La Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale e della Corte d'appello statuendo che anche alla cosiddetta lettera di patronage si applicano i limiti di determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future.
Secondo la Cassazione, "
l'articolo 1936 Codice Civile pur essendo inserito nella disciplina tipica dell'istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste quelle di patronage ... Ed in vero la delimitazione della obbligazione condizionale futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito, è stata introdotta dal legislatore italiano in adesione agli artt.85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C 216/96 e 216/96), di guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato".
La sentenza è integralmente consultabile sul
sito della Cassazione.
(
Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 26 gennaio 2010, n.1520: Fideiussione - Limite posto all'obbligazione futura - Applicabilità anche alle garanzie personali atipiche - Patronage).