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17.05.08 - Corte di Giustizia UE: no all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse

La Corte di Giustizia così si è pronunciata sulle domande di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione dell’art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici:

"Le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire, in base all’applicazione di un criterio matematico previsto da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime. Ciò non si verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o ancora l’amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse".

Il caso che ha originato le suddette domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate nell’ambito delle controversie che oppongono la SECAP SpA e la Santorso Soc. coop. arl al Comune di Torino in merito alla compatibilità con il diritto comunitario della disposizione della normativa italiana che prevede, per quanto attiene agli appalti pubblici di lavori di valore inferiore alla soglia prevista dalla direttiva 93/37, l’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse.

(Corte di Giustizia CE - Grande Sezione, Sentenza 15 maggio 2008: Corte di Giustizia UE: no all’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse Appalti pubblici di lavori − Aggiudicazione degli appalti − Offerte anormalmente basse − Modalità di esclusione − Appalti di lavori che non raggiungono le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE − Obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice derivanti da principi fondamentali del diritto comunitario).


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07