Filodiritto - la legge, il diritto, le risposte
Direttore responsabile Antonio Zama
 

News

17.03.10 - Corte di Giustizia UE: giurisdizione in caso di fornitura in pił Stati membri (agenzia)

Ancora un intervento della Corte di Giustizia in materia di giurisdizione nei contratti commerciali, come disciplinata dal Regolamento 44/2001.

Nel caso di specie la controversia è stata promossa da una società agente con sede in Austria che ha convenuto in giudizio in Austria la società preponente con sede in Lussemburgo al fine di ottenerne la condanna al pagamento a proprio favore di un importo di EUR 27 864,65 a titolo di risarcimento per lo scioglimento anticipato del contratto di agenzia, nonché di un importo di EUR 83 593,95 a titolo di indennità di fine rapporto. In questo caso, quale è la giurisdizione competente a conoscere la vertenza?

Innanzitutto la Corte di Giustizia rileva che "gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità, che vengono perseguiti con la concentrazione della competenza giurisdizionale nel luogo della fornitura dei servizi, ai termini del contratto di cui trattasi, e con la determinazione di una competenza giurisdizionale unica per tutte le pretese fondate su tale contratto, non possono essere trattati diversamente in caso di pluralità dei luoghi di fornitura di detti servizi in Stati membri differenti. Una tale distinzione, infatti, oltre a non trovare alcun fondamento nelle disposizioni del regolamento, sarebbe pure in contraddizione con la ratio che ha presieduto alla sua adozione, che è quella di contribuire, con l’unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale, allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché a un corretto funzionamento del mercato interno in seno alla Comunità, così come risulta dal primo e dal secondo ‘considerando’ del regolamento suddetto".

Quanto al contratto di agenzia, secondo la Corte "per applicare la regola di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata all’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento, occorre, in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi da parte dell’agente, intendere per «luogo di esecuzione», in linea di principio, il luogo della fornitura principale dei servizi effettuata dall’agente" ... "alla luce dell’obiettivo di prevedibilità ... il luogo della fornitura principale dei servizi deve essere individuato, nella misura del possibile, sulla scorta delle disposizioni del contratto stesso. Pertanto, nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale, occorre identificare, sulla base di tale contratto, il luogo in cui l’agente era tenuto a svolgere in via principale la propria attività per conto del preponente, consistente in particolare nella preparazione, nella negoziazione ed, eventualmente, nella conclusione delle operazioni di cui egli era incaricato".

La Corte ha pertanto dichiarato che

1) L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri.

2) L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui l’agente è domiciliato.

Sempre sul Regolamento 44/2001, ricordiamo la sentenza 25 febbraio 2010 (compravendita di beni e prestazione di servizi); sentenza 16 luglio 2009 (luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto)

(Corte di Giustizia CE, Sentenza 11 marzo 2010: Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001– Competenze speciali – Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino – Fornitura di servizi – Contratto di agenzia – Esecuzione del contratto in una pluralità di Stati membri).


newsletter
iscriviti alla nostra newsletter gratuita
 
Filodiritto su Facebook
chi siamo
note legali
Filodiritto è un marchio inFOROmatica Srl - Via Decumana 66/a, 40133 Bologna - Tel. 051/3140699 - C. F./P.IVA 02575961202 - www.filodiritto.com
Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07