difensore del vincolo per gli adempimenti necessari.

Nel 2005 la Santa Sede ha previsto che la presentazione del libello possa avvenire anche in modo congiunto e consensuale tra i coniugi, con l’assistenza di un solo avvocato.

Effettuata la presentazione del libello, il vicario giudiziale del tribunale adito designa il collegio giudicante (presidente, giudice istruttore, giudice estensore della sentenza); vengono inoltre designati il difensore del vincolo e il notaio.

A questo punto il presidente designato, dopo aver verificato la competenza del tribunale e la fondatezza della domanda presentata, decreta l’accettazione del libello, notificando tale provvedimento all’attore, al convenuto e al difensore del vincolo, con l’invito a comparire in tribunale in tempi brevi per un’udienza preliminare denominata “contestazione della lite” nella quale definire l’oggetto della controversia.

In questa udienza preliminare possono intervenire anche solo gli avvocati in rappresentanza della parti, che abbiano ricevuto procura.

Conclusi questi adempimenti si apre la fase istruttoria, sotto la direzione e la vigilanza del giudice istruttore, nella quale vengono acquisiti tutti gli elementi probatori che consentiranno poi al collegio giudicante di emettere il provvedimento giurisdizionale finale sulla domanda di nullità, accogliendola o rigettandola.

Inizialmente vi è l’audizione dell’attore, successivamente quella del convenuto e infine quella dei testimoni indicati dalle parti.

Per le cause di incapacità o impotenza, il giudice è tenuto a nominare un perito specialista per comprendere al meglio l’anomalia su cui si fonda la nullità del vincolo.

La fase istruttoria si conclude con un decreto emesso dal giudice istruttore; gli avvocati e il difensore del vincolo redigono e si scambiano memorie, con possibilità di repliche, contenenti elementi di fatto e di diritto a sostegno della loro richiesta sulla base dell’esito dell’istruttoria.

Si arriva quindi alla fase decisoria nella quale il collegio giudicante si riunisce per valutare tutto il materiale probatorio ed emettere la sentenza che dichiara o meno la nullità del matrimonio.

La sentenza che abbia dichiarato per la prima volta la nullità del matrimonio non è ancora esecutiva e non consente alle parti di celebrare un nuovo matrimonio in forma canonica. Infatti, è necessario che essa sia confermata in seconda istanza dal tribunale ecclesiastico di appello territorialmente competente (cosiddetto principio del doppio conforme).

Il tribunale ecclesiastico di appello, riesaminati tutti gli atti processuali di primo grado, può subito con decreto confermare la decisione presa in prima istanza se la ritiene giuridicamente fondata e giusta (cosiddetto processus brevior).

Viceversa, se ritiene necessarie ulteriori indagini, rinvia la causa ad esame ordinario eseguendo gli opportuni approfondimenti secondo l’iter di primo grado. La decisione finale può essere una sentenza confermativa o meno del provvedimento di prima istanza.

Nel secondo caso, ossia di sentenza contraria alla nullità del matrimonio dichiarata in primo grado, la parte interessata può adire il tribunale della Rota Romana.

Quindi da ciò si evince come ciascuna delle parti possa, salvo veto, sposarsi nuovamente con rito canonico in seguito a decreto o a sentenza di conferma della nullità del matrimonio.

L’appello, la querela di nullità, la restitutio in integrum

Nel processo matrimoniale il mezzo ordinario di impugnazione è l’appello, mentre i mezzi speciali sono la querela di nullità e la restitutio in integrum.

L’appello si limita alla conferma o alla riforma della sentenza impugnata; può essere proposto personalmente dai coniugi o tramite i loro avvocati, contro la sentenza di prima istanza davanti al tribunale superiore per ottenere un riesame del giudizio.

Con l’appello si possono introdurre anche una o più nuove cause di nullità, sulle quali il tribunale di appello giudicherà come tribunale di prima istanza, con la necessità di conferma in istanza superiore se l’esito dell’accertamento sulla nullità dovesse essere affermativo.

La querela di nullità, quale mezzo speciale di impugnazione, è un rimedio processuale che invalida la sentenza viziata da una nullità insanabile o sanabile. Ciò significa che essa riguarda la validità formale della sentenza a seguito di gravi irregolarità nel corso del processo (incompetenza assoluta del giudice, non motivazione della sentenza).

Infine la restitutio in integrum riguarda una sentenza passata in giudicato ma avente un contenuto manifestatamente ingiusto. Tale mezzo speciale di impugnazione non potrebbe essere proposto in una causa di nullità matrimoniale in quanto si tratterebbe di provvedimento sullo stato delle persone che non passa mai in giudicato. Nonostante questo, la restitutio in integrum può essere utilizzata nei confronti di alcune questioni pregiudiziali. Se il giudice dovesse accertare il contenuto manifestatamente ingiusto del provvedimento, rimette le parti ad una situazione giuridica precedente alla sentenza e ha inizio un nuovo giudizio sulla nullità del matrimonio.