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29.06.06 - Garante Privacy: privacy e amministrazione dei condomini

Con un comunicato del 28 giugno, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto il proprio Provvedimento in materia di privacy nei condomini adottato il 18 maggio scorso. La materia già da tempo era stata oggetto di alcuni specifici interventi del Garante, che aveva preannunciato l'emanazione di un Provvedimento che prendesse in esame in maniera omogenea le problematiche relative al trattamento dei dati relativi a condomini ed al condominio in generale da parte degli amministratori.

Il Garante stesso, nel proprio Comunicato, ha sintetizzato gli elementi fondamentali del Provvedimento che merita un'attenta lettura per l'impatto nella vita di diverse milioni di persone in Italia. Ricordiamo in particolare i seguenti passaggi:

il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici. Per verificare l'esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti;

integra un trattamento illecito la diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile. L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti);

la comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all'ordine del giorno. É possibile videoregistrare l'assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento generali 18 maggio 2006: Protezione dati e amministrazione dei condomini).


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07