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06.07.10 - Corte di Giustizia UE: regime della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

La Corte di Giustizia UE è intevenuta su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, presentata nell’ambito di due controversie che vedono contrapposte la Monsanto Technology LLC, da un lato, alla Cefetra BV, alla Cefetra Feed Service BV, alla Cefetra Futures BV, sostenute dallo Stato argentino, parte interveniente, e, dall’altro, alla Vopak Agencies Rotterdam BV e alla Alfred C. Toepfer International GmbH, in merito all’importazione nella Comunità europea, nel corso degli anni 2005 e 2006, di farina di soia proveniente dall’Argentina.

La Corte ha così concluso:

1) L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce una protezione dei diritti di brevetto in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, quando il prodotto brevettato è contenuto nella farina di soia, nella quale esso non svolge la funzione per la quale è brevettato, che è stata invece svolta precedentemente nella pianta di soia da cui deriva per trasformazione detta farina, o quando esso, una volta estratto dalla farina e immesso nella cellula di un organismo vivente, potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione.

2) L’art. 9 della direttiva 98/44 opera un’armonizzazione esaustiva della protezione che esso conferisce, di modo che esso osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene.

3) L’art. 9 della direttiva 98/44 osta a che il titolare di un brevetto rilasciato prima dell’adozione di tale direttiva invochi la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora vigente.

4) Gli artt. 27 e 30 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), sono irrilevanti ai fini dell’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 98/44.

In particolare, sul primo punto, la Corte di Giustizia non ha accolto la tesi: "La Monsanto fa valere tuttavia che, in via principale, essa rivendica una tutela della sua sequenza di DNA brevettata in quanto tale. Essa spiega che la sequenza di DNA di cui alla causa principale è tutelata dal vigente diritto nazionale dei brevetti, conformemente all’art. 1, n. 1, della direttiva. L’art. 9 della direttiva farebbe riferimento unicamente all’estensione di una siffatta protezione ad altri materiali nei quali il prodotto brevettato è incorporato. Nell’ambito della controversia principale, detta impresa, quindi, non mirerebbe ad ottenere la protezione prevista dall’art. 9 della direttiva per la farina di soia nella quale è inserita la sequenza di DNA brevettata. La presente fattispecie riguarderebbe la protezione della sequenza di DNA in quanto tale, non legata all’esercizio di una specifica funzione. Detta protezione sarebbe infatti assoluta in forza del diritto nazionale vigente, al quale rinvia l’art. 1, n. 1, della direttiva".

Ancora: "Un’interpretazione secondo cui, in forza della direttiva, una sequenza di DNA brevettata potrebbe, in quanto tale, godere di una protezione assoluta, a prescindere dal fatto che la sequenza svolga o meno la propria funzione, priverebbe tale disposizione del suo effetto utile. Infatti, una protezione concessa formalmente alla sequenza di DNA in quanto tale si estenderebbe necessariamente, di fatto e fintantoché dura tale situazione, al materiale con il quale essa diventa un tutt’uno. ... una sequenza di DNA come quella di cui trattasi nella causa principale non può svolgere la sua funzione quando è incorporata in una materia morta come la farina di soia. Una simile sequenza non gode dunque di una tutela dei diritti di brevetto, dal momento che né l’art. 9 della direttiva né alcuna altra disposizione della stessa direttiva concede protezione a una sequenza di DNA brevettata che non sia idonea a svolgere la sua funzione".

(Corte di Giustizia UE, Sentenza 6 luglio 2010: Proprietà industriale e commerciale – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Direttiva 98/44/CE – Art. 9 – Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica – Materiale che incorpora il prodotto – Tutela – Requisiti)


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07