10.03.10 - Agenzia Entrate: ritenute per le somme liquidate con pignoramento presso terzi
L'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dall'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge 1 luglio del 2009, n. 78: "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.
L'Agenzia precisa che "il terzo erogatore deve rilasciare apposita certificazione al creditore pignoratizio e comunicare al debitore l’effettuazione del pagamento e l’ammontare delle ritenute operate; deve, inoltre, indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati", viceversa "Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva", mentre, infine, "Il debitore se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, deve indicare in tale dichiarazione i dati relativi al creditore e al rapporto che ha dato origine al debito. Tenuto conto che la tassazione definitiva è operata dal creditore pignoratizio, anche nell’ipotesi in cui le somme oggetto del debito abbiano natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato, il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio".
(Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 marzo 2010, n.34755: Provvedimento concernente l’effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102).