Domanda. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A allegato al Regolamento. La domanda presenta un contenuto tipico.
Esame della domanda. Il giudice esame la
fondatezza della domanda e la ricorrenza dei requisiti previsti dal Regolamento ed emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’Allegato V al Regolamento.
Notifica. Importanti novità sono previste in materia di novità, con la possibilità di scegliere
diverse modalità. E' fatta salva la facoltà di ricorrere alle modalità previste dal
Regolamento 1348/2000.
Opposizione. Il convenuto può presentare
opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI al Regolamento, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea. Il termine per l’invio dell’opposizione è di
30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto. Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni. A questa fase dell'opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.
Mancata opposizione. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine di cui sopra, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII al Regolamento. Il giudice verifica la data della notifica.
L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, fatta salva la possibilità di richiedere il riesame dell'ingiunzione in casi eccezionali.
Assistenza legale. La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale
non è obbligatoria: a) né per il ricorrente relativamente all’ingiunzione di pagamento europea, b) né per il convenuto relativamente all’opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea.
(
Parlamento e Consiglio UE, Regolamento CE 12 dicembre 2006, n. 1896 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006, L 399).