x

x

Illegittima la TARSU 2010

La Ctp di Grosseto, con sentenza n. 124/04/12, del 19 aprile 2012, ha disposto per prima in Italia l’illegittimità della TARSU 2010 per mancata proroga della relativa disciplina, accogliendo quindi il ricorso proposto dal contribuente ed annullando l’avviso di pagamento con il quale il Comune aveva per l’appunto rivendicato il tributo in questione per quel dato anno d’imposta.

Secondo la ricostruzione, pienamente condivisibile, fatta dai Giudici di merito, per l’anno 2010 e seguenti, manca del tutto una modifica espressa del termine di cui all’art. 1, comma 184, lett. a) della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art. 5, comma 1, D.L. 30.12.2008, n. 208, secondo il quale “Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;”.

Ciò in quanto la TARSU, disciplinata dal D. Lgs. 507/1993, nel 1997, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 (c.d. Decreto Ronchi), è stata abrogata a fronte dell’istituzione della TIA (Tariffa Igiene Ambientale).

In ogni caso, tale abrogazione si sarebbe dovuta consumare con la decadenza del regime transitorio, disciplinato dall’art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 (regolamento di attuazione del D. Lgs. 22/1997), secondo il quale gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, a tre anni.

Il passaggio dalla Tarsu alla Tia del D. Lgs. 22/1997 era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso.

Il termine prestabilito nell’art. 11 cit., però, veniva poi prorogato dalle successive Leggi Finanziarie fino al 2006, esaurendosi con l’emanazione del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), il quale a sua volta ha abrogato il D. Lgs. 22/1997 ed istituito una nuova TIA (Tariffa Integrata Ambientale), per l’applicazione della quale, tuttavia, l’art. 238, comma 6, dello stesso D. Lgs. 152/2006 ha previsto l’emanazione di un regolamento di attuazione, ad oggi non ancora emanato.

Conseguentemente, nell’attesa del regolamento attuativo appena citato, rimaneva e rimane ferma la necessità di una proroga espressa del regime transitorio.

Ciò in quanto, essendo stato abrogato il D. Lgs. 22/1997 dall’art. 264 del D. Lgs. 152/2006, viene quindi a mancare il fondamento dell’art.11 del D.P.R. 158/1999, che disciplinava un periodo di transizione al fine di consentire agli enti locali il graduale adeguamento e la copertura dei costi di gestione della TIA.

L’unica proroga poteva essere rinvenuta nell’ art. 1, comma 184, lett. a) della Legge Finanziaria 2007 cit., secondo il quale resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006, mentre, per l’anno 2010 e seguenti, manca del tutto una modifica espressa di tale termine, né esistono, a tutt’oggi, riferimenti espressi circa la volontà del legislatore di ritenere prorogato “per l’anno 2010” il regime transitorio sopra specificato, e quindi anche l’applicazione della disciplina della TARSU.

Da qui la necessaria corretta conclusione dei Giudici di merito che il regime transitorio, e quindi la lettera a) del comma 184 dell’art. 1 della L. 296/2006, è inevitabilmente decaduto a far data dall’01/01/2010, con conseguente illegittimità di ogni richiesta di prelievo a partire da tale data.

La Ctp di Grosseto, con sentenza n. 124/04/12, del 19 aprile 2012, ha disposto per prima in Italia l’illegittimità della TARSU 2010 per mancata proroga della relativa disciplina, accogliendo quindi il ricorso proposto dal contribuente ed annullando l’avviso di pagamento con il quale il Comune aveva per l’appunto rivendicato il tributo in questione per quel dato anno d’imposta.

Secondo la ricostruzione, pienamente condivisibile, fatta dai Giudici di merito, per l’anno 2010 e seguenti, manca del tutto una modifica espressa del termine di cui all’art. 1, comma 184, lett. a) della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art. 5, comma 1, D.L. 30.12.2008, n. 208, secondo il quale “Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;”.

Ciò in quanto la TARSU, disciplinata dal D. Lgs. 507/1993, nel 1997, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 (c.d. Decreto Ronchi), è stata abrogata a fronte dell’istituzione della TIA (Tariffa Igiene Ambientale).

In ogni caso, tale abrogazione si sarebbe dovuta consumare con la decadenza del regime transitorio, disciplinato dall’art. 11 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 (regolamento di attuazione del D. Lgs. 22/1997), secondo il quale gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, a tre anni.

Il passaggio dalla Tarsu alla Tia del D. Lgs. 22/1997 era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso.

Il termine prestabilito nell’art. 11 cit., però, veniva poi prorogato dalle successive Leggi Finanziarie fino al 2006, esaurendosi con l’emanazione del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), il quale a sua volta ha abrogato il D. Lgs. 22/1997 ed istituito una nuova TIA (Tariffa Integrata Ambientale), per l’applicazione della quale, tuttavia, l’art. 238, comma 6, dello stesso D. Lgs. 152/2006 ha previsto l’emanazione di un regolamento di attuazione, ad oggi non ancora emanato.

Conseguentemente, nell’attesa del regolamento attuativo appena citato, rimaneva e rimane ferma la necessità di una proroga espressa del regime transitorio.

Ciò in quanto, essendo stato abrogato il D. Lgs. 22/1997 dall’art. 264 del D. Lgs. 152/2006, viene quindi a mancare il fondamento dell’art.11 del D.P.R. 158/1999, che disciplinava un periodo di transizione al fine di consentire agli enti locali il graduale adeguamento e la copertura dei costi di gestione della TIA.

L’unica proroga poteva essere rinvenuta nell’ art. 1, comma 184, lett. a) della Legge Finanziaria 2007 cit., secondo il quale resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006, mentre, per l’anno 2010 e seguenti, manca del tutto una modifica espressa di tale termine, né esistono, a tutt’oggi, riferimenti espressi circa la volontà del legislatore di ritenere prorogato “per l’anno 2010” il regime transitorio sopra specificato, e quindi anche l’applicazione della disciplina della TARSU.

Da qui la necessaria corretta conclusione dei Giudici di merito che il regime transitorio, e quindi la lettera a) del comma 184 dell’art. 1 della L. 296/2006, è inevitabilmente decaduto a far data dall’01/01/2010, con conseguente illegittimità di ogni richiesta di prelievo a partire da tale data.