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08.03.10 - Corte Costituzionale: altro no allo spoil system

Richiamando le proprie precedenti sentenze in materia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conferiti prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Detta disposizione prevede una ipotesi di spoil system transitorio, secondo cui gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti, tra l’altro, a persone di particolare e comprovata qualificazione in possesso dei requisiti specificamente, estranei alle amministrazioni statali, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni» dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Il caso di specie concerne un incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale non generale, attribuito a soggetto esterno all’amministrazione conferente, non dipendente, come dirigente, da altra amministrazione.

Secondo la Corte Costituzionale "anche per la tipologia di incarichi che vengono in rilievo in questa sede il rapporto di lavoro instaurato con l’amministrazione che attribuisce la relativa funzione deve essere «connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione».

Deve, pertanto, ritenersi, in continuità logica con quanto affermato dalle due suindicate pronunce, che anche la norma denunciata, prevedendo la immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, in mancanza di riconferma, víoli, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i princípi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, «il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa».

Ciò in quanto la previsione di una anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso – in assenza di una accertata responsabilità dirigenziale – impedisce che l’attività del dirigente possa espletarsi in conformità ad un nuovo modello di azione della pubblica amministrazione, disegnato dalle recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, che misura l’osservanza del canone dell’efficacia e dell’efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita".

Sullo spoil system:
- Corte Costituzionale, Sentenza 23 marzo 2007, n.103
- Corte Costituzionale, Sentenza 24 ottobre 2008, n.351
- Lo spoil system visto dalla Corte Costituzionale: il rapporto tra politica e amministrazione

(Corte Costituzionale, Sentenza 5 marzo 2010, n.81).


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07