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15.07.08 - Giudice di Pace: nei sinistri stradali il risarcimento diretto è una facoltà non un obbligo

Il Giudice di Pace, ricorrendo a quanto recentemente stabilito dalla Corte Costituzionale con ordinanza 205/2008 secondo cui "Le norme di cui agli articoli 149 e 141 del D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private) rafforzano la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione o della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" ha rilevato che il principio ermeneutico da seguire è il rafforzamento della posizione del trasportato, (o del danneggiato in senso lato) che dev’essere considerato soggetto debole.

Pertanto, prosegue il Giudice di Pace, "E’ del tutto evidente, che ogni altra interpretazione della normativa di cui agli articoli 141 e 149 nel senso che tali norme, anziché limitarsi ad aggiungere nuove e semplificate azioni al danneggiato, lo avrebbero privato della generale azione diretta prevista in sede comunitaria come livello di tutela minimale, non pare abbia incontrato il favore della Corte".

In definitiva "in assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c. (assicuratore già messo in mora ex articolo 149 e 145)".

Tuttavia, "una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché gli articoli citati non lo prevedono. La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter processuale. ... La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a procrastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’articolo 111 della Costituzione".

(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 14 luglio 2008).


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07