05.03.10 - Ministero Lavoro: registrazioni audio di chiamate in uscita e in entrata
Il Ministero del lavoro ha risposto ad un interpello formulato da Confindustria che ha chiesto "se la disciplina dello Statuto trovi applicazione nelle ipotesi in cui detti sistemi – finalizzati “al monitoraggio a campione della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela” – siano caratterizzati dalla presenza di apposite misure di tutela della privacy che non rendono possibile risalire all’individuazione né dell’operatore né del clienti coinvolti nella conversazione registrata ai fini del monitoraggio".
Secondo il Ministero nelle suddette ipotesi non è applicabile l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, "in quanto sussistono importanti cautele che non consentono di risalire alla identità del lavoratore (le voci di clienti e operatori vengono criptate in fase di registrazione, in modo tale da essere non riconoscibili e non riconducibili all’identità del singolo operatore e cliente; i primi secondi di conversazione vengono eliminati con conseguente impossibilità di ascoltare il nome dell’operatore; il sistema di monitoraggio non fornisce alcun report di informazioni sul singolo operatore; non vengono tracciati né il nome dell’operatore, né alcun altro dato che possa condurre alla sua identificazione; l’accesso ai dati registrati è rigorosamente tracciabile e limitato ai soggetti autorizzati rispetto alle finalità di monitoraggio)".
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, Interpello 1 marzo 2010, n.2).
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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07