03.11.09 - Agenzia Entrate: sì al contributo per l'opposizione all'esecuzione a sanzioni amministrative
Un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulla legittimità della richiesta di un ufficio di giudice di pace di corrispondere il contributo unificato anche per le iscrizioni a ruolo delle cause in opposizione a sanzioni amministrative, quando esse siano introdotte come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Secondo l'Agenzia "la previsione secondo cui “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta” contenuta nel comma 10, dell’articolo 23 della legge n. 689 del 1981 è applicabile unicamente al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, disciplinato nell’ambito del medesimo testo normativo e non al giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.".
(Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 30 ottobre 2009, n.266/E: Sanzioni amministrative - Contributo unificato - Cause di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07