08.12.09 - Corte Costituzionale: registrazioni di conversazioni da un soggetto ammesso a partecipare
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 234, 266 e seguenti del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta quale «diritto vivente» – includono tra i documenti, anziché tra le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sottraendole così alla disciplina dettata per queste ultime o comunque non subordinandole ad un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, le registrazioni di conversazioni (telefoniche o tra presenti) effettuate da uno degli interlocutori o dei soggetti ammessi ad assistervi, all’insaputa degli altri, «di intesa con la polizia giudiziaria, eventualmente utilizzando mezzi messi a disposizione» da quest’ultima, «e, in ogni caso, nel contesto di un procedimento penale già avviato», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 15, 24 e 117, primo comma, della Costituzione.
Secondo la Consulta il presupposto è "smentito dall’esistenza di contrarie decisioni della giurisprudenza di legittimità, sia dai principi generali in materia processuale che lo stesso rimettente evoca nel formulare le proprie censure". La Corte Costituzionale ha così ricordato l'orientamento di due recenti sentenze della Cassazione a Sezioni Unite: sentenza 28 maggio 2003-24 settembre 2003, n. 36747 e 28 marzo 2006-28 luglio 2006, n. 26795.
In particolare, la seconda "ha puntualizzato un aspetto rimasto in ombra nella precedente decisione: vale a dire la distinzione tra «documento» e «atto del procedimento», oggetto di documentazione. La sentenza del 2006 ha chiarito, in specie – sulla scorta della relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale – che le norme sui documenti, contenute in detto codice, si riferiscono esclusivamente ai documenti formati fuori (anche se non necessariamente prima) e comunque non in vista né tantomeno in funzione del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso. Requisito, questo, che costituisce un naturale portato del principio di separazione delle fasi: il vigente codice di rito, al fine di attuare i principi del processo accusatorio, ha infatti delineato una rigida separazione tra la fase delle indagini e quella del dibattimento, dettando una disciplina specifica e di segno restrittivo in tema di recupero, nella seconda sede, attraverso l’acquisizione della loro documentazione, dei contenuti degli atti formati nella prima. Sulla base della premessa dianzi ricordata, la sentenza del 2006 ha quindi escluso che le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini possano essere introdotte nel processo come «documenti»: esse costituiscono piuttosto «documentazione dell’attività investigativa», rimanendo perciò suscettibili di utilizzazione processuale solo se «riconducibili a un’altra categoria probatoria»".
(Corte Costituzionale, Sentenza 4 dicembre 2009, n.320: Corte Costituzionale: registrazioni di conversazioni (telefoniche o tra presenti) effettuate da uno degli interlocutori o dei soggetti ammessi ad assistervi).