Grande fermendo in materia di 231: ricordiamo lo schema di
disegno di legge di modifica del Decreto 231 e le pronunce della Cassazione 27735/2010 e
28699/2010.
L'onorevole Della Vedova il 19 luglio 2010 ha presentato una
Proposta di Legge alla Camera per la modifica della disciplina che reca la responsabilità da reato degli enti.
Leggiamo le motivazioni che hanno spinto la presentazione della Proposta:
- "
questa proposta non vuole consentire l'impunità degli enti responsabili di aver commesso degli illeciti, bensì quello di dare stabilità e governabilità al mercato economico, tarando meglio quel sistema di pesi e contrappesi previsti dal D.Lgs. 231/2001, al fine della ricerca di un suo maggior equilibrio. Per questa ragione, le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, della sospensione/revoca delle autorizzazioni e del commissariamento giudiziale dovrebbero applicarsi soltanto con la sentenza di condanna e non anche in via cautelare (eccettuato il caso sopra descritto). Tutt'al più, le sanzioni interdittive potrebbero essere applicate in via cautelare solo dopo la sentenza di primo grado, su richiesta del Pubblico Ministero (approvata dalla Corte d'Appello competente) e qualora sia presente un grave pericolo di reiterazione del reato";
- "potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di scindere il momento della creazione dell'OdV e dell'introduzione delle principali norme per la sua organizzazione e attività, da quello della concreta e materiale predisposizione del sistema di controllo. Investendo di detto primo momento la competenza dei soci e delegando, invece, alla competenza gestoria dell'organo amministrativo ovvero allo stesso OdV la predisposizione della regolamentazione utile a disciplinare lo svolgimento concreto delle funzioni e della corrispondente attività, quali ad esempio le regole procedimentali attraverso le quali svolgere il controllo richiesto dalla legge.
Con riferimento alla composizione di tale Organismo, almeno negli enti di interesse pubblico, dovrebbe essere prevista obbligatoriamente la forma collegiale per permettere maggior effettività nell'attività di vigilanza e controllo del rispetto del Modello";
- "secondo la vigente impostazione, l'illecito del soggetto apicale non trascina nella responsabilità l'ente solo nell'ipotesi in cui l'ente stesso possa dimostrare che lo stesso soggetto apicale abbia "pervertito e frustrato con l'inganno l'intero sistema decisionale e di controllo della società" (Trib. Milano, 27.04.2004). Si tratta dell'ipotesi di scuola e manualistica del cd. amministratore infedele che, come è facile immaginare, è estremamente difficile da poter dimostrare in sede di giudizio. L'ente, infatti, dovrebbe dimostrare che il soggetto apicale ha agito contro l'interesse che ha l'ente stesso al proprio corretto funzionamento. È evidente che tale difficoltà probatoria aumenta in maniera esponenziale la situazione di incertezza del diritto e che nuoce a quelle imprese che hanno investito risorse anche nell'organizzazione di un sistema di controllo.
Se lo spirito che ci anima è quello di favorire la diffusione e il radicamento nelle imprese di una rinnovata cultura del controllo, della legalità e della regolarità volta all’ottimizzazione delle risorse, l'attuale formulazione della norma non può che scontrarsi con le nostre aspettative".
Per ulteriori approfondimenti:
www.libertiamo.it(
Proposta di Legge 3640: Proposta di modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300")