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08.11.09 - Agenzia Entrate: regime fiscale commercio elettronico indiretto e diritto di recesso

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che "Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972".

Per quanto riguarda la procedura da seguire in caso di esercizio del diritto di recesso e di rimborso di quanto versato dal consumatore, l'Agenzia ha confermato la procedura di restituzione della merce proposta dalla società titolare dell'attività di commercio elettronico "a condizione che dalla documentazione in possesso sia dato individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento – che la società è tenuta a conservare – probante l’acquisto originario, quali, le generalità del soggetto acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione e il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso)".

(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 5 novembre 2009, n.274/E: Regime fiscale commercio elettronico indiretto e diritto di recesso).


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07