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31.10.09 - Corte Costituzionale: appellabile assoluzione per difetto di imputabilità da vizio di mente

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.

La Consulta ha preliminarmente rilevato che "del tutto particolare si presenta, in effetti, la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente. Lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, detta pronuncia postula l’accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all’imputato – in termini tanto materiali che psicologici – e dell’assenza di cause di giustificazione: non distinguendosi, dunque, sotto tale profilo, da una sentenza di condanna. Non soltanto per questa ragione, ma anche e soprattutto per il motivo che impone di adottare la formula assolutoria – ossia l’incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, dovuta a totale infermità mentale – la sentenza in questione è idonea a causare all’imputato un pregiudizio di ordine morale particolarmente intenso, persino superiore a quello che può derivare da una sentenza di condanna (sentenza n. 85 del 2008)".

Non solo: "Dalla pronuncia in questione possono conseguire, altresì, rilevantissimi pregiudizi di ordine giuridico, segnatamente allorché, a seguito dell’accertata pericolosità sociale dell’imputato, venga applicata – o possa essere applicata con provvedimento successivo (art. 205, secondo comma, cod. pen.) – una misura di sicurezza, consistente, in specie, nel ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 cod. pen.) ovvero – per effetto della sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte – nella diversa misura, prevista dalla legge, che il giudice individui come idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. S’intende come queste misure, limitative della libertà personale e di durata non predeterminata nel massimo, in quanto soggette al meccanismo del riesame della pericolosità, possano risultare, in concreto, di gran lunga più afflittive della pena irrogata con una sentenza di condanna. Non è superfluo aggiungere, peraltro, che nei casi in cui non sia applicabile al prosciolto per vizio totale di mente una misura di sicurezza, in ragione della natura del reato o dei livelli della pena edittale, l’art. 222, primo comma, cod. pen. prevede comunque che «la sentenza di proscioglimento» sia «comunicata all’autorità di pubblica sicurezza», in vista della sottoposizione del soggetto ad opportuni controlli".

La Corte giudica "irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l’imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa (anche condizionalmente sospesa), e non sia abilitato, invece, ad appellare l’assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità (nel caso di specie, tentato omicidio) ed a cui si riconnetta l’applicazione di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale (nella specie, ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di cinque anni)".

(Corte Costituzionale, Sentenza 29 ottobre 2009, n.274: Appellabili le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente).


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07