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16.06.08 - Tribunale di Lecce: risarcimento del danno da trattamento estetico

Centri estetici e danni alla salute: l’alta professionalità e specializzazione deve essere goduta non solo dal responsabile del centro estetico, bensì da tutti gli operatori che in esso svolgono la propria attività.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Lecce ha condannato il responsabile di un centro estetico a risarcire ad una sua cliente il danno subito (da intendersi nella sua articolazione di danno patrimoniale e danno alla salute) in conseguenza dei trattamenti estetici a lei improvvidamente somministrati.

La pronuncia, certamente rilevante soprattutto per la originalità dei temi affrontati (è assai scarsa se non inesistente la tradizione giurisprudenziale sul punto), ha senz’altro anche il merito di introdurre dei principi comportamentali, da tenersi da parte dei centri estetici, nei riguardi dei loro clienti, che trovano il loro pieno avallo normativo nel combinato disposto dell’art. 32 della Carta Costituzionale e dell’art 1176 del Codice Civile.

Dunque, non v’è dubbio che preliminare ad ogni somministrazione estetica sia la dovuta anamnesi del cliente che si sottopone ai richiesti trattamenti; anamnesi, questa, volta principalmente ad accertare se le condizioni di salute del cliente siano effettivamente compatibili con il prescelto trattamento.

Tale preventiva indagine, poi, si rende ancor più indispensabile allorquando si ponga mente al sempre più sofisticato e complesso funzionamento dei macchinari utilizzati per la somministrazione dei trattamenti, al punto da far ritenere opportuno destinate tale utilizzo esclusivamente alla classe medica.

In tale ottica, il Tribunale di Lecce ha altresì puntualizzato che l’alta professionalità e specializzazione debba essere garantita non solo dal responsabile del centro estetico, bensì da tutti gli operatori che in esso svolgono la loro attività, diversamente opinando risulterebbe una sicura esposizione del cliente del Centro ai rischi connessi alla imperizia degli operatori non specializzati.

(Tribunale Civile di Lecce, Sentenza 9 aprile 2008).

[Avv. Alfredo Matranga e Avv. Giuseppina Capodacqua]


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07